Ordinanza cautelare 17 luglio 2019
Sentenza 11 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026REG.PROV.COLL.
N. 09856/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9856 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Raffaella Talotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio Faà di Bruno, n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, - Divisione Anticrimine, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13707/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. LL PA e udito per le parti il difensore dell’appellante, presente in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è stato attinto dall’avviso orale emesso dal Questore di Roma in data 2 marzo 2019, con cui la “persona” del ricorrente è stata “ avvisata oralmente che sono stati acquisiti sufficienti elementi di fatto desunti dai precedenti di polizia emersi a suo carico tali da far ritenere che per la condotta dimostrata sia dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. La stessa, infatti, nel corso degli ultimi due anni è stata sottoposta ad indagini per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. Inoltre, esaminati gli ulteriori atti d’Ufficio emerge che annovera precedenti di Polizia per rapina ”. Lo stesso è stato pertanto invitato “ a tenere una condotta conforme alla Legge”.
2. Il prevenuto ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, deducendo censure di difetto di motivazione, assenza dei presupposti di fatto della misura impugnata e violazione degli articoli 3 e 1 lettera c) del D.lgs. n. 159/2011.
3. Il T.a.r., con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso.
4. L’originario ricorrente ha proposto appello, riproponendo i motivi di censura già respinti dal T.a.r., deducendo che i propri precedenti penali sarebbero stati erroneamente ritenuti gravi e sintomatici di allarme sociale, non avendo il Questore valutato anche la complessiva condotta di vita del prevenuto e, dunque, il suo elevato grado di inserimento socio-lavorativo, tale da elidere ogni legame con il mondo criminale e da dimostrare l’assenza di qualsivoglia profilo di pericolosità sociale.
5. L’appellante ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, senza dare seguito alla richiesta istruttoria formulata in primo grado, con la quale era stato chiesto l’accesso agli atti facenti parte del fascicolo istruttorio della Questura di Roma.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
7. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello non è fondato.
9. L'avviso orale consiste in un invito al destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con la finalità specifica di "avvisare" il destinatario del fatto che l'Autorità di P.S. ha preso in considerazione la sua condotta, ritenendola potenzialmente pericolosa per la comunità. La misura non impone al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, ovvero che privino lo stesso della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consistendo semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei consociati (in termini: Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 722).
10. Non secondaria è anche la funzione di garanzia e di supporto per il destinatario, il quale è messo in condizioni di sapere che la sua condotta è stata attenzionata dall’Autorità di pubblica sicurezza e, dunque, da tale angolo prospettico, la misura ha una funzione di sprone a mantenere un comportamento rispettoso delle regole di civile convivenza.
11. Quanto ai presupposti per l'adozione dell'avviso orale - che richiede, in un'ottica di prevenzione, un giudizio di "pericolosità" del soggetto - è sufficiente che l'autorità di polizia sospetti della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7488; id. 15 novembre 2018, n. 5447).
12. In definitiva, l’avviso orale può essere discrezionalmente emesso dall’Autorità amministrativa purché emerga una situazione, nel suo complesso, rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 159/2011, anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato viva dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale.
13. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, i presupposti per l’emissione dell’avviso orale sono stati rinvenuti nella commissione di gravi episodi delittuosi, avendo l’appellante riportato una prima condanna per rapina in concorso aggravata dall’uso di armi (fatto commesso all’età -OMISSIS- anni nel 2010) e, successivamente, nell’anno 2018, un’altra condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
14. Entrambe le condanne concernono gravi comportamenti, espressivi di un concreto e fondato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, sia per la tipologia dei beni-interessi offesi, sia per le modalità concrete dei fatti, contraddistinti, nel caso della rapina in concorso, dall’utilizzo delle armi e, nel caso del più recente reato di detenzione ai fini di spaccio, dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, chiaramente sintomatico di contatti radicati con il modo criminale.
15. Non è poi superfluo evidenziare come tutte le circostanza allegate dall’appellante e relative al periodo successivo all’emanazione del provvedimento qui impugnato (reperimento di una stabile attività lavorativa e nascita della figlia) rappresentano un posterius e non possono inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, che va valutata al momento della sua adozione, dimostrando, al contrario, che l’avviso orale ha raggiunto il suo scopo, in termini di monito, per il destinatario, a riportare la propria condotta di vita sui binari della legalità.
16. Avendo, come si è già rilevato, l’amministrazione fondato la prognosi d pericolosità sociale su di incontestati ed oggettivamente gravi fatti, non coglie nel segno la censura relativa all’omissione di istruttoria in relazione alla mancata acquisizione, nel giudizio di primo grado, del fascicolo istruito dalla Questura a carico del prevenuto, che, invero, nulla avrebbe potuto aggiungere o sottrarre al substrato fattuale che ha condotto il Questore all’emanazione dell’avviso impugnato.
17. Per queste ragioni l’appello deve essere conclusivamente respinto.
18. Le spese del grado possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate e della costituzione solo formale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De TO, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
LL PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PA | SA De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.