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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1337/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inpa Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 03/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1191/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'intimazione di pagamento – distinta in epigrafe, notificata l'1.9.2022, dell'importo di euro
18.731,30 derivante dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento ivi indicate, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 498/01/2023 - pubblicata in data 3 agosto 2023, ha accolto il ricorso e annullato la predetta intimazione di pagamento, con condanna alle spese di giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – CO (AdER) e della Società Inpa Spa, entrambe non costituitesi in giudizio, per effetto dell'assorbente questione di nullità, connessa alla mancata notifica degli atti presupposti.
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – CO (AdER), chiedendone la riforma: a tale scopo, ha rilevato che è stata annullata l'intimazione di pagamento ma il credito in essa riportato scaturiva da diverse cartelle (in numero di sei) tra cui la quarta, recante n. 29220120013485678001, non impugnata dal ricorrente e che l'unico motivo che ha portato all'accoglimento del ricorso del contribuente,
è la mancata notifica degli atti podromici all'intimazione di pagamento, che sono stati notificati e pertanto l'iter procedimentale fino all'emissione dell'atto impugnato è stato rispettato. Ha prodotto la documentazione probatoria, asseritamente idonea al conseguimento della richiesta riforma della decisione impugnata.
3.- Si è costituito l'originario ricorrente che ha ribadito le argomentazioni precedentemente formulate, insistendo, in particolare, sulla prescrizione delle cinque pretese tributarie locali, in ogni caso intervenuta o in via originaria – rispetto agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, o in via sopravvenuta, tra gli anni in cui sarebbero state effettuate le rispettive notifiche (l'ultima di esse in data 29 gennaio 2013) e l'anno di notifica dell'intimazione di pagamento di cui trattasi, avvenuta nell'anno 2022, non essendo applicabilem nella fattispecie, la normativa emergenziale COVID-19.
4.- Entrambe le parti costituite hanno successivamente depositato rispettive memorie.
5.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei loro confronti, non risultano costituiti nel presente grado di giudizio né il Comune di Gela, né la società Inpa Spa.
6.- All'udienza camerale del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è fondato, limitatamente al profilo della non riferibilità dell'annullamento dell'intimazione di pagamento anche alla (quarta) cartella – avente numeri finali “5678001”, in quanto non impugnata, mentre
è infondato per il resto. 8.- In primo luogo, del tutto inconferente è l'eccezione agenziale di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto le norme invocate sull'opposizione agli esecutivi non sono applicabile all'odierna fattispecie, rientrante fra quelle disciplinate dal D.L.vo n. 546/1992, cosicché del tutto tempestive è da considerare la proposizione del ricorso medesimo.
8.1.- Pur premettendo che la documentazione prodotta nel presente grado dall'AdER è ammissibile, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 546/1992 ratione temporis vigente, infatti, anche ammettendo, in via del tutto teorica, la regolarità delle notifiche degli atti prodromici (in verità alquanto dubbia), trattandosi in tutti i casi di pretese tributarie relative tributi locali per i quali il termine di prescrizione è quello quinquennale (con la precisazione che il termine è decennale, con riferimento alla cartella avente numeri finali "1137",per quanto riguarda l'I,
V,A. per l'anno d'imposta 2008), tali termini risultano decorsi, rispetto alla data di notifica dell'intimazione di cui trattasi, cosicché per tutte le pretese in controversia deve statuirsi l'intervenuta prescrizione, tenuto anche conto della circostanza che, benché, per due di tali pretese, l'AdER affermi l'esistenza di una precedente intimazione di pagamento “intermedia”, asseritamente notificata nel 2016, essa non risulta prodotta.
9.- L'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione, quanto meno con riferimento a tali due pretese tributarie, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
9.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta “altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
9.2. Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica…l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
9.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto le pretese fatte valere non erano in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta l'1.9.2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto agli anni 2011, 2012, 2013 - in cui vennero notificate le cartelle di pagamento e 2016 – in cui sarebbe stata notificata l'intimazione “intermedia” sopra ricordata (riguardante peraltro solo due delle cinque cartelle); da ciò consegue l'intervenuta prescrizione delle pretese recate dalle cartelle impugnate.
10.- L'appello agenziale va dunque accolto solo limitatamente alla prima doglianza, relativa alla non estensione dell'annullamento dell'intimazione impugnata alla cartella di pagamento avente come numeri finali “5678001”, in quanto non impugnata dal ricorrente e odierno appellato, mentre deve essere respinto per il resto, per le considerazioni sopra prospettate.
11.- Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma la sentenza appellata e rigetta in parte qua il ricorso di 1° grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1337/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gela - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inpa Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 498/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 03/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229001684392000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1191/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, avverso l'intimazione di pagamento – distinta in epigrafe, notificata l'1.9.2022, dell'importo di euro
18.731,30 derivante dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento ivi indicate, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 498/01/2023 - pubblicata in data 3 agosto 2023, ha accolto il ricorso e annullato la predetta intimazione di pagamento, con condanna alle spese di giudizio dell'Agenzia delle
Entrate – CO (AdER) e della Società Inpa Spa, entrambe non costituitesi in giudizio, per effetto dell'assorbente questione di nullità, connessa alla mancata notifica degli atti presupposti.
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – CO (AdER), chiedendone la riforma: a tale scopo, ha rilevato che è stata annullata l'intimazione di pagamento ma il credito in essa riportato scaturiva da diverse cartelle (in numero di sei) tra cui la quarta, recante n. 29220120013485678001, non impugnata dal ricorrente e che l'unico motivo che ha portato all'accoglimento del ricorso del contribuente,
è la mancata notifica degli atti podromici all'intimazione di pagamento, che sono stati notificati e pertanto l'iter procedimentale fino all'emissione dell'atto impugnato è stato rispettato. Ha prodotto la documentazione probatoria, asseritamente idonea al conseguimento della richiesta riforma della decisione impugnata.
3.- Si è costituito l'originario ricorrente che ha ribadito le argomentazioni precedentemente formulate, insistendo, in particolare, sulla prescrizione delle cinque pretese tributarie locali, in ogni caso intervenuta o in via originaria – rispetto agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, o in via sopravvenuta, tra gli anni in cui sarebbero state effettuate le rispettive notifiche (l'ultima di esse in data 29 gennaio 2013) e l'anno di notifica dell'intimazione di pagamento di cui trattasi, avvenuta nell'anno 2022, non essendo applicabilem nella fattispecie, la normativa emergenziale COVID-19.
4.- Entrambe le parti costituite hanno successivamente depositato rispettive memorie.
5.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei loro confronti, non risultano costituiti nel presente grado di giudizio né il Comune di Gela, né la società Inpa Spa.
6.- All'udienza camerale del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.- L'appello è fondato, limitatamente al profilo della non riferibilità dell'annullamento dell'intimazione di pagamento anche alla (quarta) cartella – avente numeri finali “5678001”, in quanto non impugnata, mentre
è infondato per il resto. 8.- In primo luogo, del tutto inconferente è l'eccezione agenziale di tardività del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto le norme invocate sull'opposizione agli esecutivi non sono applicabile all'odierna fattispecie, rientrante fra quelle disciplinate dal D.L.vo n. 546/1992, cosicché del tutto tempestive è da considerare la proposizione del ricorso medesimo.
8.1.- Pur premettendo che la documentazione prodotta nel presente grado dall'AdER è ammissibile, ai sensi dell'art. 58 del D.L.vo n. 546/1992 ratione temporis vigente, infatti, anche ammettendo, in via del tutto teorica, la regolarità delle notifiche degli atti prodromici (in verità alquanto dubbia), trattandosi in tutti i casi di pretese tributarie relative tributi locali per i quali il termine di prescrizione è quello quinquennale (con la precisazione che il termine è decennale, con riferimento alla cartella avente numeri finali "1137",per quanto riguarda l'I,
V,A. per l'anno d'imposta 2008), tali termini risultano decorsi, rispetto alla data di notifica dell'intimazione di cui trattasi, cosicché per tutte le pretese in controversia deve statuirsi l'intervenuta prescrizione, tenuto anche conto della circostanza che, benché, per due di tali pretese, l'AdER affermi l'esistenza di una precedente intimazione di pagamento “intermedia”, asseritamente notificata nel 2016, essa non risulta prodotta.
9.- L'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione, quanto meno con riferimento a tali due pretese tributarie, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
9.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta “altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
9.2. Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica…l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa.
9.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto le pretese fatte valere non erano in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta l'1.9.2022, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto agli anni 2011, 2012, 2013 - in cui vennero notificate le cartelle di pagamento e 2016 – in cui sarebbe stata notificata l'intimazione “intermedia” sopra ricordata (riguardante peraltro solo due delle cinque cartelle); da ciò consegue l'intervenuta prescrizione delle pretese recate dalle cartelle impugnate.
10.- L'appello agenziale va dunque accolto solo limitatamente alla prima doglianza, relativa alla non estensione dell'annullamento dell'intimazione impugnata alla cartella di pagamento avente come numeri finali “5678001”, in quanto non impugnata dal ricorrente e odierno appellato, mentre deve essere respinto per il resto, per le considerazioni sopra prospettate.
11.- Va disposta la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma la sentenza appellata e rigetta in parte qua il ricorso di 1° grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni