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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 182-1//2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
DAIQUIRI BAR S.A.S. DI ES RI (P.IVA 02993160924), avente sede legale in IGLESIAS (SU) CORSO MATTEOTTI 68, cap 09016 e del socio accomandatario RI ES, CF [...], nata ad
IGLESIAS (CA) il 16/08/1979, residente in [...], Portoscuso (SU) proposta da
Organa SPV S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno e codice fiscale
05277610266, iscritta al n. 35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata da Intrum Italy
S.p.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro
600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano il 25 maggio 2019, in forza di mandato speciale del 20 aprile 2022, a rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini di Pordenone (Rep. n. 33134; Racc. n. 22224), registrato in Pordenone in data 26 aprile 2022 al n. 5704 Serie 1T (All. A), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale del
29 febbraio 2024 a rogito del Notaio Dott. Dario Restuccia, Rep. 11664 e Racc. 6589, dall'Avv. Sarina Davide del Foro di Milano, con studio in Milano in Via Andrea
Appiani n. 7 e dall'Avv. Giulia Galati del Foro di Roma e con studio in Roma (RM)
- 00187, Via IV Novembre n. 149, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Serra Antonio, sito in Cagliari (CA), via Via Bonn 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.10.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, per la somma complessiva di € 297.870,67 di cui:
• € 214.334,72 in virtù di Contratto di finanziamento di credito fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. D.L 01.09.93, n.385, - Atto pubblico in data 16.04.2008, rogito
Notaio Dott. Enrico Ricetto, di Iglesias, rep. n. 34.141, racc. n. 13.404, reso in forma esecutiva in data 16.04.2008 a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca volontaria in data 17/04/2008, reg. gen. 14076, reg. part. 2596, e successivo atto di quietanza a saldo in data 22.04.2008, Rogito Notaio Dott. Enrico Ricetto, di Iglesias, rep. 34.193, racc. n. 13.437, reso in forma esecutiva in data 12.05.2008; (doc. 3 - 4- 5);
• € 83.535,95 in virtù del rapporto di Contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R.
29/09/1973, N. 601, - Atto pubblico in data 16.04.2008, rogito Notaio Dott. Enrico
Ricetto, di Iglesias, rep. n. 34.142, racc. n. 13.405, reso in forma esecutiva in data
16.04.2008 a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca volontaria in data 17/04/2008, reg. gen. 14077, reg. part. 2597, e successivo atto di quietanza a saldo in data
22.04.2008, Rogito Notaio Dott. Enrico Ricetto, di Iglesias, rep. 34.194, racc. n.
13.438, reso in forma esecutiva in data 12.05.2008 (doc. 6-7-8).
La ricorrente ha poi evidenziato che è stata avviata procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Cagliari r.g.e. 505/11, conclusa con un riparto a favore della banca di € 23.605,49 di cui € 9.184,20 ex art. 2770 c.c. e Euro 14.421,29 (doc.9), a parziale soddisfazione del maggior credito privilegiato del creditore procedente;
la procedura esecutiva è stata poi definita, con un credito residuo in favore della ricorrente pari a quello indicato.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati alla società.
La società convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
2 La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince dalla pesante esposizione debitoria di cui si dirà nel paragrafo successivo.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione delle considerazioni che seguono.
Lo stato di decozione della convenuta si evidenzia dal complesso dei seguenti elementi: 1) la società risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
23.5.2024; 2) non risultano bilanci depositati in relazione agli ultimi tre anni;
3) come emerge dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria, la società presenta una esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle Entrate: dalle cartelle iscritte a ruolo risulta un credito complessivo di 84.086,92 euro.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
6. Il procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile, IA CA, deve invece essere rimesso in istruttoria come da separata ordinanza contestualmente depositata, non
3 avendo la ricorrente provveduto a notificare ricorso e decreto nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società DAIQUIRI
BAR S.A.S. DI ES RI (P.IVA 02993160924), avente sede legale in IGLESIAS (SU) CORSO MATTEOTTI 68, cap 09016
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Marci Silvia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 17.6.2025 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la
4 documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI;
10. rimette in istruttoria il procedimento relativamente alla posizione del socio accomandatario RI ES, CF [...], nata ad [...] il [...].
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data
05/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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