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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
2250/2025
TRIBUNALE ORDINARIO IA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 11 Luglio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2250/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] residente in [...]
12, c. f. , rappresentato in giudizio e difeso congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 dall'avv. Carola Magistro e dall'avv. Salvatore Costarelli ,domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Magistro in NI , Corso Italia 231, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valeria Salvati, come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in
NI Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2
Centrale in Roma via Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 07/03/2025 il ricorrente odierno impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293762025 000 00 356 000 per euro 290.657,12, notificata a mezzo PEC in data 19/02/2025, limitatamente la cartella di pagamento n. 29320080058227856 000 , relativa a modelli DM10 riferiti all'anno 2004, per una somma complessiva di euro 9.831,97. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la mancanza di motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca e l'omessa notifica della cartella a questa sottesa, con violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 24 Cost. che sancisce il diritto di difesa in capo al ricorrente , che viene compromesso dalla carente motivazione dell'atto impugnato in via principale e dalla omessa notifica della cartella sottesa.
Deduceva l'inesistenza della notifica della cartella sottesa , sopra specificata, con conseguente nullità della comunicazione preventiva di ipoteca. Eccepiva la mancanza della firma del concessionario per la riscossione sulla cartella impugnata , avente medesima valenza dell'atto di precetto. Nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995.
Segnatamente eccepiva il decorso della prescrizione avvenuto successivamente la notifica della cartella , come indicata nella comunicazione preventiva di ipoteca ( 26/06/2008), infatti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti impugnata , avvenuta il 19/02/2025, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi era ampiamente decorso, in assenza di notifica di atti interruttivi . Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e non dovute le somme con interessi e sanzioni, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva il ruolo indicato in ricorso e fissava udienza di discussione al 13/06/2025. CP_ Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la tardività ed inammissibilità del ricorso avverso la cartella sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , perché intervenuta ben oltre il termine di quaranta giorni previsto per legge in materia di contributi ex art. 24 d.lgs. 46/1999. Con riferimento all'eccezione di prescrizione successivamente formatasi , dopo la notifica della cartella impugnata , l'Ente evidenziava che dare prova di atti interruttivi rientrava nell'attività del concessionario ,e non era disponibile all' . Provava invio di Controparte_3 richiesta di documentazione , afferente atti interruttivi del decorso di prescrizione, a mezzo PEC agli uffici dell' . Chiedeva la condanna dell' in Controparte_2 Controparte_2 caso di accertato decorso di prescrizione del diritto di agire in via esecutiva.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e all'udienza del 13 giugno 2025 , veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento all'udienza odierna , in cui le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio la causa veniva definita con il presente provvedimento ex art. 429
c.p.c. e con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷ In via preliminare sul piano della qualificazione giuridica delle domanda proposta con ricorso ,
l'opposizione avverso la cartella , sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché fondata sul decorso di prescrizione successivo alla data di notifica di cartella di pagamento.
Con riferimento a quest'ultimo atto nessuna prova sussiste in giudizio in ordine la rituale notifica del titolo esecutivo e pertanto solo dall'intimazione di pagamento si evince che la cartella è stata notificata in data 28/06/2008
Ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ragione più liquida con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( vedi Cass. N. 12002/2014 ; Cass. 11458/2018).
Rileva il decidente che la mancata costituzione in giudizio della non ha Controparte_2 consentito la conoscenza della notifica della cartella di pagamento affidata al concessionario . Sotto CP_ il profilo del decorso di prescrizione successiva alla notifica , pur essendo stati richiesti da , non ha fornito prove sulla sussistenza di atti interruttivi e sulla loro notificazione. Pertanto il CP_2 decorso di prescrizione dei contributi alla data di notifica di comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca a mezzo PEC, appare fondato.
Pertanto alla data del 19/02/2025 , i contributi portati dalla cartella di pagamento risultavano prescritti, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese sono poste a carico di poiché il CP_2 decorso di prescrizione risulta avvenuto nel periodo in cui il titolo esecutivo era affidato al
Concessionario per il recupero coattivo dei contributi da DM 10 , risalenti al 2004, per una somma complessiva di euro 9.831,97. Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di lite tra il ricorrente CP_ ed Le spese sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari avv. Carola Magistro ed avv. Salvatore Costarelli.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250/2025 R.G. , disattesa ogni contraria istanza e d eccezione , così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2 Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei contributi portati dalla cartella 293 2008 0058227856000;
Dichiara illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente i contributi portati dalla cartella sopra specificata;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Controparte_2 che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa nella misura di legge;
con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Carola Magistro ed avv. Salvatore
Costarelli ex art. 93 c.p.c.
NI 11/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.sa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO IA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 11 Luglio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2250/2025 R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] residente in [...]
12, c. f. , rappresentato in giudizio e difeso congiuntamente e disgiuntamente C.F._1 dall'avv. Carola Magistro e dall'avv. Salvatore Costarelli ,domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Magistro in NI , Corso Italia 231, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valeria Salvati, come da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato in
NI Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente in persona del legale rappresentante p. t. con Sede Controparte_2
Centrale in Roma via Grezar 14;
Contumace
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio, depositato il 07/03/2025 il ricorrente odierno impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 293762025 000 00 356 000 per euro 290.657,12, notificata a mezzo PEC in data 19/02/2025, limitatamente la cartella di pagamento n. 29320080058227856 000 , relativa a modelli DM10 riferiti all'anno 2004, per una somma complessiva di euro 9.831,97. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva la mancanza di motivazione della comunicazione preventiva di ipoteca e l'omessa notifica della cartella a questa sottesa, con violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 24 Cost. che sancisce il diritto di difesa in capo al ricorrente , che viene compromesso dalla carente motivazione dell'atto impugnato in via principale e dalla omessa notifica della cartella sottesa.
Deduceva l'inesistenza della notifica della cartella sottesa , sopra specificata, con conseguente nullità della comunicazione preventiva di ipoteca. Eccepiva la mancanza della firma del concessionario per la riscossione sulla cartella impugnata , avente medesima valenza dell'atto di precetto. Nel merito eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge 335/1995.
Segnatamente eccepiva il decorso della prescrizione avvenuto successivamente la notifica della cartella , come indicata nella comunicazione preventiva di ipoteca ( 26/06/2008), infatti alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti impugnata , avvenuta il 19/02/2025, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi era ampiamente decorso, in assenza di notifica di atti interruttivi . Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e non dovute le somme con interessi e sanzioni, con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Il Tribunale sospendeva il ruolo indicato in ricorso e fissava udienza di discussione al 13/06/2025. CP_ Successivamente si costituiva che in via preliminare eccepiva la tardività ed inammissibilità del ricorso avverso la cartella sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , perché intervenuta ben oltre il termine di quaranta giorni previsto per legge in materia di contributi ex art. 24 d.lgs. 46/1999. Con riferimento all'eccezione di prescrizione successivamente formatasi , dopo la notifica della cartella impugnata , l'Ente evidenziava che dare prova di atti interruttivi rientrava nell'attività del concessionario ,e non era disponibile all' . Provava invio di Controparte_3 richiesta di documentazione , afferente atti interruttivi del decorso di prescrizione, a mezzo PEC agli uffici dell' . Chiedeva la condanna dell' in Controparte_2 Controparte_2 caso di accertato decorso di prescrizione del diritto di agire in via esecutiva.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate e all'udienza del 13 giugno 2025 , veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento all'udienza odierna , in cui le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato.
All'esito di camera di consiglio la causa veniva definita con il presente provvedimento ex art. 429
c.p.c. e con lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
÷÷÷÷÷÷÷÷ In via preliminare sul piano della qualificazione giuridica delle domanda proposta con ricorso ,
l'opposizione avverso la cartella , sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, può essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. poiché fondata sul decorso di prescrizione successivo alla data di notifica di cartella di pagamento.
Con riferimento a quest'ultimo atto nessuna prova sussiste in giudizio in ordine la rituale notifica del titolo esecutivo e pertanto solo dall'intimazione di pagamento si evince che la cartella è stata notificata in data 28/06/2008
Ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della ragione più liquida con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( vedi Cass. N. 12002/2014 ; Cass. 11458/2018).
Rileva il decidente che la mancata costituzione in giudizio della non ha Controparte_2 consentito la conoscenza della notifica della cartella di pagamento affidata al concessionario . Sotto CP_ il profilo del decorso di prescrizione successiva alla notifica , pur essendo stati richiesti da , non ha fornito prove sulla sussistenza di atti interruttivi e sulla loro notificazione. Pertanto il CP_2 decorso di prescrizione dei contributi alla data di notifica di comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca a mezzo PEC, appare fondato.
Pertanto alla data del 19/02/2025 , i contributi portati dalla cartella di pagamento risultavano prescritti, il ricorso deve trovare accoglimento. Le spese sono poste a carico di poiché il CP_2 decorso di prescrizione risulta avvenuto nel periodo in cui il titolo esecutivo era affidato al
Concessionario per il recupero coattivo dei contributi da DM 10 , risalenti al 2004, per una somma complessiva di euro 9.831,97. Nulla è dovuto a titolo di rimborso delle spese di lite tra il ricorrente CP_ ed Le spese sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari avv. Carola Magistro ed avv. Salvatore Costarelli.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250/2025 R.G. , disattesa ogni contraria istanza e d eccezione , così provvede :
Dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2 Accoglie il ricorso e dichiara prescritto il diritto di agire in esecuzione forzata per il recupero dei contributi portati dalla cartella 293 2008 0058227856000;
Dichiara illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente i contributi portati dalla cartella sopra specificata;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Controparte_2 che liquida in euro 1.863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa nella misura di legge;
con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente avv. Carola Magistro ed avv. Salvatore
Costarelli ex art. 93 c.p.c.
NI 11/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.sa Laura Garofalo