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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dr.SA Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1369/2024 RG. TRA TT.SA , nata a [...] il [...], e residente in [...]
Pietro Donadio, 172, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parisi e Luigi Cerbone del Foro di Napoli con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giosué Carducci, 37 Ricorrente E
in persona del Sindaco l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. dall'Avv. Controparte_1
Nicola Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73 NONCHE'
in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affinito e dall'avv. AleSAndra Iroso, con loro domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla p.zza Municipio, 1 Resistenti Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 20.2.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del dal 3.1.2022 in virtù di contratto a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato e qualifica di istruttore amministrativo contabile, deduceva di aver partecipato - previo nulla osta dell'Ente di appartenenza concesso con delibera di giunta n. 93 del 14.7.2023 - alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di con determina dirigenziale CP_2
n. 848 del 4.7.2023 risultando idonea e che il Comune di provenienza, con determinazione n. 78 del 31.1.2024, le negava il nulla osta in ragione di sopravvenute esigenze organizzative oltre che per la mancata permanenza presso la prima sede di lavoro per cinque anni. Ciò premesso, lamentando la illegittimità della determina n. 78 del 20124 in quanto in contrasto con il primo atto di assenso da intendersi quale manifestazione di volontà vincolante e definitiva espreSA dall'amministrazione di provenienza, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità della determinazione n. 78/2024, per l'effetto disapplicandola, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della dott.SA al Pt_1 trasferimento per mobilità al Comune di;
2. accertare e dichiarare la legittimità, la validità e l'efficacia CP_2
1 del nulla osta espresso dal con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14.07.2024; Controparte_1
3. in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1 e 2, ordinare al di Controparte_1 adottare, in esecuzione ed in conformità alla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14.07.2024, gli atti dovuti al fine di consentire trasferimento per mobilità al Comune di della dott.SA CP_2
”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Parte_1
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il chiedendo con diffuse Controparte_1 argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. Nelle more del giudizio, in data 24.5.2024, parte ricorrente proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa chiedendo di “adottare ogni misura cautelare idonea a tutelare interinalmente e nelle more della definizione del pendente giudizio …la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente” in considerazione del fatto (sopravvenuto) che il Comune di – preso atto del diniego di CP_2 nulla osta da parte del – dichiarava chiusa la procedura di mobilità espletata Controparte_1 nel 2023 escludendo la ricorrente e indiceva in data 17.5.2024 un nuovo procedimento di mobilità per la copertura del posto destinato alla al fine di soddisfare le esigenze di Pt_1 fabbisogno di personale dell'Ente. All'esito della fase cautelare, il giudice ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris, rigettava l'istanza cautelare. All'odierna udienza, sentiti i difensori, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Vanno integralmente condivide le motivazioni rese da questo giudice nell'ordinanza cautelare emeSA il 30.7.2024 (cfr. ordinanza cautelare pubblicata il 31.7.2024-dott.SA Iorio), che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emersi nella presente sede elementi che consentano di pervenire ad una diversa pronuncia. In via preliminare si rileva che, sebbene il presente giudizio sia volto ad accertare la illegittimità del diniego di nulla osta emesso dal nelle conclusioni del ricorso viene Controparte_1 richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento per mobilità presso il Comune di e di adottare gli atti dovuti al fine di consentire il CP_2 trasferimento presso tale Ente (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo) sicché, a prescindere dalla ammissibilità e fondatezza di tale domanda, la parte ricorrente ha inteso estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente di destinazione chiedendo emettersi una statuizione produttiva di effetti anche nei suoi confronti, il che radica evidentemente la legittimazione passiva dello stesso (cfr. Cass., Cass., 9 maggio 2008 n. 11593). La richiesta di trasferimento al Comune di da cui ha avuto origine l'odierna CP_2 controversia, si inserisce all'interno di una procedura di mobilità volontaria per paSAggio diretto, disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001. Nel caso di specie, va rilevato che l'Amministrazione di provenienza con un primo atto di assenso – emesso prima della presentazione della domanda di partecipazione da parte della
2 – ha concesso il nulla osta alla ricorrente e, poi, successivamente alla richiesta da parte Pt_1 del Comune di del rilascio del “nulla osta definitivo” (cfr. all. 7 prod. ricorrente ricorso di CP_2 merito), ha negato il proprio consenso al trasferimento definitivo della dipendente. Appare, quindi, opportuno procedere ad una preliminare ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale della fattispecie. L'art. 30 del d.lgs. 165/2001 nel testo attualmente vigente applicabile ratione temporis al giudizio in esame (come risultante dalle modifiche di cui ai dd.ll. nn.80/2021, 146/2021 e 36/2022), per quanto qui di interesse, prevede che: “
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante paSAggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il paSAggio diretto del dipendente fino ad un massimo di seSAnta giorni dalla ricezione dell'istanza di paSAggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fiSAndo preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso paSAggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”. La giurisprudenza formatasi in materia (cfr. in particolare Cass., Sez. Un., sentenza n. 26420/2006; Cass., Sez. Un., sentenza n. 14698/2005; Cass., sentenza n. 19564/2006; Cass., sentenza n. 16185/2006; Cass., sentenza n. 8389/2006 e, più recentemente, Cass. sentenza n. 02/2017), con orientamento consolidato, ha chiarito che la mobilità volontaria per paSAggio diretto, di cui all'art 30 d.lgs. n. 165, integra una fattispecie diversa dall'assunzione e consiste in una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, è da ricondurre allo schema legale della cessione del contratto, di cui agli art 1406 e ss c.c., con la conseguenza che il rapporto di lavoro del dipendente spostato per paSAggio diretto viene ceduto (id est: trasferito) in capo all'amministrazione di destinazione. Questa ricostruzione comporta che, a seguito della cessione del contratto, il mero trasferimento della titolarità del rapporto da un'amministrazione a un'altra lascia immutate la posizione e le tutele del lavoratore al quale viene garantito il mantenimento del trattamento economico e normativo di cui già godeva. Qualificata la procedura del “paSAggio diretto”, disciplinata dall'art 30 d.lgs. n.165 del 2001, alla stregua di una cessione del contratto di lavoro subordinato (negozio plurilaterale, la cui conclusione richiede la partecipazione di tutti e tre i soggetti intereSAti, cfr. Cass. sent. n. 5122/2006; Cass., sent. n. 5439/2006; Cass., sent. n. 2674/1991; Cass., sentenza n. 2640/1973; Cass., sentenza n. 3170/1972), ne deriva che la fattispecie de qua deve ritenersi perfezionata solo al momento del rilascio del nulla osta parte dell'amministrazione di appartenenza che rappresenta,
3 pertanto, un requisito essenziale della fattispecie, in assenza del quale, non perfezionandosi la cessione del contratto di lavoro, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo del dipendente al trasferimento presso l'Amministrazione di destinazione qualificandosi tale situazione come di legittima aspettativa. Pertanto, la mobilità è subordinata, oltre che alle necessità dell'amministrazione di destinazione, anche al fabbisogno di quella di provenienza. Invero, sebbene la necessità del “previo assenso dell'amministrazione di provenienza” sia stata normativamente soppreSA dall'art. 3 co. 7 D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021 - ad eccezione dei casi di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente, di personale assunto da meno di tre anni (come nel caso di specie tenuto conto che la ricorrente è alle dipendenze del dal 3.1.2022), qualora la Controparte_1 mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente - essendo tale istituto qualificato come cessione del contratto, la modifica non preclude all'amministrazione di appartenenza di negare il trasferimento del dipendente, motivando espreSAmente le ragioni che impediscono il trasferimento. In ogni caso, nel caso in esame, trattandosi di personale assunto da meno di tre anni, l'amministrazione di provenienza era comunque tenuta ad esprimere il proprio consenso in quanto ipotesi espreSAmente prevista dalla legge. Ebbene, parte ricorrente, aderendo a tale pacifica ricostruzione della mobilità volontaria, assume che detta cessione del contratto di lavoro della ricorrente si sia realizzata con la concessione del nulla osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione resistente, che ritiene espresso con la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 14.7.2023 – emeSA previo parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario dell'11.7.2023 - con cui si rilasciava il nulla osta preventivo per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 indetta dal Comune di Afragola (NA) (cfr. all.5 prod. ricorrente). La ricostruzione della ricorrente non può essere condivisa per due ordini di ragioni. In primo luogo, come dedotto dalla parte resistente ed evidenziato già dalla Giunta comunale – organo dell'Ente avente poteri esecutivi di emanazione di atti programmatici e di indirizzo – con deliberazione n. 5 del 22.1.2024 (cfr. all. 5 prod. Comune di , il nulla osta preventivo CP_1 non proviene dal soggetto legittimato a tal fine trattandosi di atto riconducibile agli atti di gestione del personale dipendente e di organizzazione del lavoro e come tale rimesso alla competenza del Responsabile del settore investito di funzioni dirigenziali in ossequio al disposto di cui all'art. 5 d.lgs. 165/2001 secondo cui “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”, né parte ricorrente ha dedotto né tantomeno provato la sussistenza di una delega di funzioni alla Giunta: trattandosi di atto di gestione del rapporto, appare pertanto maggiormente conforme ai principi ispiratori della disciplina del pubblico impiego che la competenza a rilasciare il nulla osta sia del Dirigente preposto allo specifico settore. La previa volontà dell'Ente di appartenenza, pertanto, non si è formata completamente e non può ritenersi sussistente. In secondo luogo, va rilevato che l'accordo in questione si perfeziona, come qualsiasi accordo contrattuale, al momento dell'incontro tra proposta e accettazione.
4 A tale riguardo vale osservare che la richiesta avanzata dal Comune di a quello di CP_2
quale amministrazione di appartenenza, di emissione del nulla osta o assenso definitivo CP_1 al trasferimento, è da considerare quale proposta (contrattuale) volta a realizzare, mediante accettazione, il perfezionamento dell'accordo di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (cfr. tra tante Cass., 24.10.2003, n. 16016: “in tema di contratti e in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari). Infatti, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza l'amministrazione di provenienza, pur dopo aver espresso il previo assenso al fine di consentire la presentazione della domanda e la partecipazione del dipendente alla procedura, può, con adeguata motivazione, negare il consenso in presenza di ragioni sopraggiunte o per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., considerato che la posizione giuridica dell'istante non assurge a diritto soggettivo. In tal senso, il nulla osta richiesto dalla norma non è quello preventivo alla attivazione della procedura, ma è neceSAriamente quello
“previo” all'effetto sostitutivo del paSAggio diretto e cioè quello che consente il trasferimento definitivo del lavoratore già idoneo alla procedura. E invero, al fine del perfezionamento della fattispecie occorre che l'amministrazione cedente sia a conoscenza dell'accordo tra il dipendente ceduto e l'amministrazione di destinazione. A tal proposito, mutuando quanto affermato dalla Corte di caSAzione con riguardo alla ipotesi della cessione del contratto in cui è parte una p.a. (qualificata come tale anche la mobilità in esame), poiché la cessione del contratto è un atto trilatero richiedente il consenso di tutte le parti - e quindi anche del contraente ceduto per il quale è essenziale conoscere il momento dell'efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del cedente - qualora il contratto trasferito sia un contratto con la PA, la cessione anche quando sia stata preventivamente autorizzata dal soggetto pubblico non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure eSA non l'abbia accettata in forma scritta (cfr. Cass.sez. III, sent. 23 febbraio 2004, n. 3547). Secondo le indicazioni della CaSAzione, non è pertanto sufficiente un assenso preventivo alla formazione del consenso tra dipendente ed ente di destinazione, seguito dal fatto concludente della presa di servizio presso il nuovo ente. Pertanto, la cessione diviene efficace solo quando il dipendente risultato idoneo a seguito della procedura di mobilità abbia ottenuto il “nulla osta” dall'amministrazione di provenienza, rilasciato a seguito della comunicazione da parte dell'ente di destinazione dell'accordo, consenso successivo alla formazione del consenso tra lavoratore e amministrazione di destinazione ma preventivo alla presa di servizio, con il quale si perfeziona la fattispecie. (cfr. in tal senso Trib. Brindisi sent. n.727/2023). Peraltro, che vi fosse la necessità di un doppio nulla osta deriva appunto dalla circostanza che il Comune di chiedeva a quello di il rilascio del nulla osta definitivo, come CP_2 CP_1 peraltro previsto anche dal bando pubblico di mobilità nella parte in cui disponeva che tutti i
5 requisiti dovevano essere posseduti sia alla data della scadenza del bando che all'atto dell'eventuale costituzione del rapporto. In definitiva, il nulla osta rilevante, cioè quello che rende efficace la cessione, va rilasciato al momento del trasferimento perché è in quel momento che si valutano realmente le esigenze del datore di lavoro: la cessione del contratto non si realizza con la mera partecipazione alla procedura di mobilità ma solo in epoca successiva, e cioè la ricorrente risulta idonea ed è in tale momento che l'Ente di provenienza deve valutare se sussistono o meno le condizioni per rilasciare il nulla osta solo a seguito del quale avverrà il trasferimento con la nomina e l'immissione in ruolo. Va ritenuto, di conseguenza, che – in assenza del provvedimento di assenso - non si sia perfezionata la fattispecie di cessione del contratto di lavoro. Quanto osservato non esclude ogni possibilità di tutela per il lavoratore idoneo in una procedura di mobilità nei confronti dell'amministrazione di provenienza che abbia negato l'assenso al paSAggio diretto alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione. Non può dubitarsi, infatti, che l'assenso al paSAggio diretto è un atto rimesso all'esercizio di un potere di scelta discrezionale (e non arbitrario) della P.A. datrice di lavoro, come tale sindacabile in sede giurisdizionale, in termini di rispondenza ai generali canoni di correttezza, buona fede e buon andamento dell'agire amministrativo. E, infatti, in coerenza con la giurisprudenza consolidatasi in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009). Conseguentemente, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente giustificato e motivato evidenziando l'infungibilità di quella risorsa e cioè le ragioni per le quali la collocazione di un lavoratore presso altra P.A. entri in conflitto con l'esigenza di erogare un servizio adeguato ed efficiente. Solo sotto tale profilo, in questa sede, possono essere vagliati eventuali profili di illegittimità del provvedimento amministrativo. Così delineati i presupposti, rileva il giudicante come, nella specie, la condotta della Amministrazione convenuta non presenti profili che lasciano desumere un comportamento contrario ai summenzionati criteri di buona fede e correttezza dell'agere amministrativo. Le ragioni ostative al rilascio del nulla osta sono state infatti compiutamente indicate nei diversi atti emanati dal di provenienza riportati nella Determinazione n. 78/2024 con la quale CP_1
“al fine di garantire il buon andamento della P.A. ex art. 97 cost., conseguentemente, evitare un pregiudizio all'Ente” è stato negato il nulla osta richiesto alla dipendente matr. 417 [ , in ragione delle Parte_1 attuali esigenze organizzative” (cfr. Determinazione n. 78 del 31.01.2024) e allegati in giudizio dal e, cioè: Controparte_1
- la Deliberazione giuntale n. 5 del 22.1.2024 (cfr. all.7 prod. con cui la Giunta CP_1 comunale ha respinto la richiesta di rilascio di nulla osta, richiamando il disposto di cui all'art. 3, co.
5-septies, d.l. n. 90/2014 in ordine alla permanenza dei dipendenti nella sede di prima
6 destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e rilevando la propria incompetenza al rilascio del nulla osta trattandosi nella specie di “atto meramente gestionale”;
- la nota n. 2926 del 31.1.2024 del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente che, in risposta alla richiesta di “parere finalizzato al nulla osta per la procedura di mobilità volontaria della dipendente (cfr. All. 8 Parere del Responsabile del Settore Finanziario del 31.1.2024, prod. Parte_1
motiva il parere negativo rilevando che: “il parere favorevole espresso illo tempore, CP_1 invero, derivò da una programmazione in corso che prevedeva l'esternalizzazione del servizio tributi. Oggi, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, è stata confermata l'intera organizzazione del Settore Finanziario, nell'ambito del quale il servizio tributi continuerà ad essere gestito in economia. Sicché restano invariate le esigenze d'ufficio che, nella programmazione dell'ultimo triennio, hanno determinato in tre unità lavorative il fabbisogno minimo del servizio in parola. Vieppiù, lo scrivente responsabile al fine di fronteggiare l'istruttoria della mole di ricorsi tributari ha dovuto affiancare, ai dipendenti dell'ufficio tributi, al 50%, una risorsa lavorativa dell'ufficio ragioneria. Le mutate prospettive organizzative e l'importanza nevralgica che riveste il servizio tributi in un comune come quello di da poco uscito dal CP_1 dissesto finanziario, che registra ancora una baSA capacità di riscossione e un Fondo credito di dubbia esigibilità (in bilancio di previsione, pari al 16% della spesa corrente), non consentono di ridurre il numero già esiguo di dipendenti assegnati. Per le considerazioni espresse, pertanto, il parere dello scrivente in merito all'istanza di cui all'oggetto è, ad oggi, negativo”. Da tale parere, emesso dal Responsabile del settore intereSAto a tale trasferimento in uscita, emerge l'infungibilità dei compiti svolti dalla ricorrente atteso che sulla base del DUP 2024-2024 il servizio tributi non solo continuerà ad essere svolto in economia, tenuto conto anche che il Comune è da poco uscito dallo stato di dissesto finanziario, e vista la necessità dell'Ente di far fronte alla mole di lavoro in tale settore è stata fatta applicazione di una risorsa dell'ufficio ragioneria: tali esigenze organizzative evidentemente non consentono la mobilità della dipendente essendo la steSA neceSAria a garantire il fabbisogno del personale in quello specifico settore. Il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (cfr. All. 9 Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026, prod. ), richiamato nella nota di cui sopra, Controparte_1 relativamente alla “programmazione del personale” con il fabbisogno per il triennio, in effetti conferma il personale previsto in pianta organica con l'incremento anche di un'ulteriore unità (da 58 a 59, pag. 82) nell'ultimo anno del triennio. La condotta del non appare, quindi, contraddittoria e immotivata ma risulta Controparte_1 supportata da oggettive ragioni di carattere organizzativo, conformi al perseguimento degli obiettivi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, che lasciano escludere un esercizio del potere amministrativo deviato rispetto a tali obiettivi. Né si può ritenere che il diniego del nulla osta al momento del trasferimento sia viziato per disparità di trattamento. In particolare, la ricorrente lamenta che altri dipendenti del CP_1 abbiano ottenuto il predetto nulla osta, avendone fatto richiesto anche in epoca
[...] successiva alla ricorrente steSA (matricola 413, con Delibera di G.C. n. 82 del 29.06.2023; matricola 416, con Delibera di G.C. n. 138 del 24.10.2023), tuttavia il ha documentato CP_1 che i dipendenti destinatari dei nulla osta definitivi, ricoprivano presso l'Ente il profilo professionale di Istruttore Amministrativo(cfr. All. 12 Profili professionali dipendenti matricole 413_416_417, prod. e nulla osta determina nn. 82 e 138 del 2023, doc. 15 e 16 prod. Controparte_1
7 ricorrente), mentre la dott.SA , matricola 417, è inquadrata con il profilo professionale di Pt_1
Istruttore Amministrativo-Contabile come risulta dal contratto di lavoro della ricorrente (cfr. all. 1 prod. ricorrente). Peraltro, come evidenziato nella nota del Responsabile del Settore Finanziario del 21.6.2024, allegata alla memoria difensiva del nella dotazione organica del Controparte_1 CP_1 soltanto due unità di categoria C sono in possesso della qualifica di istruttore
[...] amministrativo-contabile, tra cui la ricorrente che pertanto svolgendo una mansione infungibile in quanto in possesso di una qualifica specialistica cioè quella contabile, non può essere sostituita con altre unità all'interno dell'Ente essendo ella indispensabile per l'organizzazione del servizio e le esigenze dell'ufficio tributi (cfr. All. 13 Nota del 21.6.2024 Resp Settore Finanziario in prod. Comune Capua). Pertanto, le ultime assunzioni effettuate dal hanno soddisfatto il fabbisogno di CP_1 personale nel settore contabile non risultando personale in esubero. In definitiva, rileva il giudicante come le motivazioni addotte dall'Amministrazione convenuta al fine di non consentire il trasferimento di parte ricorrente dalla sede di servizio, sono state suffragate dalla documentazione prodotta in giudizio. Ciò, ad avviso del giudicante, consente di escludere che il mancato rilascio del nulla osta sia stato previsto in assenza di quei principi di buona fede e correttezza la cui osservanza viene richiesta alla amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. Le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso di specie in cui la ricorrente è stata assunta dall'Ente da meno di cinque anni. Invero, l'obbligo di permanenza nella prima sede per almeno cinque anni di cui all'art. 35, co. 5 bis del d.lgs 165/2001, costituendo un vincolo posto a tutela delle esigenze “organizzative ed operative” della P.A. rispetto al fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione soddisfatto anche mediante attivazione delle procedure di reclutamento con il correlato impegno di risorse finanziarie, può essere derogato quando risponda ad una migliore distribuzione delle risorse rispondente ad esigenze funzionali, il che chiaramente non è ravvisabile nel giudizio in esame in cui l'amministrazione ha documentato la necessità di trattenere la dipendente nello specifico settore finanziario per assicurare lo svolgimento dei relativi servizi. Le osservazioni che precedono inducono, quindi, ad escludere la sussistenza dei paventati profili di illegittimità del provvedimento di diniego del nulla osta del 31.1.2024. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, anche della fase cautelare, sussistono eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione tra tutte le parti in considerazione della peculiarità del caso di specie e della complessità, sia in fatto che in diritto, delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.SA Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite anche della fase cautelare.
8 Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.SA Fabiana Iorio
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Pietro Donadio, 172, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parisi e Luigi Cerbone del Foro di Napoli con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giosué Carducci, 37 Ricorrente E
in persona del Sindaco l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. dall'Avv. Controparte_1
Nicola Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73 NONCHE'
in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affinito e dall'avv. AleSAndra Iroso, con loro domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla p.zza Municipio, 1 Resistenti Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 20.2.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente del dal 3.1.2022 in virtù di contratto a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato e qualifica di istruttore amministrativo contabile, deduceva di aver partecipato - previo nulla osta dell'Ente di appartenenza concesso con delibera di giunta n. 93 del 14.7.2023 - alla procedura di mobilità volontaria indetta dal Comune di con determina dirigenziale CP_2
n. 848 del 4.7.2023 risultando idonea e che il Comune di provenienza, con determinazione n. 78 del 31.1.2024, le negava il nulla osta in ragione di sopravvenute esigenze organizzative oltre che per la mancata permanenza presso la prima sede di lavoro per cinque anni. Ciò premesso, lamentando la illegittimità della determina n. 78 del 20124 in quanto in contrasto con il primo atto di assenso da intendersi quale manifestazione di volontà vincolante e definitiva espreSA dall'amministrazione di provenienza, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di: “
1. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità della determinazione n. 78/2024, per l'effetto disapplicandola, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della dott.SA al Pt_1 trasferimento per mobilità al Comune di;
2. accertare e dichiarare la legittimità, la validità e l'efficacia CP_2
1 del nulla osta espresso dal con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14.07.2024; Controparte_1
3. in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1 e 2, ordinare al di Controparte_1 adottare, in esecuzione ed in conformità alla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14.07.2024, gli atti dovuti al fine di consentire trasferimento per mobilità al Comune di della dott.SA CP_2
”; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Parte_1
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il chiedendo con diffuse Controparte_1 argomentazioni il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. Nelle more del giudizio, in data 24.5.2024, parte ricorrente proponeva ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa chiedendo di “adottare ogni misura cautelare idonea a tutelare interinalmente e nelle more della definizione del pendente giudizio …la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente” in considerazione del fatto (sopravvenuto) che il Comune di – preso atto del diniego di CP_2 nulla osta da parte del – dichiarava chiusa la procedura di mobilità espletata Controparte_1 nel 2023 escludendo la ricorrente e indiceva in data 17.5.2024 un nuovo procedimento di mobilità per la copertura del posto destinato alla al fine di soddisfare le esigenze di Pt_1 fabbisogno di personale dell'Ente. All'esito della fase cautelare, il giudice ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni iuris, rigettava l'istanza cautelare. All'odierna udienza, sentiti i difensori, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Vanno integralmente condivide le motivazioni rese da questo giudice nell'ordinanza cautelare emeSA il 30.7.2024 (cfr. ordinanza cautelare pubblicata il 31.7.2024-dott.SA Iorio), che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo emersi nella presente sede elementi che consentano di pervenire ad una diversa pronuncia. In via preliminare si rileva che, sebbene il presente giudizio sia volto ad accertare la illegittimità del diniego di nulla osta emesso dal nelle conclusioni del ricorso viene Controparte_1 richiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento per mobilità presso il Comune di e di adottare gli atti dovuti al fine di consentire il CP_2 trasferimento presso tale Ente (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo) sicché, a prescindere dalla ammissibilità e fondatezza di tale domanda, la parte ricorrente ha inteso estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente di destinazione chiedendo emettersi una statuizione produttiva di effetti anche nei suoi confronti, il che radica evidentemente la legittimazione passiva dello stesso (cfr. Cass., Cass., 9 maggio 2008 n. 11593). La richiesta di trasferimento al Comune di da cui ha avuto origine l'odierna CP_2 controversia, si inserisce all'interno di una procedura di mobilità volontaria per paSAggio diretto, disciplinata dall'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001. Nel caso di specie, va rilevato che l'Amministrazione di provenienza con un primo atto di assenso – emesso prima della presentazione della domanda di partecipazione da parte della
2 – ha concesso il nulla osta alla ricorrente e, poi, successivamente alla richiesta da parte Pt_1 del Comune di del rilascio del “nulla osta definitivo” (cfr. all. 7 prod. ricorrente ricorso di CP_2 merito), ha negato il proprio consenso al trasferimento definitivo della dipendente. Appare, quindi, opportuno procedere ad una preliminare ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale della fattispecie. L'art. 30 del d.lgs. 165/2001 nel testo attualmente vigente applicabile ratione temporis al giudizio in esame (come risultante dalle modifiche di cui ai dd.ll. nn.80/2021, 146/2021 e 36/2022), per quanto qui di interesse, prevede che: “
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante paSAggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il paSAggio diretto del dipendente fino ad un massimo di seSAnta giorni dalla ricezione dell'istanza di paSAggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fiSAndo preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso paSAggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”. La giurisprudenza formatasi in materia (cfr. in particolare Cass., Sez. Un., sentenza n. 26420/2006; Cass., Sez. Un., sentenza n. 14698/2005; Cass., sentenza n. 19564/2006; Cass., sentenza n. 16185/2006; Cass., sentenza n. 8389/2006 e, più recentemente, Cass. sentenza n. 02/2017), con orientamento consolidato, ha chiarito che la mobilità volontaria per paSAggio diretto, di cui all'art 30 d.lgs. n. 165, integra una fattispecie diversa dall'assunzione e consiste in una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, è da ricondurre allo schema legale della cessione del contratto, di cui agli art 1406 e ss c.c., con la conseguenza che il rapporto di lavoro del dipendente spostato per paSAggio diretto viene ceduto (id est: trasferito) in capo all'amministrazione di destinazione. Questa ricostruzione comporta che, a seguito della cessione del contratto, il mero trasferimento della titolarità del rapporto da un'amministrazione a un'altra lascia immutate la posizione e le tutele del lavoratore al quale viene garantito il mantenimento del trattamento economico e normativo di cui già godeva. Qualificata la procedura del “paSAggio diretto”, disciplinata dall'art 30 d.lgs. n.165 del 2001, alla stregua di una cessione del contratto di lavoro subordinato (negozio plurilaterale, la cui conclusione richiede la partecipazione di tutti e tre i soggetti intereSAti, cfr. Cass. sent. n. 5122/2006; Cass., sent. n. 5439/2006; Cass., sent. n. 2674/1991; Cass., sentenza n. 2640/1973; Cass., sentenza n. 3170/1972), ne deriva che la fattispecie de qua deve ritenersi perfezionata solo al momento del rilascio del nulla osta parte dell'amministrazione di appartenenza che rappresenta,
3 pertanto, un requisito essenziale della fattispecie, in assenza del quale, non perfezionandosi la cessione del contratto di lavoro, non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo del dipendente al trasferimento presso l'Amministrazione di destinazione qualificandosi tale situazione come di legittima aspettativa. Pertanto, la mobilità è subordinata, oltre che alle necessità dell'amministrazione di destinazione, anche al fabbisogno di quella di provenienza. Invero, sebbene la necessità del “previo assenso dell'amministrazione di provenienza” sia stata normativamente soppreSA dall'art. 3 co. 7 D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021 - ad eccezione dei casi di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente, di personale assunto da meno di tre anni (come nel caso di specie tenuto conto che la ricorrente è alle dipendenze del dal 3.1.2022), qualora la Controparte_1 mobilità determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente - essendo tale istituto qualificato come cessione del contratto, la modifica non preclude all'amministrazione di appartenenza di negare il trasferimento del dipendente, motivando espreSAmente le ragioni che impediscono il trasferimento. In ogni caso, nel caso in esame, trattandosi di personale assunto da meno di tre anni, l'amministrazione di provenienza era comunque tenuta ad esprimere il proprio consenso in quanto ipotesi espreSAmente prevista dalla legge. Ebbene, parte ricorrente, aderendo a tale pacifica ricostruzione della mobilità volontaria, assume che detta cessione del contratto di lavoro della ricorrente si sia realizzata con la concessione del nulla osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione resistente, che ritiene espresso con la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 14.7.2023 – emeSA previo parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario dell'11.7.2023 - con cui si rilasciava il nulla osta preventivo per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 indetta dal Comune di Afragola (NA) (cfr. all.5 prod. ricorrente). La ricostruzione della ricorrente non può essere condivisa per due ordini di ragioni. In primo luogo, come dedotto dalla parte resistente ed evidenziato già dalla Giunta comunale – organo dell'Ente avente poteri esecutivi di emanazione di atti programmatici e di indirizzo – con deliberazione n. 5 del 22.1.2024 (cfr. all. 5 prod. Comune di , il nulla osta preventivo CP_1 non proviene dal soggetto legittimato a tal fine trattandosi di atto riconducibile agli atti di gestione del personale dipendente e di organizzazione del lavoro e come tale rimesso alla competenza del Responsabile del settore investito di funzioni dirigenziali in ossequio al disposto di cui all'art. 5 d.lgs. 165/2001 secondo cui “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”, né parte ricorrente ha dedotto né tantomeno provato la sussistenza di una delega di funzioni alla Giunta: trattandosi di atto di gestione del rapporto, appare pertanto maggiormente conforme ai principi ispiratori della disciplina del pubblico impiego che la competenza a rilasciare il nulla osta sia del Dirigente preposto allo specifico settore. La previa volontà dell'Ente di appartenenza, pertanto, non si è formata completamente e non può ritenersi sussistente. In secondo luogo, va rilevato che l'accordo in questione si perfeziona, come qualsiasi accordo contrattuale, al momento dell'incontro tra proposta e accettazione.
4 A tale riguardo vale osservare che la richiesta avanzata dal Comune di a quello di CP_2
quale amministrazione di appartenenza, di emissione del nulla osta o assenso definitivo CP_1 al trasferimento, è da considerare quale proposta (contrattuale) volta a realizzare, mediante accettazione, il perfezionamento dell'accordo di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (cfr. tra tante Cass., 24.10.2003, n. 16016: “in tema di contratti e in ipotesi di contratti a formazione progressiva, nei quali l'accordo delle parti su tutte le clausole si raggiunge gradatamente, il momento di perfezionamento del negozio è di regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori, salvo che le parti abbiano inteso vincolarsi negli accordi raggiunti sui singoli punti, riservando la disciplina degli elementi secondari). Infatti, secondo l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza l'amministrazione di provenienza, pur dopo aver espresso il previo assenso al fine di consentire la presentazione della domanda e la partecipazione del dipendente alla procedura, può, con adeguata motivazione, negare il consenso in presenza di ragioni sopraggiunte o per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., considerato che la posizione giuridica dell'istante non assurge a diritto soggettivo. In tal senso, il nulla osta richiesto dalla norma non è quello preventivo alla attivazione della procedura, ma è neceSAriamente quello
“previo” all'effetto sostitutivo del paSAggio diretto e cioè quello che consente il trasferimento definitivo del lavoratore già idoneo alla procedura. E invero, al fine del perfezionamento della fattispecie occorre che l'amministrazione cedente sia a conoscenza dell'accordo tra il dipendente ceduto e l'amministrazione di destinazione. A tal proposito, mutuando quanto affermato dalla Corte di caSAzione con riguardo alla ipotesi della cessione del contratto in cui è parte una p.a. (qualificata come tale anche la mobilità in esame), poiché la cessione del contratto è un atto trilatero richiedente il consenso di tutte le parti - e quindi anche del contraente ceduto per il quale è essenziale conoscere il momento dell'efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del cedente - qualora il contratto trasferito sia un contratto con la PA, la cessione anche quando sia stata preventivamente autorizzata dal soggetto pubblico non si perfeziona nei suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure eSA non l'abbia accettata in forma scritta (cfr. Cass.sez. III, sent. 23 febbraio 2004, n. 3547). Secondo le indicazioni della CaSAzione, non è pertanto sufficiente un assenso preventivo alla formazione del consenso tra dipendente ed ente di destinazione, seguito dal fatto concludente della presa di servizio presso il nuovo ente. Pertanto, la cessione diviene efficace solo quando il dipendente risultato idoneo a seguito della procedura di mobilità abbia ottenuto il “nulla osta” dall'amministrazione di provenienza, rilasciato a seguito della comunicazione da parte dell'ente di destinazione dell'accordo, consenso successivo alla formazione del consenso tra lavoratore e amministrazione di destinazione ma preventivo alla presa di servizio, con il quale si perfeziona la fattispecie. (cfr. in tal senso Trib. Brindisi sent. n.727/2023). Peraltro, che vi fosse la necessità di un doppio nulla osta deriva appunto dalla circostanza che il Comune di chiedeva a quello di il rilascio del nulla osta definitivo, come CP_2 CP_1 peraltro previsto anche dal bando pubblico di mobilità nella parte in cui disponeva che tutti i
5 requisiti dovevano essere posseduti sia alla data della scadenza del bando che all'atto dell'eventuale costituzione del rapporto. In definitiva, il nulla osta rilevante, cioè quello che rende efficace la cessione, va rilasciato al momento del trasferimento perché è in quel momento che si valutano realmente le esigenze del datore di lavoro: la cessione del contratto non si realizza con la mera partecipazione alla procedura di mobilità ma solo in epoca successiva, e cioè la ricorrente risulta idonea ed è in tale momento che l'Ente di provenienza deve valutare se sussistono o meno le condizioni per rilasciare il nulla osta solo a seguito del quale avverrà il trasferimento con la nomina e l'immissione in ruolo. Va ritenuto, di conseguenza, che – in assenza del provvedimento di assenso - non si sia perfezionata la fattispecie di cessione del contratto di lavoro. Quanto osservato non esclude ogni possibilità di tutela per il lavoratore idoneo in una procedura di mobilità nei confronti dell'amministrazione di provenienza che abbia negato l'assenso al paSAggio diretto alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione. Non può dubitarsi, infatti, che l'assenso al paSAggio diretto è un atto rimesso all'esercizio di un potere di scelta discrezionale (e non arbitrario) della P.A. datrice di lavoro, come tale sindacabile in sede giurisdizionale, in termini di rispondenza ai generali canoni di correttezza, buona fede e buon andamento dell'agire amministrativo. E, infatti, in coerenza con la giurisprudenza consolidatasi in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009). Conseguentemente, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente giustificato e motivato evidenziando l'infungibilità di quella risorsa e cioè le ragioni per le quali la collocazione di un lavoratore presso altra P.A. entri in conflitto con l'esigenza di erogare un servizio adeguato ed efficiente. Solo sotto tale profilo, in questa sede, possono essere vagliati eventuali profili di illegittimità del provvedimento amministrativo. Così delineati i presupposti, rileva il giudicante come, nella specie, la condotta della Amministrazione convenuta non presenti profili che lasciano desumere un comportamento contrario ai summenzionati criteri di buona fede e correttezza dell'agere amministrativo. Le ragioni ostative al rilascio del nulla osta sono state infatti compiutamente indicate nei diversi atti emanati dal di provenienza riportati nella Determinazione n. 78/2024 con la quale CP_1
“al fine di garantire il buon andamento della P.A. ex art. 97 cost., conseguentemente, evitare un pregiudizio all'Ente” è stato negato il nulla osta richiesto alla dipendente matr. 417 [ , in ragione delle Parte_1 attuali esigenze organizzative” (cfr. Determinazione n. 78 del 31.01.2024) e allegati in giudizio dal e, cioè: Controparte_1
- la Deliberazione giuntale n. 5 del 22.1.2024 (cfr. all.7 prod. con cui la Giunta CP_1 comunale ha respinto la richiesta di rilascio di nulla osta, richiamando il disposto di cui all'art. 3, co.
5-septies, d.l. n. 90/2014 in ordine alla permanenza dei dipendenti nella sede di prima
6 destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e rilevando la propria incompetenza al rilascio del nulla osta trattandosi nella specie di “atto meramente gestionale”;
- la nota n. 2926 del 31.1.2024 del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente che, in risposta alla richiesta di “parere finalizzato al nulla osta per la procedura di mobilità volontaria della dipendente (cfr. All. 8 Parere del Responsabile del Settore Finanziario del 31.1.2024, prod. Parte_1
motiva il parere negativo rilevando che: “il parere favorevole espresso illo tempore, CP_1 invero, derivò da una programmazione in corso che prevedeva l'esternalizzazione del servizio tributi. Oggi, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, è stata confermata l'intera organizzazione del Settore Finanziario, nell'ambito del quale il servizio tributi continuerà ad essere gestito in economia. Sicché restano invariate le esigenze d'ufficio che, nella programmazione dell'ultimo triennio, hanno determinato in tre unità lavorative il fabbisogno minimo del servizio in parola. Vieppiù, lo scrivente responsabile al fine di fronteggiare l'istruttoria della mole di ricorsi tributari ha dovuto affiancare, ai dipendenti dell'ufficio tributi, al 50%, una risorsa lavorativa dell'ufficio ragioneria. Le mutate prospettive organizzative e l'importanza nevralgica che riveste il servizio tributi in un comune come quello di da poco uscito dal CP_1 dissesto finanziario, che registra ancora una baSA capacità di riscossione e un Fondo credito di dubbia esigibilità (in bilancio di previsione, pari al 16% della spesa corrente), non consentono di ridurre il numero già esiguo di dipendenti assegnati. Per le considerazioni espresse, pertanto, il parere dello scrivente in merito all'istanza di cui all'oggetto è, ad oggi, negativo”. Da tale parere, emesso dal Responsabile del settore intereSAto a tale trasferimento in uscita, emerge l'infungibilità dei compiti svolti dalla ricorrente atteso che sulla base del DUP 2024-2024 il servizio tributi non solo continuerà ad essere svolto in economia, tenuto conto anche che il Comune è da poco uscito dallo stato di dissesto finanziario, e vista la necessità dell'Ente di far fronte alla mole di lavoro in tale settore è stata fatta applicazione di una risorsa dell'ufficio ragioneria: tali esigenze organizzative evidentemente non consentono la mobilità della dipendente essendo la steSA neceSAria a garantire il fabbisogno del personale in quello specifico settore. Il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (cfr. All. 9 Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026, prod. ), richiamato nella nota di cui sopra, Controparte_1 relativamente alla “programmazione del personale” con il fabbisogno per il triennio, in effetti conferma il personale previsto in pianta organica con l'incremento anche di un'ulteriore unità (da 58 a 59, pag. 82) nell'ultimo anno del triennio. La condotta del non appare, quindi, contraddittoria e immotivata ma risulta Controparte_1 supportata da oggettive ragioni di carattere organizzativo, conformi al perseguimento degli obiettivi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, che lasciano escludere un esercizio del potere amministrativo deviato rispetto a tali obiettivi. Né si può ritenere che il diniego del nulla osta al momento del trasferimento sia viziato per disparità di trattamento. In particolare, la ricorrente lamenta che altri dipendenti del CP_1 abbiano ottenuto il predetto nulla osta, avendone fatto richiesto anche in epoca
[...] successiva alla ricorrente steSA (matricola 413, con Delibera di G.C. n. 82 del 29.06.2023; matricola 416, con Delibera di G.C. n. 138 del 24.10.2023), tuttavia il ha documentato CP_1 che i dipendenti destinatari dei nulla osta definitivi, ricoprivano presso l'Ente il profilo professionale di Istruttore Amministrativo(cfr. All. 12 Profili professionali dipendenti matricole 413_416_417, prod. e nulla osta determina nn. 82 e 138 del 2023, doc. 15 e 16 prod. Controparte_1
7 ricorrente), mentre la dott.SA , matricola 417, è inquadrata con il profilo professionale di Pt_1
Istruttore Amministrativo-Contabile come risulta dal contratto di lavoro della ricorrente (cfr. all. 1 prod. ricorrente). Peraltro, come evidenziato nella nota del Responsabile del Settore Finanziario del 21.6.2024, allegata alla memoria difensiva del nella dotazione organica del Controparte_1 CP_1 soltanto due unità di categoria C sono in possesso della qualifica di istruttore
[...] amministrativo-contabile, tra cui la ricorrente che pertanto svolgendo una mansione infungibile in quanto in possesso di una qualifica specialistica cioè quella contabile, non può essere sostituita con altre unità all'interno dell'Ente essendo ella indispensabile per l'organizzazione del servizio e le esigenze dell'ufficio tributi (cfr. All. 13 Nota del 21.6.2024 Resp Settore Finanziario in prod. Comune Capua). Pertanto, le ultime assunzioni effettuate dal hanno soddisfatto il fabbisogno di CP_1 personale nel settore contabile non risultando personale in esubero. In definitiva, rileva il giudicante come le motivazioni addotte dall'Amministrazione convenuta al fine di non consentire il trasferimento di parte ricorrente dalla sede di servizio, sono state suffragate dalla documentazione prodotta in giudizio. Ciò, ad avviso del giudicante, consente di escludere che il mancato rilascio del nulla osta sia stato previsto in assenza di quei principi di buona fede e correttezza la cui osservanza viene richiesta alla amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. Le medesime considerazioni valgono a maggior ragione nel caso di specie in cui la ricorrente è stata assunta dall'Ente da meno di cinque anni. Invero, l'obbligo di permanenza nella prima sede per almeno cinque anni di cui all'art. 35, co. 5 bis del d.lgs 165/2001, costituendo un vincolo posto a tutela delle esigenze “organizzative ed operative” della P.A. rispetto al fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione soddisfatto anche mediante attivazione delle procedure di reclutamento con il correlato impegno di risorse finanziarie, può essere derogato quando risponda ad una migliore distribuzione delle risorse rispondente ad esigenze funzionali, il che chiaramente non è ravvisabile nel giudizio in esame in cui l'amministrazione ha documentato la necessità di trattenere la dipendente nello specifico settore finanziario per assicurare lo svolgimento dei relativi servizi. Le osservazioni che precedono inducono, quindi, ad escludere la sussistenza dei paventati profili di illegittimità del provvedimento di diniego del nulla osta del 31.1.2024. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, anche della fase cautelare, sussistono eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione tra tutte le parti in considerazione della peculiarità del caso di specie e della complessità, sia in fatto che in diritto, delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.SA Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite anche della fase cautelare.
8 Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2025
Il Giudice del lavoro dott.SA Fabiana Iorio
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