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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2024, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.09.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in OR (RG), piazza Matteotti n. 17, P.IVA , in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Licitra del CP_2
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_3
C.F. ; C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2022 la ha proposto opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 272/2022 notificatole il 12.09.2022, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il
23.08.2022, su ricorso di - lavoratore alle dipendenze di essa opponente nel Controparte_3 periodo compreso tra il 03.02.2014 e il 05.02.2020 - per il pagamento della complessiva somma di €
9.375,88, oltre accessori, pretesa a titolo di retribuzioni dovutegli per l'intero anno 2018, per le mensilità da gennaio a novembre 2019, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020 e del maturato
TFR, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la società opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria in ragione della propria sottoposizione a sequestro giudiziario ex art. 20 D.Lvo n. 159/2011 con provvedimento reso dal Tribunale di Catania –
Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del proc. N. 162/2019 R.S.S. e della conseguente riserva ex artt. 52 e ss. D.Lvo n. 159/2011, in capo al Giudice della misura, della competenza ad accertare le ragioni di credito vantate dai terzi. Ultimata la trattazione nella contumacia dell'opposto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.09.2024.
***
L'opposizione e l'ivi formulata eccezione di improcedibilità dell'accolta domanda monitoria sono fondate e vanno conseguentemente accolte, il vantato credito monitorio essendo sorto in epoca anteriore al provvedimento di sequestro ex art. 20 D.Lvo n. 159/2011, reso dal Tribunale di Catania
- Sezione Misure di Prevenzione in data 03.02.2020, circostanza atta a radicare la competenza del giudice delegato del procedimento di prevenzione all'accertamento del medesimo a termini dell'art. 52 D.Lvo n. 159/2011, per i cui primi due commi “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni (…)” e “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 (…)” (cfr. CASS. n. 13432/2023, per la quale “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro”). L'impugnato d.i. va perciò revocato, con conseguente condanna dell'opposto, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2144/2022 R.G., nella contumacia di Controparte_3 revoca il d.i. n. 272/2022 emesso da questo G.L. in data 23.08.2022 nei confronti dell'opponente su ricorso del lavoratore CP_1 Controparte_3 condanna l'opposto al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.118,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 4 novembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.09.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2144/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in OR (RG), piazza Matteotti n. 17, P.IVA , in persona CP_1 P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Licitra del CP_2
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_3
C.F. ; C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2022 la ha proposto opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 272/2022 notificatole il 12.09.2022, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il
23.08.2022, su ricorso di - lavoratore alle dipendenze di essa opponente nel Controparte_3 periodo compreso tra il 03.02.2014 e il 05.02.2020 - per il pagamento della complessiva somma di €
9.375,88, oltre accessori, pretesa a titolo di retribuzioni dovutegli per l'intero anno 2018, per le mensilità da gennaio a novembre 2019, per le mensilità di gennaio e febbraio 2020 e del maturato
TFR, oltre accessori e spese. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la società opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria in ragione della propria sottoposizione a sequestro giudiziario ex art. 20 D.Lvo n. 159/2011 con provvedimento reso dal Tribunale di Catania –
Sezione Misure di Prevenzione nell'ambito del proc. N. 162/2019 R.S.S. e della conseguente riserva ex artt. 52 e ss. D.Lvo n. 159/2011, in capo al Giudice della misura, della competenza ad accertare le ragioni di credito vantate dai terzi. Ultimata la trattazione nella contumacia dell'opposto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.09.2024.
***
L'opposizione e l'ivi formulata eccezione di improcedibilità dell'accolta domanda monitoria sono fondate e vanno conseguentemente accolte, il vantato credito monitorio essendo sorto in epoca anteriore al provvedimento di sequestro ex art. 20 D.Lvo n. 159/2011, reso dal Tribunale di Catania
- Sezione Misure di Prevenzione in data 03.02.2020, circostanza atta a radicare la competenza del giudice delegato del procedimento di prevenzione all'accertamento del medesimo a termini dell'art. 52 D.Lvo n. 159/2011, per i cui primi due commi “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni (…)” e “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 (…)” (cfr. CASS. n. 13432/2023, per la quale “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro”). L'impugnato d.i. va perciò revocato, con conseguente condanna dell'opposto, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2144/2022 R.G., nella contumacia di Controparte_3 revoca il d.i. n. 272/2022 emesso da questo G.L. in data 23.08.2022 nei confronti dell'opponente su ricorso del lavoratore CP_1 Controparte_3 condanna l'opposto al pagamento, in favore della società opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.118,50, di cui € 118,50 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 4 novembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella