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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RETALI GIORGIO Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO del foro di MILANO
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo, in quanto l'ingiungente non ha provato la propria legittimazione ad agire in relazione ai rapporti obbligatori dedotti CP_2 in giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In subordinata, in via istruttoria Voglia disporre CTU contabile tesa ad accertare tutte le irregolarità
e/o illiceità descritte in perizia o nell'atto di citazione in opposizione afferenti il contratto, le clausole, nonché gli interessi applicati, riguardanti anche l'applicazione durante il rapporto di conto corrente di interessi anatocistici e/o illegali, di commissioni massimo scoperto illegittime, di interessi incontrato con l'Art. 2 L.108/96, così da determinare l'esatto dare/avere tra le parti. Nel merito Voglia:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento e/o del contratto di conto corrente o in subordine nullità parziale degli stessi e in particolare, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 3503/40 aperto il
03/05/2005 con filiale di Portoferraio e del contratto di finanziamento 20/11/2012 con CP
, filiale di Portoferraio, accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale Controparte_5 delle poste che compongono il credito precedenti il 19/04/2017, per l'effetto rideterminare il saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle come meglio specificato nella perizia allegata al presente atto, epurandole delle poste prescritte e conseguentemente accertare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di C.T.U. tecnicobancaria sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che la dovrà CP fornire al nominando C.T.U.;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca relativamente al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge, come risulta dalla perizia allegata, e come risulterà confermato dall'espletanda ctu;
- rideterminare l'esatto dare avere tra le parti, conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, fin dall'inizio del rapporto, nonché al pagamento degli interessi di cui al novellato art.1284 c.c. e della rivalutazione monetaria;
Voglia conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
per parte convenuta opposta: nessuno ha concluso.
per la intervenuta: Richiamato integralmente quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi depositati anche dalla cedente, qui da intendersi integralmente ritrascritti e che si fanno propri, con riserva di ulteriormente illustrare, argomentare e produrre, l'istante insiste per l'accoglimento delle domande come già formulate dalla cedente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 291/2022, dichiarato immediatamente esecutivo ex art 642 c.p.c., su ricorso di rappresentata da il giudice designato del Tribunale di Livorno CP_2 CP_1 ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 124.675,39 oltre agli interessi al Parte_1
tasso legale dal 24.12.2019 al saldo effettivo.
La somma ingiunta, secondo quanto allegato nel ricorso monitorio, era dovuta quanto ad € 29.528,95 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, acceso dalla Sig.ra presso la filiale di Parte_1
Portoferraio della con valuta al 23.12.2019 e quanto ad € 95.528,95 per residuo Controparte_6
debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso presso la filiale di Portoferraio Ag. 2 della erogato in data 20.11.2012 in favore della Sig.ra CP Controparte_7 Pt_1 per originari € 60.000,00, con valuta 23.12.2019.
[...]
pagina 2 di 10 Allegava infatti la ricorrente che la si era fusa nella Banca MP e che quest'ultima in CP
data 23 dicembre 2019 aveva stipulato con essa ricorrente un contratto di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB, in forza del quale aveva acquistato pro soluto e in blocco da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti ipotecari classificati a sofferenza e individuati sulla base delle caratteristiche ivi indicate, come risulta dalla pubblicazione della predetta cessione nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020 n. 7, tra i quali rientravano anche i crediti vantati nei confronti della Sig.ra Parte_1
1.1 Il decreto ingiuntivo veniva notificato a il 19.4.2022. Parte_1
1.2 Avverso lo stesso con atto di citazione notificato il 27.5.2022 proponeva opposizione Pt_1 chiedendo che fosse rideterminato l'esatto ammontare di quanto da lei dovuto in relazione ai
[...]
rapporti di conto corrente e di finanziamento.
A fondamento della opposizione in sintesi:
a) contestava la carenza di legittimazione attiva di parte di e CP_2 CP_1
b) contestava l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dalla opposta, chiedendo che il dovuto fosse rideterminato previo espletamento di CTU;
c) eccepiva la prescrizione del credito azionato o quantomeno degli interessi, competenze e altra voce di credito maturata precedentemente il 19.04.2017, corrispondente ai 5 anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo;
d) Quanto al rapporto di conto corrente contestava:
d1) la pattuizione della clausola anatocistica in violazione della delibera 9 febbraio 2000 e successive modifiche, con conseguente necessità di escludere la capitalizzazione degli interessi;
d2) la contabilizzazione delle competenze relative agli anticipi fatture avvenuta in violazione del principio di reciprocità stabilito dalla delibera Cicr 09/02/2000;
d3) la nullità della commissione di massimo scoperto prevista ed applicata, in quanto mancante dei requisiti di determinatezza dovuta in ossequio all'art. 1346 c.c., non essendovi una valida clausola negoziale che la determini nel quantum applicato nel corso del rapporto;
d4) la previsione di usura contrattuale;
d5) la mancata pattuizione degli interessi ultralegali e commissioni in relazione all'apertura di credito, in violazione dell'art. 1284 c.c., come ripreso dall'art. 117 del Testo Unico Bancario e della legge
2/2009 e successive modifiche;
d6) l'illegittimo esercizio dello jus variandi.
e) Quanto al contratto di finanziamento del 20/11/2012 argomentava la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data 20/11/2012 per mancanza dei requisiti essenziali non essendo indicato il pagina 3 di 10 “regime finanziario” adottato per la stesura del piano di ammortamento, in violazione del comma 4 dell'art. 117 del Testo Unico Bancario, con la conseguenza che il “dare e l'avere” tra le parti dovrà pertanto essere ricalcolato applicando il Tasso sostitutivo ex comma 7 art. 117 del Tub;
f) asseriva quindi la necessità di decurtare nella valutazione dei rapporti dare avere tra le parti le somme indebitamente percepite dalla banca, a titolo di interessi anatocistici, c.m.s. e tassi usurari, poiché oggetto di ripetizione ex art.2033 c.c..
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento e/o del contratto di conto corrente o in subordine nullità parziale degli stessi e in particolare, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 3503/40 aperto il
03/05/2005 con filiale di Portoferraio e del contratto di finanziamento 20/11/2012 con CP
, filiale di Portoferraio, accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale Controparte_5
delle poste che compongono il credito precedenti il 19/04/2017, per l'effetto rideterminare il saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle come meglio specificato nella perizia allegata al presente atto, epurandole delle poste prescritte e conseguentemente accertare
l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che la dovrà fornire al nominando C.T.U.; CP
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca relativamente al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge, come risulta dalla perizia allegata, e come risulterà confermato dall'espletanda ctu;
- rideterminare l'esatto dare avere tra le parti, conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, fin dall'inizio del rapporto, nonché al pagamento degli interessi di cui al novellato art.1284 c.c. e della rivalutazione monetaria;
Voglia conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia disporre C.T.U. tecnico-contabile diretta ad accertare
l'applicazione, durante tutto il rapporto di conto corrente, di interessi anatocistici, di c.m.s. illegittime
e di interessi usurari in contrasto con l'art.2 della legge n.108/96 e ogni altra irregolarità e illiceità riportata nella perizia allegata tra cui non ultima anche l'usura contrattuale.
pagina 4 di 10 Con ogni più ampia riserva istruttoria, da formulare all'esito del comportamento processuale della convenuta”
1.3 Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza della opposizione CP_2
sotto ogni profilo chiedendone il rigetto.
1.4 Con ordinanza emessa all'udienza del 13.10.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa confermava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino all'importo di euro 64.605,62, riconosciuto come dovuto dalla opposta in relazione al contratto di finanziamento.
1.5 La causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali non avendo il giudice al tempo designato alla trattazione della causa ritenuto superflua la CTU richiesta da parte opponente.
1.6 In data 16.8.2024 interveniva in causa la quale successore a titolo particolare di Controparte_3
asserendo che quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari CP_2
stipulata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, della quale era stato data avviso in GU Parte
Seconda n. 67 dell'8/6/202, le aveva ceduto pro soluto e in blocco, con efficacia economica dal 1° gennaio 2024, crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti concessi sotto varie forme, CP_2
tra i quali rientrava anche il credito nei confronti di Parte_1
1.7 Dopo tale intervento Aporti non compariva più e non svolgeva ulteriore attività processuale.
2. Il motivo di opposizione con il quale la opponente ha contestato la legittimazione attiva di CP_2
asserendo che non vi è prova che tra i crediti ad essa ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
[...]
s.p.a. vi siano anche i crediti dalla stessa vantati nei suoi confronti a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, da lei acceso presso la filiale di Portoferraio della e a titolo di Controparte_6
residuo debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso presso la filiale di Portoferraio
Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., erogato in data 20.11.2012, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Infatti se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a pagina 5 di 10 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla dei crediti sorti dal conto corrente sopra CP_2
indicato e dal finanziamento sopra specificato.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad CP_2
agire in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7, del
16/1/2020 (cfr. doc. 1 della opposta), si evince che MP ha ceduto a tutti i crediti derivanti CP_2
da finanziamenti effettuati in diverse forme verso debitori classificati in sofferenza nel periodo tra ottobre 1983 e agosto 2019, come il presente;
ii) dal doc. 2 della opposta emerge che oggetto della cessione è anche il credito contrassegnato dall'NDG n. 63943809, riferibile alla opponente.
Peraltro che i crediti per cui è causa siano stati ceduti alla emerge anche dalla dichiarazione CP_2
della banca cedente MP (cfr. doc. 1 della parte opposta).
Occorre in proposito ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ., n.
10200/2021).
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a CP_2
Da tutti tali elementi non può che concludersi che i crediti per cui è causa sono stati ceduti dalla MP alla CP_2
Né può dubitarsi che la sia legittimata a rappresentare nel presente giudizio la in quanto CP_1 CP_2
pagina 6 di 10 dalla procura (denominata ) prodotta da parte opposta risulta che la stessa sia stata Controparte_8
nominata special servicer conferendo alla medesima tutti i necessari poteri compresi quelli di rappresentanza processuale.
3. Parte opponente in alcun modo ha contestato che abbia ceduto il proprio credito a CP_2 CP_3
[...]
4. Risulta dal doc. 6 prodotto nel procedimento monitorio che il contratto di conto corrente 3503.40 sia stato aperto da presso la (poi fusasi per incorporazione in Banca MP) Parte_1 CP
il 4.5.2005.
5. Parte opponente ha contestato il saldo debitore del conto corrente contraddistinto con il n. 3503/40 acceso in data 4.05.2005 indicato nel ricorso monitorio dalla opposta come risultante dalla certificazione ex art 50 TUB.
In tale situazione era onere della opposta fornire la prova della correttezza del saldo debitore producendo tutti gli estratti conto del rapporto sin dalla sua apertura in quanto la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. tra le altre Cass 27 settembre 2018 n. 23313; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).
Invece la opposta si è limitata a produrre soltanto gli estratti conto a partire dall'anno 2011 che già al
31.03.2011 presentano un saldo debitore di € 12.108,22.
Né a tale deficienza probatoria può supplire la produzione da parte della opponente di tre estratti conto relativi al periodo 2007, 2008, non essendo gli stessi idonei a dare la prova dell'andamento del conto corrente per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.
Ne consegue che essendo impossibile ricostruire come si sia formato il debito indicato nell'estratto conto al 31.03.2011 e in considerazione del fatto che le poste passive riportate negli estratti conto prodotti dalla opposta sino al 28.2.2017 sono per la quasi totalità dovute ad interessi passivi non è possibile accertare quale sia la somma eventualmente dovuta dalla opposta per il rapporto di conto corrente.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta in via monitoria nella parte qua deve essere rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.1 In ragione di ciò rimangono assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte opponente ed appare superflua la ammissione di CTU che in assenza della integrale documentazione del conto corrente non potrebbe determinare l'eventuale quantum dovuto.
6. Risulta dal doc.
6.4 prodotto dalla opposta che la Banca MP in data 20.11.2012 concessa alla opponente un finanziamento di € 60.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili secondo il piano di pagina 7 di 10 ammortamento allegato allo stesso sub B e con prima rata scadente il 31.12.2012.
Le parti concordarono un tasso di interesse per il periodo di preammortamento del 7.610%.
Pattuirono invece che per il periodo di ammortamento sarebbe stato applicato un tasso pari ad una quota fissa del 7,5% ed una variabile pari al tasso euribor mese tasso 360, rilevato il quarto giorno antecedente la fine del mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo
(cfr. art 2).
Pattuirono altresì interessi di mora pari al 3% in più del tasso contrattualmente pattuito e sopra indicato
(art 4).
Risulta dal doc.
6.5. che la somma di € 60.000,00 fu erogata dalla Banca MP alla il Pt_1
20.11.2012.
Sostiene parte opponente che il contratto di finanziamento stipulato in data 20/11/2012 sia nullo per non essere indicato il “regime finanziario” adottato per la stesura del piano di ammortamento, in violazione del comma 4 dell'art. 117 del Testo Unico Bancario, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione il tasso sostitutivo ex comma 7 art. 117 del Tub, in regime finanziario della capitalizzazione semplice, escluso ogni onere (commissioni e spese) a qualsiasi titolo applicato.
Stabilisce l'art 117 comma 4 TUB che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Nel caso di specie quanto previsto da tale norma è stato correttamente applicato in quanto dal contratto risultano il capitale mutuato, la durata del finanziamento, la periodicità di rimborso, la decorrenza dell'ammortamento, la natura del tasso di interesse applicato (variabile) ed il criterio per la sua determinazione, il calcolo degli interessi che vengono riportati anche analiticamente nell'allegato B allegato al contratto, anche se non prodotto nel presente giudizio, seppure sulla base del tasso ipotizzato, essendo quello concretamente applicabile variabile come previsto in contratto.
Ne consegue pertanto che quanto previsto in contratto è rispettoso di quanto previsto dall'art 117 comma 4 TUB con la conseguenza che non può trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art
117 comma 7 TUB, previa dichiarazione di nullità delle pattuizioni sopra indicate.
6.1 Parimenti non può dirsi fondata la eccezione di prescrizione.
Infatti nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. ex multis da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232).
Quindi scadendo l'ultima rata il 30.11.2017, avendo la opposta interrotto il termine prescrizionale con pagina 8 di 10 la messa in mora del 16.6.2021 – cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio – e poi con la notifica del decreto ingiuntivo, ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata.
6.2 Ne consegue pertanto che deve ritenersi dovuta la somma richiesta in via monitoria da parte ricorrente, pari ad € 95.528,95 alla data del 23.12.2019, oltre agli ulteriori interessi a far data dal
24.12.2019, al tasso legale, come richiesti (e dunque al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in assenza di diversa ulteriore specificazione) senza che occorra disporre una consulenza tecnica, non contestando parte opponente la correttezza dei calcoli ma deducendo unicamente la debenza di una minor somma in ragione della argomentata, seppure infondatamente, necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 comma 7 TUB..
Ne consegue pertanto che parte opponente deve essere condannata a versare tale somma all'attuale titolare del credito Controparte_3
7. In ragione della parziale fondatezza della opposizione sussistono i presupposti per compensare tra le parti integralmente le spese della fase monitoria del giudizio e per metà le spese della fase a cognizione piena.
Pertanto, tenuto conto della attività processuale svolta dalla e dalla andranno CP_2 CP_3
liquidate alla prima le prime tre fasi del giudizio e alla seconda la fase decisoria.
Le spese vengono liquidate d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM
147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa, domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 291/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 8.3.2022.
Rigetta la domanda diretta a sentir condannare a versare la somma di € Parte_1
29.528,95 oltre accessori a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, acceso dalla stessa presso la filiale di Portoferraio della CP Controparte_6
Rigetta la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare la l'invalidità del Parte_1
contratto di finanziamento 20/11/2012 da lei concluso con . Controparte_5
In parziale accoglimento della domanda proposta in via monitoria condanna a Parte_1
versare a quale successore a titolo particolare di la somma di € Controparte_3 CP_2
95.528,95 oltre agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. a partire dal 24.12.2019 a titolo di saldo di quanto dovuto per il debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso dalla pagina 9 di 10 stessa presso la filiale di Portoferraio Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., erogato in data 20.11.2012 per originari € 60.000,00.
Dichiara compensate tra le parti per intero le spese di lite della fase a cognizione sommaria del giudizio e per la metà le spese della fase a cognizione piena.
Condanna a rimborsare la ulteriore metà delle spese della fase a cognizione Parte_1
piena del giudizio, liquidate, per tale frazione e non per l'intero, in favore della in € CP_2
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a favore della CP_3
in € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
[...]
Livorno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1766/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RETALI GIORGIO Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. ) con CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. VERDI MARCO del foro di MILANO
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMEI GIANLUCA Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo, in quanto l'ingiungente non ha provato la propria legittimazione ad agire in relazione ai rapporti obbligatori dedotti CP_2 in giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In subordinata, in via istruttoria Voglia disporre CTU contabile tesa ad accertare tutte le irregolarità
e/o illiceità descritte in perizia o nell'atto di citazione in opposizione afferenti il contratto, le clausole, nonché gli interessi applicati, riguardanti anche l'applicazione durante il rapporto di conto corrente di interessi anatocistici e/o illegali, di commissioni massimo scoperto illegittime, di interessi incontrato con l'Art. 2 L.108/96, così da determinare l'esatto dare/avere tra le parti. Nel merito Voglia:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento e/o del contratto di conto corrente o in subordine nullità parziale degli stessi e in particolare, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1418, 1419 e 1421 c.c del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 3503/40 aperto il
03/05/2005 con filiale di Portoferraio e del contratto di finanziamento 20/11/2012 con CP
, filiale di Portoferraio, accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale Controparte_5 delle poste che compongono il credito precedenti il 19/04/2017, per l'effetto rideterminare il saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle come meglio specificato nella perizia allegata al presente atto, epurandole delle poste prescritte e conseguentemente accertare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di C.T.U. tecnicobancaria sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che la dovrà CP fornire al nominando C.T.U.;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca relativamente al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge, come risulta dalla perizia allegata, e come risulterà confermato dall'espletanda ctu;
- rideterminare l'esatto dare avere tra le parti, conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, fin dall'inizio del rapporto, nonché al pagamento degli interessi di cui al novellato art.1284 c.c. e della rivalutazione monetaria;
Voglia conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
per parte convenuta opposta: nessuno ha concluso.
per la intervenuta: Richiamato integralmente quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi depositati anche dalla cedente, qui da intendersi integralmente ritrascritti e che si fanno propri, con riserva di ulteriormente illustrare, argomentare e produrre, l'istante insiste per l'accoglimento delle domande come già formulate dalla cedente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 291/2022, dichiarato immediatamente esecutivo ex art 642 c.p.c., su ricorso di rappresentata da il giudice designato del Tribunale di Livorno CP_2 CP_1 ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € 124.675,39 oltre agli interessi al Parte_1
tasso legale dal 24.12.2019 al saldo effettivo.
La somma ingiunta, secondo quanto allegato nel ricorso monitorio, era dovuta quanto ad € 29.528,95 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, acceso dalla Sig.ra presso la filiale di Parte_1
Portoferraio della con valuta al 23.12.2019 e quanto ad € 95.528,95 per residuo Controparte_6
debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso presso la filiale di Portoferraio Ag. 2 della erogato in data 20.11.2012 in favore della Sig.ra CP Controparte_7 Pt_1 per originari € 60.000,00, con valuta 23.12.2019.
[...]
pagina 2 di 10 Allegava infatti la ricorrente che la si era fusa nella Banca MP e che quest'ultima in CP
data 23 dicembre 2019 aveva stipulato con essa ricorrente un contratto di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del TUB, in forza del quale aveva acquistato pro soluto e in blocco da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti ipotecari classificati a sofferenza e individuati sulla base delle caratteristiche ivi indicate, come risulta dalla pubblicazione della predetta cessione nella Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020 n. 7, tra i quali rientravano anche i crediti vantati nei confronti della Sig.ra Parte_1
1.1 Il decreto ingiuntivo veniva notificato a il 19.4.2022. Parte_1
1.2 Avverso lo stesso con atto di citazione notificato il 27.5.2022 proponeva opposizione Pt_1 chiedendo che fosse rideterminato l'esatto ammontare di quanto da lei dovuto in relazione ai
[...]
rapporti di conto corrente e di finanziamento.
A fondamento della opposizione in sintesi:
a) contestava la carenza di legittimazione attiva di parte di e CP_2 CP_1
b) contestava l'esistenza e l'ammontare del presunto credito vantato dalla opposta, chiedendo che il dovuto fosse rideterminato previo espletamento di CTU;
c) eccepiva la prescrizione del credito azionato o quantomeno degli interessi, competenze e altra voce di credito maturata precedentemente il 19.04.2017, corrispondente ai 5 anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo;
d) Quanto al rapporto di conto corrente contestava:
d1) la pattuizione della clausola anatocistica in violazione della delibera 9 febbraio 2000 e successive modifiche, con conseguente necessità di escludere la capitalizzazione degli interessi;
d2) la contabilizzazione delle competenze relative agli anticipi fatture avvenuta in violazione del principio di reciprocità stabilito dalla delibera Cicr 09/02/2000;
d3) la nullità della commissione di massimo scoperto prevista ed applicata, in quanto mancante dei requisiti di determinatezza dovuta in ossequio all'art. 1346 c.c., non essendovi una valida clausola negoziale che la determini nel quantum applicato nel corso del rapporto;
d4) la previsione di usura contrattuale;
d5) la mancata pattuizione degli interessi ultralegali e commissioni in relazione all'apertura di credito, in violazione dell'art. 1284 c.c., come ripreso dall'art. 117 del Testo Unico Bancario e della legge
2/2009 e successive modifiche;
d6) l'illegittimo esercizio dello jus variandi.
e) Quanto al contratto di finanziamento del 20/11/2012 argomentava la nullità del contratto di finanziamento stipulato in data 20/11/2012 per mancanza dei requisiti essenziali non essendo indicato il pagina 3 di 10 “regime finanziario” adottato per la stesura del piano di ammortamento, in violazione del comma 4 dell'art. 117 del Testo Unico Bancario, con la conseguenza che il “dare e l'avere” tra le parti dovrà pertanto essere ricalcolato applicando il Tasso sostitutivo ex comma 7 art. 117 del Tub;
f) asseriva quindi la necessità di decurtare nella valutazione dei rapporti dare avere tra le parti le somme indebitamente percepite dalla banca, a titolo di interessi anatocistici, c.m.s. e tassi usurari, poiché oggetto di ripetizione ex art.2033 c.c..
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di finanziamento e/o del contratto di conto corrente o in subordine nullità parziale degli stessi e in particolare, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 3503/40 aperto il
03/05/2005 con filiale di Portoferraio e del contratto di finanziamento 20/11/2012 con CP
, filiale di Portoferraio, accertare l'intervenuta prescrizione totale o parziale Controparte_5
delle poste che compongono il credito precedenti il 19/04/2017, per l'effetto rideterminare il saldo previa epurazione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle come meglio specificato nella perizia allegata al presente atto, epurandole delle poste prescritte e conseguentemente accertare
l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà eventualmente confermato in sede di C.T.U. tecnico-bancaria sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito, che la dovrà fornire al nominando C.T.U.; CP
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca relativamente al contratto di conto corrente e al contratto di finanziamento per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà alla legge, come risulta dalla perizia allegata, e come risulterà confermato dall'espletanda ctu;
- rideterminare l'esatto dare avere tra le parti, conteggiando anche le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, fin dall'inizio del rapporto, nonché al pagamento degli interessi di cui al novellato art.1284 c.c. e della rivalutazione monetaria;
Voglia conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora che il Tribunale adito voglia disporre C.T.U. tecnico-contabile diretta ad accertare
l'applicazione, durante tutto il rapporto di conto corrente, di interessi anatocistici, di c.m.s. illegittime
e di interessi usurari in contrasto con l'art.2 della legge n.108/96 e ogni altra irregolarità e illiceità riportata nella perizia allegata tra cui non ultima anche l'usura contrattuale.
pagina 4 di 10 Con ogni più ampia riserva istruttoria, da formulare all'esito del comportamento processuale della convenuta”
1.3 Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza della opposizione CP_2
sotto ogni profilo chiedendone il rigetto.
1.4 Con ordinanza emessa all'udienza del 13.10.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa confermava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sino all'importo di euro 64.605,62, riconosciuto come dovuto dalla opposta in relazione al contratto di finanziamento.
1.5 La causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali non avendo il giudice al tempo designato alla trattazione della causa ritenuto superflua la CTU richiesta da parte opponente.
1.6 In data 16.8.2024 interveniva in causa la quale successore a titolo particolare di Controparte_3
asserendo che quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari CP_2
stipulata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, della quale era stato data avviso in GU Parte
Seconda n. 67 dell'8/6/202, le aveva ceduto pro soluto e in blocco, con efficacia economica dal 1° gennaio 2024, crediti di titolarità di derivanti da finanziamenti concessi sotto varie forme, CP_2
tra i quali rientrava anche il credito nei confronti di Parte_1
1.7 Dopo tale intervento Aporti non compariva più e non svolgeva ulteriore attività processuale.
2. Il motivo di opposizione con il quale la opponente ha contestato la legittimazione attiva di CP_2
asserendo che non vi è prova che tra i crediti ad essa ceduti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
[...]
s.p.a. vi siano anche i crediti dalla stessa vantati nei suoi confronti a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, da lei acceso presso la filiale di Portoferraio della e a titolo di Controparte_6
residuo debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso presso la filiale di Portoferraio
Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., erogato in data 20.11.2012, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Infatti se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. solo da ultimo Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a pagina 5 di 10 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla dei crediti sorti dal conto corrente sopra CP_2
indicato e dal finanziamento sopra specificato.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione ad CP_2
agire in ragione dei seguenti elementi:
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7, del
16/1/2020 (cfr. doc. 1 della opposta), si evince che MP ha ceduto a tutti i crediti derivanti CP_2
da finanziamenti effettuati in diverse forme verso debitori classificati in sofferenza nel periodo tra ottobre 1983 e agosto 2019, come il presente;
ii) dal doc. 2 della opposta emerge che oggetto della cessione è anche il credito contrassegnato dall'NDG n. 63943809, riferibile alla opponente.
Peraltro che i crediti per cui è causa siano stati ceduti alla emerge anche dalla dichiarazione CP_2
della banca cedente MP (cfr. doc. 1 della parte opposta).
Occorre in proposito ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ., n.
10200/2021).
Ove infatti tale credito non fosse tra quelli oggetto di cessione di cui alla comunicazione di cessione, non si comprenderebbe perché la banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore), che il credito nei confronti degli odierni opponenti è stato ceduto a CP_2
Da tutti tali elementi non può che concludersi che i crediti per cui è causa sono stati ceduti dalla MP alla CP_2
Né può dubitarsi che la sia legittimata a rappresentare nel presente giudizio la in quanto CP_1 CP_2
pagina 6 di 10 dalla procura (denominata ) prodotta da parte opposta risulta che la stessa sia stata Controparte_8
nominata special servicer conferendo alla medesima tutti i necessari poteri compresi quelli di rappresentanza processuale.
3. Parte opponente in alcun modo ha contestato che abbia ceduto il proprio credito a CP_2 CP_3
[...]
4. Risulta dal doc. 6 prodotto nel procedimento monitorio che il contratto di conto corrente 3503.40 sia stato aperto da presso la (poi fusasi per incorporazione in Banca MP) Parte_1 CP
il 4.5.2005.
5. Parte opponente ha contestato il saldo debitore del conto corrente contraddistinto con il n. 3503/40 acceso in data 4.05.2005 indicato nel ricorso monitorio dalla opposta come risultante dalla certificazione ex art 50 TUB.
In tale situazione era onere della opposta fornire la prova della correttezza del saldo debitore producendo tutti gli estratti conto del rapporto sin dalla sua apertura in quanto la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (cfr. tra le altre Cass 27 settembre 2018 n. 23313; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).
Invece la opposta si è limitata a produrre soltanto gli estratti conto a partire dall'anno 2011 che già al
31.03.2011 presentano un saldo debitore di € 12.108,22.
Né a tale deficienza probatoria può supplire la produzione da parte della opponente di tre estratti conto relativi al periodo 2007, 2008, non essendo gli stessi idonei a dare la prova dell'andamento del conto corrente per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni.
Ne consegue che essendo impossibile ricostruire come si sia formato il debito indicato nell'estratto conto al 31.03.2011 e in considerazione del fatto che le poste passive riportate negli estratti conto prodotti dalla opposta sino al 28.2.2017 sono per la quasi totalità dovute ad interessi passivi non è possibile accertare quale sia la somma eventualmente dovuta dalla opposta per il rapporto di conto corrente.
Ne consegue pertanto che la domanda proposta in via monitoria nella parte qua deve essere rigettata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.1 In ragione di ciò rimangono assorbite le ulteriori questioni proposte dalla parte opponente ed appare superflua la ammissione di CTU che in assenza della integrale documentazione del conto corrente non potrebbe determinare l'eventuale quantum dovuto.
6. Risulta dal doc.
6.4 prodotto dalla opposta che la Banca MP in data 20.11.2012 concessa alla opponente un finanziamento di € 60.000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili secondo il piano di pagina 7 di 10 ammortamento allegato allo stesso sub B e con prima rata scadente il 31.12.2012.
Le parti concordarono un tasso di interesse per il periodo di preammortamento del 7.610%.
Pattuirono invece che per il periodo di ammortamento sarebbe stato applicato un tasso pari ad una quota fissa del 7,5% ed una variabile pari al tasso euribor mese tasso 360, rilevato il quarto giorno antecedente la fine del mese per la rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo
(cfr. art 2).
Pattuirono altresì interessi di mora pari al 3% in più del tasso contrattualmente pattuito e sopra indicato
(art 4).
Risulta dal doc.
6.5. che la somma di € 60.000,00 fu erogata dalla Banca MP alla il Pt_1
20.11.2012.
Sostiene parte opponente che il contratto di finanziamento stipulato in data 20/11/2012 sia nullo per non essere indicato il “regime finanziario” adottato per la stesura del piano di ammortamento, in violazione del comma 4 dell'art. 117 del Testo Unico Bancario, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione il tasso sostitutivo ex comma 7 art. 117 del Tub, in regime finanziario della capitalizzazione semplice, escluso ogni onere (commissioni e spese) a qualsiasi titolo applicato.
Stabilisce l'art 117 comma 4 TUB che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Nel caso di specie quanto previsto da tale norma è stato correttamente applicato in quanto dal contratto risultano il capitale mutuato, la durata del finanziamento, la periodicità di rimborso, la decorrenza dell'ammortamento, la natura del tasso di interesse applicato (variabile) ed il criterio per la sua determinazione, il calcolo degli interessi che vengono riportati anche analiticamente nell'allegato B allegato al contratto, anche se non prodotto nel presente giudizio, seppure sulla base del tasso ipotizzato, essendo quello concretamente applicabile variabile come previsto in contratto.
Ne consegue pertanto che quanto previsto in contratto è rispettoso di quanto previsto dall'art 117 comma 4 TUB con la conseguenza che non può trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art
117 comma 7 TUB, previa dichiarazione di nullità delle pattuizioni sopra indicate.
6.1 Parimenti non può dirsi fondata la eccezione di prescrizione.
Infatti nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. ex multis da ultimo Cass. 10 febbraio 2023 n. 4232).
Quindi scadendo l'ultima rata il 30.11.2017, avendo la opposta interrotto il termine prescrizionale con pagina 8 di 10 la messa in mora del 16.6.2021 – cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio – e poi con la notifica del decreto ingiuntivo, ne consegue che alcuna prescrizione si è verificata.
6.2 Ne consegue pertanto che deve ritenersi dovuta la somma richiesta in via monitoria da parte ricorrente, pari ad € 95.528,95 alla data del 23.12.2019, oltre agli ulteriori interessi a far data dal
24.12.2019, al tasso legale, come richiesti (e dunque al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c., in assenza di diversa ulteriore specificazione) senza che occorra disporre una consulenza tecnica, non contestando parte opponente la correttezza dei calcoli ma deducendo unicamente la debenza di una minor somma in ragione della argomentata, seppure infondatamente, necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 comma 7 TUB..
Ne consegue pertanto che parte opponente deve essere condannata a versare tale somma all'attuale titolare del credito Controparte_3
7. In ragione della parziale fondatezza della opposizione sussistono i presupposti per compensare tra le parti integralmente le spese della fase monitoria del giudizio e per metà le spese della fase a cognizione piena.
Pertanto, tenuto conto della attività processuale svolta dalla e dalla andranno CP_2 CP_3
liquidate alla prima le prime tre fasi del giudizio e alla seconda la fase decisoria.
Le spese vengono liquidate d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM
147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa, domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 291/2022 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno in data 8.3.2022.
Rigetta la domanda diretta a sentir condannare a versare la somma di € Parte_1
29.528,95 oltre accessori a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 3503, acceso dalla stessa presso la filiale di Portoferraio della CP Controparte_6
Rigetta la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare la l'invalidità del Parte_1
contratto di finanziamento 20/11/2012 da lei concluso con . Controparte_5
In parziale accoglimento della domanda proposta in via monitoria condanna a Parte_1
versare a quale successore a titolo particolare di la somma di € Controparte_3 CP_2
95.528,95 oltre agli ulteriori interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. a partire dal 24.12.2019 a titolo di saldo di quanto dovuto per il debito relativo al mutuo chirografario n. 741632526/14, acceso dalla pagina 9 di 10 stessa presso la filiale di Portoferraio Ag. 2 della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., erogato in data 20.11.2012 per originari € 60.000,00.
Dichiara compensate tra le parti per intero le spese di lite della fase a cognizione sommaria del giudizio e per la metà le spese della fase a cognizione piena.
Condanna a rimborsare la ulteriore metà delle spese della fase a cognizione Parte_1
piena del giudizio, liquidate, per tale frazione e non per l'intero, in favore della in € CP_2
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a favore della CP_3
in € 2.127,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
[...]
Livorno, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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