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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4932/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO MAGGIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, frazione Marina Romea, via dei Tigli n. 22, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO
MAGGIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 10.02.2025.
In data 25.01.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19.11.2024, e adivano l'intestato Tribunale, deducendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Ravenna in data 06.09.2008, che veniva regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune all'atto n. 239, parte I, dell'anno 2008, che, dall'unione coniugale, erano nati a Ravenna i figli in data 04.06.2000 e Persona_1 [...] in data 11.11.2008, che, a causa di insanabili contrasti, i coniugi avevano deciso di separarsi Per_2
e avevano depositato innanzi al Tribunale di Ravenna ricorso per separazione consensuale, che veniva omologata con decreto emesso dal Tribunale in data 23.03.2022 alle condizioni di cui al ricorso e che, dalla data della separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione e la comunione materiale e spirituale caratterizzante il matrimonio era definitivamente venuta meno.
Gli attori chiedevano pertanto, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni: “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Ravenna in data 6 settembre 2008, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2008 atto n. 239 P. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione abitativa prevalente presso il domicilio materno;
il padre avrà la facoltà di far visita al figlio minore, secondo i desideri di questi e gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
3. Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del solo figlio minore essendo il figlio maggiorenne ed Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
4. L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito esclusivamente dalla OR Per_2
; Parte_1
5. La detrazione fiscale del figlio spetterà alla OR nella misura del Per_2 Parte_1
100%. Eventuali bonus di cui il figlio dovesse avere diritto saranno percepiti in via esclusiva Per_2 dalla OR;
Parte_1
6. Il signor verserà altresì alla OR la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
100,00 a titolo di assegno divorzile;
7. Gli importi di cui ai punti 3) e 6) che precedono saranno rivalutati secondo gli indici Istat dal mese di ottobre del prossimo anno;
A tal proposito la OR dichiara di aver ricevuto dal marito ogni somma dovuta a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento dei figli, nonché di spese straordinarie maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
la OR dichiara di rinunciare espressamente a Parte_1 pretendere eventuali aggiornamenti Istat maturati e non corrisposti dal marito alla data di sottoscrizione del presente atto;
a sua volta il signor presta sin d'ora il consenso Parte_2
pagina 2 di 5 affinché il figlio minore possa studiare i prossimi anni all'estero, sostenendo la Persona_2 relativa spesa in ragione del 50%;
8. Prendere atto che i coniugi intendono disciplinare e definire ogni rapporto economico/patrimoniale derivante dalla loro relazione di coniugio, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e, per l'effetto:
• il signor si impegna ed obbliga a cedere e trasferire come segue in adempimento Parte_2 delle suddette condizioni di divorzio ed al solo fine della risoluzione della crisi coniugale, la piena proprietà dell'unità immobiliare di civile abitazione ubicata nel Comune di Ravenna, alla Via Filippo
Turati n. 66, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione RA, al foglio 48, particella 1043, subalterno 16, piani 2-3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 7, rendita catastale
€ 704,96, oltre a pertinenziale garage ubicato nel Comune di Ravenna alla Via Filippo Turati n. 66, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione RA, al foglio 48, particella 1043, subalterno 17, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 14, rendita catastale € 86,76, oltre ai proporzionali diritti condominiali sulle parti e cose comuni del fabbricato a norma dell'art. 1117 del
c.c. (doc. n. 05), e precisamente si impegna a trasferire:
• ai figli (codice fiscale: ), nato a Ravenna in [...] 4 giugno Persona_1 CodiceFiscale_3
2000 e (codice fiscale: ), nato a Ravenna in [...] 11 Persona_2 CodiceFiscale_4
Novembre 2008, la nuda proprietà della suddetta unità immobiliare con pertinenziale garage, nelle quote del 50% ciascuno, previa, quanto al minore delle relative autorizzazioni di legge, e Per_2 contestualmente alla OR , che si impegna ad accettare ed acquistare, l'usufrutto Parte_1 sua vita natural durante della suddetta unità immobiliare con pertinenziale garage, a fronte del pagamento dell'importo di € 50.000,00 da versarsi da parte della OR al signor Parte_1 con modalità conformi alla normativa antiriciclaggio in sede di rogito notarile. Parte_2
•Ogni costo, nessuno escluso, relativo al trasferimento immobiliare sarà in egual misura a carico di entrambe le parti.
• I ricorrenti chiedono espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74 ess. Mm E della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e successive circolari n. 49/E del 16 marzo 2000, n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014
(esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra tassa);
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, ovvero di documento equipollente, anche per il figlio minore Persona_2
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11. Le spese del presente giudizio si intendono a carico delle parti in eguale misura”.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.03.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 21.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 3 di 5 Nelle note scritte depositate telematicamente in data 10.02.2025, la difesa degli attori insisteva per l'accoglimento della domanda di divorzio e allegava dichiarazioni sottoscritte dalle parti personalmente ove le stesse rinunciavano alla comparizione personale, confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che lo stato di separazione si protraeva dalla prima udienza del giudizio di separazione e che non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con ordinanza emessa in data 17.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.09.2008 a
Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 239, parte I, dell'anno 2008.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre sei mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale. In tale lasso temporale, come allegato da entrambe le parti, i coniugi non si sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono inoltre elementi che attestano in modo univoco che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, come previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in quanto le condizioni concordate appaiono Per_2 adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive.
Il Collegio non può invece che prendere atto degli accordi confluiti nella condizione n. 8 in quanto riguardanti la regolamentazione della situazione economico-patrimoniale familiare.
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
30.04.1972, e nato a [...] il 18.01.1971, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 239, p. 1, dell'anno 2008;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi confluiti nella condizione n. 8 del ricorso;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4932/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO MAGGIONI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna, frazione Marina Romea, via dei Tigli n. 22, con il patrocinio dell'avv. LUIGI BRUNO
MAGGIONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Antonio Zirardini n. 14
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 10.02.2025.
In data 25.01.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19.11.2024, e adivano l'intestato Tribunale, deducendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Ravenna in data 06.09.2008, che veniva regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune all'atto n. 239, parte I, dell'anno 2008, che, dall'unione coniugale, erano nati a Ravenna i figli in data 04.06.2000 e Persona_1 [...] in data 11.11.2008, che, a causa di insanabili contrasti, i coniugi avevano deciso di separarsi Per_2
e avevano depositato innanzi al Tribunale di Ravenna ricorso per separazione consensuale, che veniva omologata con decreto emesso dal Tribunale in data 23.03.2022 alle condizioni di cui al ricorso e che, dalla data della separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione e la comunione materiale e spirituale caratterizzante il matrimonio era definitivamente venuta meno.
Gli attori chiedevano pertanto, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, di dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni: “
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Ravenna in data 6 settembre 2008, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2008 atto n. 239 P. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione abitativa prevalente presso il domicilio materno;
il padre avrà la facoltà di far visita al figlio minore, secondo i desideri di questi e gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
3. Il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del solo figlio minore essendo il figlio maggiorenne ed Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna;
4. L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito esclusivamente dalla OR Per_2
; Parte_1
5. La detrazione fiscale del figlio spetterà alla OR nella misura del Per_2 Parte_1
100%. Eventuali bonus di cui il figlio dovesse avere diritto saranno percepiti in via esclusiva Per_2 dalla OR;
Parte_1
6. Il signor verserà altresì alla OR la somma mensile di € Parte_2 Parte_1
100,00 a titolo di assegno divorzile;
7. Gli importi di cui ai punti 3) e 6) che precedono saranno rivalutati secondo gli indici Istat dal mese di ottobre del prossimo anno;
A tal proposito la OR dichiara di aver ricevuto dal marito ogni somma dovuta a titolo Parte_1 di concorso al mantenimento dei figli, nonché di spese straordinarie maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
la OR dichiara di rinunciare espressamente a Parte_1 pretendere eventuali aggiornamenti Istat maturati e non corrisposti dal marito alla data di sottoscrizione del presente atto;
a sua volta il signor presta sin d'ora il consenso Parte_2
pagina 2 di 5 affinché il figlio minore possa studiare i prossimi anni all'estero, sostenendo la Persona_2 relativa spesa in ragione del 50%;
8. Prendere atto che i coniugi intendono disciplinare e definire ogni rapporto economico/patrimoniale derivante dalla loro relazione di coniugio, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e, per l'effetto:
• il signor si impegna ed obbliga a cedere e trasferire come segue in adempimento Parte_2 delle suddette condizioni di divorzio ed al solo fine della risoluzione della crisi coniugale, la piena proprietà dell'unità immobiliare di civile abitazione ubicata nel Comune di Ravenna, alla Via Filippo
Turati n. 66, censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione RA, al foglio 48, particella 1043, subalterno 16, piani 2-3, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 7, rendita catastale
€ 704,96, oltre a pertinenziale garage ubicato nel Comune di Ravenna alla Via Filippo Turati n. 66, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna, sezione RA, al foglio 48, particella 1043, subalterno 17, piano T, categoria C/6, classe 3, consistenza mq 14, rendita catastale € 86,76, oltre ai proporzionali diritti condominiali sulle parti e cose comuni del fabbricato a norma dell'art. 1117 del
c.c. (doc. n. 05), e precisamente si impegna a trasferire:
• ai figli (codice fiscale: ), nato a Ravenna in [...] 4 giugno Persona_1 CodiceFiscale_3
2000 e (codice fiscale: ), nato a Ravenna in [...] 11 Persona_2 CodiceFiscale_4
Novembre 2008, la nuda proprietà della suddetta unità immobiliare con pertinenziale garage, nelle quote del 50% ciascuno, previa, quanto al minore delle relative autorizzazioni di legge, e Per_2 contestualmente alla OR , che si impegna ad accettare ed acquistare, l'usufrutto Parte_1 sua vita natural durante della suddetta unità immobiliare con pertinenziale garage, a fronte del pagamento dell'importo di € 50.000,00 da versarsi da parte della OR al signor Parte_1 con modalità conformi alla normativa antiriciclaggio in sede di rogito notarile. Parte_2
•Ogni costo, nessuno escluso, relativo al trasferimento immobiliare sarà in egual misura a carico di entrambe le parti.
• I ricorrenti chiedono espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74 ess. Mm E della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e successive circolari n. 49/E del 16 marzo 2000, n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 febbraio 2014
(esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra tassa);
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, ovvero di documento equipollente, anche per il figlio minore Persona_2
10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
11. Le spese del presente giudizio si intendono a carico delle parti in eguale misura”.
Con decreto emesso in data 04.12.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.03.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 21.02.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 3 di 5 Nelle note scritte depositate telematicamente in data 10.02.2025, la difesa degli attori insisteva per l'accoglimento della domanda di divorzio e allegava dichiarazioni sottoscritte dalle parti personalmente ove le stesse rinunciavano alla comparizione personale, confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che lo stato di separazione si protraeva dalla prima udienza del giudizio di separazione e che non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con ordinanza emessa in data 17.04.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 06.09.2008 a
Ravenna e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune con atto n. 239, parte I, dell'anno 2008.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre sei mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale. In tale lasso temporale, come allegato da entrambe le parti, i coniugi non si sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono inoltre elementi che attestano in modo univoco che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, come previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, ritiene il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in quanto le condizioni concordate appaiono Per_2 adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse del minore, come disciplinato dalle norme positive.
Il Collegio non può invece che prendere atto degli accordi confluiti nella condizione n. 8 in quanto riguardanti la regolamentazione della situazione economico-patrimoniale familiare.
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
30.04.1972, e nato a [...] il 18.01.1971, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 239, p. 1, dell'anno 2008;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- PRENDE ATTO degli accordi confluiti nella condizione n. 8 del ricorso;
pagina 4 di 5 - ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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