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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3114/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Santorso (VI), Via Grimola n. 19, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. GROTTO LISA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Rompato n. 26, presso CP_1 C.F._2
e nello studio dell'Avv. DAL SANTO GIULIA e dell'Avv. DAL SANTO GIOVANNI del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo – Obbligazioni naturali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso richiamandosi agli atti depositati e dunque alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 7 “In via cautelare:
1) rigettarsi la domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i requisiti per i motivi suesposti, in via preliminare:
2) dichiararsi l'inammissibilità della domanda di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., nel merito:
3) revocare ovvero dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 877/2024 del 31/05/2024, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) accertare e dichiarare che il IGnor nulla deve alla IGnora per tutte le ragioni di Parte_1 CP_1 cui in narrativa;
5) in considerazione della condotta processuale della convenuta, condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso richiamandosi agli atti depositati, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 877/2024 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: a) in via principale, respingersi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione della sua esecutorietà; b) in via subordinata, accertata ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione con la quale è stata messa a disposizione dell'opponente la somma di € 19.580,00; ovvero, accertato ai sensi dell'art. 2034 c.c. che la IG.ra ha eseguito a favore del IG. CP_1 Pt_1
la dazione della somma di € 19.580,00 non adeguata alle circostanze e non proporzionata all'entità
[...] del proprio patrimonio e alle proprie condizioni sociali con riguardo all'epoca del pagamento;
ovvero, accertato ai sensi dell'art. 2041 c.c. che la dazione di € 19.580,00 è avvenuta senza una giusta causa determinando l'ingiustificato arricchimento dell'allora convivente IG. in danno della Parte_1 IG.ra ; CP_1 per tali ragioni condannarsi il IG. alla restituzione di quanto ricevuto a favore della stessa, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) in ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 877/2024 del 31.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della pagina 2 di 7 somma di € 19.580,00 a titolo di restituzione del mutuo erogatogli da in data 19.9.2015 per CP_1
fornirgli parte della provvista necessaria all'acquisto di un immobile ad uso abitativo. L'opponente esponeva: che non era stato stipulato tra le parti alcun contratto di mutuo;
che la dazione del 19.9.2015 rappresentava il contributo di , all'epoca sua convivente more uxorio, al ménage familiare; che CP_1
fin dall'inizio della convivenza la coppia aveva infatti concordato che l'attore avrebbe messo a disposizione l'abitazione di sua proprietà esclusiva, pagando le utenze e impiegando il proprio reddito per mantenere la famiglia, mentre la convenuta avrebbe contribuito mediante versamenti periodici di denaro, tra cui si annoverava quello di cui era stata chiesta la restituzione in via monitoria;
che in prossimità della nascita del figlio, l'attore aveva alienato la propria abitazione e ne aveva acquistata una più spaziosa, sostenendo l'esborso del relativo prezzo in forza di quanto ricavato dalla vendita del precedente immobile, in forza di un prestito del padre e in forza di un mutuo bancario trentennale, senza avvalersi dunque della somma corrisposta dalla controparte mediante vaglia postale, il quale difatti non risultava menzionato nel rogito notarile;
che successivamente le parti si erano unite in matrimonio in data 12.6.2016 e si erano separate consensualmente con verbale omologato del 25.2.2020, nel quale avevano dato atto di aver regolamentato i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro. chiedeva pertanto la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la causale del vaglia postale era “prestito acquisto prima CP_1
casa”, coerente con l'accordo delle parti circa la stipulazione di un contratto di mutuo, posto che la provvista proveniente dalla vendita della precedente abitazione e dal mutuo bancario non era sufficiente a coprire l'intero prezzo;
che, in particolare, grazie al prestito in questione l'opponente aveva potuto versare l'assegno di € 27.000,00 menzionato anche nel contratto di compravendita;
che il contributo della moglie al mènage familiare consisteva nell'occuparsi in via esclusiva della casa e nel mettere a disposizione il proprio reddito di apprendista barista, per cui l'ulteriore dazione di tutti i propri risparmi
- peraltro a convivenza già iniziata da tempo e proprio in prossimità del prospettato acquisto immobiliare
- non corrispondeva all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e anzi doveva essere restituita ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto risultava carente di causa giustificativa;
che la dazione in questione, se non qualificabile in forza di un contratto di mutuo, poteva al più integrare una donazione,
pagina 3 di 7 da ritenersi però nulla ex art. 782 c.c. e non di modico valore ex art. 783 c.c. in ragione delle precarie condizioni economiche del solvens; che gli accordi di separazione e di divorzio i coniugi avevano posto fine solamente al regime patrimoniale di comunione legale conseguente al matrimonio, non potendo riguardare rapporti diversi da quelli sorti in costanza di matrimonio;
che la gestione dei rapporti ulteriori era stata difatti differita a un momento successivo rispetto alla composizione della complicata crisi coniugale, coinvolgente anche un figlio minore. chiedeva dunque che venisse confermato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto o che comunque la controparte venisse condannata a restituirle la somma di
€ 19.580,00 per nullità della relativa donazione, o per inadeguatezza delle proprie condizioni economiche rispetto all'adempimento di un'obbligazione naturale, o per arricchimento senza giusta causa della controparte.
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti e all'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare parte opponente eccepiva la novità rispetto alle pretese monitorie delle domande svolte dalla controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 782 c.c. e dell'art. 2041 c.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il
Giudice rigettava sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti costituite in causa. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva così trattenuta in decisione.
Tanto premesso, appare utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio, riepilogare gli eventi rilevanti antecedenti alla vertenza, così come emergono dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta in causa.
Risulta che a decorrere dall'estate del 2014 , all'epoca barista con contratto triennale di CP_1
apprendistato (doc. 9 di parte convenuta), e operaio a tempo indeterminato, intrapresero Parte_1
una convivenza stabile presso l'abitazione di quest'ultimo, odierno attore opponente. In data 19.9.2015
versò al convivente tramite vaglia postale (doc. 2 di parte convenuta) l'intera somma CP_1
depositata sul proprio libretto di risparmio postale pari a € 19.580,00 (doc. 10 parte convenuta). In data
12.10.2015 la coppia aprì un conto corrente cointestato (doc. 9 attoreo), alimentato dallo stipendio di e da alcuni versamenti dallo stesso effettuati (pari a € 17.757,50 e a € 22.343,93 e a Parte_1
€10.000,00), nonchè su cui confluì il mutuo bancario di € 100.000,00 finalizzato all'acquisto della nuova pagina 4 di 7 abitazione (doc. 5 attoreo), acquisto che avvenne in effetti con atto del 22.12.2015 (doc. 4 attoreo).
Successivamente alla nascita del figlio in data 2.2.2016 e al matrimonio tra le parti in data 12.6.2016, la convenuta venne assunta a decorrere dal 5.2.2018 (doc. 13 di parte convenuta). In data 25.2.2020 i coniugi si separarono consensualmente con decreto omologato dell'intestato Tribunale (doc. 6 attoreo).
Con ricorso monitorio depositato in data 24.5.2024 ha chiesto la restituzione della somma di CP_1
€ 19.580,00 asseritamente corrisposta a titolo di mutuo, cui si è opposto sostenendo che la Parte_1
suddetta dazione integrava un adempimento dell'obbligazione naturale di compartecipazione al sostentamento del nucleo familiare formato dalle parti.
Ritiene il giudicante che, alla luce degli elementi fattuali dedotti e provati in causa, sia condivisibile la ricostruzione interpretativa prospettata dalla parte opponente.
Innanzitutto spetta al sedicente creditore dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo su cui abbia fondato la pretesa restitutoria, e financo nella circostanza in cui la controparte, come nel caso di specie, abbia riconosciuto di aver ricevuto una somma di denaro, ma di averla ricevuta a titolo di prestito (Cass.
n. 30944/2018). Tale onere non può dirsi adempiuto da parte di , non essendo sufficiente CP_1
l'apposizione, sotto la dicitura “eventuali comunicazioni del mittente” nel modulo di richiesta di emissione del vaglia postale, della causale “prestito acquisto prima casa”, in quanto trattasi di una mera indicazione unilaterale, la cui approvazione da parte dell'opponente - nei termini di una manifestazione di volontà negoziale circa la stipulazione di un contratto di mutuo con assunzione di un'obbligazione restitutoria - non consta in giudizio. Non è comprovante nemmeno la circostanza, dedotta dalla parte opposta, per la quale le sostanze del convivente sarebbero state all'epoca dell'acquisto immobiliare insufficienti a farvi fronte: oltre ad esservi difformi risultanze documentali (doc. 3-9-10 attorei), tale eventualità non dimostrerebbe in ogni caso la stipulazione di un contratto di mutuo, anche in forza delle argomentazioni che vengono ora esposte nel prosieguo.
Anche ammettendo che il versamento de quo agitur sia stato eseguito nell'ottica dell'acquisto dell'immobile abitativo da parte di , infatti, il contesto fattuale dei rapporti tra le parti induce Parte_1
a ritenere che il pagamento in questione integrasse in realtà l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (Cass. n. 28/2025). Le parti infatti avevano instaurato una stabile convivenza more uxorio nel cui ambito sono configurabili a carico dei suoi componenti obblighi di assistenza non solo morale ma anche materiale, nei termini di una contribuzione economica alle eIGenze ordinarie e straordinarie pagina 5 di 7 tipiche di una formazione di natura familiare, purchè siano rispettati criteri di spontaneità, adeguatezza e proporzionalità, quest'ultima da valutale anche alla luce della consistenza patrimoniale e delle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 16864/2023).
sostiene che il versamento alla controparte di tutti i propri risparmi accantonati sul proprio CP_1
libretto postale alla data del 19.9.2015 impedirebbe di configurare un'obbligazione naturale proprio per la mancata integrazione del presupposto di proporzionalità richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità. A tale proposito deve però tenersi conto del contesto in cui si colloca la vicenda per cui è lite, alla luce delle seguenti considerazioni:
- al momento della dazione di denaro, conviveva more uxorio da oltre un anno presso un CP_1
immobile di esclusiva proprietà di , senza sostenere spese abitative;
Parte_1
- , dopo la conclusione del contratto di apprendistato come barista di , ha Parte_1 CP_1
mantenuto il nucleo familiare – formato prima dalla sola coppia e poi anche dal loro figlio – con il solo proprio stipendio, non avendo la convivente e poi moglie percepito alcun reddito fino al 2018;
- l'attività di cura della casa da parte della sola sicuramente rappresentava un contributo CP_1
valorizzabile in termini di assistenza materiale alla vita della coppia, ma è anche vero che la stessa non era incompatibile con l'offerta dell'ulteriore compartecipazione economica da cui è scaturita l'odierna controversia, specialmente alla luce della decisione congiunta di entrambe le parti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) di acquistare un'abitazione più spaziosa in linea con il progetto di allargare la famiglia.
Detto altrimenti, nella situazione descritta è naturale che anche l'odierna convenuta mettesse a disposizione i propri risparmi a fronte delle ingenti spese che doveva sostenere la coppia (in ragione del matrimonio, della nascita di un figlio e dell'acquisto di una nuova abitazione), soprattutto ove si consideri che tale apporto non realizzava un esclusivo vantaggio della controparte (non essendo stata dimostrata l'univoca destinazione della dazione di denaro all'acquisto dell'immobile poi rimasto di esclusiva proprietà di ), ma concretizzava un evidente profitto per l'intero nucleo familiare, al cui Parte_1
benessere dovevano contribuire entrambi i componenti della coppia in base alle rispettive possibilità.
Così ricostruita la natura del pagamento intervenuto tra le parti in data 19.9.2015 alla luce dell'art. 2034
c.c., se ne desume l'impossibilità per la parte opposta di ripetere quanto versato, con conseguente infondatezza della pretesa monitoria.
pagina 6 di 7 Per quanto fossero ammissibili le domande formulate dalla parte opposta per la prima volta nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 782 c.c. e dell'art. 2041 c.c. (Cass. S.U. n.
26727/2024), le stesse risultano fondate in ragione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, come sopra argomentato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/202, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase istruttoria, limitatasi al deposito delle note ex art. 171 ter c.p.c. senza assunzione di prove diverse dai documenti versati in atti, nonché per la fase decisionale, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c..
Non sussistono invece i presupposti per la condanna della convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pure richiesta dall'attore opponente, non risultando provato che la parte abbia agito in via monitoria e resistito nel presente giudizio di merito per mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
877/2024 emesso del Tribunale di Vicenza in data 31.5.2024 (R.G. n. 2225/2024);
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 145,50 per CP_1 Parte_1
esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Santorso (VI), Via Grimola n. 19, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. GROTTO LISA del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Rompato n. 26, presso CP_1 C.F._2
e nello studio dell'Avv. DAL SANTO GIULIA e dell'Avv. DAL SANTO GIOVANNI del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Mutuo – Obbligazioni naturali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso richiamandosi agli atti depositati e dunque alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove chiedeva:
pagina 1 di 7 “In via cautelare:
1) rigettarsi la domanda di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone i requisiti per i motivi suesposti, in via preliminare:
2) dichiararsi l'inammissibilità della domanda di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., nel merito:
3) revocare ovvero dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, avente n. 877/2024 del 31/05/2024, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
4) accertare e dichiarare che il IGnor nulla deve alla IGnora per tutte le ragioni di Parte_1 CP_1 cui in narrativa;
5) in considerazione della condotta processuale della convenuta, condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria;
6) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso richiamandosi agli atti depositati, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare di rito: concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 877/2024 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito: a) in via principale, respingersi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione della sua esecutorietà; b) in via subordinata, accertata ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione con la quale è stata messa a disposizione dell'opponente la somma di € 19.580,00; ovvero, accertato ai sensi dell'art. 2034 c.c. che la IG.ra ha eseguito a favore del IG. CP_1 Pt_1
la dazione della somma di € 19.580,00 non adeguata alle circostanze e non proporzionata all'entità
[...] del proprio patrimonio e alle proprie condizioni sociali con riguardo all'epoca del pagamento;
ovvero, accertato ai sensi dell'art. 2041 c.c. che la dazione di € 19.580,00 è avvenuta senza una giusta causa determinando l'ingiustificato arricchimento dell'allora convivente IG. in danno della Parte_1 IG.ra ; CP_1 per tali ragioni condannarsi il IG. alla restituzione di quanto ricevuto a favore della stessa, Parte_1 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) in ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 877/2024 del 31.5.2024 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento della pagina 2 di 7 somma di € 19.580,00 a titolo di restituzione del mutuo erogatogli da in data 19.9.2015 per CP_1
fornirgli parte della provvista necessaria all'acquisto di un immobile ad uso abitativo. L'opponente esponeva: che non era stato stipulato tra le parti alcun contratto di mutuo;
che la dazione del 19.9.2015 rappresentava il contributo di , all'epoca sua convivente more uxorio, al ménage familiare; che CP_1
fin dall'inizio della convivenza la coppia aveva infatti concordato che l'attore avrebbe messo a disposizione l'abitazione di sua proprietà esclusiva, pagando le utenze e impiegando il proprio reddito per mantenere la famiglia, mentre la convenuta avrebbe contribuito mediante versamenti periodici di denaro, tra cui si annoverava quello di cui era stata chiesta la restituzione in via monitoria;
che in prossimità della nascita del figlio, l'attore aveva alienato la propria abitazione e ne aveva acquistata una più spaziosa, sostenendo l'esborso del relativo prezzo in forza di quanto ricavato dalla vendita del precedente immobile, in forza di un prestito del padre e in forza di un mutuo bancario trentennale, senza avvalersi dunque della somma corrisposta dalla controparte mediante vaglia postale, il quale difatti non risultava menzionato nel rogito notarile;
che successivamente le parti si erano unite in matrimonio in data 12.6.2016 e si erano separate consensualmente con verbale omologato del 25.2.2020, nel quale avevano dato atto di aver regolamentato i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro. chiedeva pertanto la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e la condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la causale del vaglia postale era “prestito acquisto prima CP_1
casa”, coerente con l'accordo delle parti circa la stipulazione di un contratto di mutuo, posto che la provvista proveniente dalla vendita della precedente abitazione e dal mutuo bancario non era sufficiente a coprire l'intero prezzo;
che, in particolare, grazie al prestito in questione l'opponente aveva potuto versare l'assegno di € 27.000,00 menzionato anche nel contratto di compravendita;
che il contributo della moglie al mènage familiare consisteva nell'occuparsi in via esclusiva della casa e nel mettere a disposizione il proprio reddito di apprendista barista, per cui l'ulteriore dazione di tutti i propri risparmi
- peraltro a convivenza già iniziata da tempo e proprio in prossimità del prospettato acquisto immobiliare
- non corrispondeva all'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e anzi doveva essere restituita ai sensi dell'art. 2041 c.c. in quanto risultava carente di causa giustificativa;
che la dazione in questione, se non qualificabile in forza di un contratto di mutuo, poteva al più integrare una donazione,
pagina 3 di 7 da ritenersi però nulla ex art. 782 c.c. e non di modico valore ex art. 783 c.c. in ragione delle precarie condizioni economiche del solvens; che gli accordi di separazione e di divorzio i coniugi avevano posto fine solamente al regime patrimoniale di comunione legale conseguente al matrimonio, non potendo riguardare rapporti diversi da quelli sorti in costanza di matrimonio;
che la gestione dei rapporti ulteriori era stata difatti differita a un momento successivo rispetto alla composizione della complicata crisi coniugale, coinvolgente anche un figlio minore. chiedeva dunque che venisse confermato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto o che comunque la controparte venisse condannata a restituirle la somma di
€ 19.580,00 per nullità della relativa donazione, o per inadeguatezza delle proprie condizioni economiche rispetto all'adempimento di un'obbligazione naturale, o per arricchimento senza giusta causa della controparte.
Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti e all'esito dello scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare parte opponente eccepiva la novità rispetto alle pretese monitorie delle domande svolte dalla controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 782 c.c. e dell'art. 2041 c.c., alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa il
Giudice rigettava sia l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sia le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti costituite in causa. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva così trattenuta in decisione.
Tanto premesso, appare utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio, riepilogare gli eventi rilevanti antecedenti alla vertenza, così come emergono dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta in causa.
Risulta che a decorrere dall'estate del 2014 , all'epoca barista con contratto triennale di CP_1
apprendistato (doc. 9 di parte convenuta), e operaio a tempo indeterminato, intrapresero Parte_1
una convivenza stabile presso l'abitazione di quest'ultimo, odierno attore opponente. In data 19.9.2015
versò al convivente tramite vaglia postale (doc. 2 di parte convenuta) l'intera somma CP_1
depositata sul proprio libretto di risparmio postale pari a € 19.580,00 (doc. 10 parte convenuta). In data
12.10.2015 la coppia aprì un conto corrente cointestato (doc. 9 attoreo), alimentato dallo stipendio di e da alcuni versamenti dallo stesso effettuati (pari a € 17.757,50 e a € 22.343,93 e a Parte_1
€10.000,00), nonchè su cui confluì il mutuo bancario di € 100.000,00 finalizzato all'acquisto della nuova pagina 4 di 7 abitazione (doc. 5 attoreo), acquisto che avvenne in effetti con atto del 22.12.2015 (doc. 4 attoreo).
Successivamente alla nascita del figlio in data 2.2.2016 e al matrimonio tra le parti in data 12.6.2016, la convenuta venne assunta a decorrere dal 5.2.2018 (doc. 13 di parte convenuta). In data 25.2.2020 i coniugi si separarono consensualmente con decreto omologato dell'intestato Tribunale (doc. 6 attoreo).
Con ricorso monitorio depositato in data 24.5.2024 ha chiesto la restituzione della somma di CP_1
€ 19.580,00 asseritamente corrisposta a titolo di mutuo, cui si è opposto sostenendo che la Parte_1
suddetta dazione integrava un adempimento dell'obbligazione naturale di compartecipazione al sostentamento del nucleo familiare formato dalle parti.
Ritiene il giudicante che, alla luce degli elementi fattuali dedotti e provati in causa, sia condivisibile la ricostruzione interpretativa prospettata dalla parte opponente.
Innanzitutto spetta al sedicente creditore dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo su cui abbia fondato la pretesa restitutoria, e financo nella circostanza in cui la controparte, come nel caso di specie, abbia riconosciuto di aver ricevuto una somma di denaro, ma di averla ricevuta a titolo di prestito (Cass.
n. 30944/2018). Tale onere non può dirsi adempiuto da parte di , non essendo sufficiente CP_1
l'apposizione, sotto la dicitura “eventuali comunicazioni del mittente” nel modulo di richiesta di emissione del vaglia postale, della causale “prestito acquisto prima casa”, in quanto trattasi di una mera indicazione unilaterale, la cui approvazione da parte dell'opponente - nei termini di una manifestazione di volontà negoziale circa la stipulazione di un contratto di mutuo con assunzione di un'obbligazione restitutoria - non consta in giudizio. Non è comprovante nemmeno la circostanza, dedotta dalla parte opposta, per la quale le sostanze del convivente sarebbero state all'epoca dell'acquisto immobiliare insufficienti a farvi fronte: oltre ad esservi difformi risultanze documentali (doc. 3-9-10 attorei), tale eventualità non dimostrerebbe in ogni caso la stipulazione di un contratto di mutuo, anche in forza delle argomentazioni che vengono ora esposte nel prosieguo.
Anche ammettendo che il versamento de quo agitur sia stato eseguito nell'ottica dell'acquisto dell'immobile abitativo da parte di , infatti, il contesto fattuale dei rapporti tra le parti induce Parte_1
a ritenere che il pagamento in questione integrasse in realtà l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (Cass. n. 28/2025). Le parti infatti avevano instaurato una stabile convivenza more uxorio nel cui ambito sono configurabili a carico dei suoi componenti obblighi di assistenza non solo morale ma anche materiale, nei termini di una contribuzione economica alle eIGenze ordinarie e straordinarie pagina 5 di 7 tipiche di una formazione di natura familiare, purchè siano rispettati criteri di spontaneità, adeguatezza e proporzionalità, quest'ultima da valutale anche alla luce della consistenza patrimoniale e delle condizioni sociali del solvens (Cass. n. 16864/2023).
sostiene che il versamento alla controparte di tutti i propri risparmi accantonati sul proprio CP_1
libretto postale alla data del 19.9.2015 impedirebbe di configurare un'obbligazione naturale proprio per la mancata integrazione del presupposto di proporzionalità richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità. A tale proposito deve però tenersi conto del contesto in cui si colloca la vicenda per cui è lite, alla luce delle seguenti considerazioni:
- al momento della dazione di denaro, conviveva more uxorio da oltre un anno presso un CP_1
immobile di esclusiva proprietà di , senza sostenere spese abitative;
Parte_1
- , dopo la conclusione del contratto di apprendistato come barista di , ha Parte_1 CP_1
mantenuto il nucleo familiare – formato prima dalla sola coppia e poi anche dal loro figlio – con il solo proprio stipendio, non avendo la convivente e poi moglie percepito alcun reddito fino al 2018;
- l'attività di cura della casa da parte della sola sicuramente rappresentava un contributo CP_1
valorizzabile in termini di assistenza materiale alla vita della coppia, ma è anche vero che la stessa non era incompatibile con l'offerta dell'ulteriore compartecipazione economica da cui è scaturita l'odierna controversia, specialmente alla luce della decisione congiunta di entrambe le parti (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta) di acquistare un'abitazione più spaziosa in linea con il progetto di allargare la famiglia.
Detto altrimenti, nella situazione descritta è naturale che anche l'odierna convenuta mettesse a disposizione i propri risparmi a fronte delle ingenti spese che doveva sostenere la coppia (in ragione del matrimonio, della nascita di un figlio e dell'acquisto di una nuova abitazione), soprattutto ove si consideri che tale apporto non realizzava un esclusivo vantaggio della controparte (non essendo stata dimostrata l'univoca destinazione della dazione di denaro all'acquisto dell'immobile poi rimasto di esclusiva proprietà di ), ma concretizzava un evidente profitto per l'intero nucleo familiare, al cui Parte_1
benessere dovevano contribuire entrambi i componenti della coppia in base alle rispettive possibilità.
Così ricostruita la natura del pagamento intervenuto tra le parti in data 19.9.2015 alla luce dell'art. 2034
c.c., se ne desume l'impossibilità per la parte opposta di ripetere quanto versato, con conseguente infondatezza della pretesa monitoria.
pagina 6 di 7 Per quanto fossero ammissibili le domande formulate dalla parte opposta per la prima volta nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 782 c.c. e dell'art. 2041 c.c. (Cass. S.U. n.
26727/2024), le stesse risultano fondate in ragione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, come sopra argomentato.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno CP_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/202, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase istruttoria, limitatasi al deposito delle note ex art. 171 ter c.p.c. senza assunzione di prove diverse dai documenti versati in atti, nonché per la fase decisionale, stante l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c..
Non sussistono invece i presupposti per la condanna della convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., pure richiesta dall'attore opponente, non risultando provato che la parte abbia agito in via monitoria e resistito nel presente giudizio di merito per mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
877/2024 emesso del Tribunale di Vicenza in data 31.5.2024 (R.G. n. 2225/2024);
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 145,50 per CP_1 Parte_1
esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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