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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 201/2024
promossa da
, (C.f. Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20/11/2024.
IN FATTO
Con ricorso congiunto cumulativo del 17/01/2024 le parti domandavano la separazione e lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni ivi precisate con contestuale rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito della sentenza di separazione, i coniugi confermavano la loro richiesta nelle memorie di trattazione depositate entro il 20 novembre 2024 sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, dato atto che in favore dell'ex marito è previsto il diritto di abitazione nella ex casa coniugale nei termini di cui al ricorso.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 04/06/1983 nel Comune di
SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/01/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Numero 1, Parte 1, dell'anno 1983); compensa le spese di causa
Latina, 28/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 201/2024
promossa da
, (C.f. Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta delega in atti;
RICORRENTI
E con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20/11/2024.
IN FATTO
Con ricorso congiunto cumulativo del 17/01/2024 le parti domandavano la separazione e lo scioglimento del vincolo matrimoniale alle condizioni ivi precisate con contestuale rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito della sentenza di separazione, i coniugi confermavano la loro richiesta nelle memorie di trattazione depositate entro il 20 novembre 2024 sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma, dato atto che in favore dell'ex marito è previsto il diritto di abitazione nella ex casa coniugale nei termini di cui al ricorso.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 04/06/1983 nel Comune di
SABAUDIA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 17/01/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SABAUDIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. Numero 1, Parte 1, dell'anno 1983); compensa le spese di causa
Latina, 28/01/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti