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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2430/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amedeo Sorge e Pasquale
Parte_1
Tammaro, presso lo studio del quale in Napoli alla via San Nicola alla Dogana nr.15 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Arino, presso lo studio Controparte_1
del quale elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 09.10.2020, al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
deduceva di aver, continuativamente e senza soluzione di continuità, lavorato alle
[...]
dipendenze della dal 12.10.2017 e sino al 21.05.2020, data in cui Controparte_1
veniva licenziato oralmente;
di aver svolto le mansioni di esperto cuoco presso il ristorante
“Amici del Bosco” in Napoli alla Via Ponti Rossi;
di essere stato sottoposto al potere gerarchico e disciplinare del legale rappresentante della società, la sig.ra , nonché del Parte_2
marito della stessa, tal . Persona_1
Esponeva, inoltre, che, per l'intero periodo indicato in ricorso, aveva lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 24:00, godendo di un solo giorno di riposo settimanale;
di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad euro
1.100,00.
Infine, esponeva di essere stato, in data 21.05.2020, licenziato verbalmente dal sig.
[...]
. Per_1
Sulla base di tali premesse, dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto con riferimento al trattamento economico previsto dal IV livello CCNL per i dipendenti del settore “turismo e pubblici esercizi”, chiedeva – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 12.10.2017 al
21.05.2020, con inquadramento nel IV livello del CCNL – la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 40.267,77, a titolo di differenze retributive, straordinario non pagato, indennità lavoro domenicale, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR.
Inoltre, chiedeva – previo accertamento dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia ed infondatezza del licenziamento verbale – la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in proprio favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1527,69 mensile) dal licenziamento alla reintegra, nonché al versamento degli oneri contributivi ed assistenziali.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto della domanda, negando che alcun rapporto di lavoro subordinato fosse mai intercorso tra le parti e sostenendo che il ristorante era solito aprire solo nei mesi estivi, e che, successivamente alla pandemia da Covid19, aveva riaperto solo successivamente al luglio 2020.
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 2466/2023 del 12.04.2023, ritenuto provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo il periodo, le mansioni e l'orario dedotto, condannava la società al pagamento della somma di euro
35.490,45 di cui euro 4935,67 a titolo di TFR, rigettando, invece, la domanda di illegittimità del licenziamento orale per non raggiungimento della prova della suddetta circostanza.
Con atto depositato presso questa Corte il 10.10.2023, ha interposto Parte_1
Pag. 2 di 7 appello avverso la sentenza, rilevando che l'istruttoria svolta aveva provato le circostanze relativo al licenziamento verbale e concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza, vinte le spese del grado.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata società che, reiterando le difese svolte in primo grado, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della società nonché della prova testimoniale, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Con la sentenza qui impugnata il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta mediante l'esame dei testi di parte ricorrente, ha accertato lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso, a decorrere dal
12.10.2017 e sino al 21.05.2020, e condannato la società al pagamento della somma complessiva di euro 35.490,45, di cui euro 4.935,67 a titolo di TFR.
Ha rigettato, invece, la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento orale, avendo ritenuto non compiutamente emersa in giudizio la prova della suddetta circostanza.
L'appellante, quindi, censura la sentenza per aver il giudice di primo grado erroneamente valutato il materiale istruttorio, immotivatamente privilegiando le dichiarazioni del teste
, il cui rapporto di lavoro sarebbe cessato prima del , in luogo Testimone_1 Parte_1 delle dichiarazioni rese dal teste che avrebbe confermato, in quanto presente Testimone_2 nelle dedotte circostanze di tempo, l'espulsione verbale del lavoratore.
Avuto riguardo all'oggetto della doglianza e alle posizioni assunte dalle parti nel giudizio, ove il lavoratore deduce di essere stato estromesso oralmente dal contesto lavorativo mentre la società continua a sostenere l'inesistenza del licenziamento verbale per insussistenza di alcun vincolo di subordinazione, è preliminarmente opportuno evidenziare l'inconsistenza delle argomentazioni svolte dalla società in questo grado di giudizio, poiché, essendo stato in primo grado accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, in mancanza di appello incidentale, tale statuizione non può essere più posta in discussione per aver la stessa acquisito valore di cosa giudicata.
Acclarato, pertanto, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare in concreto se, nella specie, il lavoratore sia stato licenziato senza l'osservanza della necessaria forma scritta prevista dalla legge ai fini dell'efficacia del recesso.
Pag. 3 di 7 Tanto premesso, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia e, in particolare, la sentenza n. 13195/2019 che ha chiarito quanto segue.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa l'estromissione dal rapporto non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è, quindi, di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di risoluzione consensuale.
Così chiarite le regole che disciplinano la materia in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e dell'accertamento dei fatti, occorre confutare la tesi di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di valutare la deposizione del teste che avrebbe confermato l'espulsione verbale ad opera del preposto della Testimone_2
società, sig. . Persona_1
Il motivo è fondato.
Le dichiarazioni del teste hanno, infatti, confermato pienamente la circostanza Testimone_2
relativa all'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa ad iniziativa unilaterale e volontaria del datore di lavoro.
Ed invero, il teste ha sul punto dichiarato: “…il sig. invece fu cacciato dal lavoro a Parte_1
maggio 2020; ricordo che il ricorrente chiese proprio a fine maggio per quello che ricordo era un giovedì un aumento al sig. e costui negò l'aumento richiesto e lo cacciò via;
Persona_1
posso riferire ciò poiché questa cosa è accaduta in mia presenza;
ciò è avvenuto all'interno del ristorante…”.
Pag. 4 di 7 Anche in grado d'appello, dispostane l'audizione all'udienza del 19.11.2024, il teste ha confermato la suddetta circostanza, avendo dichiarato: “Ero fisicamente presente al momento del licenziamento, era il maggio 2020, ricordo che forse era un giovedì… Il sig. in Parte_1
precedenza aveva chiesto un aumento anche in quella occasione lo chiese ma il sig. Per_1
rifiutò dicendogli di non scendere più a lavorare. Il colloquio si svolse con toni un poco alti.
Dopo quella data non ho più visto il ”. Parte_3
Il Collegio esprime un giudizio di sicura attendibilità in ordine alla deposizione del teste, il quale ha reso una dichiarazione chiara, lineare, la cui autenticità è confermata anche dal fatto l'episodio narrato è avvenuto in sua presenza, rendendo, pertanto, il teste portatore di conoscenza diretta dei fatti di causa.
D'altro canto, la cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2020 è stata confermata anche dall'altro teste, sig. , anch'egli escusso in questo grado di giudizio (“In data Testimone_3
20/05/2020 era a lavoro ma può darsi che non ero presente all'evento. So che è stato licenziato…”)
Inoltre, al pieno convincimento in ordine alla sussistenza di un licenziamento orale dell'appellante concorrono anche le affermazioni rese in questo grado dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale, il quale, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di un accertamento divenuto definitivo, non ha apportato alcun contrario elemento probatorio valido a smentire la prospettazione offerta da parte appellante.
È rimasto, quindi, provato che il datore di lavoro abbia intimato al di non svolgere Parte_1
più attività in suo favore in data 21.05.2020.
Quanto alle conseguenze dell'intimato licenziamento e, in particolare alla disciplina legale, considerato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 12.10.2017 trova applicazione il d.lgs n.
23/2015, entrato in vigore l'8.03.2015, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. del
7.03.2015, come previsto dall'art. 12 del medesimo, che si applica “
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.”.
Pag. 5 di 7 Le conseguenze sono disciplinate dall'art. 2 rubricato “ Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale” ai sensi del quale “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli
4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”
Alla luce delle valutazioni sopra esposte, deve ritenersi che il licenziamento in esame non ha avuto alcuna efficacia e non è stato idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro
Pag. 6 di 7 con il datore di lavoro e, pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione della parte ricorrente ed alla corresponsione alla medesima dell'indennità risarcitoria come sopra prevista dalla norma dell'art. 2 cit., commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L'indennità risarcitoria va corrisposta esattamente nella misura di legge, in difetto di alcuna deduzione e prova di parte datoriale sul fatto che la parte ricorrente abbia svolto dopo il licenziamento altra attività lavorativa retribuita.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento orale irrogato a e ne ordina la reintegrazione nel posto di Parte_1
lavoro;
b) condanna la al risarcimento del danno pari ad un'indennità Controparte_1
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, per il periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e con accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
c) condanna altresì la al versamento dei contributi previdenziali ed Controparte_1
assistenziali in favore dell'odierno appellante;
d) condanna l'appellata società alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 5.000,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 18.02.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
18/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2430/2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Amedeo Sorge e Pasquale
Parte_1
Tammaro, presso lo studio del quale in Napoli alla via San Nicola alla Dogana nr.15 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Arino, presso lo studio Controparte_1
del quale elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 09.10.2020, al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
deduceva di aver, continuativamente e senza soluzione di continuità, lavorato alle
[...]
dipendenze della dal 12.10.2017 e sino al 21.05.2020, data in cui Controparte_1
veniva licenziato oralmente;
di aver svolto le mansioni di esperto cuoco presso il ristorante
“Amici del Bosco” in Napoli alla Via Ponti Rossi;
di essere stato sottoposto al potere gerarchico e disciplinare del legale rappresentante della società, la sig.ra , nonché del Parte_2
marito della stessa, tal . Persona_1
Esponeva, inoltre, che, per l'intero periodo indicato in ricorso, aveva lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 24:00, godendo di un solo giorno di riposo settimanale;
di aver ricevuto una retribuzione mensile pari ad euro
1.100,00.
Infine, esponeva di essere stato, in data 21.05.2020, licenziato verbalmente dal sig.
[...]
. Per_1
Sulla base di tali premesse, dedotta l'insufficienza della retribuzione percepita in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto con riferimento al trattamento economico previsto dal IV livello CCNL per i dipendenti del settore “turismo e pubblici esercizi”, chiedeva – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 12.10.2017 al
21.05.2020, con inquadramento nel IV livello del CCNL – la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 40.267,77, a titolo di differenze retributive, straordinario non pagato, indennità lavoro domenicale, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso e TFR.
Inoltre, chiedeva – previo accertamento dell'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia ed infondatezza del licenziamento verbale – la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro ed al pagamento in proprio favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1527,69 mensile) dal licenziamento alla reintegra, nonché al versamento degli oneri contributivi ed assistenziali.
Si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto della domanda, negando che alcun rapporto di lavoro subordinato fosse mai intercorso tra le parti e sostenendo che il ristorante era solito aprire solo nei mesi estivi, e che, successivamente alla pandemia da Covid19, aveva riaperto solo successivamente al luglio 2020.
All'esito della prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 2466/2023 del 12.04.2023, ritenuto provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo il periodo, le mansioni e l'orario dedotto, condannava la società al pagamento della somma di euro
35.490,45 di cui euro 4935,67 a titolo di TFR, rigettando, invece, la domanda di illegittimità del licenziamento orale per non raggiungimento della prova della suddetta circostanza.
Con atto depositato presso questa Corte il 10.10.2023, ha interposto Parte_1
Pag. 2 di 7 appello avverso la sentenza, rilevando che l'istruttoria svolta aveva provato le circostanze relativo al licenziamento verbale e concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza, vinte le spese del grado.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita l'appellata società che, reiterando le difese svolte in primo grado, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito dell'espletato interrogatorio formale del legale rappresentante della società nonché della prova testimoniale, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Con la sentenza qui impugnata il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta mediante l'esame dei testi di parte ricorrente, ha accertato lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in ricorso, a decorrere dal
12.10.2017 e sino al 21.05.2020, e condannato la società al pagamento della somma complessiva di euro 35.490,45, di cui euro 4.935,67 a titolo di TFR.
Ha rigettato, invece, la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento orale, avendo ritenuto non compiutamente emersa in giudizio la prova della suddetta circostanza.
L'appellante, quindi, censura la sentenza per aver il giudice di primo grado erroneamente valutato il materiale istruttorio, immotivatamente privilegiando le dichiarazioni del teste
, il cui rapporto di lavoro sarebbe cessato prima del , in luogo Testimone_1 Parte_1 delle dichiarazioni rese dal teste che avrebbe confermato, in quanto presente Testimone_2 nelle dedotte circostanze di tempo, l'espulsione verbale del lavoratore.
Avuto riguardo all'oggetto della doglianza e alle posizioni assunte dalle parti nel giudizio, ove il lavoratore deduce di essere stato estromesso oralmente dal contesto lavorativo mentre la società continua a sostenere l'inesistenza del licenziamento verbale per insussistenza di alcun vincolo di subordinazione, è preliminarmente opportuno evidenziare l'inconsistenza delle argomentazioni svolte dalla società in questo grado di giudizio, poiché, essendo stato in primo grado accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, in mancanza di appello incidentale, tale statuizione non può essere più posta in discussione per aver la stessa acquisito valore di cosa giudicata.
Acclarato, pertanto, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, occorre verificare in concreto se, nella specie, il lavoratore sia stato licenziato senza l'osservanza della necessaria forma scritta prevista dalla legge ai fini dell'efficacia del recesso.
Pag. 3 di 7 Tanto premesso, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia e, in particolare, la sentenza n. 13195/2019 che ha chiarito quanto segue.
In punto di ripartizione dell'onere probatorio, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa l'estromissione dal rapporto non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
La mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è, quindi, di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di risoluzione consensuale.
Così chiarite le regole che disciplinano la materia in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e dell'accertamento dei fatti, occorre confutare la tesi di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di valutare la deposizione del teste che avrebbe confermato l'espulsione verbale ad opera del preposto della Testimone_2
società, sig. . Persona_1
Il motivo è fondato.
Le dichiarazioni del teste hanno, infatti, confermato pienamente la circostanza Testimone_2
relativa all'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti in causa ad iniziativa unilaterale e volontaria del datore di lavoro.
Ed invero, il teste ha sul punto dichiarato: “…il sig. invece fu cacciato dal lavoro a Parte_1
maggio 2020; ricordo che il ricorrente chiese proprio a fine maggio per quello che ricordo era un giovedì un aumento al sig. e costui negò l'aumento richiesto e lo cacciò via;
Persona_1
posso riferire ciò poiché questa cosa è accaduta in mia presenza;
ciò è avvenuto all'interno del ristorante…”.
Pag. 4 di 7 Anche in grado d'appello, dispostane l'audizione all'udienza del 19.11.2024, il teste ha confermato la suddetta circostanza, avendo dichiarato: “Ero fisicamente presente al momento del licenziamento, era il maggio 2020, ricordo che forse era un giovedì… Il sig. in Parte_1
precedenza aveva chiesto un aumento anche in quella occasione lo chiese ma il sig. Per_1
rifiutò dicendogli di non scendere più a lavorare. Il colloquio si svolse con toni un poco alti.
Dopo quella data non ho più visto il ”. Parte_3
Il Collegio esprime un giudizio di sicura attendibilità in ordine alla deposizione del teste, il quale ha reso una dichiarazione chiara, lineare, la cui autenticità è confermata anche dal fatto l'episodio narrato è avvenuto in sua presenza, rendendo, pertanto, il teste portatore di conoscenza diretta dei fatti di causa.
D'altro canto, la cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2020 è stata confermata anche dall'altro teste, sig. , anch'egli escusso in questo grado di giudizio (“In data Testimone_3
20/05/2020 era a lavoro ma può darsi che non ero presente all'evento. So che è stato licenziato…”)
Inoltre, al pieno convincimento in ordine alla sussistenza di un licenziamento orale dell'appellante concorrono anche le affermazioni rese in questo grado dal legale rappresentante in sede di interrogatorio formale, il quale, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di un accertamento divenuto definitivo, non ha apportato alcun contrario elemento probatorio valido a smentire la prospettazione offerta da parte appellante.
È rimasto, quindi, provato che il datore di lavoro abbia intimato al di non svolgere Parte_1
più attività in suo favore in data 21.05.2020.
Quanto alle conseguenze dell'intimato licenziamento e, in particolare alla disciplina legale, considerato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 12.10.2017 trova applicazione il d.lgs n.
23/2015, entrato in vigore l'8.03.2015, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. del
7.03.2015, come previsto dall'art. 12 del medesimo, che si applica “
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.”.
Pag. 5 di 7 Le conseguenze sono disciplinate dall'art. 2 rubricato “ Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale” ai sensi del quale “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli
4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.”
Alla luce delle valutazioni sopra esposte, deve ritenersi che il licenziamento in esame non ha avuto alcuna efficacia e non è stato idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro
Pag. 6 di 7 con il datore di lavoro e, pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione della parte ricorrente ed alla corresponsione alla medesima dell'indennità risarcitoria come sopra prevista dalla norma dell'art. 2 cit., commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L'indennità risarcitoria va corrisposta esattamente nella misura di legge, in difetto di alcuna deduzione e prova di parte datoriale sul fatto che la parte ricorrente abbia svolto dopo il licenziamento altra attività lavorativa retribuita.
Le spese di lite – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del licenziamento orale irrogato a e ne ordina la reintegrazione nel posto di Parte_1
lavoro;
b) condanna la al risarcimento del danno pari ad un'indennità Controparte_1
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, per il periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, e con accessori di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
c) condanna altresì la al versamento dei contributi previdenziali ed Controparte_1
assistenziali in favore dell'odierno appellante;
d) condanna l'appellata società alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 5.000,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 18.02.2025 Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
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