Art. 12.
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dai seguenti:
"Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione".
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dai seguenti:
"Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione".