Decreto cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3239 del 2025, proposto da
SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6080047B0, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Andrea Marco Colarusso e Francesca Briccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
IR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Mattia Mescieri, Sebastiano Berardino Santarelli e Francesca Rocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina di aggiudicazione, adottata con Decreto n. 1320.ID del 30 luglio 2025, comunicata in pari data, con cui il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ha approvato gli atti della procedura di gara ed aggiudicato in favore della IR S.r.l. la predetta procedura Lotto 26 (CIG B6080047B0);
- del bando di gara, nonché del disciplinare di gara, anche nella parte in cui non prevedono, in violazione a quanto disposto dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- ove lesiva, della determina a contrarre n. 15 del 10 marzo 2025;
- per quanto di interesse, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione Giudicatrice siccome indicate nella determina di aggiudicazione, e, segnatamente, i verbali: da n. 1 a 9;
- del Decreto n. 1316.ID del 30 luglio 2025 di annullamento parziale della procedura di gara n. 5170979, nella parte in cui non accoglie, con riferimento ai lotti 23, 25, 26, l'istanza di annullamento in autotutela della procedura di gara promossa dalle società AD s.r.l. e US Service s.r.l. per violazione degli artt. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 e 5 della Legge n. 162/2021;
- di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali, ivi incluso qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla SAEP S.p.A. con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento alla IR s.r.l. dell'appalto in questione;
- di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti alla procedura di gara;
- dell'eventuale contratto sottoscritto;
- della graduatoria provvisoria e finale Lotto 26;
- della nota prot. m_dg.DAPBB39.27/08/2025.0067961.U del 27/08/2025 avente ad oggetto “Gara 5170979 -procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro per l'affidamento dell'Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Lombardia. Lotto n. 25 c.c. Monza C.R. Milano Opera- Avvio in urgenza contratto fornitura vitto”, a firma del Direttore della Casa di reclusione di Milano Opera, nonché della comunicazione a mezzo pec della Direttore della Casa di Reclusione di Monza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota prot. DAPPR03.26/08/2025, parimenti non conosciuta;
- per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto Lotto 26, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e la IR S.r.l. risultata aggiudicataria, nonché per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IR S.r.l., del Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia indiceva una gara d’appalto con procedura aperta finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura del vitto ai detenuti e agli internati negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Lombardia.
La gara era disciplinata dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023, di seguito anche solo “codice”).
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un massimo di 70 punti all’offerta tecnica e di 30 punti a quella economica.
La gara era divisa in lotti ed il lotto che interessa la presente controversia è quello n. 26 (ventisei).
Al termine del procedimento risultava aggiudicataria, con complessivi 92 punti, la ditta IR SR, la cui offerta era stata sottoposta a verifica di anomalia, conclusasi positivamente.
Al secondo posto si collocava SA Spa, cui erano assegnati complessivamente 91,0278 punti.
SA proponeva di conseguenza il ricorso in epigrafe, affidato a tre motivi e con domanda di tutela cautelare anche monocratica.
L’istanza di misure monocratiche era accolta con decreto del Presidente della Sezione n. 899 del 2025.
Si costituivano in seguito in giudizio le Amministrazioni centrali intimate e IR SR, concludendo per il rigetto del gravame.
All’esito dell’udienza cautelare dell’11.9.2025 la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza della scrivente Sezione n. 1036 del 2025, reputandosi necessario un approfondimento nel merito delle complesse questioni dedotte e ritenendosi altresì opportuno conservare l’integrità della res litigiosa .
Alla successiva pubblica udienza del 29.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione
DIRITTO
1. Nel primo motivo (“I”) la ricorrente sostiene che IR doveva essere esclusa in quanto i prodotti da essa offerti non rispetterebbero i requisiti minimi previsti dalla legge di gara.
L’art. 3.5.1 del capitolato prestazionale (cfr. il doc. 17 della ricorrente, pag. 10) impone il rispetto dei requisiti minimi di prodotto espressi nelle Tabelle vittuarie (cfr. per queste ultime il doc. 18 della ricorrente).
SA rileva una presunta mancanza di una pluralità di requisiti minimi mediante la lettura dei giustificativi prodotti in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta ed in particolare dai listini dei prezzi dei fornitori di IR e dalle fatture dei fornitori depositate dalla controinteressata (cfr. i documenti n. 19 e n. 20 della ricorrente).
1.1 Sul punto occorre premettere che le caratteristiche qualitative dei prodotti sono determinate per così dire a monte attraverso i criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 57, comma 2, del codice e, per quanto riguarda le forniture di derrate alimentari, i suddetti CAM sono stati fissati con decreto del Ministero dell’Ambiente (DM) del 10.3.2020 (cfr. il doc. 1 di IR).
I bandi ed in genere gli atti di gara sono redatti nel rispetto dei citati CAM (cfr. l’art. 3.5 del capitolato prestazionale che richiama espressamente il DM del 10.3.2020, doc. 17 della ricorrente), senza contare che le stazioni appaltanti possono prevedere punteggi premiali a fronte di determinati standard qualitativi dei prodotti offerti.
IR nella propria proposta tecnica ha dichiarato di rispettare i requisiti minimi e di offrire anche taluni prodotti con standard qualitativi superiori (cfr. il doc. 16.1 della ricorrente) ed il controllo della stazione appaltante sul rispetto dei requisiti non può che avvenire in sede di esecuzione del contratto, vale a dire al momento della fornitura delle singole derrate.
Del resto l’art. 3.5.1 del capitolato prestazionale prevede espressamente che il Fornitore presenterà all’Autorità Dirigente (in genere, il Direttore del carcere) un rapporto trimestrale sui tipi, sulla qualità, sui metodi di produzione e sull’origine dei prodotti e questo al fine di agevolare e rendere più efficace “la fase di verifica della conformità” (sulle verifiche in corso di esecuzione si veda anche l’art. 5 del capitolato prestazionale).
Al successivo art. 3.6 sono previsti controlli giornalieri sugli alimenti da parte di una rappresentanza dei detenuti e di un delegato del Direttore dell’Istituto, senza contare che anche la competente Autorità Sanitaria può effettuare ispezioni e campionamenti in ogni tempo (così l’art. 3.7 del capitolato prestazionale).
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre il capitolato prestazionale all’art. 9.1 prevede un articolato sistema di penali in danno del fornitore.
Anche la giurisprudenza è orientata nel senso che il controllo sul rispetto dei CAM si colloca nella fase di esecuzione del contratto (così Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 334 del 2024).
Con riguardo poi alle diciture riportate nei preventivi dei fornitori di IR e nelle fatture emesse nei confronti della medesima, preme rilevare che la produzione di tali documenti da parte dell’aggiudicataria è avvenuta ai soli fini della verifica della congruità dell’offerta economica.
Trattandosi poi di documenti aventi rilevanza soltanto ai fini fiscali (fatture) o meramente commerciali (preventivi o listini di prezzo) è evidente che le diciture sui prodotti in essi riportate hanno un carattere meramente descrittivo e non specifico; in altri termini costituisce dato di comune esperienza che simili documenti riportano una descrizione del prodotto spesso generica e non certo uguale a quella specificamente contenute nei CAM o nella legge di gara.
Non appare pertanto possibile trarre dalla documentazione prodotta da IR al fine della verifica della congruità dell’offerta una prova certa della non rispondenza dei prodotti ai requisiti minimi, fermo restando che il controllo sulla qualità delle derrate alimentari può essere efficacemente ed adeguatamente effettuato soltanto in sede di esecuzione delle singole forniture.
1.2 Ancora nel primo motivo SA sostiene che due delle imprese ausiliarie del cui avvalimento IR si è avvalsa, vale a dire le società CD e Calviati, sarebbero prive della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, richiesta invece dall’art. 6.3 lettera A) del disciplinare di gara (cfr. il doc. 3 della ricorrente, pag. 21 di 61).
Secondo la ricorrente l’avvalimento concluso con le suindicate imprese avrebbe natura di avvalimento tecnico-operativo, per cui anche le imprese ausiliarie dovrebbero possedere a pena di esclusione la certificazione di cui sopra.
Tale tesi è propugnata da SA sulla base della lettura integrata degli articoli 104, comma 4 e 100 del codice, per cui negli appalti di servizi e forniture l’impresa ausiliaria dovrebbe essere in possesso non solo dei requisiti prestati ma anche di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis .
La doglianza, per quanto suggestiva, non convince il Collegio.
Infatti, nonostante la formulazione letterale dell’art. 104 del codice, non è venuta meno con il nuovo codice la tradizionale distinzione fra avvalimento tecnico-operativo ed avvalimento di garanzia, quest’ultimo finalizzato alla messa a disposizione dell’impresa partecipante delle capacità economiche e finanziarie dell’impresa ausiliaria.
A tale conclusione è giunta sia la dottrina sia la più attenta giurisprudenza amministrativa, condivisa da questa Sezione, che ha sottolineato come la direttiva 2014/24/UE (recepita sia nel presente codice sia nel pregresso D.Lgs. n. 50 del 2016) sia assolutamente chiara ed analitica sul punto, continuando ad attribuire rilevanza all’avvalimento di garanzia.
Si veda a tale proposito l’art. 63 della citata direttiva secondo cui: “ Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […] Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. […] Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto ” e, in giurisprudenza, la sentenza del TAR Liguria n. 462 del 2024, oltre a TAR Veneto, Sezione I, sentenza n. 1389 del 2024 che ha comunque reputato ammissibile l’avvalimento di garanzia anche per una gara bandita in vigenza del D.Lgs. n. 36 del 2023.
La ricorrente richiama a fondamento della propria tesi circa l’inammissibilità dell’avvalimento di garanzia anche l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione di Brescia, n. 166 del 2024, tuttavia il ricorso ad essa relativo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse con sentenza della stessa Sezione di Brescia n. 627 del 2024, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione V n. 888 del 2025.
Trattandosi di una pronuncia in rito, la stessa non affronta il merito della questione circa la perdurante efficacia dell’avvalimento di garanzia.
Del resto neppure la relazione del Consiglio di Stato del 7.12.2022 allo schema del codice dei contratti afferma che sarebbe venuto meno l’avvalimento di garanzia; al contrario la formulazione del vigente codice si caratterizza di fatto per l’ampliamento della figura dell’avvalimento, ammettendosi anche il c.d. avvalimento premiale, vale a dire quello in cui il prestito delle risorse è finalizzato ad ottenere un maggiore punteggio e non invece dei requisiti di capacità.
Una diversa soluzione interpretativa che escludesse l’avvalimento di garanzia si porrebbe pertanto in evidente contrasto con il diritto dell’Unione Europea, limitando indebitamente il ricorso all’avvalimento e restringendo così la concorrenza e la partecipazione delle imprese alle gare.
Non si comprende inoltre perché l’avvalimento di garanzia, previsto dal codice abrogato che aveva recepito la direttiva 2014/24/UE, debba invece essere escluso dal vigente codice che ha recepito la medesima direttiva.
Nel caso di specie è sufficiente la piana e serena lettura dei contratti di avvalimento con CD e VA per giungere alla conclusione che si tratta di un avvalimento di garanzia e non certo operativo (cfr. i documenti n. 2 e n. 3 di IR ed in particolare l’art. 1 del contratto di avvalimento, lo stesso fa riferimento anche al personale ma si tratta di due sole unità aventi una funzione di supervisione per un tempo limitato presso la sede di IR).
In conclusione, non era necessario il possesso della suindicata certificazione in capo alle imprese ausiliarie, mentre è fuori discussione la titolarità della stessa in capo a IR (cfr. il doc. 4 di quest’ultima).
Il primo motivo deve interamente rigettarsi.
2. Nel secondo mezzo (“II”) viene lamentata la violazione dell’art. 12 del capitolato prestazionale oltre che l’eccesso di potere sotto vari profili con particolare riguardo all’attribuzione del punteggio tecnico per i prodotti ittici così come previsto dalla lettera “B” del citato art. 12 (cfr. il doc. 17 della ricorrente, pag. 32).
La tabella di cui alla citata lettera “B” elenca tre alimenti ittici (merluzzo, nasello e sarde) e prevede per ciascuno di essi il punteggio massimo di tre punti (per un totale complessivo massimo di nove punti) qualora il prodotto abbia una “ certificazione nell’ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un’organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa (es. MS, Friend of the Sea, o equivalenti) ”.
In difetto della citata certificazione non può essere attribuito il punteggio massimo complessivo di nove punti.
L’aggiudicataria IR ha dichiarato di fornire prodotti certificati MS ed ha ottenuto nove punti.
SA contesta l’attribuzione del punteggio da parte dell’appaltante ed evidenzia che IR è priva della certificazione MS e che per commercializzare prodotti con tale marchio è necessario per ogni azienda della filiera essere munita di certificazione MS per la Catena di Custodia.
Sul punto occorre dapprima premettere che MS (Marine Stewardship Council) è una organizzazione non profit il cui scopo fondamentale è quello di favorire e garantire una pesca sostenibile mediante un prelievo controllato ed equilibrato delle risorse marine.
La certificazione di MS riguarda o la vera e propria attività di pesca oppure anche l’attività successiva di lavorazione e trasformazione del pescato sino al momento del suo consumo ed in tale caso si parla di certificazione per la Catena di Custodia.
MS si caratterizza per il suo particolare marchio, peraltro molto noto, che rappresenta un pesce su sfondo blu.
SA nelle proprie difese evidenzia che l’attribuzione del punteggio massimo implica per il fornitore la titolarità della certificazione MS e sul punto deposita anche una dichiarazione proveniente dall’ente certificatore.
Tale motivo di ricorso, per quanto anch’esso suggestivo e molto ben argomentato, non è condiviso dal Tribunale.
Innanzi tutto le conclusioni della ricorrente sono smentite dall’esegesi della legge di gara, ovviamente vincolante per la stazione appaltante e da interpretarsi in primo luogo con un criterio letterale (cfr. l’art. 1362 del codice civile sull’interpretazione dei contratti ma applicabile anche al bando ed in genere alla lex specialis di gara).
Orbene, se si ha riguardo alla citata tabella di cui alla lettera “B” del capitolato, la certificazione è riferita non all’impresa partecipante, bensì al prodotto ittico offerto.
Nella colonna della tabella recante il “Sub criterio” si parla di fornitura di “ prodotto (…) e con certificazione… ”, così come nella colonna recante lo “Strumento attribuzione punteggi” il riferimento è al “ prodotto (…) con certificazione ”.
Anche la lettura della “Guida alla certificazione della Catena di Custodia” pubblicata sul sito internet di MS, porta a ritenere non dovuta in capo a IR la certificazione di cui sopra.
Nella Guida, alla domanda “Quando non serve la certificazione?”, la risposta è nel senso che non hanno bisogno della certificazione MS le aziende che acquistano prodotti certificati MS che “ saranno venduti al consumatore senza essere reimballati o rietichettati (prodotti a prova di manomissione pronti per il consumatore finale) ”.
Nel caso di specie non è in discussione la circostanza che IR acquista prodotti imballati e chiusi recanti il marchio MS e che i prodotti stessi sono consegnati agli Istituti penitenziari.
Nelle cucine di questi ultimi gli imballi contenenti i prodotti saranno aperti ed utilizzati per la preparazione dei pasti per i detenuti e gli internati.
IR non compie quindi alcuna manipolazione dei prodotti con marchio MS, che sono conservati integri in vista della consegna all’appaltante.
Nel caso di specie – e tale circostanza non è smentita neppure da SA – il consumatore finale è rappresentato dallo stesso Istituto o meglio dalla popolazione carceraria che consuma i prodotti.
Il prodotto a marchio MS, dunque, non viene né alterato né manipolato da IR, che si limita alla consegna del prodotto stesso al consumatore finale.
La “ratio” del punteggio premiale previsto dalla stazione appaltante è quindi rispettato pienamente, giacché il prodotto ittico che sarà consumato negli Istituti penitenziari è sicuramente a marchio MS (si veda anche la relazione tecnica prodotta da IR e redatta dal prof. Marrone dell’Università di Napoli, doc. 7 di IR).
Il secondo mezzo di ricorso deve quindi respingersi.
3. Il terzo motivo (“III”) è proposto in via subordinata ed è volto all’annullamento dell’intera procedura di gara, facendosi quindi valere l’interesse c.d. strumentale alla rinnovazione della procedura stessa.
SA lamenta l’asserita violazione dell’art. 108, comma 7, del codice, il quale nell’ultimo periodo prevede che: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».
La stazione appaltante non ha inserito nel bando per la fornitura in contestazione alcuna clausola attributiva del maggior punteggio ai sensi del citato comma 7.
A fronte delle segnalazioni e delle istanze provenienti da imprese del settore, il Provveditorato per la Lombardia ha annullato in autotutela gli atti di gara relativi a taluni lotti ma non quelli relativi all’attuale lotto n. 26 oltre che ai lotti n. 23 e n. 25, tutti aggiudicati a IR SR (cfr. per il provvedimento di annullamento parziale del 30.7.2025 il doc. 14 della ricorrente).
L’omesso intervento in autotutela per i lotti suindicati è giustificato dalla circostanza che IR è in possesso della certificazione sulla parità di genere ai sensi dell’art. 46- bis del D.Lgs. n. 198 del 2006 a partire dal 26.1.2024, quindi prima dell’indizione dell’attuale gara avvenuta il 13.3.2025 (cfr. per la copia del certificato il doc. 6 di IR).
Di conseguenza, si continua nel provvedimento di parziale annullamento, visto che l’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è in ogni modo titolare della certificazione di parità, l’eventuale annullamento si porrebbe in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato di cui all’art. 1 del codice (si veda ancora il doc. 14 della ricorrente, pagine 2 e 3).
SA contesta tale conclusione e sostiene che sarebbe stato necessario in ogni caso l’annullamento integrale della procedura anche per i lotti aggiudicati a IR.
La doglianza è priva di pregio.
L’Amministrazione risulta avere dato corretta applicazione ai principi invocati nel decreto di annullamento parziale, fra i quali, oltre a quelli di buon andamento e di conservazione degli atti giuridici, quello del risultato di cui all’art. 1 del codice.
Si tratta di un principio cardine della materia dei contratti pubblici, che impone alla stazione appaltante di pervenire alla selezione dell’offerta migliore ed all’affidamento del contratto con tempestività, seppure nel doveroso rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie le richieste di due operatori (US e AD) di annullamento della procedura per la violazione dell’art. 108, comma 7, del codice pervenivano nel mese di luglio 2025, allorché per il lotto di cui è causa si erano ormai concluse le operazioni di gara – compresa la valutazione di anomalia dell’offerta – ed era stata predisposta la graduatoria finale con verbale n. 9 del 5.6.2025 (cfr. il doc. 13 della ricorrente).
IR però era in possesso della certificazione di parità al momento di indizione della gara (anzi, il certificato porta la data dell’anno precedente 2024), per cui avrebbe senza dubbio ottenuto il punteggio premiale, che deve reputarsi distinto da quello tecnico ed economico; fra l’altro si tratta di un punteggio ad attribuzione automatica (infatti è legato solo al possesso della certificazione), come ammesso anche dalla deliberazione di ANAC riportata dalla ricorrente alla pagina 19 del ricorso con evidenziazione in grassetto.
Le imprese che avevano presentato la segnalazione avevano ottenuto un punteggio tecnico-economico inferiore a quello di IR, per cui mai avrebbero potuto superarla anche se avessero ottenuto il punteggio premiale per la parità di genere.
SA, peraltro, non era in possesso del certificato al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (24 aprile 2025), avendolo ottenuto successivamente.
Nel ricorso viene anche lamentata una presunta disparità di trattamento in quanto altri Provveditorati, diversi da quello per la Lombardia, avrebbero comunque annullato in autotutela le gare.
Si tratta però di casi in cui la gara era in corso e non si era pervenuti all’aggiudicazione, oppure a casi nei quali l’impresa aggiudicataria era priva del certificato di parità di genere (cfr. i seguenti documenti della ricorrente riferiti ad altrettante procedure: doc. 23, procedura nella quale non è scaduto il termine di presentazione delle offerte; doc. 24, procedura nella quale la gara è in corso e non sono pervenute offerte; doc. 25, procedura nella quale non vi è stata ancora apertura delle buste pervenute; doc. 26, procedura nella quale i termini di presentazione non sono scaduti e non sono pervenute offerte ed infine il doc. 27, procedura nella quale è ancora in corso la verifica di anomalia e non è stato quindi individuato l’aggiudicatario).
E’ evidente che si tratta di fattispecie differenti da quella di cui è causa e, come noto, la disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 9145 del 2025).
Nel caso di specie è stata assicurata la celere definizione della procedura di gara nel rispetto del principio di legalità, considerato che l’impresa che ha presentato la migliore offerta garantisce anche il rispetto della parità di genere.
In conclusione, il terzo mezzo deve rigettarsi.
4. In definitiva, il ricorso in epigrafe deve respingersi in ogni sua domanda, compresa quella volta ad ottenere una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente SA Spa al pagamento delle spese di lite che così liquida:
- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge se dovuti a favore del Ministero della Giustizia e del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Lombardia;
- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di IR SR.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
NI IN, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | BR TA |
IL SEGRETARIO