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Sentenza 14 aprile 2024
Sentenza 14 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2024, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6709/2022 R.G. Lavoro,
TRA rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. ROMANIELLO MICHELE Parte_1 presso il quale è elettivamente dom.to
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano con la quale elett.te domicilia CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: indennità di rischio personale medico emergenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/12/2022 il ricorrente adiva questo giudice, esponendo di essere medico convenzionato a tempo indeterminato addetto al Servizio di ( presso l' , con Parte_2 Pt_3 Controparte_2 la qualifica di "guardia medica SAUT centrale operativa”, e di aver svolto la sua attività presso differenti centrali operative 118 P.O. dell' 01.02.14 e fino al 31.10.21, data in cui cessava l'attività lavorativa presso la predetta Controparte_3
CP_1 Ha lamentato che, con delibera del Direttore UOC Gestione umane prot. n° 17033 del 29/01/2020, l Controparte_2 comunicava la sospensione della remunerazione aggiuntiva ai medici della , in quanto Parte_2 era stato rilevato che l'importo di € 5,16, previsto per l'ora di servizio prestato quale remunerazione aggiuntiva al trattamento economico, in base alla Delibera della n. 6872/99, non doveva essere corrisposto, posto Org_1 che il nuovo ACN del 23 marzo 2005 della aveva sostituto il D.P.R. 486/96, definendo all'art. 72 co.1 Org_2 i compensi orari da corrispondere ai medici come "omnicomprensivi”.
Tanto premesso, chiedeva, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo a ciò ostativo, ivi compresa la nota del
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane prot. n. 17033 del 30.01.2020 e di qualsiasi atto e/o CP_1 CP_2 provvedimento ignoto data e numero, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in aggiunta alla base stipendiale già percepita, l'indennità oraria di euro 5,16 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata presso l'
[...]
come in narrativa indicato dal 01.01.20 al 31.10.21, pari a 3.349 ore, per un totale complessivo € 17.280,84, CP_2 oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
per l'effetto di quanto sopra detto condannare l' CP_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.280,84 oltre interessi legali, moratori e
[...] rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Co La resistente si costituiva in giudizio chiedendo nel merito di rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
1 A seguito del deposito di regolari note autorizzate di trattazione scritta, con cui le parti concludevano riportandosi ai propri scritti e controdeducendo ai reciproci atti, alla data fissata ex art 127 ter cpc il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono di recente, intervenute altre sentenze di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 672 del 2022, sent. 1070/22, sent.1203/22, sent.
1036/23, tutte in atti), relative al medesimo petitum e causa petendi. La scrivente condivide le motivazioni dei precedenti sopra indicati di questa sezione lavoro, richiamando le motivazioni addotte nelle predette sentenze, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabili alla fattispecie della presente causa, trattandosi di questioni di diritto identiche e contro il medesimo datore di lavoro (sull'applicabilità del principio anche ai precedenti di merito, cfr. Cass.
n. 29017/2021).
Si legge nelle sentenze sopra indicate a cui di ci riporta ex art 118 cpc “Si legge, infatti, nella delibera di G.R. n.6782/1999:
“Preso atto che ... i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell 'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all 'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di 4 turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina
Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale .; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all 'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in ... per ogni ora di servizio prestato presso i e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di Pt_4 legge ...”. La questione che si pone, pertanto, è quella di verificare l'effettiva ratio della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla delibera di G.R..
Essa va individuata nella necessità di prendere atto della particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T., in un contesto “normativo”, in attesa di riorganizzazione. Il “trattamento” era, quindi, “mirato”, in attesa del nuovo Accordo della Medicina Generale, che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici Org_3
Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente.
L'art. 68 di tale D.P.R. non recepisce la voce “aggiuntiva” in odierna rivendicazione, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle “problematiche relative ai medici SAUT” indicate nella delibera di G.R. Sulla scia del D.P.R. n.270/2000 è, poi, venuto alla luce il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che, a sua volta, non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva di euro 5,16. E tuttavia, una tale mancanza non può essere letta alla stregua di una -patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di E.S.T. E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi, pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza . Parte_2 Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere temporaneo, proprio in attesa della prossima risistemazione organica. Prova definitiva ne è che gli Accordi Collettivi Nazionali ( e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.), succedutisi Org_4 nel tempo, hanno, di volta in volta, rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000. E, quindi, sempre “ignorando” la voce aggiuntiva in odierna rivendicazione, che in realtà nulla doveva più “aggiungere” nel nuovo assetto retributivo. Il problema, dunque, non consiste nell'individuare la natura intrinseca della “remunerazione aggiuntiva”, ma nel prendere atto che trattasi di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto “retributivo”, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999. Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive, si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento
2 estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999 e, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo. In conclusione la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto
“negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.”
Tale motivazione è pienamente condivisa da questo Giudice. Essa vale anche per il caso in esame, avendo lo stesso petitum. La domanda attorea va, dunque, rigettata. Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Giudice del lavoro, , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 06/12/2022 nei confronti della così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Giusti, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6709/2022 R.G. Lavoro,
TRA rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. ROMANIELLO MICHELE Parte_1 presso il quale è elettivamente dom.to
RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano con la quale elett.te domicilia CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: indennità di rischio personale medico emergenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/12/2022 il ricorrente adiva questo giudice, esponendo di essere medico convenzionato a tempo indeterminato addetto al Servizio di ( presso l' , con Parte_2 Pt_3 Controparte_2 la qualifica di "guardia medica SAUT centrale operativa”, e di aver svolto la sua attività presso differenti centrali operative 118 P.O. dell' 01.02.14 e fino al 31.10.21, data in cui cessava l'attività lavorativa presso la predetta Controparte_3
CP_1 Ha lamentato che, con delibera del Direttore UOC Gestione umane prot. n° 17033 del 29/01/2020, l Controparte_2 comunicava la sospensione della remunerazione aggiuntiva ai medici della , in quanto Parte_2 era stato rilevato che l'importo di € 5,16, previsto per l'ora di servizio prestato quale remunerazione aggiuntiva al trattamento economico, in base alla Delibera della n. 6872/99, non doveva essere corrisposto, posto Org_1 che il nuovo ACN del 23 marzo 2005 della aveva sostituto il D.P.R. 486/96, definendo all'art. 72 co.1 Org_2 i compensi orari da corrispondere ai medici come "omnicomprensivi”.
Tanto premesso, chiedeva, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo a ciò ostativo, ivi compresa la nota del
Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane prot. n. 17033 del 30.01.2020 e di qualsiasi atto e/o CP_1 CP_2 provvedimento ignoto data e numero, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in aggiunta alla base stipendiale già percepita, l'indennità oraria di euro 5,16 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata presso l'
[...]
come in narrativa indicato dal 01.01.20 al 31.10.21, pari a 3.349 ore, per un totale complessivo € 17.280,84, CP_2 oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria;
per l'effetto di quanto sopra detto condannare l' CP_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.280,84 oltre interessi legali, moratori e
[...] rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Co La resistente si costituiva in giudizio chiedendo nel merito di rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
1 A seguito del deposito di regolari note autorizzate di trattazione scritta, con cui le parti concludevano riportandosi ai propri scritti e controdeducendo ai reciproci atti, alla data fissata ex art 127 ter cpc il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono di recente, intervenute altre sentenze di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 672 del 2022, sent. 1070/22, sent.1203/22, sent.
1036/23, tutte in atti), relative al medesimo petitum e causa petendi. La scrivente condivide le motivazioni dei precedenti sopra indicati di questa sezione lavoro, richiamando le motivazioni addotte nelle predette sentenze, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabili alla fattispecie della presente causa, trattandosi di questioni di diritto identiche e contro il medesimo datore di lavoro (sull'applicabilità del principio anche ai precedenti di merito, cfr. Cass.
n. 29017/2021).
Si legge nelle sentenze sopra indicate a cui di ci riporta ex art 118 cpc “Si legge, infatti, nella delibera di G.R. n.6782/1999:
“Preso atto che ... i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell 'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all 'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di 4 turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina
Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale .; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all 'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in ... per ogni ora di servizio prestato presso i e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di Pt_4 legge ...”. La questione che si pone, pertanto, è quella di verificare l'effettiva ratio della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla delibera di G.R..
Essa va individuata nella necessità di prendere atto della particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T., in un contesto “normativo”, in attesa di riorganizzazione. Il “trattamento” era, quindi, “mirato”, in attesa del nuovo Accordo della Medicina Generale, che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici Org_3
Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente.
L'art. 68 di tale D.P.R. non recepisce la voce “aggiuntiva” in odierna rivendicazione, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle “problematiche relative ai medici SAUT” indicate nella delibera di G.R. Sulla scia del D.P.R. n.270/2000 è, poi, venuto alla luce il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che, a sua volta, non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva di euro 5,16. E tuttavia, una tale mancanza non può essere letta alla stregua di una -patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di E.S.T. E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi, pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza . Parte_2 Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere temporaneo, proprio in attesa della prossima risistemazione organica. Prova definitiva ne è che gli Accordi Collettivi Nazionali ( e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.), succedutisi Org_4 nel tempo, hanno, di volta in volta, rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000. E, quindi, sempre “ignorando” la voce aggiuntiva in odierna rivendicazione, che in realtà nulla doveva più “aggiungere” nel nuovo assetto retributivo. Il problema, dunque, non consiste nell'individuare la natura intrinseca della “remunerazione aggiuntiva”, ma nel prendere atto che trattasi di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto “retributivo”, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999. Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive, si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento
2 estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999 e, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo. In conclusione la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto
“negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.”
Tale motivazione è pienamente condivisa da questo Giudice. Essa vale anche per il caso in esame, avendo lo stesso petitum. La domanda attorea va, dunque, rigettata. Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Giudice del lavoro, , ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 06/12/2022 nei confronti della così provvede:
[...] CP_1
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
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