TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 602
TAR
Decreto cautelare 28 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esclusione dell'aggiudicataria per prodotti non conformi ai requisiti minimi

    Il controllo sul rispetto dei requisiti minimi e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) si colloca nella fase di esecuzione del contratto. I documenti forniti dall'impresa aggiudicataria ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta hanno carattere meramente descrittivo e fiscale, non potendo costituire prova certa della non rispondenza dei prodotti ai requisiti minimi.

  • Rigettato
    Esclusione dell'aggiudicataria per avvalimento con imprese prive di certificazione UNI EN ISO 9001:2015

    Non è venuta meno con il nuovo codice dei contratti la distinzione tra avvalimento tecnico-operativo e avvalimento di garanzia. Nel caso di specie si tratta di avvalimento di garanzia, per cui le imprese ausiliarie non erano tenute a possedere la certificazione richiesta in capo all'ausiliaria. La direttiva 2014/24/UE e la giurisprudenza amministrativa confermano la perdurante validità dell'avvalimento di garanzia.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023

    L'Amministrazione ha correttamente applicato i principi di buon andamento, conservazione degli atti e del risultato. L'impresa aggiudicataria IR S.r.l. era in possesso della certificazione di parità di genere al momento dell'indizione della gara, pertanto avrebbe comunque ottenuto il punteggio premiale. Le imprese che avevano segnalato la violazione avevano ottenuto un punteggio inferiore e non avrebbero potuto superare IR S.r.l. nemmeno con il punteggio aggiuntivo. La ricorrente SA S.p.A. non possedeva il certificato al momento della scadenza delle offerte.

  • Rigettato
    Attribuzione punteggio tecnico per prodotti ittici

    La certificazione richiesta dalla legge di gara si riferisce al prodotto ittico offerto, non all'impresa partecipante. La Guida alla certificazione MS specifica che non è necessaria la certificazione per le aziende che acquistano prodotti certificati MS e li rivendono al consumatore finale senza manipolazione. Nel caso di specie, IR S.r.l. consegna prodotti imballati e sigillati con marchio MS agli istituti penitenziari, dove vengono poi aperti e utilizzati per la preparazione dei pasti. La ratio del punteggio premiale è rispettata in quanto il prodotto consumato è a marchio MS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 602
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 602
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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