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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
AN RG GI, Relatore
BONANNI GI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 477/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo - Viale Crispi 315 64100 Teramo TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 409/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 ricorreva avverso una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione all' Irpef ed addizionali comunale e regionale relativa all'anno 2004, 2005 e 2006.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 409 del 16 settembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 ricorreva avverso una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione all' Irpef ed addizionali comunale e regionale relativa all'anno 2004, 2005 e 2006.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 409 del 16 settembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente in euro 3.500,00, oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 11 febbraio
2026 Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
AN RG GI, Relatore
BONANNI GI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 477/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Teramo - Viale Crispi 315 64100 Teramo TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 409/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10820239004832942000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 ricorreva avverso una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione all' Irpef ed addizionali comunale e regionale relativa all'anno 2004, 2005 e 2006.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 409 del 16 settembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Ricorrente_1 ricorreva avverso una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione all' Irpef ed addizionali comunale e regionale relativa all'anno 2004, 2005 e 2006.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 409 del 16 settembre 2024 respingeva il ricorso.
Contro detta decisione il contribuente proponeva appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese anche di questo grado, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate, complessivamente in euro 3.500,00, oltre oneri accessori di legge, laddove dovuti. L'Aquila, 11 febbraio
2026 Il Giudice Relatore Il Presidente