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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1828/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1828/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. ; Parte_3 C.F._3
c.f. ; Parte_4 C.F._4
c.f. ; Parte_5 C.F._4
c.f. ; Parte_6 C.F._5
c.f. ; Parte_7 C.F._6
c.f. ; Parte_8 C.F._7
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_9 C.F._8
Roberta Gubbiotti;
Attori
CONTRO
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 C.F._9
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Roberto Bianchi;
Convenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 30/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 08/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo 1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e agivano Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 nei confronti di e di allegando che, in data Controparte_1 Controparte_2
13/07/2017 alle ore 8.30 circa, il loro congiunto alla guida del motociclo Persona_1 targato AD51387, mentre percorreva la Strada Fabrianese e giunto all'intersezione con la rampa di uscita Ponte Valleceppi della E45, veniva dapprima urtato frontalmente da il Parte_10 quale, alla guida dell'autovettura targata CZ076SW, in uscita dalla suddetta rampa ometteva di concedergli la dovuta precedenza, e poi da la quale, alla guida dell'autovettura Controparte_1 targata DX888FG, non mantenendo la dovuta distanza di sicurezza lo urtava da tergo. Gli attori allegavano che decedeva a seguito del sinistro e dunque chiedevano il Persona_1 risarcimento del danno corrispondente alla quota di responsabilità gravante su Controparte_1
(30% del totale), precisando di avere già ricevuto la liquidazione del danno nella misura del 70% da altra compagnia assicurativa in relazione alla posizione di Gli attori Parte_10 [...]
rispettivamente quali coniuge e figli del Parte_1 Parte_2 Parte_3 defunto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, mentre gli attori Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e quali fratelli del defunto, chiedevano la
[...] Parte_8 Parte_9 condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale.
La convenuta pur destinataria di regolare notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva invece contestando la domanda attorea sia in Controparte_2 punto di an che di quantum della responsabilità. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, e in subordine la riduzione della responsabilità della in misura inferiore al 30%. CP_1
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico- legale e cinematica. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto unicamente il risarcimento dovuto da e con essa dalla Controparte_1 convenuta assicurazione, per la sua quota di responsabilità nel sinistro occorso il 13/07/2017, quantificata dagli attori nella misura del 30% sul presupposto che l'altro conducente, e per esso la sua assicurazione, ha già risarcito il danno nella misura del 70%.
Tale domanda di risarcimento ha ad oggetto, quanto al coniuge e ai figli del Parte_1 defunto e sia il danno non patrimoniale da perdita Parte_2 Parte_3
2 del rapporto parentale, sia il danno patrimoniale. Quest'ultimo, in particolare, è stato allegato nella perdita del reddito del defunto, nel danno al veicolo, nelle spese funerarie e in quelle di assistenza domestica. Quanto agli altri attori, fratelli del defunto, la domanda ha ad oggetto il solo danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori hanno avanzato anche una domanda di risarcimento del danno biologico terminale, allegando che il defunto Per_1 avrebbe vissuto gli ultimi istanti della sua vita nella consapevolezza della propria fine.
[...]
Tale domanda è inammissibile.
Il danno terminale costituisce un pregiudizio fondato su fatti costitutivi differenti rispetto a quelli allegati nell'atto introduttivo, dipendendo non solo dalla morte, ma anche e soprattutto dalla consapevolezza che la vittima abbia dell'approssimarsi di tale evento.
La diversità dei fatti costitutivi, e dunque della causa petendi, evidenzia la novità della domanda rispetto a quella originariamente proposta, laddove l'ulteriore risarcimento del danno è stato preteso non in sostituzione bensì in aggiunta rispetto a quello già domandato, esulando quindi dalla modifica della domanda ammessa nel termine ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., n. 11226/2019).
Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
3. Sulla responsabilità
Posto che il giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria relativa alla sola quota di responsabilità della convenuta occorre preliminarmente valutare la sussistenza della CP_1 sua responsabilità, per poi procedere a quantificarne la misura.
La dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU cinematica svolta nel presente giudizio, all'esito della quale l'ausiliario ha riferito quanto segue: “il 13 luglio 2017, ore 8.30, il Sig. in Pt_10 prossimità dell'Uscita Ponte Valleceppi, immettendosi sulla strada Fabrianese con direzione Bosco, non rispettava il segnale di STOP urtando il veicolo condotto dal Sig. Il Sig. CP_3 Parte_2 Parte_2 che è alla guida di un veicolo privo di cinture di sicurezza e airbag, impatta con l'addome (lato sinistro) sulla manopola del manubrio con elevata energia (9,8 kJ), inoltre, con la testa (zona destra), sulle strutture interne del veicolo: l'impatto è violento con grave trauma addominale contro la manopola. Inoltre, a seguito dell'urto il perde l'assetto di guida e giace inerme all'interno dell'abitacolo, incastrato tra la manopola ed il sedile e Parte_2 pressoché istantaneamente il veicolo APE, ancora appoggiato con 3 ruote a terra e bloccato nell'avanzamento dal contatto con la è tamponato dalla BMW condotta dalla che non effettua alcuna manovra di CP_4 CP_1 frenatura, ma effettua un tentativo di schivamento. L'impatto, in termini energetici è meno violento del primo
3 (1,8 kJ), ma il veicolo APE è vincolato nell'avanzamento e il corpo del subisce una accelerazione Parte_2 iniziale positiva nel verso opposto al moto che percorreva per poi essere nuovamente proiettato in avanti, con direzione di 38° misurati dall'asse longitudinale dell'APE. In questa condizione la manopola sinistra, già a contatto con l'addome del è possibile asserire che abbia aggravato, le lesioni. Inoltre, essendo il secondo Parte_2 urto costituito da una componente di tipo impattivo (che porta al tranciamento per taglio dei bulloni di supporto Contr motore) e da una componente di strisciamento (con attrito Coulombiano della sotto la struttura dell'APE) a basso offsett, si verificano condizioni per le quali l'APE si solleva posteriormente per poi ribaltarsi sul lato sinistro. La fase finale del secondo urto, coincidente con l'adagiamento sul fianco sinistro dell'Ape è ritenuta a bassa incidenza in termini energetici essendo insorta a causa dello strisciamento della parte anteriore Contr sinistra della al di sotto delle strutture dell'Ape (Strisciamento Underride). Nel complesso, è ipotizzabile, viste le energie in gioco, un aggravamento delle ferite (imputabili al primo impatto e provocato dal Pt_10 riconducibile al secondo urto (provocato dalla ”1. CP_1
Innanzitutto va osservato che l'urto tra il veicolo condotto dal e quello condotto dalla Parte_2 convenuta la cui verificazione è incontestata, deve ritenersi interamente ascrivibile alla CP_1 responsabilità di quest'ultima.
Da un lato, infatti, la ha senza dubbio violato l'art. 149, comma 1, C.d.S., secondo cui CP_1
“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Il dato si trae dalle dichiarazioni rese agli agenti accertatori dalla stessa secondo cui CP_1
“Alle h 08.30 circa procedevo in Via Fabrianese, con provenienza Ponte Valleceppi e direzione Pianello, percorrevo il tratto stradale che si interseca con l'uscita della E45 di Ponte Valleceppi, approcciando al curva con andamento sinistrorso, un veicolo Ape mi precedeva nella marcia, improvvisamente ho avuto la percezione che lo stesso veicolo mi si avvicinasse nel senso opposto a quello percorso, data la distanza ravvicinata tra me e lo stesso tentavo di evitare l'urto spostandomi il più possibile sulla destra, ma non potevo evitare l'impatto che si concretizzava tra la mia parte sinistra anteriore e la parte posteriore spigolo destro”2.
La stessa conducente afferma che tra il suo veicolo e quello che lo precedeva c'era una “distanza ravvicinata”, ciò che di per sé evidenzia la violazione dell'art. 149, comma 1, C.d.S., laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (cfr. Cass. Civ., n. 12663/2024), presunzione che non è stata in alcun modo superata dalla convenuta.
Dall'altro lato, nessuna responsabilità per la causazione del sinistro può essere ascritta al atteso che l'arresto del suo veicolo, che a sua volta ha causato il tamponamento da Parte_2 parte della è stato determinato non già da una sua condotta attiva quanto piuttosto CP_1 dall'urto frontale avvenuto con il veicolo condotto dal Pt_10
Per tali ragioni, la responsabilità del tamponamento va ascritta interamente alla convenuta
CP_1
L'affermazione dell'assicurazione convenuta, secondo cui addirittura non sarebbe configurabile un tamponamento della a carico del ma di quest'ultimo a carico della CP_1 Parte_2
è priva di qualunque fondamento. CP_1
Tale ricostruzione, infatti, si basa su sulla mera dichiarazione resa dalla stessa secondo CP_1 cui ella avrebbe avuto la percezione che il veicolo del le si avvicinasse nel senso Parte_2 opposto a quello di marcia. Sennonché, tale dichiarazione in primo luogo è inutilizzabile come prova favorevole, provenendo dalla stessa parte che l'ha resa, e in secondo luogo non ha alcun riscontro oggettivo, essendo evidente come, alla luce di quanto concretamente accaduto, il tamponamento è avvenuto non già perché il veicolo del è arretrato ma piuttosto Parte_2 perché quello della non ha arrestato tempestivamente la propria marcia, non essendo CP_1 del resto ciò possibile stante il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Né può fondatamente addursi l'assenza di responsabilità della in ragione CP_1 dell'inclinazione della luce solare presente in quel momento, sia perché la stessa convenuta ha dichiarato agli agenti accertatori che la luce solare impediva solo parzialmente la visibilità, sia perché in ogni caso, a fronte di tali condizioni di visibilità, la convenuta avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza finanche maggiore rispetto a quella ordinariamente dovuta, proprio al fine di compensare la ridotta visibilità.
Acclarato quindi che l'urto tra i veicoli si è verificato per colpa esclusiva della occorre CP_1 verificare il nesso causale tra tale urto e la morte del Parte_2
Le conclusioni della CTU sopra riportate evidenziano come un tale nesso debba ritenersi sussistente, laddove, a seguito del secondo urto posteriore, il ha aggravato una Parte_2 condizione già verificatasi a seguito del primo urto anteriore, in cui il manubrio del veicolo Ape
Piaggio si era girato verso sinistra impattando contro l'addome del conducente.
5 Mentre la parte attrice non ha contestato le conclusioni del CTU sul punto, contestando unicamente la misura percentuale della responsabilità ascritta alla la parte convenuta ha CP_1 contestato le conclusioni dell'ausiliario anche sul rapporto eziologico.
Le censure sollevate avverso la CTU non sono tuttavia fondate.
L'argomentazione, contenuta nella comparsa conclusionale di parte convenuta, secondo cui il corpo del dopo avere subito l'urto posteriore ed essere stato proiettato all'indietro, si Parte_2 sarebbe arrestato anziché essere riproiettato in avanti, si pone in evidente contrasto con la situazione di fatto concretamente verificatasi, laddove il veicolo del era bloccato dal Parte_2 veicolo del a seguito dell'urto, per cui a seguito dell'accelerazione impressa da tergo è Pt_10 stata poi impressa un'accelerazione contraria, come evidenziato dal CTU3.
Né potrebbe ritenersi che l'urto posteriore abbia determinato il sospingimento del Parte_2 solo verso il lato e non anche in avanti verso il manubrio. È vero infatti che la ha CP_1 urtato il veicolo del mentre svoltava a destra nel tentativo di evitare l'urto e che, in Parte_2 ragione di ciò, l'urto si è verificato con uno spostamento (offset) del 40% rispetto al punto centrale, ma è anche vero che, nonostante tale spostamento, il veicolo della ha CP_1 comunque colpito da tergo il veicolo del come è confermato dal fatto che, a seguito Parte_2 di tale urto, è stato finanche tranciato il motore del veicolo urtato. Non solo: a seguito dell'urto il veicolo della è strisciato sotto quello del (underride), determinandone il CP_1 Parte_2 sollevamento. Tali elementi, complessivamente considerati, confermano la ricostruzione del
CTU nel senso che l'urto posteriore provocato dalla ha impresso un'accelerazione CP_1 prima nel senso opposto a quello di marcia e poi, in avanti, nello stesso senso di marcia, che ha senza dubbio aggravato la condizione in cui il si trovava già dopo l'urto frontale con il Parte_2 veicolo condotto dal a seguito del quale il manubrio si era girato verso sinistra Pt_10 impattando contro il lato sinistro dell'addome.
Sul piano medico-legale, tale lesione addominale costituisce la causa principale della morte, come rilevato dal CTU medico-legale, secondo cui “dall'esame della documentazione sanitaria disponibile e dai riscontri di cui all'esame autoptico è possibile asserire che il Signor a seguito Parte_9 dell'evento traumatico del 13 luglio 2017, riportò lesioni espresse da trauma toracico con fratture costali bilaterali ed un gravissimo trauma addominale con perforazione di un'ansa intestinale associata ad ampia lacerazione della radice del mesentere in corrispondenza dell'emergenza dei vasi mesenterici con ematoma retroperitoneale, infiltrazione emorragica in corrispondenza dell'aorta addominale (prossimalmente rispetto 3 Cfr. pag. 48 della CTU 6 all'emergenza dell'arteria mesenterica inferiore) e cospicuo emoperitoneo con conseguente shock emorragico che richiese un immediato intervento chirurgico laparotomico nel corso del quale fu recuperato circa 800cc di sangue, fu effettuata la sutura dell'ampia lacerazione a livello della radice del mesentere e dell'ansa ileale;
nonostante il tempestivo trattamento chirurgico e la repentina infusione di sacche di sangue, liquidi e plasma expander si è verificato l'arresto cardio-circolatorio, non essendo tali trattamenti medici sufficienti a compensare la rapida perdita ematica verificatesi a seguito dell'incidente stradale. (…) Relativamente alle lesioni riportate va precisato che le stesse hanno coinvolto prevalentemente il distretto toraco-addominale sebbene associate a diverse altre lesioni di tipo contusivo agli arti ed al cranio dovendo però precisare che, però, le gravi lesioni endoaddominali sono da intendersi responsabili del decesso. Considerando l'assenza di lesioni rachidee e della porzione posteriore del torace è del tutto verosimile che le lesioni toraco-addominali siano compatibili con la proiezione in avanti del corpo e l'urto contro le strutture anteriori del veicolo, con particolare riferimento al manubrio del motociclo per quanto attiene le lesioni addominali”4.
Nessuna delle parti ha contestato tali conclusioni sul piano medico-legale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, essendo condivisibili e congruamente motivate le conclusioni dei CTU cinematico e medico-legale, si deve ritenere che la condotta della convenuta che ha urtato posteriormente il veicolo condotto dal già CP_1 Parte_2 urtato frontalmente dal veicolo condotto dal ha aggravato la lesione addominale già Pt_10 riportata dal conducente dopo l'urto, che ne ha causato la morte.
Quanto alla misura di tale responsabilità, la cui determinazione è necessaria in quanto la domanda risarcitoria verte sulla specifica quota di responsabilità della il CTU medico- CP_1 legale ha concluso nel senso che “alla luce della dinamica descritta in atti e di quanto emergente dai reperti autoptici nonché dalle valutazioni cinematiche, le lesioni conseguenti al secondo urto hanno avuto un'efficacia quantomeno concausale al verificarsi del decesso ed in misura pari al 15,5%, come da valutazione cinematica del
Dott. 5. Persona_2
Parte attrice ha contestato tali conclusioni, affermando che “circa quanto evidenziato alla pag. 2 delle osservazioni del C.T.P. Ing. il CTU, si legge a pag. 49 della CTU, “ prende atto della Persona_3 nota e corregge la dicitura da “Velocità di impatto stimata sulla base delle tracce di frenatura (2,7 metri)” in
“variazione di velocità subita dal mezzo a causa della frenata”, ma erroneamente il CTU ha poi confermato i calcoli proposti, non utilizzando il metodo di valutazione della velocità di impatto, basato anch'esso sulla dissipazione della energia meccanica, dovuta alla deformazione delle lamiere che tiene conto anche delle deformazioni dovute ad urti laterali, con il manuale Aidemage 3 come indicato dal CTP Ing. Per_3
a pag 8 delle osservazioni alla CTU”6.
[...]
Tali censure non sono fondate.
Il CTU ha dato puntualmente conto delle operazioni svolte per determinare la velocità tenuta Contr dal prima dell'urto, osservando che “La velocita persa dal veicolo durante la frenata è Parte_2 stimabile conoscendo la lunghezza della traccia di frenata (immagine) pari a circa 2,7 metri. (…) Il veicolo
APE in oggetto, considerato che ha una cilindrata di 218 centimetri cubici, che in perfette condizioni meccaniche raggiunge i 64 km/h, e che l'efficienza del suo impianto frenante non è paragonabile a quella dei veicoli CP_4
Contr e , e che lo stato degli pneumatici al momento del sinistro, come da descrizione dell'Ing. può Pt_11 definirsi ad elevata e non uniforme usura, poteva verosimilmente viaggiare ad una velocità nell'ordine dei 35 km/h”7.
Sulla base di ciò, e soprattutto sulla base delle modalità dell'urto, ha calcolato l'energia cinetica sviluppatasi in occasione del primo urto frontale e del secondo urto posteriore, osservando che
“A seguito dell'improvviso arresto dovuto all'impatto 1, il corpo del CH (addome) subisce un urto con la manopola sinistra con energia pari a 9800 Joules (9,8 kJ). Il successivo impatto (impatto 2) provocato dalla
a bordo della BMW 116 D e di fatto pressoché contestuale al primo, produce un nuovo impatto con CP_1 energia pari a 1800 Joules (1,8 kJ) della medesima zona del corpo (il era incastrato) e con il medesimo Parte_2
Contr oggetto, le cui condizioni cinematiche sono determinate dal contatto della con la dovuto al primo CP_4 urto. Dal punto di vista dinamico l'accelerazione prodotta dal secondo urto insiste una zona del corpo con elevata energia. Si chiarisce che, a causa delle condizioni al contorno (vincolo dovuto al contatto APE- , l'effetto CP_4 della manopola è di tipo penetrante, come per il primo urto. Pertanto, oggettivamente, secondo il “criterio del più probabile che non”, è possibile asserire che parte delle lesioni mortali siano attribuibili alla condotta della
Nel complesso, valutando la variazione di energia cinetica cui è stato sottoposto il si perviene CP_1 Parte_2 ai seguenti risultati: a causa dell'incidente provocato dal il è soggetto a ad una variazione Pt_10 Parte_2 totale di energia cinetica pari a 11,6 kJ di cui 9,8 kJ sono attribuibili all'urto provocato dal e 1,8kJ al Pt_10 tamponamento provocato dalla La fase finale del secondo urto, coincidente con l'adagiamento sul fianco CP_1 sinistro dell'Ape è ritenuta a bassa incidenza in termini energetici essendo insorta a causa dello strisciamento Contr della parte anteriore sinistra della al di sotto delle strutture dell'Ape (Strisciamento Underride). Pertanto, in tali termini, il contributo al danno sulle lesioni, risultate poi letali, rilevate sul ed in carico Parte_2 alla è valutabile nel 15,5%, risultando a carico del l'84,5%”8. CP_1 Pt_10
La tesi di parte attrice si fonda sull'erroneo presupposto che l'urto avrebbe natura laterale, mentre invece, come puntualmente osservato dal CTU e come del resto risulta dal compendio fotografico in atti, il veicolo della ha sì urtato il veicolo del con uno CP_1 Parte_2 spostamento (offset) del 40% rispetto al punto centrale, ma tale spostamento non può condurre alla qualificazione dell'urto come laterale, per l'evidente ragione che l'impatto ha comunque impresso un'accelerazione nella parte posteriore e non laterale del veicolo, come si evince in modo oggettivo dal fatto che, a seguito dell'impatto, il motore del veicolo del è stato Parte_2 tranciato dal veicolo della che si è inserito sotto il veicolo del CP_1 Parte_2 determinandone, oltre che il sollevamento, anche la spinta in avanti, sebbene con energia cinetica minore rispetto al primo urto.
L'argomentazione di parte attrice, secondo cui non potrebbe applicarsi una percentuale matematica sul risarcimento in ragione della impossibilità di ricostruire esattamente il nesso causale, si pone in grave e manifesta contraddizione da un lato con lo stesso contenuto della pretesa attorea, calibrata proprio sull'invocazione di una percentuale del 30%, e dall'altro lato con le censure svolte dalla stessa parte nei confronti della CTU, alla quale si è contestato, pur senza fondamento, di avere erroneamente conteggiato la percentuale del 15,50% anziché del
33,2%9.
Al contrario, il calcolo della percentuale di responsabilità ascrivibile alla (15,5%) è del CP_1 tutto coerente con l'energia cinetica sviluppata dai rispettivi urti, laddove 1,8kJ rappresenta il
15,5% della variazione complessiva di energia subita dal pari a 11,6 kJ, laddove
Parte_2 entrambi gli urti hanno contribuito alla lesione addominale causata dallo spostamento del manubrio verso sinistra. In particolare, il primo urto ha determinato lo spostamento del manubrio verso sinistra e l'accelerazione del corpo del verso questo, mentre il
Parte_2 secondo urto, verificatosi allorquando il era già a contatto con il manubrio, ha
Parte_2 determinato, con l'ulteriore accelerazione impressa, un ulteriore impatto tra il suddetto manubrio e l'addome del
Parte_2
Le conclusioni del CTU devono quindi essere condivise e la convenuta deve ritenersi responsabile dell'evento dannoso nella misura del 15,50%.
4. Sul danno
Ciò posto in punto di responsabilità, vanno esaminate le distinte voci di danno pretese dagli attori.
4.1. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, esso, come detto, è stato allegato nella perdita del reddito del defunto, nel danno al veicolo, nelle spese funerarie e in quelle di assistenza domestica. Le distinte voci vanno esaminate separatamente.
4.1.1. Perdita del reddito
Quanto alla perdita di reddito, la domanda è proposta unicamente dalla coniuge
[...]
L'attrice allega che il coniuge percepiva un reddito di € 14.967,00, che costituiva il Parte_1 principale mezzo di sostentamento della famiglia, laddove il 35% del reddito del marito sarebbe stato destinato all'attrice, fiscalmente a carico del defunto.
La domanda è infondata.
L'unica prova offerta dall'attrice a fondamento della domanda è costituita dalla dichiarazione dei redditi del defunto per l'anno 2017. Sennonché, dalla documentazione prodotta sub doc. 17 non emerge il danno patrimoniale sofferto.
In primo luogo, dall'indicazione del coniuge nella dichiarazione dei redditi non può evincersi la sua collocazione fiscalmente a carico del defunto, atteso che il modello di dichiarazione prodotto specifica esplicitamente la necessaria indicazione del coniuge “anche se non fiscalmente a carico”, laddove la condizione patrimoniale e reddituale dell'attrice non è stata in alcun modo documentata.
In secondo luogo, dalla documentazione fiscale prodotta emergono unicamente redditi derivanti da terreni e fabbricati, ma non anche gli altri redditi, e in particolare quelli da lavoro.
Conseguentemente, considerato che l'attrice ha agito anche in qualità di erede del defunto e che, in tale qualità, deve ritenersi successore anche rispetto alla proprietà dei beni immobili, non sussiste la prova del danno allegato, posto che, da un lato, i redditi prodotti da terreni e fabbricati si trasferiscono all'erede a seguito della morte dell'originario titolare e, dall'altro lato, non è documentato il reddito da lavoro tratto dal defunto che, secondo la prospettiva attorea, sarebbe andato perduto a seguito della morte.
Per altro verso, non sono state offerte ulteriori prove né avanzate istanze istruttorie nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in ordine ai redditi e alla contribuzione del defunto al sostentamento familiare, per cui la domanda sul punto va rigettata.
10
4.1.2. Danni al veicolo
Quanto ai danni al veicolo, gli attori affermano che il veicolo condotto dal il cui Parte_2 valore commerciale sarebbe stato pari a € 2.000,00, avrebbe riportato ingenti danni, a seguito dei quali l'attrice lo avrebbe rottamato, sostenendo i relativi costi. Parte_2
La domanda è solo parzialmente fondata.
Quanto al valore del mezzo distrutto, non vi è alcuna prova della comparabilità delle offerte di vendita prodotte da parte attrice sub doc. 18, non essendovi prova del fatto che il veicolo distrutto avesse caratteristiche analoghe.
Sennonché, dal doc. 8 prodotto dalla convenuta, da questa prodotto nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., emerge come lo stesso perito assicurativo incaricato della liquidazione abbia quantificato il valore del mezzo ante sinistro in € 1.000,00 e quello post sinistro in € 100,00.
Tale documentazione assume valore confessorio nei confronti dell'assicurazione ed è quindi utilizzabile nei suoi confronti, anche in forza del principio processuale di acquisizione.
Ne deriva che il danno patrimoniale al veicolo va quantificato in € 900,00 e va ripartito, nei limiti della quota di responsabilità della convenuta, tra tutti gli eredi del defunto, e dunque tra il coniuge e i due figli, non avendo il defunto lasciato disposizioni di ultima volontà, come si evince dalla dichiarazione resa dagli eredi al notaio in data 22/09/201710. La ripartizione di €
139,50, quale 15,50% di € 900,00, va dunque effettuata, ai sensi dell'art. 581 c.c., nella misura di un terzo ciascuno tra e per Parte_1 Parte_3 Parte_2 complessivi € 46,50.
Quanto alle spese di trasporto e rottamazione del veicolo, documentate da parte attrice in complessivi € 165,5011, le relative spese risultano intestate alla sola per Parte_2 cui vanno attribuite unicamente a questa, nei limiti del 15,50%, e dunque di € 26,66.
4.1.3. Spese funerarie
Quanto alle spese funerarie, esse sono state documentate in complessivi € 4.000,00 e risultano sostenute dall'attrice che risulta intestataria della relativa fattura Parte_2 prodotta come doc. 21 e nella quale è impressa la dicitura “pagato”. Devono quindi essere risarciti tali danni patrimoniali, nella quota del 15,50%, per complessivi € 620,00.
Le altre spese allegate, di cui € 200,00 per atto notorio e le ulteriori spese per la richiesta della cartella clinica non possono essere oggetto di risarcimento, non essendo tali spese qualificabili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 1223 c.c.) e non avendo la parte attrice svolto alcuna deduzione sul punto.
4.1.4. Spese di assistenza domestica
Quanto alle spese di assistenza domestica, il risarcimento di queste è stato preteso dal solo il quale ha allegato che, a seguito del decesso del proprio padre, che curava Parte_3
l'assistenza della moglie si è reso necessario sostenere spese per l'assistenza Parte_1 domestica.
La convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito che, alla luce delle risultanze della dichiarazione dei redditi prodotta da parte attrice, le spese di assistenza di
[...] sussistevano anche prima del decesso del Parte_1 Parte_2
La parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha confermato che le spese di assistenza sussistevano anche prima del decesso, precisando tuttavia che l'entità di tali spese era inferiore in quanto dell'assistenza si occupava personalmente lo stesso defunto.
La domanda è infondata.
Il fatto che le spese di assistenza fossero sostenute anche prima del decesso del Parte_2 evidenzia come la necessità di assistenza non sia dipesa esclusivamente dall'evento dannoso.
L'affermazione di parte attrice, secondo cui l'assistenza era curata in via prevalente dal coniuge defunto, è rimasta sfornita di prova, non essendo state neppure avanzate istanze istruttorie sul punto nei termini ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Né, del resto, risulta documentato il contratto di assistenza concretamente stipulato prima della morte del per cui l'affermazione secondo cui l'assistenza sarebbe stata curata per Parte_2 complessive dodici ore settimanali, essendo per il resto curata dal è rimasta Parte_2 indimostrata.
Per tali ragioni, non essendo adeguatamente dimostrato l'effettivo nesso causale tra l'evento dannoso e le spese di assistenza successivamente sostenute, la domanda risarcitoria sul punto deve essere rigettata.
4.2. Danno non patrimoniale
Ciò posto in ordine al danno patrimoniale, va esaminata la domanda risarcitoria con riferimento al danno non patrimoniale, allegato dagli attori nella sofferenza e nel pregiudizio esistenziale derivato dalla perdita del proprio congiunto.
Sul punto va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori,
12 al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. Civ., n.
22397/2022).
L'assicurazione convenuta non ha né contestato il rapporto parentale tra gli attori e il defunto, né offerto prove circa l'esistenza di rapporti conflittuali tra i parenti.
Deve quindi ritenersi esistente il danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del proprio congiunto.
Per contro, le prove orali richieste da parte attrice sul punto (cap. 10-11-12) nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sono, oltre che valutative e irrilevanti, come già indicato nell'ordinanza del 07/09/2021, anche superflue, atteso che la periodica frequentazione del defunto con i figli e i fratelli, se da un lato è coerente con la presunzione sopra menzionata, dall'altro lato non esorbita dalla normale conduzione di un rapporto tra familiari in assenza di conflitti.
Quanto alla liquidazione, trova applicazione il principio di diritto secondo cui la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), non avendo l'assicurazione convenuta spontaneamente pagato alcunché.
Trovano quindi applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (cfr.
Cass. Civ., n. 37009/2022).
Tali tabelle trovano applicazione nella versione più aggiornata, corrispondente a quella pubblicata il 05/06/2024: esse comprendono, all'interno del punto medio, sia la componente
13 del danno non patrimoniale corrispondente alla sofferenza interiore, sia quella corrispondente al pregiudizio dinamico relazionale.
Nel caso di specie, non sussistono elementi oggettivi per discostarsi dai valori medi indicati da tali tabelle.
Da un lato, infatti, la parte attrice non ha offerto prova di rapporti familiari che, in concreto, abbiano avuto una intensità tale da far presumere che la sofferenza per la perdita del congiunto sia stata superiore alla media, laddove, come detto, le richieste di prova volte a dimostrare che le festività natalizie e pasquali venivano trascorse unitamente ai fratelli e che tra il padre e i figli intercorrevano contatti telefonici giornalieri o settimanali vertono su fatti non esorbitanti da un normale rapporto con i membri della propria famiglia nucleare originaria (i fratelli) e successiva
(coniuge e figli). Dall'altro lato, la parte convenuta non ha offerto prova di rapporti familiari conflittuali o comunque deteriorati che, in concreto, rendano giustificato uno scostamento in diminuzione rispetto al punto medio.
Ciò posto, è possibile procedere alla liquidazione del danno per ciascun singolo congiunto.
4.2.1. Coniuge
Quanto al coniuge, in base alle predette tabelle spettano 8 punti per l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (83 anni al momento del sinistro), 16 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta12.
Poiché al coniuge superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono i due figli, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 59 punti che, moltiplicati per il valore unitario di € 3.911,00, determina un credito complessivo di €
230.749,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta ad è pari a Parte_1
€ 35.766,10.
4.2.2. Figli
Quanto alla figlia del defunto in base alle predette tabelle spettano 8 Parte_2 punti per l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 18 punti per l'età del congiunto
(57 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta 12 Cfr. doc. 6 di parte attrice 14 residente presso altro indirizzo. Poiché alla figlia superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono la madre e un altro fratello, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 53 punti che, moltiplicato per il valore unitario di €
3.911,00, determina un credito complessivo di € 207.283,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è Parte_2 pari a € 32.128,76.
Quanto al figlio del defunto in base alle predette tabelle spettano 8 punti per Parte_3
l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 20 punti per l'età del congiunto (46 anni al momento del sinistro), 16 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta13. Poiché al figlio superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono la madre e la sorella, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 71 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 3.911,00, determina un credito complessivo di € 277.681,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_3
43.040,56.
4.2.3. Fratelli
Quanto ai fratelli, il cui legame parentale è stato documentato mediante la produzione dei rispettivi atti di nascita14, va applicata la specifica tabella, compresa in quella milanese pubblicata il 05/06/2024, concernente il danno parentale per la perdita del fratello/nipote.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_4
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (75 anni al momento del sinistro), nonché 20 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta15. Non possono riconoscersi gli ulteriori punti per l'assenza di familiari superstiti, posto che ciascun fratello del defunto ha ancora, quali parenti superstiti, gli altri cinque fratelli che parimenti hanno agito in questo giudizio, laddove le tabelle in applicazione non prevedono punteggi in presenza di oltre tre familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 47 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 79.806,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta ad è pari a Parte_4
€ 12.369,93.
Alla sorella in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_5
(84 anni al momento del sinistro), 4 punti per l'età del congiunto (85 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 23 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 39.054,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_5
6.053,37.
Alla sorella in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_6
(84 anni al momento del sinistro), 10 punti per l'età del congiunto (64 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 29 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 49.242,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_6
7.632,51.
16 Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della Parte_7 vittima (84 anni al momento del sinistro), 4 punti per l'età del congiunto (81 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 23 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 39.054,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari Parte_7
a € 6.053,37.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_8
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (78 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 27 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 45.846,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_8
7.106,13.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_9
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (73 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 27 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 45.846,00.
17 Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_9
7.106,13.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, la convenuta deve ritenersi Controparte_1 responsabile nella misura del 15,50% della morte di avvenuta a seguito del Persona_1 sinistro avvenuto il 13/07/2017. Deve pertanto essere condannata, in solido con la compagnia assicurativa convenuta, che non ha svolto alcuna contestazione in ordine al rapporto di garanzia, al risarcimento del danno in favore degli attori.
In particolare, ad quale coniuge del defunto, spettano complessivi € Parte_12
35.812,60, di cui € 46,50 a titolo di danno patrimoniale ed € 35.766,10 a titolo di danno non patrimoniale.
A quale figlia del defunto, spettano complessivi € 32.821,92, di cui € Parte_2
693,16 a titolo di danno patrimoniale (€ 46,50 per danni al veicolo + € 26,66 per spese di rottamazione + € 620,00 per spese funerarie) ed € 32.128,76 a titolo di danno non patrimoniale.
A quale figlio del defunto, spettano complessivi € 43.087,06, di cui € 46,50 a Parte_3 titolo di danno patrimoniale ed € 43.040,56 a titolo di danno non patrimoniale.
Ad quale fratello del defunto, spettano € 12.369,93 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale.
A quale sorella del defunto, spettano € 6.053,37 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale.
A quale sorella del defunto, spettano € 7.632,51 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 6.053,37 a titolo di danno non Parte_7 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 7.106,13 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 7.106,13 a titolo di danno non Parte_9 patrimoniale.
Sulla somma liquidata non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
18 Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., va ricavato sommando gli importi del risarcimento liquidati a ciascun singolo attore, ed è quindi compreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, con applicazione dei parametri medi ivi previsti.
Vanno poi liquidate le spese documentate dalla parte per contributo unificato, bollo e notifica, per complessivi € 570,97. Quanto alle spese della CTP, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento
(cfr. Cass. Civ., n. 21402/2022). In assenza della prova dell'esborso non è quindi possibile disporre la liquidazione delle spese di CTP.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 35.812,60, oltre interessi legali dalla Parte_12 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 32.821,92, oltre interessi legali Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
19 - Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 43.087,06, oltre interessi legali dalla Parte_3 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 12.369,93, oltre interessi legali dalla Parte_4 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di di € 6.053,37, oltre interessi legali dalla Parte_5 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.632,51, oltre interessi legali dalla Parte_6 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 6.053,37, oltre interessi legali dalla Parte_7 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.106,13, oltre interessi legali dalla Parte_8 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.106,13, oltre interessi legali dalla Parte_9 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi €
14.103,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre €
570,97 per esborsi;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in quote uguali.
Perugia, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 52-53 della CTU 2 Cfr. doc. 3 di parte attrice 4 4 Cfr. pag. 42 della CTU 5 Cfr. pag. 43 della CTU 7 6 Cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di parte attrice 7 Cfr. pag. 36-37 della CTU 8 8 Cfr. pag. 39-40 della CTU 9 Cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale 9 10 Cfr. doc. 5 di parte attrice 11 Cfr. doc. 19-20 di parte attrice 11 13 Cfr. doc. 6 di parte attrice 14 Cfr. doc.
7-13 di parte attrice 15 Cfr. doc. 6 di parte attrice 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1828/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. ; Parte_3 C.F._3
c.f. ; Parte_4 C.F._4
c.f. ; Parte_5 C.F._4
c.f. ; Parte_6 C.F._5
c.f. ; Parte_7 C.F._6
c.f. ; Parte_8 C.F._7
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_9 C.F._8
Roberta Gubbiotti;
Attori
CONTRO
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 C.F._9
p.i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Roberto Bianchi;
Convenuta
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 30/12/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 08/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo 1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e agivano Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 nei confronti di e di allegando che, in data Controparte_1 Controparte_2
13/07/2017 alle ore 8.30 circa, il loro congiunto alla guida del motociclo Persona_1 targato AD51387, mentre percorreva la Strada Fabrianese e giunto all'intersezione con la rampa di uscita Ponte Valleceppi della E45, veniva dapprima urtato frontalmente da il Parte_10 quale, alla guida dell'autovettura targata CZ076SW, in uscita dalla suddetta rampa ometteva di concedergli la dovuta precedenza, e poi da la quale, alla guida dell'autovettura Controparte_1 targata DX888FG, non mantenendo la dovuta distanza di sicurezza lo urtava da tergo. Gli attori allegavano che decedeva a seguito del sinistro e dunque chiedevano il Persona_1 risarcimento del danno corrispondente alla quota di responsabilità gravante su Controparte_1
(30% del totale), precisando di avere già ricevuto la liquidazione del danno nella misura del 70% da altra compagnia assicurativa in relazione alla posizione di Gli attori Parte_10 [...]
rispettivamente quali coniuge e figli del Parte_1 Parte_2 Parte_3 defunto, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, mentre gli attori Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e quali fratelli del defunto, chiedevano la
[...] Parte_8 Parte_9 condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale.
La convenuta pur destinataria di regolare notifica, rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva invece contestando la domanda attorea sia in Controparte_2 punto di an che di quantum della responsabilità. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, e in subordine la riduzione della responsabilità della in misura inferiore al 30%. CP_1
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico- legale e cinematica. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/01/2025, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Il giudizio ha ad oggetto unicamente il risarcimento dovuto da e con essa dalla Controparte_1 convenuta assicurazione, per la sua quota di responsabilità nel sinistro occorso il 13/07/2017, quantificata dagli attori nella misura del 30% sul presupposto che l'altro conducente, e per esso la sua assicurazione, ha già risarcito il danno nella misura del 70%.
Tale domanda di risarcimento ha ad oggetto, quanto al coniuge e ai figli del Parte_1 defunto e sia il danno non patrimoniale da perdita Parte_2 Parte_3
2 del rapporto parentale, sia il danno patrimoniale. Quest'ultimo, in particolare, è stato allegato nella perdita del reddito del defunto, nel danno al veicolo, nelle spese funerarie e in quelle di assistenza domestica. Quanto agli altri attori, fratelli del defunto, la domanda ha ad oggetto il solo danno non patrimoniale da perdita del congiunto.
Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli attori hanno avanzato anche una domanda di risarcimento del danno biologico terminale, allegando che il defunto Per_1 avrebbe vissuto gli ultimi istanti della sua vita nella consapevolezza della propria fine.
[...]
Tale domanda è inammissibile.
Il danno terminale costituisce un pregiudizio fondato su fatti costitutivi differenti rispetto a quelli allegati nell'atto introduttivo, dipendendo non solo dalla morte, ma anche e soprattutto dalla consapevolezza che la vittima abbia dell'approssimarsi di tale evento.
La diversità dei fatti costitutivi, e dunque della causa petendi, evidenzia la novità della domanda rispetto a quella originariamente proposta, laddove l'ulteriore risarcimento del danno è stato preteso non in sostituzione bensì in aggiunta rispetto a quello già domandato, esulando quindi dalla modifica della domanda ammessa nel termine ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., n. 11226/2019).
Ciò posto in rito, è possibile esaminare il merito della controversia.
3. Sulla responsabilità
Posto che il giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria relativa alla sola quota di responsabilità della convenuta occorre preliminarmente valutare la sussistenza della CP_1 sua responsabilità, per poi procedere a quantificarne la misura.
La dinamica del sinistro è stata oggetto di CTU cinematica svolta nel presente giudizio, all'esito della quale l'ausiliario ha riferito quanto segue: “il 13 luglio 2017, ore 8.30, il Sig. in Pt_10 prossimità dell'Uscita Ponte Valleceppi, immettendosi sulla strada Fabrianese con direzione Bosco, non rispettava il segnale di STOP urtando il veicolo condotto dal Sig. Il Sig. CP_3 Parte_2 Parte_2 che è alla guida di un veicolo privo di cinture di sicurezza e airbag, impatta con l'addome (lato sinistro) sulla manopola del manubrio con elevata energia (9,8 kJ), inoltre, con la testa (zona destra), sulle strutture interne del veicolo: l'impatto è violento con grave trauma addominale contro la manopola. Inoltre, a seguito dell'urto il perde l'assetto di guida e giace inerme all'interno dell'abitacolo, incastrato tra la manopola ed il sedile e Parte_2 pressoché istantaneamente il veicolo APE, ancora appoggiato con 3 ruote a terra e bloccato nell'avanzamento dal contatto con la è tamponato dalla BMW condotta dalla che non effettua alcuna manovra di CP_4 CP_1 frenatura, ma effettua un tentativo di schivamento. L'impatto, in termini energetici è meno violento del primo
3 (1,8 kJ), ma il veicolo APE è vincolato nell'avanzamento e il corpo del subisce una accelerazione Parte_2 iniziale positiva nel verso opposto al moto che percorreva per poi essere nuovamente proiettato in avanti, con direzione di 38° misurati dall'asse longitudinale dell'APE. In questa condizione la manopola sinistra, già a contatto con l'addome del è possibile asserire che abbia aggravato, le lesioni. Inoltre, essendo il secondo Parte_2 urto costituito da una componente di tipo impattivo (che porta al tranciamento per taglio dei bulloni di supporto Contr motore) e da una componente di strisciamento (con attrito Coulombiano della sotto la struttura dell'APE) a basso offsett, si verificano condizioni per le quali l'APE si solleva posteriormente per poi ribaltarsi sul lato sinistro. La fase finale del secondo urto, coincidente con l'adagiamento sul fianco sinistro dell'Ape è ritenuta a bassa incidenza in termini energetici essendo insorta a causa dello strisciamento della parte anteriore Contr sinistra della al di sotto delle strutture dell'Ape (Strisciamento Underride). Nel complesso, è ipotizzabile, viste le energie in gioco, un aggravamento delle ferite (imputabili al primo impatto e provocato dal Pt_10 riconducibile al secondo urto (provocato dalla ”1. CP_1
Innanzitutto va osservato che l'urto tra il veicolo condotto dal e quello condotto dalla Parte_2 convenuta la cui verificazione è incontestata, deve ritenersi interamente ascrivibile alla CP_1 responsabilità di quest'ultima.
Da un lato, infatti, la ha senza dubbio violato l'art. 149, comma 1, C.d.S., secondo cui CP_1
“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
Il dato si trae dalle dichiarazioni rese agli agenti accertatori dalla stessa secondo cui CP_1
“Alle h 08.30 circa procedevo in Via Fabrianese, con provenienza Ponte Valleceppi e direzione Pianello, percorrevo il tratto stradale che si interseca con l'uscita della E45 di Ponte Valleceppi, approcciando al curva con andamento sinistrorso, un veicolo Ape mi precedeva nella marcia, improvvisamente ho avuto la percezione che lo stesso veicolo mi si avvicinasse nel senso opposto a quello percorso, data la distanza ravvicinata tra me e lo stesso tentavo di evitare l'urto spostandomi il più possibile sulla destra, ma non potevo evitare l'impatto che si concretizzava tra la mia parte sinistra anteriore e la parte posteriore spigolo destro”2.
La stessa conducente afferma che tra il suo veicolo e quello che lo precedeva c'era una “distanza ravvicinata”, ciò che di per sé evidenzia la violazione dell'art. 149, comma 1, C.d.S., laddove, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (cfr. Cass. Civ., n. 12663/2024), presunzione che non è stata in alcun modo superata dalla convenuta.
Dall'altro lato, nessuna responsabilità per la causazione del sinistro può essere ascritta al atteso che l'arresto del suo veicolo, che a sua volta ha causato il tamponamento da Parte_2 parte della è stato determinato non già da una sua condotta attiva quanto piuttosto CP_1 dall'urto frontale avvenuto con il veicolo condotto dal Pt_10
Per tali ragioni, la responsabilità del tamponamento va ascritta interamente alla convenuta
CP_1
L'affermazione dell'assicurazione convenuta, secondo cui addirittura non sarebbe configurabile un tamponamento della a carico del ma di quest'ultimo a carico della CP_1 Parte_2
è priva di qualunque fondamento. CP_1
Tale ricostruzione, infatti, si basa su sulla mera dichiarazione resa dalla stessa secondo CP_1 cui ella avrebbe avuto la percezione che il veicolo del le si avvicinasse nel senso Parte_2 opposto a quello di marcia. Sennonché, tale dichiarazione in primo luogo è inutilizzabile come prova favorevole, provenendo dalla stessa parte che l'ha resa, e in secondo luogo non ha alcun riscontro oggettivo, essendo evidente come, alla luce di quanto concretamente accaduto, il tamponamento è avvenuto non già perché il veicolo del è arretrato ma piuttosto Parte_2 perché quello della non ha arrestato tempestivamente la propria marcia, non essendo CP_1 del resto ciò possibile stante il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
Né può fondatamente addursi l'assenza di responsabilità della in ragione CP_1 dell'inclinazione della luce solare presente in quel momento, sia perché la stessa convenuta ha dichiarato agli agenti accertatori che la luce solare impediva solo parzialmente la visibilità, sia perché in ogni caso, a fronte di tali condizioni di visibilità, la convenuta avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza finanche maggiore rispetto a quella ordinariamente dovuta, proprio al fine di compensare la ridotta visibilità.
Acclarato quindi che l'urto tra i veicoli si è verificato per colpa esclusiva della occorre CP_1 verificare il nesso causale tra tale urto e la morte del Parte_2
Le conclusioni della CTU sopra riportate evidenziano come un tale nesso debba ritenersi sussistente, laddove, a seguito del secondo urto posteriore, il ha aggravato una Parte_2 condizione già verificatasi a seguito del primo urto anteriore, in cui il manubrio del veicolo Ape
Piaggio si era girato verso sinistra impattando contro l'addome del conducente.
5 Mentre la parte attrice non ha contestato le conclusioni del CTU sul punto, contestando unicamente la misura percentuale della responsabilità ascritta alla la parte convenuta ha CP_1 contestato le conclusioni dell'ausiliario anche sul rapporto eziologico.
Le censure sollevate avverso la CTU non sono tuttavia fondate.
L'argomentazione, contenuta nella comparsa conclusionale di parte convenuta, secondo cui il corpo del dopo avere subito l'urto posteriore ed essere stato proiettato all'indietro, si Parte_2 sarebbe arrestato anziché essere riproiettato in avanti, si pone in evidente contrasto con la situazione di fatto concretamente verificatasi, laddove il veicolo del era bloccato dal Parte_2 veicolo del a seguito dell'urto, per cui a seguito dell'accelerazione impressa da tergo è Pt_10 stata poi impressa un'accelerazione contraria, come evidenziato dal CTU3.
Né potrebbe ritenersi che l'urto posteriore abbia determinato il sospingimento del Parte_2 solo verso il lato e non anche in avanti verso il manubrio. È vero infatti che la ha CP_1 urtato il veicolo del mentre svoltava a destra nel tentativo di evitare l'urto e che, in Parte_2 ragione di ciò, l'urto si è verificato con uno spostamento (offset) del 40% rispetto al punto centrale, ma è anche vero che, nonostante tale spostamento, il veicolo della ha CP_1 comunque colpito da tergo il veicolo del come è confermato dal fatto che, a seguito Parte_2 di tale urto, è stato finanche tranciato il motore del veicolo urtato. Non solo: a seguito dell'urto il veicolo della è strisciato sotto quello del (underride), determinandone il CP_1 Parte_2 sollevamento. Tali elementi, complessivamente considerati, confermano la ricostruzione del
CTU nel senso che l'urto posteriore provocato dalla ha impresso un'accelerazione CP_1 prima nel senso opposto a quello di marcia e poi, in avanti, nello stesso senso di marcia, che ha senza dubbio aggravato la condizione in cui il si trovava già dopo l'urto frontale con il Parte_2 veicolo condotto dal a seguito del quale il manubrio si era girato verso sinistra Pt_10 impattando contro il lato sinistro dell'addome.
Sul piano medico-legale, tale lesione addominale costituisce la causa principale della morte, come rilevato dal CTU medico-legale, secondo cui “dall'esame della documentazione sanitaria disponibile e dai riscontri di cui all'esame autoptico è possibile asserire che il Signor a seguito Parte_9 dell'evento traumatico del 13 luglio 2017, riportò lesioni espresse da trauma toracico con fratture costali bilaterali ed un gravissimo trauma addominale con perforazione di un'ansa intestinale associata ad ampia lacerazione della radice del mesentere in corrispondenza dell'emergenza dei vasi mesenterici con ematoma retroperitoneale, infiltrazione emorragica in corrispondenza dell'aorta addominale (prossimalmente rispetto 3 Cfr. pag. 48 della CTU 6 all'emergenza dell'arteria mesenterica inferiore) e cospicuo emoperitoneo con conseguente shock emorragico che richiese un immediato intervento chirurgico laparotomico nel corso del quale fu recuperato circa 800cc di sangue, fu effettuata la sutura dell'ampia lacerazione a livello della radice del mesentere e dell'ansa ileale;
nonostante il tempestivo trattamento chirurgico e la repentina infusione di sacche di sangue, liquidi e plasma expander si è verificato l'arresto cardio-circolatorio, non essendo tali trattamenti medici sufficienti a compensare la rapida perdita ematica verificatesi a seguito dell'incidente stradale. (…) Relativamente alle lesioni riportate va precisato che le stesse hanno coinvolto prevalentemente il distretto toraco-addominale sebbene associate a diverse altre lesioni di tipo contusivo agli arti ed al cranio dovendo però precisare che, però, le gravi lesioni endoaddominali sono da intendersi responsabili del decesso. Considerando l'assenza di lesioni rachidee e della porzione posteriore del torace è del tutto verosimile che le lesioni toraco-addominali siano compatibili con la proiezione in avanti del corpo e l'urto contro le strutture anteriori del veicolo, con particolare riferimento al manubrio del motociclo per quanto attiene le lesioni addominali”4.
Nessuna delle parti ha contestato tali conclusioni sul piano medico-legale.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, essendo condivisibili e congruamente motivate le conclusioni dei CTU cinematico e medico-legale, si deve ritenere che la condotta della convenuta che ha urtato posteriormente il veicolo condotto dal già CP_1 Parte_2 urtato frontalmente dal veicolo condotto dal ha aggravato la lesione addominale già Pt_10 riportata dal conducente dopo l'urto, che ne ha causato la morte.
Quanto alla misura di tale responsabilità, la cui determinazione è necessaria in quanto la domanda risarcitoria verte sulla specifica quota di responsabilità della il CTU medico- CP_1 legale ha concluso nel senso che “alla luce della dinamica descritta in atti e di quanto emergente dai reperti autoptici nonché dalle valutazioni cinematiche, le lesioni conseguenti al secondo urto hanno avuto un'efficacia quantomeno concausale al verificarsi del decesso ed in misura pari al 15,5%, come da valutazione cinematica del
Dott. 5. Persona_2
Parte attrice ha contestato tali conclusioni, affermando che “circa quanto evidenziato alla pag. 2 delle osservazioni del C.T.P. Ing. il CTU, si legge a pag. 49 della CTU, “ prende atto della Persona_3 nota e corregge la dicitura da “Velocità di impatto stimata sulla base delle tracce di frenatura (2,7 metri)” in
“variazione di velocità subita dal mezzo a causa della frenata”, ma erroneamente il CTU ha poi confermato i calcoli proposti, non utilizzando il metodo di valutazione della velocità di impatto, basato anch'esso sulla dissipazione della energia meccanica, dovuta alla deformazione delle lamiere che tiene conto anche delle deformazioni dovute ad urti laterali, con il manuale Aidemage 3 come indicato dal CTP Ing. Per_3
a pag 8 delle osservazioni alla CTU”6.
[...]
Tali censure non sono fondate.
Il CTU ha dato puntualmente conto delle operazioni svolte per determinare la velocità tenuta Contr dal prima dell'urto, osservando che “La velocita persa dal veicolo durante la frenata è Parte_2 stimabile conoscendo la lunghezza della traccia di frenata (immagine) pari a circa 2,7 metri. (…) Il veicolo
APE in oggetto, considerato che ha una cilindrata di 218 centimetri cubici, che in perfette condizioni meccaniche raggiunge i 64 km/h, e che l'efficienza del suo impianto frenante non è paragonabile a quella dei veicoli CP_4
Contr e , e che lo stato degli pneumatici al momento del sinistro, come da descrizione dell'Ing. può Pt_11 definirsi ad elevata e non uniforme usura, poteva verosimilmente viaggiare ad una velocità nell'ordine dei 35 km/h”7.
Sulla base di ciò, e soprattutto sulla base delle modalità dell'urto, ha calcolato l'energia cinetica sviluppatasi in occasione del primo urto frontale e del secondo urto posteriore, osservando che
“A seguito dell'improvviso arresto dovuto all'impatto 1, il corpo del CH (addome) subisce un urto con la manopola sinistra con energia pari a 9800 Joules (9,8 kJ). Il successivo impatto (impatto 2) provocato dalla
a bordo della BMW 116 D e di fatto pressoché contestuale al primo, produce un nuovo impatto con CP_1 energia pari a 1800 Joules (1,8 kJ) della medesima zona del corpo (il era incastrato) e con il medesimo Parte_2
Contr oggetto, le cui condizioni cinematiche sono determinate dal contatto della con la dovuto al primo CP_4 urto. Dal punto di vista dinamico l'accelerazione prodotta dal secondo urto insiste una zona del corpo con elevata energia. Si chiarisce che, a causa delle condizioni al contorno (vincolo dovuto al contatto APE- , l'effetto CP_4 della manopola è di tipo penetrante, come per il primo urto. Pertanto, oggettivamente, secondo il “criterio del più probabile che non”, è possibile asserire che parte delle lesioni mortali siano attribuibili alla condotta della
Nel complesso, valutando la variazione di energia cinetica cui è stato sottoposto il si perviene CP_1 Parte_2 ai seguenti risultati: a causa dell'incidente provocato dal il è soggetto a ad una variazione Pt_10 Parte_2 totale di energia cinetica pari a 11,6 kJ di cui 9,8 kJ sono attribuibili all'urto provocato dal e 1,8kJ al Pt_10 tamponamento provocato dalla La fase finale del secondo urto, coincidente con l'adagiamento sul fianco CP_1 sinistro dell'Ape è ritenuta a bassa incidenza in termini energetici essendo insorta a causa dello strisciamento Contr della parte anteriore sinistra della al di sotto delle strutture dell'Ape (Strisciamento Underride). Pertanto, in tali termini, il contributo al danno sulle lesioni, risultate poi letali, rilevate sul ed in carico Parte_2 alla è valutabile nel 15,5%, risultando a carico del l'84,5%”8. CP_1 Pt_10
La tesi di parte attrice si fonda sull'erroneo presupposto che l'urto avrebbe natura laterale, mentre invece, come puntualmente osservato dal CTU e come del resto risulta dal compendio fotografico in atti, il veicolo della ha sì urtato il veicolo del con uno CP_1 Parte_2 spostamento (offset) del 40% rispetto al punto centrale, ma tale spostamento non può condurre alla qualificazione dell'urto come laterale, per l'evidente ragione che l'impatto ha comunque impresso un'accelerazione nella parte posteriore e non laterale del veicolo, come si evince in modo oggettivo dal fatto che, a seguito dell'impatto, il motore del veicolo del è stato Parte_2 tranciato dal veicolo della che si è inserito sotto il veicolo del CP_1 Parte_2 determinandone, oltre che il sollevamento, anche la spinta in avanti, sebbene con energia cinetica minore rispetto al primo urto.
L'argomentazione di parte attrice, secondo cui non potrebbe applicarsi una percentuale matematica sul risarcimento in ragione della impossibilità di ricostruire esattamente il nesso causale, si pone in grave e manifesta contraddizione da un lato con lo stesso contenuto della pretesa attorea, calibrata proprio sull'invocazione di una percentuale del 30%, e dall'altro lato con le censure svolte dalla stessa parte nei confronti della CTU, alla quale si è contestato, pur senza fondamento, di avere erroneamente conteggiato la percentuale del 15,50% anziché del
33,2%9.
Al contrario, il calcolo della percentuale di responsabilità ascrivibile alla (15,5%) è del CP_1 tutto coerente con l'energia cinetica sviluppata dai rispettivi urti, laddove 1,8kJ rappresenta il
15,5% della variazione complessiva di energia subita dal pari a 11,6 kJ, laddove
Parte_2 entrambi gli urti hanno contribuito alla lesione addominale causata dallo spostamento del manubrio verso sinistra. In particolare, il primo urto ha determinato lo spostamento del manubrio verso sinistra e l'accelerazione del corpo del verso questo, mentre il
Parte_2 secondo urto, verificatosi allorquando il era già a contatto con il manubrio, ha
Parte_2 determinato, con l'ulteriore accelerazione impressa, un ulteriore impatto tra il suddetto manubrio e l'addome del
Parte_2
Le conclusioni del CTU devono quindi essere condivise e la convenuta deve ritenersi responsabile dell'evento dannoso nella misura del 15,50%.
4. Sul danno
Ciò posto in punto di responsabilità, vanno esaminate le distinte voci di danno pretese dagli attori.
4.1. Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, esso, come detto, è stato allegato nella perdita del reddito del defunto, nel danno al veicolo, nelle spese funerarie e in quelle di assistenza domestica. Le distinte voci vanno esaminate separatamente.
4.1.1. Perdita del reddito
Quanto alla perdita di reddito, la domanda è proposta unicamente dalla coniuge
[...]
L'attrice allega che il coniuge percepiva un reddito di € 14.967,00, che costituiva il Parte_1 principale mezzo di sostentamento della famiglia, laddove il 35% del reddito del marito sarebbe stato destinato all'attrice, fiscalmente a carico del defunto.
La domanda è infondata.
L'unica prova offerta dall'attrice a fondamento della domanda è costituita dalla dichiarazione dei redditi del defunto per l'anno 2017. Sennonché, dalla documentazione prodotta sub doc. 17 non emerge il danno patrimoniale sofferto.
In primo luogo, dall'indicazione del coniuge nella dichiarazione dei redditi non può evincersi la sua collocazione fiscalmente a carico del defunto, atteso che il modello di dichiarazione prodotto specifica esplicitamente la necessaria indicazione del coniuge “anche se non fiscalmente a carico”, laddove la condizione patrimoniale e reddituale dell'attrice non è stata in alcun modo documentata.
In secondo luogo, dalla documentazione fiscale prodotta emergono unicamente redditi derivanti da terreni e fabbricati, ma non anche gli altri redditi, e in particolare quelli da lavoro.
Conseguentemente, considerato che l'attrice ha agito anche in qualità di erede del defunto e che, in tale qualità, deve ritenersi successore anche rispetto alla proprietà dei beni immobili, non sussiste la prova del danno allegato, posto che, da un lato, i redditi prodotti da terreni e fabbricati si trasferiscono all'erede a seguito della morte dell'originario titolare e, dall'altro lato, non è documentato il reddito da lavoro tratto dal defunto che, secondo la prospettiva attorea, sarebbe andato perduto a seguito della morte.
Per altro verso, non sono state offerte ulteriori prove né avanzate istanze istruttorie nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in ordine ai redditi e alla contribuzione del defunto al sostentamento familiare, per cui la domanda sul punto va rigettata.
10
4.1.2. Danni al veicolo
Quanto ai danni al veicolo, gli attori affermano che il veicolo condotto dal il cui Parte_2 valore commerciale sarebbe stato pari a € 2.000,00, avrebbe riportato ingenti danni, a seguito dei quali l'attrice lo avrebbe rottamato, sostenendo i relativi costi. Parte_2
La domanda è solo parzialmente fondata.
Quanto al valore del mezzo distrutto, non vi è alcuna prova della comparabilità delle offerte di vendita prodotte da parte attrice sub doc. 18, non essendovi prova del fatto che il veicolo distrutto avesse caratteristiche analoghe.
Sennonché, dal doc. 8 prodotto dalla convenuta, da questa prodotto nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., emerge come lo stesso perito assicurativo incaricato della liquidazione abbia quantificato il valore del mezzo ante sinistro in € 1.000,00 e quello post sinistro in € 100,00.
Tale documentazione assume valore confessorio nei confronti dell'assicurazione ed è quindi utilizzabile nei suoi confronti, anche in forza del principio processuale di acquisizione.
Ne deriva che il danno patrimoniale al veicolo va quantificato in € 900,00 e va ripartito, nei limiti della quota di responsabilità della convenuta, tra tutti gli eredi del defunto, e dunque tra il coniuge e i due figli, non avendo il defunto lasciato disposizioni di ultima volontà, come si evince dalla dichiarazione resa dagli eredi al notaio in data 22/09/201710. La ripartizione di €
139,50, quale 15,50% di € 900,00, va dunque effettuata, ai sensi dell'art. 581 c.c., nella misura di un terzo ciascuno tra e per Parte_1 Parte_3 Parte_2 complessivi € 46,50.
Quanto alle spese di trasporto e rottamazione del veicolo, documentate da parte attrice in complessivi € 165,5011, le relative spese risultano intestate alla sola per Parte_2 cui vanno attribuite unicamente a questa, nei limiti del 15,50%, e dunque di € 26,66.
4.1.3. Spese funerarie
Quanto alle spese funerarie, esse sono state documentate in complessivi € 4.000,00 e risultano sostenute dall'attrice che risulta intestataria della relativa fattura Parte_2 prodotta come doc. 21 e nella quale è impressa la dicitura “pagato”. Devono quindi essere risarciti tali danni patrimoniali, nella quota del 15,50%, per complessivi € 620,00.
Le altre spese allegate, di cui € 200,00 per atto notorio e le ulteriori spese per la richiesta della cartella clinica non possono essere oggetto di risarcimento, non essendo tali spese qualificabili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 1223 c.c.) e non avendo la parte attrice svolto alcuna deduzione sul punto.
4.1.4. Spese di assistenza domestica
Quanto alle spese di assistenza domestica, il risarcimento di queste è stato preteso dal solo il quale ha allegato che, a seguito del decesso del proprio padre, che curava Parte_3
l'assistenza della moglie si è reso necessario sostenere spese per l'assistenza Parte_1 domestica.
La convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha eccepito che, alla luce delle risultanze della dichiarazione dei redditi prodotta da parte attrice, le spese di assistenza di
[...] sussistevano anche prima del decesso del Parte_1 Parte_2
La parte attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha confermato che le spese di assistenza sussistevano anche prima del decesso, precisando tuttavia che l'entità di tali spese era inferiore in quanto dell'assistenza si occupava personalmente lo stesso defunto.
La domanda è infondata.
Il fatto che le spese di assistenza fossero sostenute anche prima del decesso del Parte_2 evidenzia come la necessità di assistenza non sia dipesa esclusivamente dall'evento dannoso.
L'affermazione di parte attrice, secondo cui l'assistenza era curata in via prevalente dal coniuge defunto, è rimasta sfornita di prova, non essendo state neppure avanzate istanze istruttorie sul punto nei termini ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Né, del resto, risulta documentato il contratto di assistenza concretamente stipulato prima della morte del per cui l'affermazione secondo cui l'assistenza sarebbe stata curata per Parte_2 complessive dodici ore settimanali, essendo per il resto curata dal è rimasta Parte_2 indimostrata.
Per tali ragioni, non essendo adeguatamente dimostrato l'effettivo nesso causale tra l'evento dannoso e le spese di assistenza successivamente sostenute, la domanda risarcitoria sul punto deve essere rigettata.
4.2. Danno non patrimoniale
Ciò posto in ordine al danno patrimoniale, va esaminata la domanda risarcitoria con riferimento al danno non patrimoniale, allegato dagli attori nella sofferenza e nel pregiudizio esistenziale derivato dalla perdita del proprio congiunto.
Sul punto va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori,
12 al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. Civ., n.
22397/2022).
L'assicurazione convenuta non ha né contestato il rapporto parentale tra gli attori e il defunto, né offerto prove circa l'esistenza di rapporti conflittuali tra i parenti.
Deve quindi ritenersi esistente il danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del proprio congiunto.
Per contro, le prove orali richieste da parte attrice sul punto (cap. 10-11-12) nel termine ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sono, oltre che valutative e irrilevanti, come già indicato nell'ordinanza del 07/09/2021, anche superflue, atteso che la periodica frequentazione del defunto con i figli e i fratelli, se da un lato è coerente con la presunzione sopra menzionata, dall'altro lato non esorbita dalla normale conduzione di un rapporto tra familiari in assenza di conflitti.
Quanto alla liquidazione, trova applicazione il principio di diritto secondo cui la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Cass. Civ., n. 8839/2025), non avendo l'assicurazione convenuta spontaneamente pagato alcunché.
Trovano quindi applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, quale idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione (cfr.
Cass. Civ., n. 37009/2022).
Tali tabelle trovano applicazione nella versione più aggiornata, corrispondente a quella pubblicata il 05/06/2024: esse comprendono, all'interno del punto medio, sia la componente
13 del danno non patrimoniale corrispondente alla sofferenza interiore, sia quella corrispondente al pregiudizio dinamico relazionale.
Nel caso di specie, non sussistono elementi oggettivi per discostarsi dai valori medi indicati da tali tabelle.
Da un lato, infatti, la parte attrice non ha offerto prova di rapporti familiari che, in concreto, abbiano avuto una intensità tale da far presumere che la sofferenza per la perdita del congiunto sia stata superiore alla media, laddove, come detto, le richieste di prova volte a dimostrare che le festività natalizie e pasquali venivano trascorse unitamente ai fratelli e che tra il padre e i figli intercorrevano contatti telefonici giornalieri o settimanali vertono su fatti non esorbitanti da un normale rapporto con i membri della propria famiglia nucleare originaria (i fratelli) e successiva
(coniuge e figli). Dall'altro lato, la parte convenuta non ha offerto prova di rapporti familiari conflittuali o comunque deteriorati che, in concreto, rendano giustificato uno scostamento in diminuzione rispetto al punto medio.
Ciò posto, è possibile procedere alla liquidazione del danno per ciascun singolo congiunto.
4.2.1. Coniuge
Quanto al coniuge, in base alle predette tabelle spettano 8 punti per l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (83 anni al momento del sinistro), 16 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta12.
Poiché al coniuge superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono i due figli, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 59 punti che, moltiplicati per il valore unitario di € 3.911,00, determina un credito complessivo di €
230.749,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta ad è pari a Parte_1
€ 35.766,10.
4.2.2. Figli
Quanto alla figlia del defunto in base alle predette tabelle spettano 8 Parte_2 punti per l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 18 punti per l'età del congiunto
(57 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta 12 Cfr. doc. 6 di parte attrice 14 residente presso altro indirizzo. Poiché alla figlia superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono la madre e un altro fratello, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 53 punti che, moltiplicato per il valore unitario di €
3.911,00, determina un credito complessivo di € 207.283,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è Parte_2 pari a € 32.128,76.
Quanto al figlio del defunto in base alle predette tabelle spettano 8 punti per Parte_3
l'età della vittima (84 anni al momento del sinistro), 20 punti per l'età del congiunto (46 anni al momento del sinistro), 16 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta13. Poiché al figlio superstite sopravvivono altri membri della famiglia nucleare, quali sono la madre e la sorella, spettano ulteriori 12 punti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 71 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 3.911,00, determina un credito complessivo di € 277.681,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_3
43.040,56.
4.2.3. Fratelli
Quanto ai fratelli, il cui legame parentale è stato documentato mediante la produzione dei rispettivi atti di nascita14, va applicata la specifica tabella, compresa in quella milanese pubblicata il 05/06/2024, concernente il danno parentale per la perdita del fratello/nipote.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_4
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (75 anni al momento del sinistro), nonché 20 punti in ragione della convivenza, come evincibile dalla certificazione anagrafica prodotta15. Non possono riconoscersi gli ulteriori punti per l'assenza di familiari superstiti, posto che ciascun fratello del defunto ha ancora, quali parenti superstiti, gli altri cinque fratelli che parimenti hanno agito in questo giudizio, laddove le tabelle in applicazione non prevedono punteggi in presenza di oltre tre familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a 15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 47 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 79.806,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta ad è pari a Parte_4
€ 12.369,93.
Alla sorella in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_5
(84 anni al momento del sinistro), 4 punti per l'età del congiunto (85 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 23 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 39.054,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_5
6.053,37.
Alla sorella in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_6
(84 anni al momento del sinistro), 10 punti per l'età del congiunto (64 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attrice risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 29 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 49.242,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_6
7.632,51.
16 Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della Parte_7 vittima (84 anni al momento del sinistro), 4 punti per l'età del congiunto (81 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 23 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 39.054,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari Parte_7
a € 6.053,37.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_8
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (78 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 27 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 45.846,00.
Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_8
7.106,13.
Al fratello in base alle predette tabelle, spettano 4 punti per l'età della vittima Parte_9
(84 anni al momento del sinistro), 8 punti per l'età del congiunto (73 anni al momento del sinistro), nessun punto per la convivenza, visto che l'attore risulta residente presso altro indirizzo. Per le ragioni dette sopra, non possono riconoscersi i punteggi relativi ai familiari superstiti. Quanto alla qualità della relazione, va applicato, in assenza di specifiche allegazioni della parte attrice, il punteggio medio previsto dalla lettera E) delle tabelle in applicazione, pari a
15 punti. Il punteggio complessivo è quindi pari a 27 punti che, moltiplicato per il valore unitario di € 1.698,00, determina un credito complessivo di € 45.846,00.
17 Considerato che l'obbligazione risarcitoria della convenuta è limitata al 15,50% del totale, il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dalla convenuta a è pari a € Parte_9
7.106,13.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, la convenuta deve ritenersi Controparte_1 responsabile nella misura del 15,50% della morte di avvenuta a seguito del Persona_1 sinistro avvenuto il 13/07/2017. Deve pertanto essere condannata, in solido con la compagnia assicurativa convenuta, che non ha svolto alcuna contestazione in ordine al rapporto di garanzia, al risarcimento del danno in favore degli attori.
In particolare, ad quale coniuge del defunto, spettano complessivi € Parte_12
35.812,60, di cui € 46,50 a titolo di danno patrimoniale ed € 35.766,10 a titolo di danno non patrimoniale.
A quale figlia del defunto, spettano complessivi € 32.821,92, di cui € Parte_2
693,16 a titolo di danno patrimoniale (€ 46,50 per danni al veicolo + € 26,66 per spese di rottamazione + € 620,00 per spese funerarie) ed € 32.128,76 a titolo di danno non patrimoniale.
A quale figlio del defunto, spettano complessivi € 43.087,06, di cui € 46,50 a Parte_3 titolo di danno patrimoniale ed € 43.040,56 a titolo di danno non patrimoniale.
Ad quale fratello del defunto, spettano € 12.369,93 a titolo di danno non Parte_4 patrimoniale.
A quale sorella del defunto, spettano € 6.053,37 a titolo di danno non Parte_5 patrimoniale.
A quale sorella del defunto, spettano € 7.632,51 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 6.053,37 a titolo di danno non Parte_7 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 7.106,13 a titolo di danno non Parte_8 patrimoniale.
A quale fratello del defunto, spettano € 7.106,13 a titolo di danno non Parte_9 patrimoniale.
Sulla somma liquidata non decorre rivalutazione, in quanto la liquidazione è avvenuta con valori attuali (cfr. Cass. Civ., n. 8940/2013).
18 Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie gli attori non hanno allegato alcunché circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
Spettano quindi unicamente gli interessi legali sulle somme dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., va ricavato sommando gli importi del risarcimento liquidati a ciascun singolo attore, ed è quindi compreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, con applicazione dei parametri medi ivi previsti.
Vanno poi liquidate le spese documentate dalla parte per contributo unificato, bollo e notifica, per complessivi € 570,97. Quanto alle spese della CTP, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento
(cfr. Cass. Civ., n. 21402/2022). In assenza della prova dell'esborso non è quindi possibile disporre la liquidazione delle spese di CTP.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 35.812,60, oltre interessi legali dalla Parte_12 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 32.821,92, oltre interessi legali Parte_2 dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
19 - Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 43.087,06, oltre interessi legali dalla Parte_3 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 12.369,93, oltre interessi legali dalla Parte_4 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento in favore di di € 6.053,37, oltre interessi legali dalla Parte_5 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.632,51, oltre interessi legali dalla Parte_6 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 6.053,37, oltre interessi legali dalla Parte_7 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.106,13, oltre interessi legali dalla Parte_8 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di € 7.106,13, oltre interessi legali dalla Parte_9 pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi €
14.103,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre €
570,97 per esborsi;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in quote uguali.
Perugia, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 52-53 della CTU 2 Cfr. doc. 3 di parte attrice 4 4 Cfr. pag. 42 della CTU 5 Cfr. pag. 43 della CTU 7 6 Cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale di parte attrice 7 Cfr. pag. 36-37 della CTU 8 8 Cfr. pag. 39-40 della CTU 9 Cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale 9 10 Cfr. doc. 5 di parte attrice 11 Cfr. doc. 19-20 di parte attrice 11 13 Cfr. doc. 6 di parte attrice 14 Cfr. doc.
7-13 di parte attrice 15 Cfr. doc. 6 di parte attrice 15