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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3550/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REINA Parte_1 C.F._1
PA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REINA PA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. ESPOSITO CINZIA ( ) VIA ARGIRO 116 70121 C.F._3 BARI;
( VIA ARGIRO 116 70121 BARI;
Parte_2 C.F._4
( ) PIAZZA EUROPA 40 70132 BARI;
Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , ed ESPOSITO Pt_3 Pt_2
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 16 marzo 24, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, per ottenere Controparte_1
l'accertamento, anche per il periodo non regolarizzato, della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di euro 505.630,31 e, dedotto di essere stata licenziata oralmente, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 commi 1 e 2 L. n. 300/70.
La ricorrente ha riferito:
• di aver intrapreso, sin dal 1996, una relazione di convivenza con , con il Persona_1 quale si è sposata nel 2019;
• che, nel 2008, il convenuto, figlio del signor , avuto dal precedente Persona_1 matrimonio, ha avviato un'attività di tabaccheria, in Milano Piazza IV novembre 4;
• che, dal luglio 2008, ha iniziato a lavorare presso la tabaccheria unitamente al compagno;
• di aver lavorato dal lunedì al sabato, dalle 09:30 alle 19:30, la domenica e nel periodo estivo, dato che la tabaccheria era sempre aperta;
• di essersi occupata, sin dall'inizio, della vendita di sigarette, altri tabacchi, ricariche telefoniche, biglietti per i mezzi pubblici, gratta e Vinci, lotto e superenalotto nonché della consegna delle vincite della lotteria;
• che le direttive le erano impartite dal signor cui doveva anche Controparte_1 comunicare eventuali assenze;
• di essere stata assunta part-time solo ad agosto 2010 e sino al febbraio 2014;
• che in virtù del contratto part-time, ha percepito la retribuzione netta mensile di euro 382,00;
• che, in realtà, anche nel suddetto periodo, ha lavorato a tempo pieno, dal lunedì al sabato e la domenica mattina;
• che l'attività lavorativa è proseguita in modo non regolarizzato anche nel periodo dal marzo
2014 sino al 3 agosto 2023 quando, a seguito del decesso del signor Persona_1 avvenuto il 25 luglio 2023 in modo improvviso, il convenuto le ha intimato di andarsene e non farsi vedere mai più.
2. si è costituito in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del resistente si fonda sull'assenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, di un provvedimento di licenziamento. Il convenuto ha altresì eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione delle differenze retributive.
3. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testimoni e ammessa CTU contabile, è decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale all'esito della camera di consiglio.
***
4. In primo luogo, si osserva che il ricorso non può ritenersi affetto nullità in quanto, da un esame complessivo dello stesso e dei documenti allegati, è comunque possibile individuare la pretesa dell'attore e le ragioni su cui la stessa si fonda. Ciò tanto che la convenuta ha comunque potuto svolgere un'adeguata difesa (v. Cassazione sezione Lav. n. 16855/2003).
5. Sempre preliminarmente, va detto che la difesa della parte ricorrente ha rinunciato a far valere in questa sede la richiesta di regolarizzazione previdenziale (v. verbale 18/6/24).
6. L'onere della prova di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche nel periodo non regolarizzato e a tempo pieno, grava sulla parte ricorrente.
7. Come ribadito da Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2020, n. 11539 “ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, (…)”.
8. E' altrettanto noto che “nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice (…)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720).
9. Rappresenta, inoltre, un orientamento ormai consolidato e pacifico quello per cui “costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile
1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981)” (Cass. n.
8924/1997 ). In particolare “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Tribunale Roma, sez. lav., 28/06/2017, n. 6296 la quale richiama a sua volta Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2006, n. 12434).
***
10. Dalla documentazione in atti, risulta che – da agosto 2010 a febbraio 2014 - tra le parti, ha avuto esecuzione un rapporto di lavoro part time con inquadramento nel livello V del CCNL
OM e AR (v. buste paga ed estratto INPS, doc.ti 5 e 6 ric.). Ciò già di per sé smentisce la difesa principale del convenuto sulla totale assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
11. I testi escussi, prevalentemente clienti della tabaccheria, hanno confermato la presenza della ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale, addetta a mansioni di vendita. Le dichiarazioni dei testi, se confermano la circostanza anche nel periodo successivo al 2014 e sino alla cessazione del rapporto, sono assenti nel periodo antecedente il 2010. I testi, inoltre, non hanno saputo dare riscontri precisi in merito all'orario osservato (si vedano le dichiarazioni rese alle udienze del 1/10/24; 27/11/24; 16/1/25 e 4/3/25 ai quali verbali integralmente si rinvia).
12. Si può, quindi, ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con modalità analoghe a quelle concordate, protrattosi anche dopo la scadenza del rapporto part time.
13. Considerati gli esiti dell'istruttoria orale, è stata ammessa CTU contabile volta a quantificare le differenze retributive dovute alla ricorrente sulla base dei parametri indicati nella busta paga di febbraio 2014 (rapporto di lavoro part time 30,00 inquadramento quale impiegata del
5° livello CCNL commercio e terziario, anzianità da 1/8/2010).
14. Il CTU, con relazione immune da vizi logici, nel contraddittorio con i consulenti di parte, i quali non hanno mosso contestazioni all'elaborato peritale, ha quantificato differenze complessive lorde, comprensive di TFR, per € 74.117,02 (v. relazione depositata il 26/6/25).
15. Il convenuto deve, conseguentemente, essere condannato a corrispondere alla ricorrente la suddetta somma maggiorata di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze al saldo.
16. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata non essendo il rapporto di cui è causa non assistito da stabilità e decorrendo, pertanto, il termine di prescrizione dalla cessazione dello stesso. (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
17. Sulla cessazione del rapporto, si osserva. Come correttamente affermato dal Tribunale Milano sez. lav., 26/09/2024, n.4153, “Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare-quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
18. Nel nostro caso, nessuno dei testi escussi ha assistito al licenziamento intimato da Per_1 alla ricorrente. Solo la teste ha reso dichiarazioni de relato che non consentono di Tes_1 ritenere assolto, sul punto, il relativo onere probatorio. La domanda di reintegrazione non può, pertanto, trovare accoglimento.
19. Le spese, sia di lite sia di CTU, considerato l'esito complessivo del giudizio e i rapporti tra le parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva lorda di euro 74.117,02, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, definitivamente, a carico delle parti in solido. Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3550/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3550/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REINA Parte_1 C.F._1
PA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. REINA PA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. e dell'avv. ESPOSITO CINZIA ( ) VIA ARGIRO 116 70121 C.F._3 BARI;
( VIA ARGIRO 116 70121 BARI;
Parte_2 C.F._4
( ) PIAZZA EUROPA 40 70132 BARI;
Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. , ed ESPOSITO Pt_3 Pt_2
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 16 marzo 24, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, per ottenere Controparte_1
l'accertamento, anche per il periodo non regolarizzato, della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di euro 505.630,31 e, dedotto di essere stata licenziata oralmente, la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 18 commi 1 e 2 L. n. 300/70.
La ricorrente ha riferito:
• di aver intrapreso, sin dal 1996, una relazione di convivenza con , con il Persona_1 quale si è sposata nel 2019;
• che, nel 2008, il convenuto, figlio del signor , avuto dal precedente Persona_1 matrimonio, ha avviato un'attività di tabaccheria, in Milano Piazza IV novembre 4;
• che, dal luglio 2008, ha iniziato a lavorare presso la tabaccheria unitamente al compagno;
• di aver lavorato dal lunedì al sabato, dalle 09:30 alle 19:30, la domenica e nel periodo estivo, dato che la tabaccheria era sempre aperta;
• di essersi occupata, sin dall'inizio, della vendita di sigarette, altri tabacchi, ricariche telefoniche, biglietti per i mezzi pubblici, gratta e Vinci, lotto e superenalotto nonché della consegna delle vincite della lotteria;
• che le direttive le erano impartite dal signor cui doveva anche Controparte_1 comunicare eventuali assenze;
• di essere stata assunta part-time solo ad agosto 2010 e sino al febbraio 2014;
• che in virtù del contratto part-time, ha percepito la retribuzione netta mensile di euro 382,00;
• che, in realtà, anche nel suddetto periodo, ha lavorato a tempo pieno, dal lunedì al sabato e la domenica mattina;
• che l'attività lavorativa è proseguita in modo non regolarizzato anche nel periodo dal marzo
2014 sino al 3 agosto 2023 quando, a seguito del decesso del signor Persona_1 avvenuto il 25 luglio 2023 in modo improvviso, il convenuto le ha intimato di andarsene e non farsi vedere mai più.
2. si è costituito in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del resistente si fonda sull'assenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, di un provvedimento di licenziamento. Il convenuto ha altresì eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione delle differenze retributive.
3. La causa, fallita la conciliazione, sentiti i testimoni e ammessa CTU contabile, è decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale all'esito della camera di consiglio.
***
4. In primo luogo, si osserva che il ricorso non può ritenersi affetto nullità in quanto, da un esame complessivo dello stesso e dei documenti allegati, è comunque possibile individuare la pretesa dell'attore e le ragioni su cui la stessa si fonda. Ciò tanto che la convenuta ha comunque potuto svolgere un'adeguata difesa (v. Cassazione sezione Lav. n. 16855/2003).
5. Sempre preliminarmente, va detto che la difesa della parte ricorrente ha rinunciato a far valere in questa sede la richiesta di regolarizzazione previdenziale (v. verbale 18/6/24).
6. L'onere della prova di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche nel periodo non regolarizzato e a tempo pieno, grava sulla parte ricorrente.
7. Come ribadito da Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2020, n. 11539 “ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, (…)”.
8. E' altrettanto noto che “nell'ipotesi di accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, la qualificazione data dalle parti al rapporto, pur non vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, rappresenta pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice (…)” (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720).
9. Rappresenta, inoltre, un orientamento ormai consolidato e pacifico quello per cui “costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass. 9231 del 1 settembre 1995, 4668 del 21 aprile
1993, 11876 del 7 novembre 1991, ed ancora Cass. 1801 del 1991, 517 del 1981)” (Cass. n.
8924/1997 ). In particolare “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Tribunale Roma, sez. lav., 28/06/2017, n. 6296 la quale richiama a sua volta Cassazione civile, sez. lav., 25/05/2006, n. 12434).
***
10. Dalla documentazione in atti, risulta che – da agosto 2010 a febbraio 2014 - tra le parti, ha avuto esecuzione un rapporto di lavoro part time con inquadramento nel livello V del CCNL
OM e AR (v. buste paga ed estratto INPS, doc.ti 5 e 6 ric.). Ciò già di per sé smentisce la difesa principale del convenuto sulla totale assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
11. I testi escussi, prevalentemente clienti della tabaccheria, hanno confermato la presenza della ricorrente all'interno dell'esercizio commerciale, addetta a mansioni di vendita. Le dichiarazioni dei testi, se confermano la circostanza anche nel periodo successivo al 2014 e sino alla cessazione del rapporto, sono assenti nel periodo antecedente il 2010. I testi, inoltre, non hanno saputo dare riscontri precisi in merito all'orario osservato (si vedano le dichiarazioni rese alle udienze del 1/10/24; 27/11/24; 16/1/25 e 4/3/25 ai quali verbali integralmente si rinvia).
12. Si può, quindi, ritenere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con modalità analoghe a quelle concordate, protrattosi anche dopo la scadenza del rapporto part time.
13. Considerati gli esiti dell'istruttoria orale, è stata ammessa CTU contabile volta a quantificare le differenze retributive dovute alla ricorrente sulla base dei parametri indicati nella busta paga di febbraio 2014 (rapporto di lavoro part time 30,00 inquadramento quale impiegata del
5° livello CCNL commercio e terziario, anzianità da 1/8/2010).
14. Il CTU, con relazione immune da vizi logici, nel contraddittorio con i consulenti di parte, i quali non hanno mosso contestazioni all'elaborato peritale, ha quantificato differenze complessive lorde, comprensive di TFR, per € 74.117,02 (v. relazione depositata il 26/6/25).
15. Il convenuto deve, conseguentemente, essere condannato a corrispondere alla ricorrente la suddetta somma maggiorata di rivalutazione e interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze al saldo.
16. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata non essendo il rapporto di cui è causa non assistito da stabilità e decorrendo, pertanto, il termine di prescrizione dalla cessazione dello stesso. (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
17. Sulla cessazione del rapporto, si osserva. Come correttamente affermato dal Tribunale Milano sez. lav., 26/09/2024, n.4153, “Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone
l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare-quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa”.
18. Nel nostro caso, nessuno dei testi escussi ha assistito al licenziamento intimato da Per_1 alla ricorrente. Solo la teste ha reso dichiarazioni de relato che non consentono di Tes_1 ritenere assolto, sul punto, il relativo onere probatorio. La domanda di reintegrazione non può, pertanto, trovare accoglimento.
19. Le spese, sia di lite sia di CTU, considerato l'esito complessivo del giudizio e i rapporti tra le parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva lorda di euro 74.117,02, oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
compensa le spese di lite e pone le spese di CTU, definitivamente, a carico delle parti in solido. Milano, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli