TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4492/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473bis 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 4492/2024 promosso da:
(c.f. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Ardea (RM), Via Puglie n. 36 e (c.f. ) nata a Parte_2 C.F._2
ME (RM) il 9.3.1959 e ivi residente, Via Val Sugana n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Cavalieri (c.f. - PEC C.F._3
); Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.4.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, c.p.c., depositato in data 5.12.2024 e sottoscritto dalle parti personalmente, e – premesso che con sentenza n. 593/2023 del Parte_1 Parte_2
4.5.2023 (n.r.g. 354/2023) il Tribunale di Tivoli pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 4.11.1978 in ME (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6, parte I, anno 1978), alle condizioni dalle stesse concordate;
che medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
che, in particolare, la figlia già maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ha lasciato la casa coniugale e che il sig. ha Parte_1 dichiarato di avere acquistato la porzione del fabbricato sito in Ardea (RM) alla Via Puglie n. 36 con il contributo economico ricevuto nel tempo dalle figlie e dalla sig.ra – hanno chiesto Pt_2 all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini: “A) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra resta definitivamente nella sua esclusiva Parte_2
disponibilità e godimento con ogni onere e beneficio a suo esclusivo carico. B) il Signor Pt_1 verserà in favore della moglie, la somma mensile pari a € 150,00, tale importo sarà versato a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche, assegno rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat. C) il Signor si obbliga a Parte_1
trasferire - entro 30 giorni dal pronunciamento sul presente ricorso - la nuda proprietà della porzione del fabbricato sito in Ardea (RM) alla Via
Puglie n. 36 e precisamente: - appartamento posto al piano terra, composto di 7,5 (cinque virgola cinque) vani catastali confinanti con proprietà altrui su più lati, censito in Catasto Fabbricati, con la ditta esattamente intestata, al foglio 56, particella 1772, subalterni 501 e 502 graffati, Via Puglie n.
36 piano I, categoria A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 128 ma, rendita euro
1.007,09 di cui è unico proprietario, in favore delle figlie (25 gennaio 1981), Per_2 [...]
(24 luglio 1982) e (2 giugno 1998). Tale trasferimento è riconosciuto quale Per_3 Per_1 soddisfazione del contributo fornito dalle figlie e dall'ex moglie, all'acquisto dell'immobile, concordando sin d'ora che in caso di inadempienza da parte del sig. ognuna delle parti Pt_1 potrà richiedere dinnanzi alla sede giudiziaria competente l'adempimento dell'obbligo assunto ex art. 2932 c.c.; D)Le parti si danno atto che l'accordo patrimoniale di cui al precedente punto C) a beneficio delle figlie è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. E) Le spese legali sono integralmente compensate”.
2. In vista dell'udienza del 7.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto che
le modifiche richieste appaiono conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e delle parti;
ritenuto, altresì, che la natura del procedimento e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
4492/2024, letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, c.p.c.:
- Omologa l'accordo intervenuto tra le parti di cui in motivazione;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott, Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473bis 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 4492/2024 promosso da:
(c.f. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Ardea (RM), Via Puglie n. 36 e (c.f. ) nata a Parte_2 C.F._2
ME (RM) il 9.3.1959 e ivi residente, Via Val Sugana n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Cavalieri (c.f. - PEC C.F._3
); Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto dell'8.4.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, c.p.c., depositato in data 5.12.2024 e sottoscritto dalle parti personalmente, e – premesso che con sentenza n. 593/2023 del Parte_1 Parte_2
4.5.2023 (n.r.g. 354/2023) il Tribunale di Tivoli pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 4.11.1978 in ME (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6, parte I, anno 1978), alle condizioni dalle stesse concordate;
che medio tempore sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
che, in particolare, la figlia già maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ha lasciato la casa coniugale e che il sig. ha Parte_1 dichiarato di avere acquistato la porzione del fabbricato sito in Ardea (RM) alla Via Puglie n. 36 con il contributo economico ricevuto nel tempo dalle figlie e dalla sig.ra – hanno chiesto Pt_2 all'intestato Tribunale di volere modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini: “A) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra resta definitivamente nella sua esclusiva Parte_2
disponibilità e godimento con ogni onere e beneficio a suo esclusivo carico. B) il Signor Pt_1 verserà in favore della moglie, la somma mensile pari a € 150,00, tale importo sarà versato a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970 e successive modifiche, assegno rivalutabile annualmente secondo la variazione degli Indici Istat. C) il Signor si obbliga a Parte_1
trasferire - entro 30 giorni dal pronunciamento sul presente ricorso - la nuda proprietà della porzione del fabbricato sito in Ardea (RM) alla Via
Puglie n. 36 e precisamente: - appartamento posto al piano terra, composto di 7,5 (cinque virgola cinque) vani catastali confinanti con proprietà altrui su più lati, censito in Catasto Fabbricati, con la ditta esattamente intestata, al foglio 56, particella 1772, subalterni 501 e 502 graffati, Via Puglie n.
36 piano I, categoria A/7, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 128 ma, rendita euro
1.007,09 di cui è unico proprietario, in favore delle figlie (25 gennaio 1981), Per_2 [...]
(24 luglio 1982) e (2 giugno 1998). Tale trasferimento è riconosciuto quale Per_3 Per_1 soddisfazione del contributo fornito dalle figlie e dall'ex moglie, all'acquisto dell'immobile, concordando sin d'ora che in caso di inadempienza da parte del sig. ognuna delle parti Pt_1 potrà richiedere dinnanzi alla sede giudiziaria competente l'adempimento dell'obbligo assunto ex art. 2932 c.c.; D)Le parti si danno atto che l'accordo patrimoniale di cui al precedente punto C) a beneficio delle figlie è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. E) Le spese legali sono integralmente compensate”.
2. In vista dell'udienza del 7.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, letto il ricorso ed esaminati i documenti prodotti;
ritenuto che
le modifiche richieste appaiono conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e delle parti;
ritenuto, altresì, che la natura del procedimento e le conclusioni concordate assunte giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
4492/2024, letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, c.p.c.:
- Omologa l'accordo intervenuto tra le parti di cui in motivazione;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott, Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi