Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2025, n. 22647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14540/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14540 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ceracarta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, TI Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo e Jutta Segna, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, non costituite in giudizio;
nei confronti
I.M. Medical S.a.s. di AN MA & C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
- nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze); dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine alla compatibilità delle disposizioni citate con la normativa costituzionale ed europea.
2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.12.2022 :
- della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all’Allegato 1, della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260, della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna, della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta;
- nonché, per quanto occorrer possa , delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2023:
- della Determinazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28/11/2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; della comunicazione della precedente Determinazione;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera AS OT n. 1331 del 15.11.2022; Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
4. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2023:
- della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022; della comunicazione della precedente Determinazione; della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell’ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell’ASL VCO;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
5. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2023:
- del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, unitamente all’Allegato A;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Nota prot. regionale n. 544830 del 24/11/2022 dell’Area Sanità e Sociale con la quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento della certificazione della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti gravati con ricorso introduttivo.
6. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2023:
- del Decreto n. 7967 del 14/12/2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria recante “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di riparto”;
- nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del 14/8/2019; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 655 del 21/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del 23/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22/8/2019; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS Gaslini n. 672 del 26/8/2019; della nota a firma congiunta da parte del Direttore Generale di Alisa e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con prot. n. 2022-1426291 del 7/12/2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
7. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; della comunicazione del precedente Decreto;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell’ESTAR;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
8. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, unitamente all’Allegato 1 e 2; della comunicazione della precedente Determinazione;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: della DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022) dell’ASL Umbria 1; della DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0228783 dell’11 novembre 2022) dell’ASL Umbria 2; della DGR n. 366 dell’11 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249447 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; della DGR n. 145 del 10 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249005 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
9. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all’Allegato A; della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022; Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
10. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all’Allegato A;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell’ASL 01 AN NA L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell’ASL 01 AN NA L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell’ASL 04 TERAMO; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell’ASL 04 TERAMO; relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce ‘BA0210 – Dispositivi medici’ del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
11. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (deliberazione del CdM 5/8/2021) n. 40 del 15/12/2022 recante “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018” unitamente all’Allegato 1 recante relazione istruttoria della Direzione Generale per la salute acquisita al prot. n. 205620/2022 del 13/12/2022;
- per quanto occorrer possa, della Deliberazione del DG dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6/12/2022 n. 1446 con relativi allegati;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
12. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto n. 1247 del 13/12/2022 dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana recante la “individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- per quanto occorrer possa, delle deliberazioni non conosciute adottate dai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e comunicate al ministero della salute con nota prot. n. 66228 del 16/9/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
13. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 recante “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", unitamente all’Allegato A;
- per quanto occorrer possa, della determina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
14. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.2.2023:
- del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all’Allegato A; della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: decreto n. 634 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di TR (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA NT (ASUGI); decreto n. 696 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di TR (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA NT (ASUGI); decreto n. 692 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 441 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area IA NT nell’Azienda Sanitaria Universitaria IA NT (ASUGI); decreto n. 187 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3” dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 145 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); decreto n. 376 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149 dell’I.R.C.C.S. RL OF di TR (RL); decreto n. 130 dell’I.R.C.C.S. RL OF di TR (RL); decreto n. 101 dell’I.R.C.C.S. RL OF di TR (RL); nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
15. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.4.2023:
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023 unitamente agli Allegati A, B e C;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell’ASL RI; Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell’ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; Delibera D.G. n. 255 del 2/2/2023 dell’ASL BRINDISI; Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell’ASL FOGGIA; Delibera C.S. n. 134 del 3/2/20023 dell’ASL LECCE; Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell’ASL TARANTO; Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI RI; Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell’IRCCS DE BELLIS; Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell’ISTITUTO TUMORI RI IO PA II;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
16. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9.6.2023:
- della Deliberazione 30 marzo 2023, n. 207 della Regione Basilicata recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e Ospedaliere regionali: Deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; Deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; Deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; Deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
17. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.7.2023:
- del Decreto del Commissario ad Acta n. 155 del 14/06/2023 della Regione Calabria unitamente all’Allegato 1 recante “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 416 del 27/02/2023 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; deliberazione n. 1060 del 09/08/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale Crotone; deliberazione n. 891 del 13/08/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; deliberazione n. 224 del 19/08/2019 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; deliberazione n. 249 del 16/03/2023 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; deliberazione n. 125 del 17/02/2023 dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza; deliberazione n. 538 del 13/08/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”; deliberazione n. 102 del 20/02/2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco “Mater Domini”; deliberazione n. 98 del 22/02/2023 dell’Azienda Ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli" Reggio Calabria; determinazione n. 328 del 20/08/2019 dell’INRCA (Sede di Cosenza);
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
18. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.9.2023:
- del Decreto della Direttrice di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686/2023 avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, unitamente agli Allegati 1 e 2;
- per quanto occorrer possa, della determina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
19. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.11.2023:
- del Decreto Assessoriale n. 741 del 21/07/2023 pubblicato il 24/07/2023 dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la pianificazione strategica, recante la “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” unitamente agli allegati A, B, C e D;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
20. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.11.2023:
- della Deliberazione 28 luglio 2023, n. 444 della Regione Basilicata recante “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n.34, convertito in L.56/2023.” unitamente agli Allegati 1, 2 e 3;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e Ospedaliere regionali: Deliberazione n. 986 del 19.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza; Deliberazioni n. 616 del 19.9.2019 e n. 667 del 10.10.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza; Deliberazione n. 832 del 25.9.2019 del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera; Deliberazione n. 592 del 13.9.2019 del direttore generale dell’Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS- CROB di Rionero in Vulture;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
21. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.3.2025:
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all’Allegato 1; della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861;
- per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta; delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute; della Delibera n. 160 del 3/2/2025;
- di tutti i provvedimenti già gravati con il ricorso principale e con il primo atto di motivi aggiunti.
22. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11.7.2025:
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025 unitamente all’Allegato A recante: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 38 del 28/04/2025;
- per quanto occorrer possa, del Decreto n. 67/SALU del 31.12.2022 non conosciuto; del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 non conosciuto; del Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 non conosciuto; del Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo e con il nono atto di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni sopra indicate;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. PA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale, a fini dell’annullamento, tra l’altro, il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- la parte ha assegnato la fondatezza del ricorso a plurimi motivi di doglianza, come di seguito compendiati: 1.A. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.B. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.C. “ Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE ”; 1.D. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU ”; 1.E. “ Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione ”; 1.F. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90 ”; 1.G. “ Violazione dell’art. 3 della Costituzione ”; 1.H. “ Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE e art. 32 Cost. ”; 1.I. “ Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento ”; 1.L. “ Violazione del principio di certezza del diritto, immanente alla giuridicità dell’ordinamento ”; 2.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 2.B. “ Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 3.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019); 3.B. “ Violazione di legge per violazione degli 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze); 3.C. “ Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo ” (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute);
- con una serie di ricorsi per motivi aggiunti, la medesima Società ricorrente ha successivamente impugnato i decreti con cui le Regioni, ai sensi dell’art. 9- ter , comma 9- bis , del D. L. n. 78/2015, come convertito dalla L. n. 125/2015, hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite nel presente giudizio le Amministrazioni intimate come in epigrafe indicate;
- all’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- con memoria depositata in data 4.11.2025, la Società ricorrente ha rappresentato che, “ Come consentito dall’art. 7, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, la ricorrente ha versato in favore delle Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e della Provincia Autonoma di Bolzano la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, precedentemente impugnati, delle suddette regioni e province autonome ”, così assolvendo “ integralmente i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ”;
- l’allegata circostanza, come anche chiarito espressamente dal difensore della Società istante all’udienza del 5.12.2025, va intesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in relazione a tutti i ricorsi azionati, manifestando un venir meno dell’interesse di parte attrice a un pronunciamento nel merito in riferimento al contenzioso de quo ;
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, tutti i ricorsi promossi dalla parte in questa sede, sia principale che per motivi aggiunti, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra tutti i contendenti, tenuto conto in ogni caso della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese al contenzioso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
PA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | TI RU |
IL SEGRETARIO