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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 113 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 AR (PEC: che lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
via E.P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2 Ettore Triolo (PEC: e lo Email_4 rappresentano e dife RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002000650, richiesta a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018. Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto l'atto di accertamento n. . 2202.27/11/2019.0153938, derivando la CP_1 decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e anc stinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione opposta, e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in essa richieste, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1 e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa omonima) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova della data di ricezione dell'atto in contestazione, omettendo, peraltro, di contestare le eccezioni sollevate dall' a riguardo, il ricorso CP_1 risulta esser presentato oltre i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 6 81, come modificato dal D.Lgs. 1.09.2011, n. 150.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 AR (PEC: che lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
via E.P. Murmura, E snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: ) ed Email_2 Ettore Triolo (PEC: e lo Email_4 rappresentano e dife RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/01/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002000650, richiesta a titolo di sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018. Il ricorrente deduceva di non aver ricevuto l'atto di accertamento n. . 2202.27/11/2019.0153938, derivando la CP_1 decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale e anc stinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza - ingiunzione opposta, e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme in essa richieste, per tutte le argomentazioni sopra esposte;
- condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti Cap come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1 e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa omonima) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. L'Ente previdenziale deduce, peraltro, la tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione in contestazione, in ragione del superamento del termine di 30 giorni utile per impugnare l'atto.
4. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova della data di ricezione dell'atto in contestazione, omettendo, peraltro, di contestare le eccezioni sollevate dall' a riguardo, il ricorso CP_1 risulta esser presentato oltre i termini prescritti dall'art. 22 della legge n. 6 81, come modificato dal D.Lgs. 1.09.2011, n. 150.
5. Pertanto, l'azione del ricorrente risulta tardiva e il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 20/03/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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