Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1853/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. TREVISIOL ROBERTA, presso il cui studio sito in VIA F.LLI
BRONZETTI N. 14 2019 MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. , nata il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistita e difesa dagli avv. BONFIGLIO FEDERICA e GRASSI DANIELA MARIA, presso il cui studio sito in CORSO GARIBALDI, 18 20011 CORBETTA è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14.02.2025
FATTO
Pagina 1
Sulla regolamentazione del diritto di visita Nelle settimane nelle quali il weekend sarà trascorso da presso la madre: weekend di Per_1 spettanza materna, il IG. potrà tenere con sé la figlia dal martedì pomeriggio (con Pt_1 pernottamento nella casa paterna) curando il padre di prelevare dalla scuola (anche Per_1 delegando i nonni, eventualmente non potesse lui personalmente) fino alla mattina del mercoledì, quando lo stesso la accompagnerà a scuola, nonché il giovedì pomeriggio, avendo cura di riportare a casa della IG.ra entro le ore 21.00.
Per_1 Pt_2 Nelle settimane nelle quali il weekend sarà trascorso da presso il padre: week end di
Per_1 spettanza paterna, il IG. potrà tenere con sé la figlia dal martedì pomeriggio (con Pt_1 pernottamento nella casa paterna) curando il padre di prelevare dalla scuola (anche
Per_1 delegando i nonni, eventualmente non potesse lui personalmente), fino alla mattina del mercoledì, quando lo stesso la accompagnerà a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio, quando la verrà a prendere presso la casa materna alle ore 17.30 (anche delegando i nonni, eventualmente non potesse lui personalmente) sino alla domenica sera avendo cura di riportare a casa della IG.ra
Per_1
entro le ore 21.00. Pt_2
I ricorrenti gestiranno le festività e i periodi di vacanza coincidenti con la sospensione dei corsi scolastici di , secondo il principio dell'alternanza e in ossequio al diritto della minore a Per_1 mantenere rapporti significativi con ciascuna figura genitoriale e con le rispettive famiglie di origine dei genitori e a conservare il più possibile intatte le sue abitudini, in quanto funzionali ad una generale armonia familiare. Nello specifico:
- Natale: secondo le tradizioni dei IGnori, sarà alla Vigilia di Natale con la mamma e il Per_1 giorno di Natale con il papà, che passerà a prenderla alle 10,00 del mattino di questa festività;
- Pasqua: trascorrerà la Pasqua con la mamma e la Pasquetta col papà, ad anni alterni;
Per_1
- altre festività e ponti: starà col genitore cui spetterebbe il week-end più prossimo alla Per_1 festività;
- vacanze estive: il IG. potrà trascorrere con 15 giorni di vacanza, anche non Pt_1 Per_1 consecutivi. I genitori si comunicheranno e concorderanno reciprocamente luogo e periodo di villeggiatura entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di imprevisti, quando uno dei due genitori non potrà tenere con sé o accompagnarla Per_1
e/o riprenderla a scuola o ad altre attività o visite mediche, essi si adopereranno per avvertirsi previamente od organizzarsi con terze persone di famiglia e comunicando sempre la circostanza;
nel caso di incarico a una babysitter la spesa sarà divisa al 50% tra le Parti. Resta fermo il principio della responsabilità del genitore che ha con sé relativamente alla Per_1 gestione della quotidianità con la figlia, mentre tutte le decisioni di natura straordinaria dovranno essere assunte di comune accordo con l'altro genitore. Per tutto quanto qui non espressamente regolato in punto di modifiche alle condizioni di affidamento e di visita, le Parti si richiamano agli accordi già precedentemente omologati. È, comunque, fatta salva ogni migliore intesa tra i genitori e nell'interesse della bambina. Sui rapporti economici
Pagina 2 I ricorrenti confermano, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , l'assegno già Per_1 stabilito con il decreto del 28.05.2021 a carico del IG. per Euro 300,00= mensili, Pt_1 attualmente rivalutati in Euro 346,22= mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT (a partire dal mese di maggio 2025 e, così, nel mese di maggio di ogni anno successivo) e da versarsi alla IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Pt_2 Il IG. dichiara di avere regolarmente onorato la somma di rivalutazione ISTAT pregressa e Pt_1 di avere corrisposto alla IG.ra , a tale titolo, la somma complessiva di Euro 766,44 per ISTAT Pt_2 rivalutazione maggio 2022 e 2023, oltre all'importo di Euro 415,98 per il saldo degli arretrati ISTAT da maggio 2024 a maggio 2025. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per , secondo i criteri fissati dalle Linee Guida del Tribunale di Per_1 Milano in punto di spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti. In deroga a tali criteri, le Parti convengono che il costo della mensa scolastica di sarà Per_1 sostenuto al 50% tra i genitori come spesa extra assegno di mantenimento ordinario. Come avvenuto finora, l'Assegno Unico liquidato dall' sarà percepito da entrambi i genitori CP_1 nella misura del 50%. Altro La IG.ra ed il IG. si autorizzano, già da ora e fino alla maggiore età della figlia, Pt_2 Pt_1 alla richiesta di rilascio di carta d'identità e passaporto per . Per_1 I genitori si impegnano, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni loro cambio di residenza o domicilio. Spese compensate.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano n. 1561/2021 del 13/06/2021:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Pagina 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 4