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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato AR
Ennio RANCAN contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente:
Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, pertanto revocare il provvedimento del 21/03/2024 con il quale veniva riconosciuto alla Sig.ra un contributo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli CP_1
indici ISTAT;
3) Assegnare la casa di residenza coniugale, sita in Sossano (Vi) – Via Galilei n. 15/b
- al sig. nella quale il medesimo continuerà a vivere;
AR
4) Autorizzare reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
5) Rigettare tutte le domande formulate da parte resistente in memoria integrativa di costituzione del 26/07/2024, compresa quella di condanna del Sig. per lite Pt_1
temeraria;
6) Con refezione, in ogni caso delle spese e competenze di lite.
Conclusioni della resistente:
Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
- Dichiarare inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande di cui ai punti nn. 2, 3,
4 e 5 delle conclusioni formulate dal sig. nel Ricorso introduttivo del AR
procedimento (e nelle Note difensive datate 15.03.2024), peraltro parzialmente rinunciate dallo stesso attore;
2 - dichiarare inammissibile, tardiva e, in ogni caso, carente dei relativi presupposti di fatto e diritto e dunque infondata, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale sita a Sossano (VI) alla Via G. Galilei n. 15/b al sig. , formulata AR
per la prima volta al punto 3 delle Note di precisazione delle conclusioni depositate dall'attore il 06.06.2025;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione, in favore della sig.ra AR
, di un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad Controparte_1
€ 250,00 (duecentocinquanta) mensili, o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
detto assegno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
dovrà essere versato mediante bonifico bancario continuativo entro il giorno 10 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra , già noto al marito;
Controparte_1
- ordinare al competente Conservatore dei Registri dello Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte;
-accertare e dichiarare che il sig. ha agito in giudizio (ed altresì l'ha AR
proseguito) con mala fede o colpa grave - per avere, tra l'altro, proposto domande inammissibili e tardive, depositato solo su ordine del Giudice la documentazione reddituale, rifiutato qualsiasi possibilità conciliativa (anche proposta dal Giudice),
insistito con pretese manifestamente infondate, qual è quella di assegnazione della casa coniugale - e, per l'effetto, condannare il medesimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento a favore della sig.ra dei danni da lite temeraria, Controparte_1
da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, C.P.A. ed I.V.A.
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle istanze di parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio AR
con in Brendola il 27.3.1989; che dall'unione erano nate Controparte_1
tre figlie, tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che i coniugi vivevano separati di fatto dal mese di luglio 2020; che gli stessi avevano anche tentato di risolvere bonariamente e stragiudizialmente i loro contrasti di natura economica legati alla gestione della società
incardinando nell'anno 2022 un Parte_2
procedimento di mediazione che si era concluso con un accordo a cui non era stata però ancora data attuazione;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con assegnazione ad esso ricorrente della casa coniugale in comproprietà,
sita in Sossano via Galilei n. 15 / b e che fosse data esecuzione agli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi in sede di mediazione riguardanti la predetta società
e l'immobile adibito a casa familiare.
Con comparsa in data 4.3.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione ed eccependo l'inammissibilità delle ulteriori domande svolte dal ricorrente;
instava inoltre per il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del marito di 500 euro mensili.
All'udienza del 19.3.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti al Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 20.3.2024 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e determinava in via provvisoria in euro 250 mensili il contributo dovuto da Pt_1
4 al mantenimento della moglie. Pt_1
Con successiva ordinanza in data 2.10.2024 il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalla resistente con la memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c. ed ordinava al ricorrente di integrare la documentazione prodotta in atti.
All'udienza dell'11.9.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del in epigrafe riportate. Controparte_2
Preliminarmente va confermata in questa sede la decisione assunta dal Giudice
Relatore con ordinanza in data 2.10.2024 in ordine alle istanze di prova orale avanzate da (la quale ha reiterato le proprie richieste istruttorie in Controparte_1
sede di precisazione delle conclusioni) con la memoria datata 20.9.2024, in quanto i capitoli 1) 3), 8), 13) sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria,
i capitoli 2), 4), 9) attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 5), 10), 11), 12)
attengono a circostanze da documentare, i capitoli 6), 7), 14), 15) sono valutativi.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, incontestata, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
Le domande aventi ad oggetto l'attuazione degli accordi economici raggiunti dai coniugi, volti a definire i rapporti patrimoniali relativi alla società comune ed alla casa coniugale di Sossano, nonché quella riguardante i passaporti sono state
5 espressamente rinunciate dal ricorrente all'udienza dell'1.10.2024.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, benché riproposta in sede di conclusioni, ha formato anch'essa oggetto di rinuncia, sia all'udienza dell'1.10.2024,
che in comparsa conclusionale.
La stessa, ad ogni modo, non può essere accolta, difettando il presupposto della necessità di tutelare gli interessi della prole minorenne o maggiorenne, ma economicamente non auto sufficiente.
Il thema decidendum è quindi circoscritto alla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. svolta da . Controparte_1
Giova rammentare che la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità
economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017
n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione
23.10.2012 n. 18175).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo
6 la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio (Cassazione n. 15356/2025).
L'assegno ex art. 156 c.c. ha quindi natura prettamente solidaristica ed assistenziale,
in quanto finalizzato a conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale .
Ciò premesso in via generale, si osserva che durante il matrimonio i coniugi / Pt_1
hanno congiuntamente gestito un panificio in Sossano tramite la società CP_1
(oggi inattiva a causa dei dissidi insorti tra i soci) e Parte_2 [...]
di cui sono soci al 50%, intestataria del capannone artigianale dove Parte_2
veniva svolta l'attività; gli stessi sono inoltre comproprietari della casa coniugale, sita in Sossano via Galilei 15/b, rimasta nella disponibilità del marito.
ha proseguito la propria attività di panettiere, quale dipendente, a AR
partire dall'1.8.2023, della società L'Agroalimentare s.n.c. di Lovato G. di Asigliano e ritrae da tale occupazione un reddito netto mensile di poco più di 1.600 euro
(documento n. 7 di parte ricorrente); lo stesso ha documentato di aver utilizzato i propri risparmi per appianare i debiti della società Parte_2
(documento n. 8 di parte ricorrente) e risulta intestatario di un conto corrente
[...]
presso la Banca delle Terre Venete, recante al 13.12.2024 un saldo attivo di poco superiore ai 2.000 euro (documento n. 19 di parte ricorrente).
è invece pensionata. Controparte_1
Ha dichiarato di percepire una pensione INPS di poco superiore ad 800 euro mensili che, decurtata della cessione volontaria del quinto, ammonta a circa 660 euro mensili.
Rileva il Collegio che il contratto di finanziamento a fronte del quale CP_1
7 subisce la trattenuta di 151 euro mensili sulla pensione, non risulta prodotto CP_1
in atti, di talché ne è rimasta ignota la causale, come pure la scadenza.
Va inoltre considerato che dopo aver sostenuto Controparte_1
all'udienza del 19.3.2024 di vivere a Brendola ospite di un amico, tale , Persona_1
così ottenendo in via provvisoria un assegno di mantenimento a carico del marito di
250 euro mensili, successivamente, all'udienza dell'1.10.2024, ha riconosciuto di convivere da Gennaio 2024 con il sig. indicandolo come suo “attuale Per_1
compagno”, salvo poi cercare di ridimensionare, in sede di scritti conclusivi, la portata di tale ammissione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (si veda
Cass. n. 14358/2025; Cass. n. 25055/2024; Cass. n.34728/2023; Cass. n.
18862/2022; Cass. n. 32871/2018), in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.
Pur dovendosi escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, nel caso in cui tale nuovo legame presenti i caratteri della stabilità e continuità e sfoci in una stabile convivenza, deve tuttavia presumersi che le risorse economiche dei due componenti la famiglia di fatto vengano messe in comune, salva la prova contraria data dall'interessato.
In tale situazione, se la parte richiedente l'assegno riceve dal partner convivente un sostegno materiale paragonabile a quello garantito dal matrimonio, la richiesta di un
8 ulteriore sostegno da parte dell'ex coniuge si appalesa come del tutto ingiustificata,
venendo meno l'unica funzione dell'assegno ex art. 156 c.c., ovvero quella assistenziale.
Nella fattispecie è pacifico, in quanto riconosciuto dalla resistente all'udienza del
1.10.2024 e documentato dal messaggio whatsapp doc. n. 9 di parte ricorrente, che intrattiene da Gennaio 2024 una relazione sentimentale e Controparte_1
di convivenza con il suo compagno, sig. presso l'abitazione di Persona_1
quest'ultimo in Brendola, avendo rilasciato l'appartamento di Sossano condotto in locazione fino al 31.10.2023 (si veda sul punto quanto esposto al capitolo di prova sub
6 della memoria 20.9.2024).
La resistente non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che la sua nuova famiglia, ancorché di fatto, non sia basata sulla reciproca assistenza morale e materiale e sulla messa in comune delle rispettive risorse economiche, tentando unicamente di sostenere nei propri scritti conclusivi ed in contrasto con quanto in precedenza affermato, di ricevere ospitalità dal in cambio di servizi di Per_1
assistenza familiare.
Soprattutto la resistente non ha articolato prove sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, limitandosi ad allegare in comparsa di costituzione e risposta che la propria vita coniugale per molti anni si era risolta all'interno del panificio artigianale,
dove ella lavorava quale addetta alla vendita al minuto, e tra le mura domestiche, dove si dedicava ai lavori di casa, alla famiglia ed alla cura della prole.
Né la parte richiedente l'assegno ha fornito elementi che portino a dubitare del fatto che la stessa riceva dal partner convivente un sostegno economico paragonabile a quello - sicuramente modesto alla luce delle allegazioni di cui sopra - garantitole dal
9 matrimonio.
In tale situazione, tenuto anche conto del reddito da pensione goduto da
[...]
, reputa il Collegio che non ricorrano le condizioni per riconoscere alla CP_1
stessa l'assegno di mantenimento richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relativi ai procedimenti di valore indeterminabile complessità bassa .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e AR Controparte_1
, uniti in matrimonio in Brendola il 27.3.1989 con atto trascritto al n. 3, parte
[...]
II, serie A, anno 1989;
b)rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Controparte_1
e, per l'effetto, revoca ab origine il provvedimento in data 20.3.2024 con cui
[...]
il Giudice Relatore ha riconosciuto in via provvisoria alla resistente un assegno di mantenimento di 250 euro mensili a carico del marito;
c)condanna a rifondere alla controparte le spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 125 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6414 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato AR
Ennio RANCAN contro
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente:
Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare che ciascuno dei coniugi è economicamente autosufficiente, pertanto revocare il provvedimento del 21/03/2024 con il quale veniva riconosciuto alla Sig.ra un contributo mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente in base agli CP_1
indici ISTAT;
3) Assegnare la casa di residenza coniugale, sita in Sossano (Vi) – Via Galilei n. 15/b
- al sig. nella quale il medesimo continuerà a vivere;
AR
4) Autorizzare reciprocamente i coniugi al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
5) Rigettare tutte le domande formulate da parte resistente in memoria integrativa di costituzione del 26/07/2024, compresa quella di condanna del Sig. per lite Pt_1
temeraria;
6) Con refezione, in ogni caso delle spese e competenze di lite.
Conclusioni della resistente:
Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
- Dichiarare inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande di cui ai punti nn. 2, 3,
4 e 5 delle conclusioni formulate dal sig. nel Ricorso introduttivo del AR
procedimento (e nelle Note difensive datate 15.03.2024), peraltro parzialmente rinunciate dallo stesso attore;
2 - dichiarare inammissibile, tardiva e, in ogni caso, carente dei relativi presupposti di fatto e diritto e dunque infondata, anche la domanda di assegnazione della casa coniugale sita a Sossano (VI) alla Via G. Galilei n. 15/b al sig. , formulata AR
per la prima volta al punto 3 delle Note di precisazione delle conclusioni depositate dall'attore il 06.06.2025;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione, in favore della sig.ra AR
, di un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad Controparte_1
€ 250,00 (duecentocinquanta) mensili, o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
detto assegno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT,
dovrà essere versato mediante bonifico bancario continuativo entro il giorno 10 di ogni mese nel conto corrente della sig.ra , già noto al marito;
Controparte_1
- ordinare al competente Conservatore dei Registri dello Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte;
-accertare e dichiarare che il sig. ha agito in giudizio (ed altresì l'ha AR
proseguito) con mala fede o colpa grave - per avere, tra l'altro, proposto domande inammissibili e tardive, depositato solo su ordine del Giudice la documentazione reddituale, rifiutato qualsiasi possibilità conciliativa (anche proposta dal Giudice),
insistito con pretese manifestamente infondate, qual è quella di assegnazione della casa coniugale - e, per l'effetto, condannare il medesimo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento a favore della sig.ra dei danni da lite temeraria, Controparte_1
da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, C.P.A. ed I.V.A.
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti e non ammesse.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle istanze di parte resistente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio AR
con in Brendola il 27.3.1989; che dall'unione erano nate Controparte_1
tre figlie, tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che i coniugi vivevano separati di fatto dal mese di luglio 2020; che gli stessi avevano anche tentato di risolvere bonariamente e stragiudizialmente i loro contrasti di natura economica legati alla gestione della società
incardinando nell'anno 2022 un Parte_2
procedimento di mediazione che si era concluso con un accordo a cui non era stata però ancora data attuazione;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con assegnazione ad esso ricorrente della casa coniugale in comproprietà,
sita in Sossano via Galilei n. 15 / b e che fosse data esecuzione agli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi in sede di mediazione riguardanti la predetta società
e l'immobile adibito a casa familiare.
Con comparsa in data 4.3.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione ed eccependo l'inammissibilità delle ulteriori domande svolte dal ricorrente;
instava inoltre per il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del marito di 500 euro mensili.
All'udienza del 19.3.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti al Giudice
Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 20.3.2024 il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e determinava in via provvisoria in euro 250 mensili il contributo dovuto da Pt_1
4 al mantenimento della moglie. Pt_1
Con successiva ordinanza in data 2.10.2024 il Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalla resistente con la memoria ex art. 473 bis 17 n. 2 c.p.c. ed ordinava al ricorrente di integrare la documentazione prodotta in atti.
All'udienza dell'11.9.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del in epigrafe riportate. Controparte_2
Preliminarmente va confermata in questa sede la decisione assunta dal Giudice
Relatore con ordinanza in data 2.10.2024 in ordine alle istanze di prova orale avanzate da (la quale ha reiterato le proprie richieste istruttorie in Controparte_1
sede di precisazione delle conclusioni) con la memoria datata 20.9.2024, in quanto i capitoli 1) 3), 8), 13) sono generici e non consentono l'articolazione di prova contraria,
i capitoli 2), 4), 9) attengono a circostanze irrilevanti, i capitoli 5), 10), 11), 12)
attengono a circostanze da documentare, i capitoli 6), 7), 14), 15) sono valutativi.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, incontestata, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
Le domande aventi ad oggetto l'attuazione degli accordi economici raggiunti dai coniugi, volti a definire i rapporti patrimoniali relativi alla società comune ed alla casa coniugale di Sossano, nonché quella riguardante i passaporti sono state
5 espressamente rinunciate dal ricorrente all'udienza dell'1.10.2024.
La domanda di assegnazione della casa coniugale, benché riproposta in sede di conclusioni, ha formato anch'essa oggetto di rinuncia, sia all'udienza dell'1.10.2024,
che in comparsa conclusionale.
La stessa, ad ogni modo, non può essere accolta, difettando il presupposto della necessità di tutelare gli interessi della prole minorenne o maggiorenne, ma economicamente non auto sufficiente.
Il thema decidendum è quindi circoscritto alla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. svolta da . Controparte_1
Giova rammentare che la finalità precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità
economica con l'altro coniuge (Cassazione 15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017
n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961; Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione
23.10.2012 n. 18175).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo
6 la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio (Cassazione n. 15356/2025).
L'assegno ex art. 156 c.c. ha quindi natura prettamente solidaristica ed assistenziale,
in quanto finalizzato a conservare, per quanto possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale .
Ciò premesso in via generale, si osserva che durante il matrimonio i coniugi / Pt_1
hanno congiuntamente gestito un panificio in Sossano tramite la società CP_1
(oggi inattiva a causa dei dissidi insorti tra i soci) e Parte_2 [...]
di cui sono soci al 50%, intestataria del capannone artigianale dove Parte_2
veniva svolta l'attività; gli stessi sono inoltre comproprietari della casa coniugale, sita in Sossano via Galilei 15/b, rimasta nella disponibilità del marito.
ha proseguito la propria attività di panettiere, quale dipendente, a AR
partire dall'1.8.2023, della società L'Agroalimentare s.n.c. di Lovato G. di Asigliano e ritrae da tale occupazione un reddito netto mensile di poco più di 1.600 euro
(documento n. 7 di parte ricorrente); lo stesso ha documentato di aver utilizzato i propri risparmi per appianare i debiti della società Parte_2
(documento n. 8 di parte ricorrente) e risulta intestatario di un conto corrente
[...]
presso la Banca delle Terre Venete, recante al 13.12.2024 un saldo attivo di poco superiore ai 2.000 euro (documento n. 19 di parte ricorrente).
è invece pensionata. Controparte_1
Ha dichiarato di percepire una pensione INPS di poco superiore ad 800 euro mensili che, decurtata della cessione volontaria del quinto, ammonta a circa 660 euro mensili.
Rileva il Collegio che il contratto di finanziamento a fronte del quale CP_1
7 subisce la trattenuta di 151 euro mensili sulla pensione, non risulta prodotto CP_1
in atti, di talché ne è rimasta ignota la causale, come pure la scadenza.
Va inoltre considerato che dopo aver sostenuto Controparte_1
all'udienza del 19.3.2024 di vivere a Brendola ospite di un amico, tale , Persona_1
così ottenendo in via provvisoria un assegno di mantenimento a carico del marito di
250 euro mensili, successivamente, all'udienza dell'1.10.2024, ha riconosciuto di convivere da Gennaio 2024 con il sig. indicandolo come suo “attuale Per_1
compagno”, salvo poi cercare di ridimensionare, in sede di scritti conclusivi, la portata di tale ammissione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (si veda
Cass. n. 14358/2025; Cass. n. 25055/2024; Cass. n.34728/2023; Cass. n.
18862/2022; Cass. n. 32871/2018), in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica.
Pur dovendosi escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, nel caso in cui tale nuovo legame presenti i caratteri della stabilità e continuità e sfoci in una stabile convivenza, deve tuttavia presumersi che le risorse economiche dei due componenti la famiglia di fatto vengano messe in comune, salva la prova contraria data dall'interessato.
In tale situazione, se la parte richiedente l'assegno riceve dal partner convivente un sostegno materiale paragonabile a quello garantito dal matrimonio, la richiesta di un
8 ulteriore sostegno da parte dell'ex coniuge si appalesa come del tutto ingiustificata,
venendo meno l'unica funzione dell'assegno ex art. 156 c.c., ovvero quella assistenziale.
Nella fattispecie è pacifico, in quanto riconosciuto dalla resistente all'udienza del
1.10.2024 e documentato dal messaggio whatsapp doc. n. 9 di parte ricorrente, che intrattiene da Gennaio 2024 una relazione sentimentale e Controparte_1
di convivenza con il suo compagno, sig. presso l'abitazione di Persona_1
quest'ultimo in Brendola, avendo rilasciato l'appartamento di Sossano condotto in locazione fino al 31.10.2023 (si veda sul punto quanto esposto al capitolo di prova sub
6 della memoria 20.9.2024).
La resistente non ha in alcun modo provato o chiesto di provare che la sua nuova famiglia, ancorché di fatto, non sia basata sulla reciproca assistenza morale e materiale e sulla messa in comune delle rispettive risorse economiche, tentando unicamente di sostenere nei propri scritti conclusivi ed in contrasto con quanto in precedenza affermato, di ricevere ospitalità dal in cambio di servizi di Per_1
assistenza familiare.
Soprattutto la resistente non ha articolato prove sul tenore di vita goduto durante il matrimonio, limitandosi ad allegare in comparsa di costituzione e risposta che la propria vita coniugale per molti anni si era risolta all'interno del panificio artigianale,
dove ella lavorava quale addetta alla vendita al minuto, e tra le mura domestiche, dove si dedicava ai lavori di casa, alla famiglia ed alla cura della prole.
Né la parte richiedente l'assegno ha fornito elementi che portino a dubitare del fatto che la stessa riceva dal partner convivente un sostegno economico paragonabile a quello - sicuramente modesto alla luce delle allegazioni di cui sopra - garantitole dal
9 matrimonio.
In tale situazione, tenuto anche conto del reddito da pensione goduto da
[...]
, reputa il Collegio che non ricorrano le condizioni per riconoscere alla CP_1
stessa l'assegno di mantenimento richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relativi ai procedimenti di valore indeterminabile complessità bassa .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e AR Controparte_1
, uniti in matrimonio in Brendola il 27.3.1989 con atto trascritto al n. 3, parte
[...]
II, serie A, anno 1989;
b)rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da Controparte_1
e, per l'effetto, revoca ab origine il provvedimento in data 20.3.2024 con cui
[...]
il Giudice Relatore ha riconosciuto in via provvisoria alla resistente un assegno di mantenimento di 250 euro mensili a carico del marito;
c)condanna a rifondere alla controparte le spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 125 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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