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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 203/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati
[...] C.F._2 e difesi dall'avv. Moretti e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 05.02.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) in data 16.07.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 26, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nate due figlie, (il 23.02.2005) e (il 20.01.2009); di essere titolari Per_1 Per_2 delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata.
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso la casa coniugale sita in Sarzana, Via Cisa n. 190; per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Ciascun genitore, quando avrà con sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3. La figlia minore abiterà stabilmente insieme alla madre nella casa Per_2 Parte_1 familiare sita in Sarzana, Via Cisa n. 190;
4. Attualmente la figlia minore frequenta il Liceo Linguistico “M. Montessori” presso Per_2 l'Istituto “M. Montessori - Repetti” sito in Carrara -Loc. Marina di Carrara (MS), Via Lunense 39/B dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle 8.00 alle 13:00. Sarà premura di entrambi i genitori condividere in uguale misura la responsabilità genitoriale sulla minore anche per quanto riguarda la sua istruzione, dunque la scelta degli studi e degli istituti scolastici - tenuto conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni -, nonché il suo futuro andamento scolastico;
5. Attualmente si reca a scuola prendendo l'autobus alle ore 7:00 alla fermata sita in Per_2
Sarzana, Via Brigate Partigiane U. Muccini, dove rientra sempre in autobus alle ore 13:45. Il IG. si recherà a prendere la figlia alla fermata dell'autobus alle ore 13:45 per portarla presso la Pt_2 propria abitazione sita in Via S. Francesco, n. 31 in Sarzana (SP), tre giorni la settimana. In due di questi tre questi giorni, il IG. terrà con sé la figlia anche la notte fino al mattino successivo, Pt_2 quando la porterà alla fermata dell'autobus per recarsi a scuola alle ore 7.00. Tre giorni la settimana sarà la IG.ra a portare e prendere la figlia alla fermata dell'autobus negli orari sopra Pt_1 specificati e tenerla con sé fino al mattino successivo. I giorni infrasettimanali di permanenza della figlia con il padre e la madre vengono alternati sulla base dei turni e delle esigenze lavorative Per_2 dei genitori. trascorre un fine settimana con la madre ed uno con il padre. Il padre avrà il Per_2 diritto e dovere di tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali, comprendenti almeno due notti, giorni in cui, in caso di frequenza scolastica, si onererà di portarla a scuola e a fine settimana alternati rispetto alla madre. Nei week-end a fine settimana alternati, il padre terrà con sé la figlia che preleverà alla fermata dell'autobus al rientro da scuola alle ore 13.45 o dalla casa coniugale nei periodi di non frequentazione scolastica e la terrà con sé sino al lunedì mattina quando la porterà alla fermata dell'autobus per recarsi a scuola. Nel week end di competenza della madre, sarà quest'ultima a prelevarla alla fermata dell'autobus alle ore 13:45. Anche in questo caso la figlia rimarrà con la madre fino al lunedì mattina quando la porterà alla fermata dell'autobus per recarsi a scuola.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio e sociali della figlia con un preavviso di almeno 48 ore;
6. La minore, salvo diverso accordo tra i coniugi, durante le Festività natalizie nel rispetto delle tradizioni familiari e per evitare di rendere ancora più difficile il distacco tra i genitori, trascorrerà il giorno della Vigilia 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. I giorni dal 01 gennaio al 06 gennaio i genitori potranno tenere con sé la figlia continuativamente a rotazione seguendo un criterio di alternanza, derogabile su accordo dei genitori;
7. Nel periodo estivo delle vacanze scolastiche, qualora via sia la disponibilità economica e di tempo dei genitori, il figlio trascorrerà almeno 15 giorni, anche non continuativi e divisibili in settimane disgiunte, con ciascun genitore, previo preavviso all'altro almeno 15 giorni prima, libero ciascuno dei genitori di concordare un'ulteriore settimana da dedicare, nel periodo scolastico, salvo problemi di studio, alla settimana bianca ovvero in altra destinazione. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia. In particolare, in caso di viaggio all'estero, ciascun genitore dovrà darne preavviso all'altro almeno 30 giorni prima e fornire indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
8. I genitori, previo accordo fra di loro, possono iscrivere la minore e permettergli di partecipare ad attività che la stessa potrà e vorrà scegliere;
attualmente è impegnata nel pomeriggio con Per_2
l'attività sportiva di palestra (martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19.00) presso la Palestra “The Best dance” sita in Sarzana (SP), Via Aurelia, n. 153. Il genitore presso il quale la minore si troverà al momento dell'eventuale attività extracurriculare scelta, dovrà consentire di svolgerla, provvedendo a tutte le necessità connesse. I costi delle predette attività, una volta concordate, verranno sostenuti nella misura del 50% da entrambi i genitori,
9. La figlia maggiorenne, , attualmente è iscritta all'Università di Pisa, facoltà di lettere Per_1 moderne e vive presso la casa familiare sita in Sarzana, Via Cisa n. 190 (SP). Svolge lavori a chiamata e non è economicamente indipendente;
10. Il padre partecipa al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla madre l'importo complessivo di € 500,00 (cinquecentoeuro/00): € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) per la figlia minore e € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) per la figlia maggiorenne , da Per_2 Per_1 rivalutarsi automaticamente secondo gli indici Istat ogni 12 mesi da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, senza bisogno di richiesta scritta. L'assegno unico per le figlie, erogato direttamente dall'INPS, viene corrisposto e percepito nella misura del 50% tra i coniugi;
11. Il IG. inoltre, dovrà contribuire al 50% delle spese extra da sostenersi per le figlie ossia Pt_2 scolastiche, mediche e ludiche, ovviamente nel caso in cui le stesse non siano necessarie, devono essere concordate e documentate e corrisposte dal padre entro un mese dall'esibizione della documentazione. Sul punto, si richiamano le Linee Guida del Tribunale della Spezia da intendersi ivi integralmente ristrascrtte;
12. La figlia minore è seguita dal Medico di famiglia Dr. , Via Provinciale Per_2 Persona_3
246 Arcola (SP). I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali e ortodontiche. In caso di malattia, incidenti ed ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente ne darà immediato avviso all'altro. Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro non appena fissata la visita, in modo da consentire all'altro di partecipare. Le spese mediche saranno sostenute nella misura del 50% tra i genitori per entrambe le figlie;
13. Il padre e la madre potranno favorire la frequentazione, anche in loro temporanea assenza, della minore con la nonna materna, lo zio paterno e materno e gli altri parenti per conservare rapporti significativi, ormai consolidati, con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
14. Al fine di evitare alla figlia minore un eventuale trauma e/o sensazione di disagio, i coniugi si obbligano a far sì che eventuali figure di partners di entrambi vengano introdotte allo stesso con il criterio della gradualità e a non frequentare la figlia minore alla presenza dei rispettivi, eventuali, ipotetici e/o futuri compagni almeno fino a quando la relazione intrapresa da ciascun genitore si riveli realmente stabile e significativa. In tal caso ciascun coniuge, messo a conoscenza l'altro, potrà tentare l'avvicinamento della figlia minore con il nuovo compagno e/o compagna che avverrà, comunque, per gradi e nel rispetto della sensibilità della minore;
15. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate rimanendo in comunicazione fra di loro per il bene e l'interesse primario della minore;
prendere le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trova presso di lui nonché quelle di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore;
avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
avere la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la minore;
16. La figlia minore ha diritto alla bigenitorialità, sviluppando una relazione significativa con entrambi i genitori;
a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
17. I genitori si scambiano reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte di identità della figlia minore;
18. Il IG. trasferirà la propria residenza da Sarzana, Via Cisa n. 190 (casa coniugale) Parte_2 presso altra abitazione di Sua proprietà esclusiva sita in Sarzana Via S. Francesco, ove si trasferiva in data 13.01.2025 con il consenso della IG.ra ; Parte_1
19. Entro il mese di febbraio 2025 la IG.ra si impegna a consegnare al IG. Parte_1 Pt_2
beni mobili di proprietà di quest'ultimo e ad oggi siti nell'abitazione adibita a casa coniugale
[...]
(sita in Sarzana, Via Cisa n. 190): credenza in legno antica, toilette stile impero (piano e specchiera), tavolo da cucito stile impero, busto in marmo bianco e una statuetta in bronzo, entrambi raffiguranti orologio da tavolo con inserti dorati stile impero, pannello dipinto (due metri per uno) Per_4 raffigurante due putti, biciletta da corsa, armadio blindato custodia armi e n. 4 fucili da caccia registrati a norma di legge. Il IG. , si impegna a sua volta a consegnare alla IG.ra Parte_2
la vettura Jeep Renegade targata FP047MM di proprietà di entrambi, acconsentendo Parte_1 il passaggio di proprietà per la sua quota parte della vettura a favore della IG.ra . Parte_1
Le spese del passaggio di proprietà rimarranno totalmente a carico della IG.ra ; Parte_1
20. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Tali condizioni potranno essere ridiscusse qualora le premesse del predetto ricorso cambino in futuro;
21. Le spese della presente procedura sono a carico del IG. ”. Parte_2
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 10.04.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto della figlia minore delle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in Sarzana (SP) in data 16.07.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 26, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 10.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani