TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV Sezione I Civile
Procedura n. 209/2025 R.G. procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice MI ZI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da
(C.F. ), con l'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Biamonte; con l'ausilio dell'OCC d.ssa Stefania Uberti.
*****
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;
rilevata l'assenza di osservazioni dei creditori al piano proposto;
letta la relazione depositata dall'OCC; confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. TRIBUNALE DI AV
2. DISPONE che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori,
a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione procedure in materia di sovraindebitamento, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. DICHIARA chiusa la procedura.
Visto l'art. 71 CCII:
4. AVVISA il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. AVVISA il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;
7. AVVISA l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. DISPONE che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Si comunichi.
Pavia, venerdì 21 novembre 2025
Il giudice
MI ZI
pag. 2
Procedura n. 209/2025 R.G. procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice MI ZI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti presentato da
(C.F. ), con l'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Biamonte; con l'ausilio dell'OCC d.ssa Stefania Uberti.
*****
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento con cui è stata dichiarata aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e disposta la comunicazione ai creditori;
rilevata l'assenza di osservazioni dei creditori al piano proposto;
letta la relazione depositata dall'OCC; confermata ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;
ritenuta in ogni caso la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
P.Q.M.
visto l'art. 70 CCII,
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. TRIBUNALE DI AV
2. DISPONE che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori,
a pubblicarla sul sito del Tribunale (sezione procedure in materia di sovraindebitamento, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito) e ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;
3. DICHIARA chiusa la procedura.
Visto l'art. 71 CCII:
4. AVVISA il debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. AVVISA il debitore che deve provvedere alle vendite e alle cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e nelle forme indicate dall'art. 71, co. 1, CCII;
6. DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al giudice quando necessario;
7. AVVISA l'OCC delle prerogative del giudice ex art. 71, co. 2, CCII circa lo svincolo delle somme e le cancellazioni dei vincoli nonché il ricorrente in ordine ai divieti di cui al successivo terzo comma della disposizione;
8. DISPONE che l'OCC ogni sei mesi relazioni al giudice sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Si comunichi.
Pavia, venerdì 21 novembre 2025
Il giudice
MI ZI
pag. 2