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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Lafera
RICORRENTE
e
, nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.11.25, sentito il ricorrente, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 26.02.2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 10.12.2001 nel comune di TI (Sa) e che dall' Controparte_1
1 r.g. 1462/2025
unione coniugale era nato (09.10.1999), chiedeva pronunciarsi la separazione dal Persona_1 coniuge, nonché la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. In data 20 novembre 2025, parte ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di che insisteva Parte_1 per la dichiarazione di separazione rinunciando alla domanda di divorzio.
Espletata l'audizione, il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, limitatamente alla domanda di separazione e, in assenza di ulteriori domande, la causa era assunta in decisione.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4.Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nato il [...] in [...] Parte_1
(Mo), C.F.: e , nata il [...] in C.F._1 Controparte_1
TI (Sa), C.F.: ; C.F._2
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di TI (atto n. 40 parte 1 - anno 2001);
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
r.g. 1462/2025
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Lafera
RICORRENTE
e
, nata il [...] in [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.11.25, sentito il ricorrente, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 26.02.2025, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 10.12.2001 nel comune di TI (Sa) e che dall' Controparte_1
1 r.g. 1462/2025
unione coniugale era nato (09.10.1999), chiedeva pronunciarsi la separazione dal Persona_1 coniuge, nonché la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
2. In data 20 novembre 2025, parte ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e procedeva all'audizione di che insisteva Parte_1 per la dichiarazione di separazione rinunciando alla domanda di divorzio.
Espletata l'audizione, il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, limitatamente alla domanda di separazione e, in assenza di ulteriori domande, la causa era assunta in decisione.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4.Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nato il [...] in [...] Parte_1
(Mo), C.F.: e , nata il [...] in C.F._1 Controparte_1
TI (Sa), C.F.: ; C.F._2
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di TI (atto n. 40 parte 1 - anno 2001);
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
r.g. 1462/2025
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