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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3331/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 SPESE GIUDIZIO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa sottoponeva a controllo, per il 2006, la Società “
Società_1 – operante nel settore dei “Centri e stabilimenti per il benessere fisico “: emergevano
“incongruenze” ed “antieconomicità” che davano luogo all'emissione dell'Avviso di accertamento n.
TY703T100872/2011 (cfr. documentazione ed Avviso in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione adita, con sentenza n. 1577/03/2017, rigettava il ricorso (cfr. sentenza in atti).
La sentenza diveniva “definitiva” per mancata impugnazione: l'Agenzia iscriveva a ruolo le relative somme
(al netto dei pregressi versamenti – cfr. documentazione in atti): da ciò scaturiva la cartella di pagamento n. 29820180002812937 oggi in contestazione (cfr. cartella in atti).
La Società risultava cessata il 06/04/2012 (istanza del 23/12/2011),
la rappresentante legale risultava deceduta: pertanto, la relativa iscrizione a ruolo veniva effettuata nei confronti sia della Società, che della ex socia Nominativo_1 nonché di Resistente_1, Nominativo_2
(queste ultime eredi della ex socia Nominativo_3 deceduta).
Avverso la sopra citata cartella presentavano distinti ricorsi le Contribuenti Nominativo_2 a (RG n. 002621/2018) e Resistente_1 (RG n. 002620/2018).
Il ricorso di Nominativo_2 veniva respinto con Sentenza n. 3397/06/2021.
Il ricorso proposto da Resistente_1 veniva accolto con sentenza n. 250/06/2023 qui oggetto di gravame.
Il primo Giudice ha ritenuto (in breve) che il ruolo e la cartella di pagamento non apparivano congruamente motivati (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Nella cartella di che trattasi vengono indicate gli estremi della sentenza, il relativo numero e la data, nonché le ragioni della pretesa - nei confronti della contribuente appellata, quale erede della Socia Nominativo_3 – che scaturisce dalla citata sentenza n. 1577/03/17 pronunciata il 24/03/2017 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 12/04/2017 e passata in giudicato.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 7947, del 22 marzo 2021) ha ribadito che, ai fini motivazionali è sufficiente il richiamo all'avviso di Accertamento presupposto (ovvero sentenza, come nel caso di specie).
Il debito tributario di cui alla cartella, infatti, scaturisce da una sentenza passata in giudicato che ha respinto il ricorso introduttivo della de cuius Nominativo_3 ex artt. artt. 752 e 1295 c.c. (Cassazione, Ordinanza n. 7302/2023).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3331/2023 depositato il 28/06/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 25/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 SPESE GIUDIZIO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 IRES-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002812937 IVA-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa sottoponeva a controllo, per il 2006, la Società “
Società_1 – operante nel settore dei “Centri e stabilimenti per il benessere fisico “: emergevano
“incongruenze” ed “antieconomicità” che davano luogo all'emissione dell'Avviso di accertamento n.
TY703T100872/2011 (cfr. documentazione ed Avviso in atti).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla competente Commissione tributaria provinciale chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione adita, con sentenza n. 1577/03/2017, rigettava il ricorso (cfr. sentenza in atti).
La sentenza diveniva “definitiva” per mancata impugnazione: l'Agenzia iscriveva a ruolo le relative somme
(al netto dei pregressi versamenti – cfr. documentazione in atti): da ciò scaturiva la cartella di pagamento n. 29820180002812937 oggi in contestazione (cfr. cartella in atti).
La Società risultava cessata il 06/04/2012 (istanza del 23/12/2011),
la rappresentante legale risultava deceduta: pertanto, la relativa iscrizione a ruolo veniva effettuata nei confronti sia della Società, che della ex socia Nominativo_1 nonché di Resistente_1, Nominativo_2
(queste ultime eredi della ex socia Nominativo_3 deceduta).
Avverso la sopra citata cartella presentavano distinti ricorsi le Contribuenti Nominativo_2 a (RG n. 002621/2018) e Resistente_1 (RG n. 002620/2018).
Il ricorso di Nominativo_2 veniva respinto con Sentenza n. 3397/06/2021.
Il ricorso proposto da Resistente_1 veniva accolto con sentenza n. 250/06/2023 qui oggetto di gravame.
Il primo Giudice ha ritenuto (in breve) che il ruolo e la cartella di pagamento non apparivano congruamente motivati (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
La contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Nella cartella di che trattasi vengono indicate gli estremi della sentenza, il relativo numero e la data, nonché le ragioni della pretesa - nei confronti della contribuente appellata, quale erede della Socia Nominativo_3 – che scaturisce dalla citata sentenza n. 1577/03/17 pronunciata il 24/03/2017 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 12/04/2017 e passata in giudicato.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 7947, del 22 marzo 2021) ha ribadito che, ai fini motivazionali è sufficiente il richiamo all'avviso di Accertamento presupposto (ovvero sentenza, come nel caso di specie).
Il debito tributario di cui alla cartella, infatti, scaturisce da una sentenza passata in giudicato che ha respinto il ricorso introduttivo della de cuius Nominativo_3 ex artt. artt. 752 e 1295 c.c. (Cassazione, Ordinanza n. 7302/2023).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NA