TRIB
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2024, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Lorella Triglione Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 759 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, SAN GIUSEPPE VESUVIANO Parte_1 C.F._1
(NA) - 06/01/1973, parte rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO FILOMENA, come da procura in atti;
, , (NA) - Controparte_1 C.F._2 Parte_2
03/08/1973, parte rappresentata e difesa dall'avv. AMBROSIO FILOMENA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 29/03/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 26/10/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano, (al N. 29,
Parte II, Serie A, Anno 2002). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
1 Premesso che dal matrimonio è nata una figlia nata a [...] il [...], Per_1 maggiorenne, studentessa universitaria), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Il Pubblico Ministero con visto del 26.04.24 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) essere autorizzati a vivere separatamente liberi di stabilire la loro residenza con reciproco consenso sin da ora ad eventuali espatri e al rilascio del passaporto;
b) la casa coniugale, sita in San Giuseppe Vesuviano alla Traversa Domenico Cimarosa
n. 26, sarà assegnata alla SI.ra , che vi abiterà con la figlia, Parte_1 proprietaria della stessa, mentre il SI. troverà quanto prima adeguata CP_1 sistemazione altrove;
c) i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, impegnandosi personalmente ciascuno a soddisfare i propri bisogni;
d) La SI.ra provvederà da sola al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 fino a quando il SI. non troverà una stabile occupazione”. CP_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 759 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano, di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 1.7.2024
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
2