TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2135/2025, promosso con ricorso depositato in data 23.4.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Manin n. 12;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Rigon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Fogazzaro n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 24.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale, sita a Paese (TV), in Via G. Mazzotti n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra , affinché la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli e fino a Parte_1 Per_1 Per_2
quando quest'ultima non diventerà economicamente autosufficiente;
4) Il IG. verserà – con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 compresa – alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
entro il 25 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
Per_2
5) Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, così come previsto e con le modalità indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso;
6) Spese compensate.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza ove conforme alle conclusioni congiunte precisate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, la GN adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor in data 22.6.2000 a CP_1
Canosa di Puglia. Dalla loro unione erano nati i figli il 23.12.2002, economicamente Per_1
autosufficiente, e il 15.9.2006, studentessa maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
2 Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2023. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La GN , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.4.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 24.6.2025 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda divorzile della moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24.7.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e discutevano oralmente la causa riportandosi ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Canosa di Puglia in data 22.6.2000 e che l'atto è stato trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 22.6.2000 a Canosa di Puglia, matrimonio trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 2000 CP_1
del relativo registro;
2) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa coniugale, sita a Paese (TV), in Via G. Mazzotti n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra affinché la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli Parte_1
e fino a quando quest'ultima non diventerà economicamente autosufficiente;
Per_1 Per_2
4) dà atto che il IG. verserà – con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 compresa Controparte_1
– alla IG.ra entro il 25 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
; Per_2
5) entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, così come previsto e con le modalità indicate nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Treviso;
6) spese compensate;
7) dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza ove conforme alle conclusioni congiunte precisate.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 2135/2025, promosso con ricorso depositato in data 23.4.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Manin n. 12;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Rigon giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Fogazzaro n. 7;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 24.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) La casa coniugale, sita a Paese (TV), in Via G. Mazzotti n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra , affinché la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli e fino a Parte_1 Per_1 Per_2
quando quest'ultima non diventerà economicamente autosufficiente;
4) Il IG. verserà – con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 compresa – alla IG.ra Controparte_1 Pt_1
entro il 25 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
[...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
Per_2
5) Entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, così come previsto e con le modalità indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso;
6) Spese compensate.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza ove conforme alle conclusioni congiunte precisate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.4.2025, la GN adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il signor in data 22.6.2000 a CP_1
Canosa di Puglia. Dalla loro unione erano nati i figli il 23.12.2002, economicamente Per_1
autosufficiente, e il 15.9.2006, studentessa maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente.
2 Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano dinnanzi il Tribunale di Treviso nel 2023. Il procedimento, nato contenzioso, veniva definito con accordo tra le parti e precisazione di conclusioni congiunte.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La GN , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 24.4.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 24.6.2025 si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda divorzile della moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24.7.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e discutevano oralmente la causa riportandosi ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Canosa di Puglia in data 22.6.2000 e che l'atto è stato trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 2000 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
3 In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 22.6.2000 a Canosa di Puglia, matrimonio trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 2000 CP_1
del relativo registro;
2) dà atto che i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa coniugale, sita a Paese (TV), in Via G. Mazzotti n. 20, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG.ra affinché la abiti, con tutti gli arredi ivi contenuti, con i figli Parte_1
e fino a quando quest'ultima non diventerà economicamente autosufficiente;
Per_1 Per_2
4) dà atto che il IG. verserà – con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 compresa Controparte_1
– alla IG.ra entro il 25 di ogni mese, la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
; Per_2
5) entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, così come previsto e con le modalità indicate nel protocollo vigente presso il
Tribunale di Treviso;
6) spese compensate;
7) dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza ove conforme alle conclusioni congiunte precisate.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5