Sentenza 5 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/09/2022, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/09/2022
N. 01379/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Gastini, Marco Comaschi e Alessandra Giurgola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Giurgola in CC, Via Oberdan, n. 37;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Provinciale dell’I.N.P.S. di -OMISSIS- (CC) del 3.11.2017, successivamente notificato via p.e.c. in data 9.11.2017, recante la revoca delle autorizzazioni C.I.G.O. relative a vari periodi temporali rilasciate alla -OMISSIS- (ora -OMISSIS-);
di ogni altro atto presupposto e consequenziale comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Schito in sostituzione degli avv.ti L. Gastini, A. Giurgola e M. Comaschi, e avv.to R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, R. Tedone e S. Graziuso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (in Liquidazione), già -OMISSIS-, con ricorso notificato l’08/01/2018 e depositato in giudizio il 25/01/2018, impugna il provvedimento del 3.11.2017, notificato il 9.11.2017, con cui il Direttore Provinciale dell’I.N.P.S. di -OMISSIS- (CC) ha disposto la revoca delle autorizzazioni C.I.G.O. relative ai periodi 01/10/2011-1/01/2012, 30/01/2012-28/04/2012 e 01/10/2012-29/12/2012, per complessivi Euro 61.533,34, a seguito della comunicazione della notizia di reato del 17/12/2014 della Guardia di NZ di CC (per simulazione crisi temporanea di mercato per beneficiare indebitamente dei contributi concessi), nonché ogni altro atto connesso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative previste dagli articoli 7 e ss. L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; irragionevolezza.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 quinquies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione; carenza dei presupposti; irragionevolezza.
La Società ricorrente ha chiesto, altresì, in via preliminare la sospensione necessaria del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dal momento che il presupposto del provvedimento di revoca impugnato è rappresentato dalla contestazione elevata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n. 7347/2014 r.g. e l'esito di tale giudizio penale costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della presente causa.
Il 05/05/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che “ nelle more della trattazione del ricorso è stata depositata, in data 27.12.2018, la sentenza n. 2948 del Tribunale di CC – poi passata in giudicato – con la quale è stato definito il procedimento penale r.g. n. 7347/2014, nell’ambito del quale erano stati contestati proprio i reati oggetto della comunicazione della Guardia di NZ in forza della quale l’INPS ha adottato il provvedimento impugnato ”, assolvendo tutti gli imputati perché il fatto non sussiste, evidenziando “ come la sopravvenuta assoluzione, oltre a fornire ulteriore e incontrovertibile conferma della fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, accerti definitivamente l’insussistenza dei reati per i quali era stata inoltrata la comunicazione della Guardia di NZ, da cui aveva tratto impulso il procedimento di secondo grado e sulla cui esclusiva scorta era stato adottato il provvedimento di revoca ” ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
L’08/05/2022, si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., depositando una memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso e di tutte le domande della ricorrente perché inammissibili, improcedibili ed infondate, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, nonché l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., a seguito della cancellazione della Società ricorrente dal Registro delle Imprese in data 28 settembre 2021 con conseguente estinzione definitiva dell’ente ai sensi dell’art. 2425 cod. civ., e, ancora, l’improcedibilità del ricorso ex artt. 443 cod. proc. civ. per mancato esperimento del ricorso amministrativo ex artt. 25 e 26 Legge 9 marzo 1989 n. 88 al Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza del 07/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
1. - In via preliminare, vanno disattese, poiché infondate, le tre eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell’I.N.P.S. nella sua memoria di costituzione.
1.1. - Anzitutto, giova ribadire, nella fattispecie di causa, la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, poiché, secondo giurisprudenza consolidata, in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla Cassa Integrazione Guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al Giudice Amministrativo - qualora intervengano, come nella specie, atti amministrativi (di annullamento o) di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere autoritativo discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 novembre 2009, n. 24194).
1.2. - Ciò premesso, occorre precisare che, a seguito della cancellazione della Società ricorrente dal Registro delle Imprese in data 28 settembre 2021 (successivamente alla proposizione del ricorso), con conseguente estinzione definitiva dell’ente ai sensi dell’art. 2425 cod. civ., non si è verificata l’interruzione del presente processo ai sensi degli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., in quanto, nella specie, si applica l’art. 300 c.p.c., che disciplina la “ Morte o perdita della capacità della parte costituita (o del contumace) ”, secondo il quale “ Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente ”; sicché, non avendo il difensore di parte ricorrente dichiarato l’evento interruttivo in questione, il presente processo non si è interrotto e prosegue il suo corso.
1.3. - Né il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per mancato esperimento del ricorso amministrativo ex artt. 25 e 26 Legge 9 marzo 1989 n. 88 al Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ. (secondo il quale “ La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo ”), non trattandosi, nella specie, di controversia (civilistica) in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ma di un’impugnativa di un provvedimento amministrativo di revoca in autotutela, per il quale, come sopra detto, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo e non è prevista alcuna condizione di procedibilità (ricorso amministrativo solo facoltativo).
2. - Nel merito, parte ricorrente lamenta, essenzialmente, con il primo motivo di gravame, “ come il provvedimento qui gravato sia stato assunto dalla Direzione Provinciale dell'INPS senza che fosse preventivamente comunicato alla Società ricorrente l'avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria precedentemente rilasciate dalla competente Commissione Provinciale ”, in assenza, peraltro, “ nel caso di specie particolari esigenze di celerità da imprimere all'azione amministrativa tali da giustificare l'omissione di detta fase partecipativa ”, in quanto “ a fronte di una comunicazione di notizia di reato datata 17.12.2014, successivamente inoltrata all'Istituto di Previdenza in data 3.9.2015, il provvedimento impugnato è stato adottato solamente in data 3.11.2017, ossia oltre due anni dopo l'avvenuta conoscenza della comunicazione di reato ”; con il secondo motivo di gravame, che “ l'impugnato provvedimento di revoca è stato adottato sulla scorta della sola comunicazione di notizia di reato emessa dalla Guardia di NZ nel 2014 senza che, peraltro, sia stata svolta alcuna ulteriore verifica, anche solo attraverso il coinvolgimento nel procedimento amministrativo della società ricorrente ” e, soprattutto, “ sulla scorta di un presupposto errato, ossia l'affermazione dei militari delle Fiamme Gialle – data per assunta ed in alcun modo verificata da parte dell'Amministrazione – secondo cui “la temporanea crisi di mercato invocata dall'azienda come presupposto per la richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria, non trova riscontro con la reale situazione produttiva della stessa azienda, i cui reali volumi d'affari evidenziano invece nei periodi interessati incrementi di vendite, con un continuo ricorso al lavoro “in nero”” ”.
Tutte le predette censure sono fondate.
2.1. - Anzitutto, il Tribunale ritiene condivisibile la censura dedotta con il primo motivo di ricorso incentrata sulla violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, per l’omissione da parte della P.A. resistente della prescritta preventiva comunicazione di avvio del procedimento (di secondo grado) di revoca delle autorizzazioni C.I.G.O. in questione, non rilevando a tal fine la presenza dell’Amministratore unico della società (-OMISSIS-) al previo accesso ispettivo del 3.6.2016.
Infatti, la richiamata norma della Legge n° 241/1990 prevede che l’avvio del procedimento amministrativo sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, escludendo la necessità di tale comunicazione qualora sussistano “ ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente non ha fatto alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, a tali particolari esigenze d’urgenza qualificata, che avrebbero potuto (anche) giustificare, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 cit., l’adozione di misure cautelari nelle more della partecipazione al procedimento e che, comunque, nella specie, appaiono insussistenti, come dimostra il fatto che “ a fronte di una comunicazione di notizia di reato datata 17.12.2014, successivamente inoltrata all'Istituto di Previdenza in data 3.9.2015, il provvedimento impugnato è stato adottato solamente in data 3.11.2017, ossia oltre due anni dopo l'avvenuta conoscenza della comunicazione di reato ”.
La giurisprudenza amministrativa prevalente e condivisibile, in particolare, ha affermato che “ il grado di urgenza necessario che consente di omettere le garanzie partecipative, va valutato, di volta in volta, in relazione alle circostanze e alla conoscenza da parte dell’autorità amministrativa dei fatti, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non consentire di procrastinare ulteriormente l’adozione del provvedimento o di rendere necessario l’apporto collaborativo dell’interessato (Cons. St. n. 3581 del 2013) e che comunque l’urgenza qualificata che, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, consente all’amministrazione di derogare all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, non può che attenere al singolo procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso, (Cons. St. n. 3048 del 2013). Pertanto l’amministrazione, se ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell’urgenza atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo (Tar Lazio n. 1663 del 2013, Tar Palermo, n. 2252/2017) ” (T.A.R. Napoli, Sezione VI, 08/02/2018, n. 862; T.A.R. Lazio, Sezione II Quater, 16/04/2015, n. 5659).
La mancata comunicazione di avvio del procedimento (in assenza di ragioni di estrema urgenza tali da giustificare la deroga all’obbligo di partecipazione) ha, dunque, impedito alla odierna ricorrente di interloquire con la P.A. e di poter apportare eventuali elementi di fatto, in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, per la valutazione in concreto della singola fattispecie, (anche) tenuto conto dei successivi esiti del procedimento penale r.g. n. 7347/2014, nell’ambito del quale erano stati contestati proprio i reati oggetto della comunicazione della Guardia di NZ in forza della quale l’I.N.P.S. ha adottato il provvedimento impugnato.
2.2. - Inoltre, risulta fondato il secondo motivo di gravame, tenuto conto che nel provvedimento di revoca impugnato, basato sulla “ Comunicazione di Notizia di Reato n.-OMISSIS- del 17/12/2014 relativa alle società -OMISSIS- (partita IVA -OMISSIS-) e -OMISSIS- (partita IVA-OMISSIS-) nell'ambito del Procedimento Penale n.7347/2014 per il necessario accertamento delle violazioni in materia di lavoro ”, nella quale “ la Guardia di NZ ha evidenziato, tra le altre informazioni, che la ditta "al fine di ottenere indebitamente le integrazioni salariali ordinarie ha artificiosamente simulato lo stato di crisi aziendale e la drastica riduzione delle commesse attraverso l'occultamento di parte dei ricavi realmente conseguiti ", si legge che “ Ritenuto opportuno pertanto, sulla base della Comunicazione della Notizia di Reato n.-OMISSIS- del 17/12/2014, revocare le autorizzazioni relative alla Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria, essendo stato accertato dalla Guardia di NZ che la ditta -OMISSIS- ha simulato una “crisi temporanea di mercato" beneficiando indebitamente dei contributi concessi ”, nel mentre i legali rappresentanti della Società ricorrente sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale penale di CC con sentenza n. 2948 del 27/12/2018 (passata in giudicato) dall’imputazione di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. contestata per la pretesa simulazione di crisi aziendale finalizzata ad indurre in errore l’I.N.P.S. per ottenere la C.I.G.O. relativa ai predetti periodi temporali, avendo invece accertato l’A.G.O. la sussistenza, nella specie, di tutti i presupposti di legge per accedere a tali ammortizzatori sociali e che (nonostante il reddito oggetto di evasione) sussisteva effettivamente lo stato di crisi dell’azienda, avendo comunque subito un calo drastico delle vendite (cfr. pagine 19 ss. della sentenza del Tribunale penale di CC n. 2948 del 27/12/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca delle autorizzazioni C.I.G.O. in questione.
4. - Sussistono i presupposti di legge (tra cui la novità delle questioni giuridiche trattate e la sopravvenienza della menzionata sentenza penale di assoluzione) per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.