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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 77/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mariani per mandato alle Controparte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, nel merito: accogliere,
per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 77 emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, giudice dott.ssa
Barbara Lenisa, nell'ambito del giudizio n.R.G. 2712/2020, depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2024 e mai notificata, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice appellata, perché infondata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: accertato che la condotta colposa della danneggiata ha concorso a cagionare il danno, ridurre il credito risarcitorio alla stessa spettante in proporzione al grado e all'incidenza della sua colpa. Spese e competenze di lite rifuse e almeno compensate per il primo grado. In via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, disponendo c.t.u. in ordine al funzionamento dell'illuminazione del corridoio al fine di verificare l'adeguatezza dell'impianto esistente.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione proposta da parte appellante così provvedere: nel merito,
confermare integralmente la impugnata sentenza n. 77/2024 resa dal Tribunale di
Pordenone nella causa civile R.G. n. 2712/2020. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2020 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Pordenone Parte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2051 cod. civ. in relazione
2 all'infortunio verificatosi in data 29.6.2019 verso le ore 20,00 nel corridoio di accesso alle camere dell' di Sequals (Pn), privo di finestre e dotato di Parte_1
illuminazione artificiale azionata unicamente da sensori di movimento, senza la presenza di interruttori.
L'attrice aveva in particolare esposto che dopo essere uscita dalla camera n. 33 occupata dal cognato, nel fare ritorno alla contigua camera n. 32 era caduta a terra prima della attivazione del sensore della luce, inciampando accidentalmente in una poltroncina.
si era costituita resistendo alla pretesa Parte_1
risarcitoria avanzata dall'attrice, evidenziando la sussistenza del caso fortuito ovvero il concorso colposo della stessa danneggiata.
Radicatosi il contraddittorio, era stata assunta la prova testimoniale e disposto un accertamento medico legale;
all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 7 febbraio 2024 con la quale era statuito quanto segue: “Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento all'attore della somma di euro 22.674,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali sulla predetta somma da calcolarsi come descritto in motivazione e della somma di euro 1.422,46 a titolo di danno patrimoniale oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al pagamento. Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in euro 545,00 per anticipazioni, euro 4.300,00 per onorari, spese generali 15%,
iva e cpa come per legge. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta. Rigetta ogni altra istanza.”
Con tale decisione era stato rilevato che tutti i testi avevano confermato sia di aver visto
3 l'attrice a terra in prossimità delle stanze 33 e 34, sia di aver notato la presenza della poltroncina contro la quale la stessa era inciampata a ridosso del muro tra le stanze 32 e
33; che secondo la teste cameriera dell'albergo, all'uscita dalla stanza 33 la luce Tes_1
si accendeva dopo circa quindici secondi, concordando su tale aspetto con quanto dichiarato dal marito dell'attrice circa il ritardo nell'accensione; che l'illuminazione con sensori del corridoio “conosciuta dall'attrice, in quanto lo aveva già precedentemente percorso” doveva “aver ingenerato nella stessa la convinzione che l'illuminazione si sarebbe tempestivamente attivata”, cosa che non era verosimilmente avvenuta nel punto del corridoio percorso, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali della cameriera, e che tale circostanza portava ad escludere l'intervento del caso fortuito come fatto colposo del danneggiato;
che i danni lamentati dovevano quindi ritenersi ampiamente provati sulla base della documentazione sanitaria e dell'accertamento medico legale.
La società convenuta aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.6.2024; l'attrice si era costituita resistendo all'impugnazione, svolgendo considerazioni adesive alla sentenza di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352
c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato con un unico motivo la decisione di primo grado rilevando che la tempistica di attivazione del sensore riferita dalla teste doveva ritenersi Tes_1
del tutto inverosimile, che in proposito era stata immotivatamente respinta la propria istanza di accertamento tecnico volto a descrivere il funzionamento dell'impianto di illuminazione e che nella ricostruzione dei fatti erano stati tralasciati gli ulteriori
4 elementi che dimostravano la colpevole imprudenza della danneggiata, essendosi omesso di considerare che l'infortunio si era verificato mentre l'attrice percorreva a ritroso il breve spazio tra le stanze 33 e 32, dalla quale era uscita poco prima e che la stessa soggiornava presso l'albergo già da tre giorni, sicché e conosceva il funzionamento dei sensori e aveva contezza della presenza della poltroncina;
anche nella prospettazione avversaria di un ritardo nell'accensione delle luci doveva pertanto tenersi conto del fatto che l'attraversamento del corridoio era avvenuto al buio senza attendere l'attivazione del sensore, con conseguente esposizione al rischio.
* * *
Ciò premesso va in primo luogo rilevato che non è controverso che nel caso di specie l'attrice era caduta mentre percorreva al buio il corridoio dell'albergo prima della attivazione dei sensori di movimento, avendo inciampato nella poltroncina posizionata in adiacenza al muro tra la porta della stanza 32 e quella della stanza 33; è invece oggetto di controversia il funzionamento dell'impianto di illuminazione artificiale e in proposito non vi sono dichiarazioni del tutto concordanti.
Il teste , cognato dell'attrice, aveva infatti riferito di un maggiore tempo Testimone_2
di accensione all'uscita della propria stanza, diversamente dalla teste addetta Tes_3
alle pulizie, secondo la quale “all'uscita della stanza n. 33 la luce si accendeva subito”,
mentre secondo la teste uscendo da tale camera la luce si accendeva invece “in Tes_1
meno di venti secondi circa 15 secondi.”
Senonché va evidenziato che l'esperimento di un accertamento tecnico volto a verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione, oltre a risultare precluso in considerazione del non breve tempo intercorso tra l'infortunio (29.6.2019) e l'instaurazione del giudizio (20.11.2020), deve ritenersi anche non indispensabile
5 perché le incontroverse modalità con le quali si era svolto l'incidente attestano inequivocabilmente che il sensore non si era attivato al momento dell'uscita dalla stanza n. 33, come dovrebbe invece avvenire per evidenti e prevedibili ragioni di sicurezza nel caso di un ambiente privo di illuminazione naturale e di interruttori, avendo nel caso di specie l'attrice avuto modo di uscire dalla stanza, svoltare nel corridoio e inciampare nella poltroncina posizionata a ridosso del muro tra le stanze 32 e 33, il tutto prima dell'attivazione dell'impianto.
Deve pertanto ritenersi pertinente il richiamo all'ipotesi disciplinata dell'art. 2051 cod.
civ., in ragione dell'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, ed altresì
assolto da parte della danneggiata l'onere della prova relativo alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
Nondimeno, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.
6-3 n.
20194/2018) “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
6 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi che la condotta della parte danneggiata avesse nella fattispecie concorso al verificarsi dell'infortunio assumendo un'incidenza causale quantomeno pari ad un terzo, essendo incontroverso sia che quest'ultima aveva intrapreso, in violazione del dovere generale di ragionevole cautela,
l'attraversamento del corridoio al buio senza attendere l'attivazione del sensore, sia che al momento dell'infortunio la stessa stava percorrendo a ritroso lo spazio tra le stanze
33 e 32 e che aveva pertanto avuto concretamente modo di potersi rappresentare la possibilità del pericolo, avendo avuto il tempo di sperimentare le modalità di funzionamento dei sensori e avendo inoltre già avuto contezza, lungo il percorso, della presenza della poltroncina.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi fondato per quanto di ragione, dovendo di conseguenza ridursi il credito risarcitorio in proporzione al grado e all'incidenza della colpa concorrente, già stimata in misura pari ad un terzo, pervenendosi così alla riduzione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale ad euro 15.116,00 (originari euro 22.674,00) e di quello liquidato a titolo di danno patrimoniale ad euro 948,31
(originari euro 1.422,46), ferma, in mancanza di specifico gravame, la liquidazione degli accessori del credito.
Le spese del doppio grado dovranno pertanto essere compensate per un terzo, dovendo la restante parte seguire la soccombenza, con spese dell'accertamento medico legale,
già liquidate come in atti, da porre in via definitiva integralmente a carico della convenuta appellante.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1
di Pordenone n. 77/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, ridetermina gli importi liquidati nel capo primo del dispositivo in quelli di euro 15.116,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorati degli interessi legali sulla somma preventivamente devalutata alla data del fatto e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della presente sentenza e quanto al periodo successivo oltre agli interessi legali sulla somma così
complessivamente determinata dalla data della stessa a quella dell'effettivo soddisfo, e di euro 948,31 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al pagamento;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna alla rifusione della restante Parte_1
parte, spese che liquida per la quota, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 2.867,00 e quanto al secondo in euro 2.800,00 oltre al contributo unificato,
spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Pone in via definitiva le spese dell'accertamento medico legale eseguito in primo grado,
già liquidate come in atti, integralmente a carico della convenuta appellante.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 77/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Stampanato per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mariani per mandato alle Controparte_1
liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, nel merito: accogliere,
per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 77 emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione Civile, giudice dott.ssa
Barbara Lenisa, nell'ambito del giudizio n.R.G. 2712/2020, depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2024 e mai notificata, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice appellata, perché infondata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: accertato che la condotta colposa della danneggiata ha concorso a cagionare il danno, ridurre il credito risarcitorio alla stessa spettante in proporzione al grado e all'incidenza della sua colpa. Spese e competenze di lite rifuse e almeno compensate per il primo grado. In via istruttoria: accogliere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, disponendo c.t.u. in ordine al funzionamento dell'illuminazione del corridoio al fine di verificare l'adeguatezza dell'impianto esistente.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione proposta da parte appellante così provvedere: nel merito,
confermare integralmente la impugnata sentenza n. 77/2024 resa dal Tribunale di
Pordenone nella causa civile R.G. n. 2712/2020. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2020 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Pordenone Parte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2051 cod. civ. in relazione
2 all'infortunio verificatosi in data 29.6.2019 verso le ore 20,00 nel corridoio di accesso alle camere dell' di Sequals (Pn), privo di finestre e dotato di Parte_1
illuminazione artificiale azionata unicamente da sensori di movimento, senza la presenza di interruttori.
L'attrice aveva in particolare esposto che dopo essere uscita dalla camera n. 33 occupata dal cognato, nel fare ritorno alla contigua camera n. 32 era caduta a terra prima della attivazione del sensore della luce, inciampando accidentalmente in una poltroncina.
si era costituita resistendo alla pretesa Parte_1
risarcitoria avanzata dall'attrice, evidenziando la sussistenza del caso fortuito ovvero il concorso colposo della stessa danneggiata.
Radicatosi il contraddittorio, era stata assunta la prova testimoniale e disposto un accertamento medico legale;
all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 7 febbraio 2024 con la quale era statuito quanto segue: “Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento all'attore della somma di euro 22.674,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione e interessi legali sulla predetta somma da calcolarsi come descritto in motivazione e della somma di euro 1.422,46 a titolo di danno patrimoniale oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al pagamento. Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in euro 545,00 per anticipazioni, euro 4.300,00 per onorari, spese generali 15%,
iva e cpa come per legge. Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta. Rigetta ogni altra istanza.”
Con tale decisione era stato rilevato che tutti i testi avevano confermato sia di aver visto
3 l'attrice a terra in prossimità delle stanze 33 e 34, sia di aver notato la presenza della poltroncina contro la quale la stessa era inciampata a ridosso del muro tra le stanze 32 e
33; che secondo la teste cameriera dell'albergo, all'uscita dalla stanza 33 la luce Tes_1
si accendeva dopo circa quindici secondi, concordando su tale aspetto con quanto dichiarato dal marito dell'attrice circa il ritardo nell'accensione; che l'illuminazione con sensori del corridoio “conosciuta dall'attrice, in quanto lo aveva già precedentemente percorso” doveva “aver ingenerato nella stessa la convinzione che l'illuminazione si sarebbe tempestivamente attivata”, cosa che non era verosimilmente avvenuta nel punto del corridoio percorso, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali della cameriera, e che tale circostanza portava ad escludere l'intervento del caso fortuito come fatto colposo del danneggiato;
che i danni lamentati dovevano quindi ritenersi ampiamente provati sulla base della documentazione sanitaria e dell'accertamento medico legale.
La società convenuta aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 25.6.2024; l'attrice si era costituita resistendo all'impugnazione, svolgendo considerazioni adesive alla sentenza di primo grado;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352
c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato con un unico motivo la decisione di primo grado rilevando che la tempistica di attivazione del sensore riferita dalla teste doveva ritenersi Tes_1
del tutto inverosimile, che in proposito era stata immotivatamente respinta la propria istanza di accertamento tecnico volto a descrivere il funzionamento dell'impianto di illuminazione e che nella ricostruzione dei fatti erano stati tralasciati gli ulteriori
4 elementi che dimostravano la colpevole imprudenza della danneggiata, essendosi omesso di considerare che l'infortunio si era verificato mentre l'attrice percorreva a ritroso il breve spazio tra le stanze 33 e 32, dalla quale era uscita poco prima e che la stessa soggiornava presso l'albergo già da tre giorni, sicché e conosceva il funzionamento dei sensori e aveva contezza della presenza della poltroncina;
anche nella prospettazione avversaria di un ritardo nell'accensione delle luci doveva pertanto tenersi conto del fatto che l'attraversamento del corridoio era avvenuto al buio senza attendere l'attivazione del sensore, con conseguente esposizione al rischio.
* * *
Ciò premesso va in primo luogo rilevato che non è controverso che nel caso di specie l'attrice era caduta mentre percorreva al buio il corridoio dell'albergo prima della attivazione dei sensori di movimento, avendo inciampato nella poltroncina posizionata in adiacenza al muro tra la porta della stanza 32 e quella della stanza 33; è invece oggetto di controversia il funzionamento dell'impianto di illuminazione artificiale e in proposito non vi sono dichiarazioni del tutto concordanti.
Il teste , cognato dell'attrice, aveva infatti riferito di un maggiore tempo Testimone_2
di accensione all'uscita della propria stanza, diversamente dalla teste addetta Tes_3
alle pulizie, secondo la quale “all'uscita della stanza n. 33 la luce si accendeva subito”,
mentre secondo la teste uscendo da tale camera la luce si accendeva invece “in Tes_1
meno di venti secondi circa 15 secondi.”
Senonché va evidenziato che l'esperimento di un accertamento tecnico volto a verificare il funzionamento dell'impianto di illuminazione, oltre a risultare precluso in considerazione del non breve tempo intercorso tra l'infortunio (29.6.2019) e l'instaurazione del giudizio (20.11.2020), deve ritenersi anche non indispensabile
5 perché le incontroverse modalità con le quali si era svolto l'incidente attestano inequivocabilmente che il sensore non si era attivato al momento dell'uscita dalla stanza n. 33, come dovrebbe invece avvenire per evidenti e prevedibili ragioni di sicurezza nel caso di un ambiente privo di illuminazione naturale e di interruttori, avendo nel caso di specie l'attrice avuto modo di uscire dalla stanza, svoltare nel corridoio e inciampare nella poltroncina posizionata a ridosso del muro tra le stanze 32 e 33, il tutto prima dell'attivazione dell'impianto.
Deve pertanto ritenersi pertinente il richiamo all'ipotesi disciplinata dell'art. 2051 cod.
civ., in ragione dell'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, ed altresì
assolto da parte della danneggiata l'onere della prova relativo alla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia.
Nondimeno, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.
6-3 n.
20194/2018) “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
6 causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”
Sulla base di tali considerazioni deve dunque ritenersi che la condotta della parte danneggiata avesse nella fattispecie concorso al verificarsi dell'infortunio assumendo un'incidenza causale quantomeno pari ad un terzo, essendo incontroverso sia che quest'ultima aveva intrapreso, in violazione del dovere generale di ragionevole cautela,
l'attraversamento del corridoio al buio senza attendere l'attivazione del sensore, sia che al momento dell'infortunio la stessa stava percorrendo a ritroso lo spazio tra le stanze
33 e 32 e che aveva pertanto avuto concretamente modo di potersi rappresentare la possibilità del pericolo, avendo avuto il tempo di sperimentare le modalità di funzionamento dei sensori e avendo inoltre già avuto contezza, lungo il percorso, della presenza della poltroncina.
* * *
L'appello deve pertanto ritenersi fondato per quanto di ragione, dovendo di conseguenza ridursi il credito risarcitorio in proporzione al grado e all'incidenza della colpa concorrente, già stimata in misura pari ad un terzo, pervenendosi così alla riduzione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale ad euro 15.116,00 (originari euro 22.674,00) e di quello liquidato a titolo di danno patrimoniale ad euro 948,31
(originari euro 1.422,46), ferma, in mancanza di specifico gravame, la liquidazione degli accessori del credito.
Le spese del doppio grado dovranno pertanto essere compensate per un terzo, dovendo la restante parte seguire la soccombenza, con spese dell'accertamento medico legale,
già liquidate come in atti, da porre in via definitiva integralmente a carico della convenuta appellante.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_1
di Pordenone n. 77/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, ridetermina gli importi liquidati nel capo primo del dispositivo in quelli di euro 15.116,00 a titolo di danno non patrimoniale, maggiorati degli interessi legali sulla somma preventivamente devalutata alla data del fatto e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della presente sentenza e quanto al periodo successivo oltre agli interessi legali sulla somma così
complessivamente determinata dalla data della stessa a quella dell'effettivo soddisfo, e di euro 948,31 a titolo di danno patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al pagamento;
Compensa per un terzo tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna alla rifusione della restante Parte_1
parte, spese che liquida per la quota, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 2.867,00 e quanto al secondo in euro 2.800,00 oltre al contributo unificato,
spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Pone in via definitiva le spese dell'accertamento medico legale eseguito in primo grado,
già liquidate come in atti, integralmente a carico della convenuta appellante.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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