Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente Oggetto: cessione di credito SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5300/ 2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Claudio Coggiatti mandato in atti
Attrice
contro
in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Antonio Manco e Sara Ferrarese mandato in atti
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.06.2022 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco in carica per ivi sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni :1) per i titoli di cui in narrativa accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del dei Pt_1 Controparte_1
crediti di cui in premessa e per lo effetto condannare il al Controparte_1
relativo pagamento in favore di di €.4.389,732 per sorte Parte_1
capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto;
euro 1.080,00 per interessi moratori “ determinati nella misura degli interessi legali di mora “ ex art.2 e 5 del D.Lgs n.231/02 come novellato dal D.Lgs n.192/12, maturati sulla
sorte capitale azionata di cui al punto 2) in subordine la sorte capitale oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex art. 2 e 5 del
D.Lgs n.231/02, come novellato dal D.Lgs n.192/12 ….3) in ulteriore subordine …ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta alla per capitale interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
dovuto al saldo , a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. Vittoria di spese e competenze di lite.
Part Deduceva parte attrice che i crediti sussistenti in capo alla nei confronti del convenuto risultavano portati dalle fatture emesse da Telecom CP_1
Italia s.p.a a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del . CP_1
Part Tali fatture venivano cedute alla con contratti di cessione e mandati alla gestione e incasso dei crediti redatti in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificati al Comune.
Tali contratti di cessione hanno avuto in oggetto oltre alla sorte capitale dei crediti, anche gli interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello della sottoscrizione dei contratti di cessione.
Il anche a seguito del ricevimento delle fatture della notifica della CP_1
cessione non contestava né l'ammontare dei crediti, né, a monte,
l'esecuzione delle forniture.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1
preliminarmente chiedeva:1) accertarsi l'illegittimità della domanda per abusivo frazionamento del credito;
2) accertarsi la totale indeterminatezza del petitum…3) in via gradata …Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di .4) in via subordinata accertare e Controparte_2
dichiarare la effettiva diversa somma dovuta;
5) accertare e dichiarare non dovuti gli interessi e la voce di danno in quanto mai ceduti, poiché non 3
rinvenuti nell'atto di cessione;
6) condannare l'attrice ex art.96 c.p.c.al risarcimento dei danni ….da quantificarsi secondo equità… con vittoria di spese e competente di lite.
Istruita la causa con produzione documentale, e CTU tecnica, precisate le conclusioni la stessa, la veniva rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Premesso che la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che in materia di cessione di crediti vantati nei confronti di una Pubblica
Amministrazione ai fini dell'opponibilità al ceduto, la notificazione “ costituisce
atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore, avuto riguardo anche alle
sue caratteristiche , nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del
rapporto obbligatorio”,
Con riferimento agli Enti locali ( diversamente dalla Amministrazione Statale)
autorevole Giurisprudenza ha chiarito che ai fini della opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto non è necessaria alcuna adesione dell'Ente Pubblico, né risulta vi sia stata una comunicazione di rifiuto notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione così come ribadito ex art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016
Nel merito, la documentazione versata in atti, ( : la notifica della cessione del credito;
elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale;
la cessione dei crediti relativi alla sorte capitale;
la schedina contabile;
l'elenco riepilogativo delle fatture per Spese di Recupero;
dettaglio di calcolo fatture per spese di recupero……..). confermate dal CTU nella relazione versata in atti, che si ritiene di condividere in ogni su parte 4
Part consentono di accogliere la domanda attorea e dichiarare il diritto della ad ottenere il pagamento della somma di €.5.469,72 come dettagliatamente indicata e richiesta in atti.
Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea accertato e dichiarato il diritto della ad ottenere il pagamento del credito vantato da parte Parte_1
del per lo effetto , Controparte_1
2) condanna il Comune Convenuto al pagamento della somma di €.5.469 ,72
favore di parte attrice;
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3)Condanna il al pagamento in favore dell' attrice , delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui
€.250,00 per spese oltre accessori, come per legge.
4) spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Lecce, 20.01.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo