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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 26/11/2025 davanti al Giudice dott. IC RA sono comparsi: per l'avv. Angela Rachiele in sostituzione Parte_1 dell'avv. DIACO GIUSEPPE, la quale discute la causa oralmente e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. per nessuno è comparso. Controparte_1 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pronuncia, dandone lettura, la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2504 dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Diaco;
- Appellante -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
CO De IS e LO LI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 604/2020 del Giudice di Pace di Velletri pubblicata il 01.10.2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha tempestivamente proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 604/2020 emessa dal Giudice di Pace di Velletri il 01/10/2020, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da nei confronti della Controparte_1 cartella di pagamento n. 0972019041769816000, relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Il Giudice di prime cure ha annullato la cartella opposta rilevando l'omessa produzione di idonea documentazione comprovante i presupposti legittimanti e dichiarando la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81.
Pag. 1 di 6 L'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando: la mancata pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale da lei sollevata e l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anziché opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011; l'erronea dichiarazione di prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine non fosse decorso tra l'infrazione (2014) e la notifica della cartella (2019); la tardività della domanda giudiziale;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi attinenti alla formazione del ruolo e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, il Comune di Napoli.
1.1. ha eccepito in via preliminare la nullità della procura alle liti di Controparte_1 controparte e nel merito ha contestato tutti i motivi di gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e ribadendo l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla nullità della procura alle liti conferita al difensore dell' Parte_1
.
[...]
L'appellata sostiene che, ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/2019,
l' debba avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in Controparte_2 alternativa, di avvocati del libero foro solo previa apposita delibera motivata.
La stessa sentenza citata dall'appellante smentisce, però, tale ricostruzione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 30008 del
22/10/2019 hanno chiarito il regime del patrocinio dell' Parte_1
affermando che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...] [...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_3 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o Pt_1 di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo Pt_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del
Pag. 2 di 6 relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Pertanto, non vi è alcun obbligo di delibera specifica: l' Controparte_2 può avvalersi di avvocati del libero foro «senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.».
L'eccezione va pertanto respinta.
3. Nel merito, l'appellante lamenta in via preliminare che il Giudice di Pace avrebbe errato nel non riqualificare l'azione come opposizione "recuperatoria" ex art. 7 d.lgs. n.
150/2011, da proporsi entro 30 giorni, eccependo conseguentemente l'incompetenza territoriale e la tardività dell'azione.
Il motivo è infondato.
L'opponente, come risulta dall'esame del ricorso, ha dedotto la mancata notifica del verbale presupposto al fine di eccepire l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, lamentando che non vi sarebbe prova di validi atti interruttivi nel quinquennio precedente la notifica della cartella.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22080 del 2017, hanno precisato che se è vero che l'opposizione alla cartella di pagamento per omessa notifica del verbale ha natura recuperatoria, è altrettanto vero che «Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada [...] i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione)». La Suprema Corte prosegue chiarendo che: «In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante [...], ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.».
Nel caso di specie l'opponente, come detto, non ha eccepito l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 201, comma 5, C.d.S., bensì ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo proprio a causa della prescrizione maturata successivamente al presunto accertamento;
dunque, l'opposizione in esame va correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, l'azione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni e la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (comma 1) spetta al giudice del luogo dell'esecuzione, che coincide con la residenza del debitore o il luogo dove viene notificato l'atto di precetto (ovvero, in questo caso, la cartella).
Pertanto, le eccezioni di incompetenza territoriale e di tardività dell'opposizione devono essere respinte, così come l'eccezione di inammissibilità per errata scelta del rito.
4. L eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva sostenendo che la contestazione riguarda atti presupposti di competenza dell'ente impositore, e lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli.
Anche tale motivo è infondato.
4.1. Trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c. rivolta contro la cartella di pagamento
(atto proprio dell'Agente della Riscossione) con cui si fa valere l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, l'Agente della Riscossione
è pienamente legittimato.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U. n. 22080/2017), la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione anche quando si deduce la mancata notifica dell'atto presupposto, atteso che «la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)».
4.2. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che in caso di opposizione all'esecuzione esattoriale il concessionario della riscossione che è stato fatto destinatario dell'impugnazione ha «l'onere di chiamare in giudizio» l'ente impositore, «se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
Pertanto, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. basate sulla prescrizione o sulla mancata notifica dell'atto presupposto, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, ma non sussiste un obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. Se l'agente della riscossione omette di chiamare in causa l'ente e non fornisce la prova della notifica dell'atto atto interruttivo della prescrizione subisce le conseguenze processuali della sua scelta, senza che ciò generi nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
Pag. 4 di 6 5. Nel merito, il motivo relativo alla mancata decorrenza del termine quinquennale è infondato.
Dagli atti di causa risulta che l'infrazione risale al 27.09.2014 (data della violazione indicata in atti). La cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 21.10.2019,
e quindi quando era decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative previsto dall'art 28 della legge n. 689/1981.
Era quindi onere dell'agente della riscossione provare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti medio tempore, quale ad esempio la regolare notifica del verbale di accertamento (ma non solo).
Tuttavia, tale prova non è stata fornita: l'appellante si è limitato a indicare la data della presunta notifica del verbale (18.12.2014), ma senza produrne copia o altra documentazione che ne attesti il perfezionamento e la ricezione da parte dell'appellata, la quale ha contestato di aver mai ricevuto l'atto, e senza chiederne l'esibizione al
Comune interessato.
In assenza di prova di atti interruttivi validamente notificati nel quinquennio intercorrente tra la violazione e la notifica della cartella, quindi, il credito sanzionatorio si è estinto per prescrizione prima della notifica della cartella stessa. Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione.
6. Il motivo di appello riguardante la legittimità delle maggiorazioni è assorbito dalla dichiarata prescrizione del credito principale.
7. L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione di quelle relative alla fase decisoria, non svolta dall'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame consegue l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al rimborso in favore di parte appellata Controparte_2 delle spese del presente procedimento che liquida in e 250 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Pag. 5 di 6 3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il Giudice
IC RA
Pag. 6 di 6
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 26/11/2025 davanti al Giudice dott. IC RA sono comparsi: per l'avv. Angela Rachiele in sostituzione Parte_1 dell'avv. DIACO GIUSEPPE, la quale discute la causa oralmente e precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. per nessuno è comparso. Controparte_1 il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. pronuncia, dandone lettura, la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2504 dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Diaco;
- Appellante -
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
CO De IS e LO LI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 604/2020 del Giudice di Pace di Velletri pubblicata il 01.10.2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' ha tempestivamente proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 604/2020 emessa dal Giudice di Pace di Velletri il 01/10/2020, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da nei confronti della Controparte_1 cartella di pagamento n. 0972019041769816000, relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Il Giudice di prime cure ha annullato la cartella opposta rilevando l'omessa produzione di idonea documentazione comprovante i presupposti legittimanti e dichiarando la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81.
Pag. 1 di 6 L'appellante censura la sentenza di primo grado lamentando: la mancata pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale da lei sollevata e l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anziché opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011; l'erronea dichiarazione di prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine non fosse decorso tra l'infrazione (2014) e la notifica della cartella (2019); la tardività della domanda giudiziale;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per vizi attinenti alla formazione del ruolo e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, il Comune di Napoli.
1.1. ha eccepito in via preliminare la nullità della procura alle liti di Controparte_1 controparte e nel merito ha contestato tutti i motivi di gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e ribadendo l'intervenuta prescrizione del credito.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'appellata in ordine alla nullità della procura alle liti conferita al difensore dell' Parte_1
.
[...]
L'appellata sostiene che, ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite n. 30008/2019,
l' debba avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in Controparte_2 alternativa, di avvocati del libero foro solo previa apposita delibera motivata.
La stessa sentenza citata dall'appellante smentisce, però, tale ricostruzione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infatti, con la sentenza n. 30008 del
22/10/2019 hanno chiarito il regime del patrocinio dell' Parte_1
affermando che «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...] [...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_3 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o Pt_1 di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo Pt_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del
Pag. 2 di 6 relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».
Pertanto, non vi è alcun obbligo di delibera specifica: l' Controparte_2 può avvalersi di avvocati del libero foro «senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.».
L'eccezione va pertanto respinta.
3. Nel merito, l'appellante lamenta in via preliminare che il Giudice di Pace avrebbe errato nel non riqualificare l'azione come opposizione "recuperatoria" ex art. 7 d.lgs. n.
150/2011, da proporsi entro 30 giorni, eccependo conseguentemente l'incompetenza territoriale e la tardività dell'azione.
Il motivo è infondato.
L'opponente, come risulta dall'esame del ricorso, ha dedotto la mancata notifica del verbale presupposto al fine di eccepire l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, lamentando che non vi sarebbe prova di validi atti interruttivi nel quinquennio precedente la notifica della cartella.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 22080 del 2017, hanno precisato che se è vero che l'opposizione alla cartella di pagamento per omessa notifica del verbale ha natura recuperatoria, è altrettanto vero che «Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada [...] i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione)». La Suprema Corte prosegue chiarendo che: «In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante [...], ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.».
Nel caso di specie l'opponente, come detto, non ha eccepito l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 201, comma 5, C.d.S., bensì ha dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo proprio a causa della prescrizione maturata successivamente al presunto accertamento;
dunque, l'opposizione in esame va correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Pag. 3 di 6 Ciò posto, l'azione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta al termine decadenziale di 30 giorni e la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (comma 1) spetta al giudice del luogo dell'esecuzione, che coincide con la residenza del debitore o il luogo dove viene notificato l'atto di precetto (ovvero, in questo caso, la cartella).
Pertanto, le eccezioni di incompetenza territoriale e di tardività dell'opposizione devono essere respinte, così come l'eccezione di inammissibilità per errata scelta del rito.
4. L eccepisce poi il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva sostenendo che la contestazione riguarda atti presupposti di competenza dell'ente impositore, e lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli.
Anche tale motivo è infondato.
4.1. Trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c. rivolta contro la cartella di pagamento
(atto proprio dell'Agente della Riscossione) con cui si fa valere l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione, l'Agente della Riscossione
è pienamente legittimato.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U. n. 22080/2017), la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione anche quando si deduce la mancata notifica dell'atto presupposto, atteso che «la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)».
4.2. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che in caso di opposizione all'esecuzione esattoriale il concessionario della riscossione che è stato fatto destinatario dell'impugnazione ha «l'onere di chiamare in giudizio» l'ente impositore, «se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
Pertanto, nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. basate sulla prescrizione o sulla mancata notifica dell'atto presupposto, l'agente della riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, ma non sussiste un obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. Se l'agente della riscossione omette di chiamare in causa l'ente e non fornisce la prova della notifica dell'atto atto interruttivo della prescrizione subisce le conseguenze processuali della sua scelta, senza che ciò generi nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
Pag. 4 di 6 5. Nel merito, il motivo relativo alla mancata decorrenza del termine quinquennale è infondato.
Dagli atti di causa risulta che l'infrazione risale al 27.09.2014 (data della violazione indicata in atti). La cartella di pagamento opposta è stata notificata in data 21.10.2019,
e quindi quando era decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative previsto dall'art 28 della legge n. 689/1981.
Era quindi onere dell'agente della riscossione provare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti medio tempore, quale ad esempio la regolare notifica del verbale di accertamento (ma non solo).
Tuttavia, tale prova non è stata fornita: l'appellante si è limitato a indicare la data della presunta notifica del verbale (18.12.2014), ma senza produrne copia o altra documentazione che ne attesti il perfezionamento e la ricezione da parte dell'appellata, la quale ha contestato di aver mai ricevuto l'atto, e senza chiederne l'esibizione al
Comune interessato.
In assenza di prova di atti interruttivi validamente notificati nel quinquennio intercorrente tra la violazione e la notifica della cartella, quindi, il credito sanzionatorio si è estinto per prescrizione prima della notifica della cartella stessa. Correttamente, dunque, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione.
6. Il motivo di appello riguardante la legittimità delle maggiorazioni è assorbito dalla dichiarata prescrizione del credito principale.
7. L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione di quelle relative alla fase decisoria, non svolta dall'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame consegue l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al rimborso in favore di parte appellata Controparte_2 delle spese del presente procedimento che liquida in e 250 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Pag. 5 di 6 3) dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante
è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Il Giudice
IC RA
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