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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
649/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DORO GIANLUCA e l'avv. FIORETTO VERONICA
contro
), con l'avv. LOCATELLI CP_1 C.F._2
LORENZO e l'avv. VAIRA CARLO oggetto: responsabilità professionale;
appello avverso la sentenza n. 2560/2023 del tribunale di Padova emessa il 21/12/2023; causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: , nel merito in principalità: Parte_1
1 1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'avv. al contratto di prestazione CP_1
d'opera intellettuale concluso con ed e la sua Pt_1 Controparte_2
conseguente responsabilità professionale, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto e condannare la stessa, per i titoli indicati in atto di citazione, al risarcimento in favore dell'attrice del danno cagionato, da liquidarsi nella somma di € 16.394,50, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare in ogni caso l'avv.
[...]
a pagare all'attrice a titolo di responsabilità CP_1 Parte_1
contrattuale e/o extracontrattuale, la somma di € 16.394,50, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
3) in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. CP_1
nei termini richiesti e ridurre il compenso richiesto per la sola fase decisionale di € 5.909,44 alla minor somma ritenuta di giustizia dichiarando non dovuti gli interessi legali sull'IVA e sul CPA.
In ogni caso
4) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione della prova orale, già richiesta nel giudizio di primo grado, sui capitoli e con il teste riportati alla pagina 20 dell'atto di citazione in appello;
per la parte appellata: CP_1
2 voglia il giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che l'avv. dichiara di non accettare il CP_1
contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria respingere le istanze istruttorie di parte appellante per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di prime cure;
nel merito in via principale, respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza di prime cure siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti.
Assolvere l'avv. da ogni avversaria pretesa e confermare la CP_1
pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale.
In ogni caso con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, cpa e iva nelle previste misure.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2560/2023 il tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande principali.
Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna
a pagare a la somma di € 5.909,44 con Parte_1 CP_1
interessi legali dalla prima mesa in mora al saldo. La condanna inoltre a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in € 237,00 per spese ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali».
2. Il tribunale ha osservato che: nel mese di marzo 2019 Parte_1
e il fratello si sono rivolti all'avvocato
[...] CP_2 CP_1
chiedendo di verificare l'ammissibilità delle azioni intraprese dai precedenti legali che li avevano assistiti, avv.ti Francesco Rossetti e
Francesco Santosuosso. L'avv. ha consigliato di abbandonare la CP_1
3 causa RG 859/2019 davanti al tribunale di Padova contro il notaio CP_3
(non ancora costituito), attesa l'inammissibilità della domanda,
[...]
e invece di costituirsi nella n. 6460/2018 RG, pendente sempre davanti al tribunale di Padova, relativa alla querela di falso proposta contro tale
, pur avendo la controparte eccepito la mancanza di procura CP_4
alle liti. La sentenza che ha definito il giudizio ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree, condannando Parte_1
e a rifondere le spese, nonché a pagare
[...] Controparte_2
ulteriori € 5.534,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma cpc.
3. Di conseguenza, e hanno Parte_1 Controparte_2
chiesto il risarcimento dei danni contro i precedenti legali avv.ti Rossetto
e Santosuosso, contestando i vizi procedurali e l'inammissibilità della domanda nella causa n. 6460/2018 RG: con sentenza n. 140/2021 (doc.
17), il tribunale di Padova ha accertato la responsabilità professionale e condannato in solido i due avvocati a pagare un risarcimento di €
18.178,00.
4. Tuttavia, «i signori on vedevano soddisfatte le proprie Parte_1
pretese poiché l'avv. Rossetti è risultato nullatenente e si è cancellato dall'albo (doc. 18) e l'avv. Santosuosso è risultato pluri-ipotecato e gravato di ingenti debiti (doc. 19) ed entrambi sono risultati essere privi di un'assicurazione professionale» (appello p. 7).
5. A questo punto, ha adito nuovamente il Parte_1
tribunale di Padova, convenendo l'avv. per farne accertare CP_1
l'inadempimento al contratto di prestazione d'opera, la responsabilità professionale per essersi costituita come nuovo difensore nella causa n.
6460/2018 ormai compromessa per l'inammissibilità e infondatezza delle domande introdotte, e anche per aver sanato con la costituzione il difetto
4 di procura già eccepito dalla controparte. L'attrice ha richiesto la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 16.394,50.
6. si è costituita contestando le domande avversarie e CP_1
chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di € 5.909,44 per l'attività svolta come legale di nella causa RG n. 6951/2015. Parte_1
7. Il tribunale di Padova con la sentenza qui impugnata ha trattato la possibilità di sanare ex tunc la mancanza della procura rilevando che, all'epoca dei fatti, esistevano due contrastanti orientamenti in giurisprudenza, uno estensivo che ammetteva la sanatoria, l'altro restrittivo che la escludeva, sicché ha ritenuto che l'avv. non CP_1
avesse compiuto un errore costituendosi in giudizio, e ha negato sia il nesso di causa, sia la colpa della professionista;
all'inverso, ha riconosciuto a quest'ultimo il compenso di € 5.909,44 richiesti in via riconvenzionale.
8. Con atto del data 16.4.2024 ha proposto Parte_1
appello deducendo quattro motivi.
9. L'appellata si è costituita con comparsa del 21.6.2024 CP_1
resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 8-11), l'appellante lamenta: «omesso esame del primo profilo di responsabilità dell'avv. per omessa CP_1
dissuasione dei clienti dal costituirsi in una causa perdente per formulazione di domande inammissibili e infondate».
12. sostiene che l'avv. ha errato nel Parte_1 CP_1
costituirsi come nuovo difensore nella causa n. 6460/2018, con oggetto la querela di falso presentata nei confronti di , che era CP_4
5 impossibile superare gli errori commessi dai precedenti avvocati
(inesistenza di procura e notifica dell'atto di citazione, proposizione di una querela di falso per accertare la falsità intrinseca delle dichiarazioni di controparte), che infine non doveva scrivere ai clienti con mail del
23.4.2019 che «…per la querela di falso a mio avviso bisogna arrivare fino alla fine solo per poter richiedere i soldi per gli errori dei legali, in quanto il giudice lo scriverà» (vd. doc. 10).
13. L'appellante ritiene inoltre che l'avv. avrebbe dovuto CP_1
rilevare l'inammissibilità delle domande dedotte dai precedenti legali, con l'obbligo quindi di informare i clienti e dissuaderli dal proseguire un giudizio dall'esito sfavorevole.
14. Il motivo non è fondato, poiché l'avvocato ha consigliato CP_1
subito di abbandonare la causa n. 859/2029, visto che la controparte notaio non si era ancora costituita;
mentre ha ritenuto di costituirsi CP_3
nell'altra n. 6460/2018, dal momento che si era già CP_4
costituita. Appare sufficientemente dimostrato che la costituzione come nuovo difensore del 13.3.2019 (doc. 3) sia stata decisa dal legale dopo avere discusso con i due clienti i termini della controversia, in particolare per «ottenere una sentenza nella quale fossero esposti gli errori commessi dai precedenti legali» e poter così agire nei loro confronti, come effettivamente è avvenuto.
15. Anzi, quanto all'obbligo di informazione, le mail prodotte dall'avvocato pur successive alla costituzione, rivelano che la CP_1
scelta di coltivare comunque la causa per arrivare a sentenza è stata proprio condivisa con la mandante. In quella del 23.4.2019, l'avv. CP_1
ritiene che per la querela di falso sia necessario arrivare fino alla fine solo per poter agire contro gli altri avvocati (doc. 10), ma la missiva risponde a e_mail in pari data di (padre dell'appellante) il quale Persona_1
6 le aveva chiesto «…come poter dimostrare gli errori commessi dall'avv.
Rossetti per presentare richiesta di risarcimento danni all'assicurazione».
16. Addirittura, il si spinge fino a suggerire lui stesso Parte_1
all'avv. di «presentare la citazione contro il Rossetti, lasciando CP_1
poi al giudice affermare che non è corretta», a riprova che la strategia processuale non è stata il frutto di una scelta unilaterale dell'avv. CP_1
ma è stata discussa in dettaglio con i clienti e approvata dai medesimi.
Infatti, una ulteriore conferma di quanto ora esposto si ricava dalla mail del 21.5.2019, dove l'avv. afferma: «…vi mando la conclusionale CP_1
depositata ieri. Purtroppo, è indifendibile sotto ogni punto di vista…per tutte le ragioni che sapete già. Ho comunque tentato di girare la frittata… ma il risultato sarà a mio avviso come detto» (vd. doc. 14).
17. Col secondo motivo (pagg. 11-18) deduce: Parte_1
«errato rigetto della domanda di responsabilità professionale». Sostiene che il tribunale non ha considerato che la responsabilità dell'avv. CP_1
era quella di essersi costituita senza valutare la convenienza dell'atto, esponendo in tal modo i clienti a un rischio evitabile. Inoltre, in merito al contrasto di giurisprudenza, il tribunale «non ha considerato che
l'orientamento secondo cui il difetto di procura non era sanabile, poi sposato dalle Sezioni Unite, era stato accolto solamente da due sentenze
(Cass. 19399/2018 e Cass. 24257/18). Secondo la giurisprudenza maggioritaria di allora, invece, il difetto di procura era sanabile (Cass.
10885/2018, Cass. 21666/2018, Cass. 15933/2018, Cass. 218/2017,
11930/2018, Cass. 23958/2020, Cass. 21533/2015 etc (doc. 14)».
18. Il motivo non è fondato, poiché nel caso in esame, essendovi all'epoca dei fatti un contrasto fra due orientamenti della Corte di
Cassazione, uno più estensivo che imponeva al giudice di assegnare un
7 termine alla parte per regolare la sua posizione, e l'altro che escludeva la possibilità di sanare ex tunc la mancanza di procura, non si può concludere che l'avv. sia incorsa in errore nel costituirsi come nuovo CP_1
difensore, visto che non vi era alcuna certezza sulla direzione che avrebbe preso il tribunale, né si potevano ricavare elementi decisivi dal numero di precedenti a favore di ciascun orientamento.
19. Inoltre, la costituzione era intesa a ottenere la sentenza che evidenziasse la negligenza degli avv.ti Rossetti e Santosuosso, contro i quali i fratelli hanno avviato la causa per responsabilità Parte_1
professionale: e nella sentenza n. 140/2021 il tribunale di Padova elenca per l'appunto gli errori da loro commessi: «con riguardo al procedimento rubricato sub. 6064/18 R.G. è dato riscontrare numerose condotte negligenti da parte dei professionisti…circostanze queste tutte poi riscontrate nell'ambito della sentenza che definiva il giudizio…» (doc. 17
p. 10).
20. Non appare dunque censurabile la scelta dell'avvocato di CP_1
costituirsi il 13.3.2019, poiché questo ha permesso agli attori di agire contro i precedenti difensori, e vedersi riconoscere il risarcimento per tutti gli esborsi sostenuti (vd. doc. 17, p. 14).
21. Col terzo motivo (pagg. 18-20) l'appellante lamenta errore del tribunale «sulla colpa, sul nesso di causa e sul risarcimento dei danni subiti»: sostiene che non è stato riconosciuto il grave inadempimento del professionista che, con la descritta strategia processuale ha provocato un aggravio pari a € 13.649,50 per spese processuali e risarcimento danni per lite temeraria (doc. 14 e 15); € 200,00 inutilmente pagati a titolo di imposta di registro (doc. 16 a-b); € 545,00 per l'iscrizione al ruolo della causa (doc.
23); € 2.000,00 per il compenso pagato all'avv. CP_1
8 22. Il motivo non è fondato, poiché non si tratta di «danni che non si sarebbero verificati se l'avv. avesse tenuto il comportamento CP_1
corretto, perito e diligente, di dissuadere i clienti dal costituirsi in una causa perdente in cui erano state formulate domande inammissibili e palesemente infondate» (appello pagg. 18s): come si è detto,
l'infondatezza della pretesa è derivata non dalla costituzione del 13.3.2019
(condivisa dall'avv. con la cliente), ma dagli errori dei precedenti CP_1
legali; a riprova, va sottolineato che sia le spese del processo, sia la condanna per lite temeraria ex art. 96, 3° comma cpc, sono state poi poste a carico degli avvocati Rossetti e Santosuosso nella causa per responsabilità professionale, come risulta dalla sentenza n. 140/2021 del tribunale di Padova (vd. doc. 17, pagg. 12s).
23. Col quarto motivo (pagg. 20-23) l'appellante deduce: «errato accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria». Sostiene che il tribunale ha errato nel riconoscere a € 5.909,44 come CP_1
compenso per il procedimento n. 6951/2015, poiché l'avvocatessa è intervenuta solo nella fase decisionale, si è limitata a sostenere le tesi dei legali che l'avevano preceduta, e comunque il compenso richiesto
«appare senz'altro eccessivo e non dovuto».
24. Il motivo non è fondato, poiché l'avvocato ha studiato la CP_1
controversia e predisposto comparsa conclusionale e memoria di replica.
L'importo richiesto rispetta i paramenti previsti dal DM 55/2014, nel senso che si deve assumere come indeterminato il valore della causa, e vanno liquidate sui valori medi le due fasi di studio e decisionale: quindi, scaglione indeterminabile – complessità media, totale fasi studio e decisionale € 5.706,00 oltre accessori.
25. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e
9 liquidate applicando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, all'esigua difficoltà e al valore economico dell'affare, all'importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
26. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
1.984,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 1.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
649/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( , con l'avv. Parte_1 C.F._1
DORO GIANLUCA e l'avv. FIORETTO VERONICA
contro
), con l'avv. LOCATELLI CP_1 C.F._2
LORENZO e l'avv. VAIRA CARLO oggetto: responsabilità professionale;
appello avverso la sentenza n. 2560/2023 del tribunale di Padova emessa il 21/12/2023; causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: , nel merito in principalità: Parte_1
1 1) in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'avv. al contratto di prestazione CP_1
d'opera intellettuale concluso con ed e la sua Pt_1 Controparte_2
conseguente responsabilità professionale, dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto e condannare la stessa, per i titoli indicati in atto di citazione, al risarcimento in favore dell'attrice del danno cagionato, da liquidarsi nella somma di € 16.394,50, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare in ogni caso l'avv.
[...]
a pagare all'attrice a titolo di responsabilità CP_1 Parte_1
contrattuale e/o extracontrattuale, la somma di € 16.394,50, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
3) in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. CP_1
nei termini richiesti e ridurre il compenso richiesto per la sola fase decisionale di € 5.909,44 alla minor somma ritenuta di giustizia dichiarando non dovuti gli interessi legali sull'IVA e sul CPA.
In ogni caso
4) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione della prova orale, già richiesta nel giudizio di primo grado, sui capitoli e con il teste riportati alla pagina 20 dell'atto di citazione in appello;
per la parte appellata: CP_1
2 voglia il giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che l'avv. dichiara di non accettare il CP_1
contraddittorio su eventuali domande nuove
In via istruttoria respingere le istanze istruttorie di parte appellante per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. di prime cure;
nel merito in via principale, respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza di prime cure siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti.
Assolvere l'avv. da ogni avversaria pretesa e confermare la CP_1
pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale.
In ogni caso con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, cpa e iva nelle previste misure.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2560/2023 il tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, respinge tutte le domande principali.
Accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna
a pagare a la somma di € 5.909,44 con Parte_1 CP_1
interessi legali dalla prima mesa in mora al saldo. La condanna inoltre a rifonderle le spese di giudizio, liquidate in € 237,00 per spese ed €
5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali».
2. Il tribunale ha osservato che: nel mese di marzo 2019 Parte_1
e il fratello si sono rivolti all'avvocato
[...] CP_2 CP_1
chiedendo di verificare l'ammissibilità delle azioni intraprese dai precedenti legali che li avevano assistiti, avv.ti Francesco Rossetti e
Francesco Santosuosso. L'avv. ha consigliato di abbandonare la CP_1
3 causa RG 859/2019 davanti al tribunale di Padova contro il notaio CP_3
(non ancora costituito), attesa l'inammissibilità della domanda,
[...]
e invece di costituirsi nella n. 6460/2018 RG, pendente sempre davanti al tribunale di Padova, relativa alla querela di falso proposta contro tale
, pur avendo la controparte eccepito la mancanza di procura CP_4
alle liti. La sentenza che ha definito il giudizio ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree, condannando Parte_1
e a rifondere le spese, nonché a pagare
[...] Controparte_2
ulteriori € 5.534,00 ai sensi dell'art. 96, 3° comma cpc.
3. Di conseguenza, e hanno Parte_1 Controparte_2
chiesto il risarcimento dei danni contro i precedenti legali avv.ti Rossetto
e Santosuosso, contestando i vizi procedurali e l'inammissibilità della domanda nella causa n. 6460/2018 RG: con sentenza n. 140/2021 (doc.
17), il tribunale di Padova ha accertato la responsabilità professionale e condannato in solido i due avvocati a pagare un risarcimento di €
18.178,00.
4. Tuttavia, «i signori on vedevano soddisfatte le proprie Parte_1
pretese poiché l'avv. Rossetti è risultato nullatenente e si è cancellato dall'albo (doc. 18) e l'avv. Santosuosso è risultato pluri-ipotecato e gravato di ingenti debiti (doc. 19) ed entrambi sono risultati essere privi di un'assicurazione professionale» (appello p. 7).
5. A questo punto, ha adito nuovamente il Parte_1
tribunale di Padova, convenendo l'avv. per farne accertare CP_1
l'inadempimento al contratto di prestazione d'opera, la responsabilità professionale per essersi costituita come nuovo difensore nella causa n.
6460/2018 ormai compromessa per l'inammissibilità e infondatezza delle domande introdotte, e anche per aver sanato con la costituzione il difetto
4 di procura già eccepito dalla controparte. L'attrice ha richiesto la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 16.394,50.
6. si è costituita contestando le domande avversarie e CP_1
chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento di € 5.909,44 per l'attività svolta come legale di nella causa RG n. 6951/2015. Parte_1
7. Il tribunale di Padova con la sentenza qui impugnata ha trattato la possibilità di sanare ex tunc la mancanza della procura rilevando che, all'epoca dei fatti, esistevano due contrastanti orientamenti in giurisprudenza, uno estensivo che ammetteva la sanatoria, l'altro restrittivo che la escludeva, sicché ha ritenuto che l'avv. non CP_1
avesse compiuto un errore costituendosi in giudizio, e ha negato sia il nesso di causa, sia la colpa della professionista;
all'inverso, ha riconosciuto a quest'ultimo il compenso di € 5.909,44 richiesti in via riconvenzionale.
8. Con atto del data 16.4.2024 ha proposto Parte_1
appello deducendo quattro motivi.
9. L'appellata si è costituita con comparsa del 21.6.2024 CP_1
resistendo al gravame.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. Col primo motivo (pagg. 8-11), l'appellante lamenta: «omesso esame del primo profilo di responsabilità dell'avv. per omessa CP_1
dissuasione dei clienti dal costituirsi in una causa perdente per formulazione di domande inammissibili e infondate».
12. sostiene che l'avv. ha errato nel Parte_1 CP_1
costituirsi come nuovo difensore nella causa n. 6460/2018, con oggetto la querela di falso presentata nei confronti di , che era CP_4
5 impossibile superare gli errori commessi dai precedenti avvocati
(inesistenza di procura e notifica dell'atto di citazione, proposizione di una querela di falso per accertare la falsità intrinseca delle dichiarazioni di controparte), che infine non doveva scrivere ai clienti con mail del
23.4.2019 che «…per la querela di falso a mio avviso bisogna arrivare fino alla fine solo per poter richiedere i soldi per gli errori dei legali, in quanto il giudice lo scriverà» (vd. doc. 10).
13. L'appellante ritiene inoltre che l'avv. avrebbe dovuto CP_1
rilevare l'inammissibilità delle domande dedotte dai precedenti legali, con l'obbligo quindi di informare i clienti e dissuaderli dal proseguire un giudizio dall'esito sfavorevole.
14. Il motivo non è fondato, poiché l'avvocato ha consigliato CP_1
subito di abbandonare la causa n. 859/2029, visto che la controparte notaio non si era ancora costituita;
mentre ha ritenuto di costituirsi CP_3
nell'altra n. 6460/2018, dal momento che si era già CP_4
costituita. Appare sufficientemente dimostrato che la costituzione come nuovo difensore del 13.3.2019 (doc. 3) sia stata decisa dal legale dopo avere discusso con i due clienti i termini della controversia, in particolare per «ottenere una sentenza nella quale fossero esposti gli errori commessi dai precedenti legali» e poter così agire nei loro confronti, come effettivamente è avvenuto.
15. Anzi, quanto all'obbligo di informazione, le mail prodotte dall'avvocato pur successive alla costituzione, rivelano che la CP_1
scelta di coltivare comunque la causa per arrivare a sentenza è stata proprio condivisa con la mandante. In quella del 23.4.2019, l'avv. CP_1
ritiene che per la querela di falso sia necessario arrivare fino alla fine solo per poter agire contro gli altri avvocati (doc. 10), ma la missiva risponde a e_mail in pari data di (padre dell'appellante) il quale Persona_1
6 le aveva chiesto «…come poter dimostrare gli errori commessi dall'avv.
Rossetti per presentare richiesta di risarcimento danni all'assicurazione».
16. Addirittura, il si spinge fino a suggerire lui stesso Parte_1
all'avv. di «presentare la citazione contro il Rossetti, lasciando CP_1
poi al giudice affermare che non è corretta», a riprova che la strategia processuale non è stata il frutto di una scelta unilaterale dell'avv. CP_1
ma è stata discussa in dettaglio con i clienti e approvata dai medesimi.
Infatti, una ulteriore conferma di quanto ora esposto si ricava dalla mail del 21.5.2019, dove l'avv. afferma: «…vi mando la conclusionale CP_1
depositata ieri. Purtroppo, è indifendibile sotto ogni punto di vista…per tutte le ragioni che sapete già. Ho comunque tentato di girare la frittata… ma il risultato sarà a mio avviso come detto» (vd. doc. 14).
17. Col secondo motivo (pagg. 11-18) deduce: Parte_1
«errato rigetto della domanda di responsabilità professionale». Sostiene che il tribunale non ha considerato che la responsabilità dell'avv. CP_1
era quella di essersi costituita senza valutare la convenienza dell'atto, esponendo in tal modo i clienti a un rischio evitabile. Inoltre, in merito al contrasto di giurisprudenza, il tribunale «non ha considerato che
l'orientamento secondo cui il difetto di procura non era sanabile, poi sposato dalle Sezioni Unite, era stato accolto solamente da due sentenze
(Cass. 19399/2018 e Cass. 24257/18). Secondo la giurisprudenza maggioritaria di allora, invece, il difetto di procura era sanabile (Cass.
10885/2018, Cass. 21666/2018, Cass. 15933/2018, Cass. 218/2017,
11930/2018, Cass. 23958/2020, Cass. 21533/2015 etc (doc. 14)».
18. Il motivo non è fondato, poiché nel caso in esame, essendovi all'epoca dei fatti un contrasto fra due orientamenti della Corte di
Cassazione, uno più estensivo che imponeva al giudice di assegnare un
7 termine alla parte per regolare la sua posizione, e l'altro che escludeva la possibilità di sanare ex tunc la mancanza di procura, non si può concludere che l'avv. sia incorsa in errore nel costituirsi come nuovo CP_1
difensore, visto che non vi era alcuna certezza sulla direzione che avrebbe preso il tribunale, né si potevano ricavare elementi decisivi dal numero di precedenti a favore di ciascun orientamento.
19. Inoltre, la costituzione era intesa a ottenere la sentenza che evidenziasse la negligenza degli avv.ti Rossetti e Santosuosso, contro i quali i fratelli hanno avviato la causa per responsabilità Parte_1
professionale: e nella sentenza n. 140/2021 il tribunale di Padova elenca per l'appunto gli errori da loro commessi: «con riguardo al procedimento rubricato sub. 6064/18 R.G. è dato riscontrare numerose condotte negligenti da parte dei professionisti…circostanze queste tutte poi riscontrate nell'ambito della sentenza che definiva il giudizio…» (doc. 17
p. 10).
20. Non appare dunque censurabile la scelta dell'avvocato di CP_1
costituirsi il 13.3.2019, poiché questo ha permesso agli attori di agire contro i precedenti difensori, e vedersi riconoscere il risarcimento per tutti gli esborsi sostenuti (vd. doc. 17, p. 14).
21. Col terzo motivo (pagg. 18-20) l'appellante lamenta errore del tribunale «sulla colpa, sul nesso di causa e sul risarcimento dei danni subiti»: sostiene che non è stato riconosciuto il grave inadempimento del professionista che, con la descritta strategia processuale ha provocato un aggravio pari a € 13.649,50 per spese processuali e risarcimento danni per lite temeraria (doc. 14 e 15); € 200,00 inutilmente pagati a titolo di imposta di registro (doc. 16 a-b); € 545,00 per l'iscrizione al ruolo della causa (doc.
23); € 2.000,00 per il compenso pagato all'avv. CP_1
8 22. Il motivo non è fondato, poiché non si tratta di «danni che non si sarebbero verificati se l'avv. avesse tenuto il comportamento CP_1
corretto, perito e diligente, di dissuadere i clienti dal costituirsi in una causa perdente in cui erano state formulate domande inammissibili e palesemente infondate» (appello pagg. 18s): come si è detto,
l'infondatezza della pretesa è derivata non dalla costituzione del 13.3.2019
(condivisa dall'avv. con la cliente), ma dagli errori dei precedenti CP_1
legali; a riprova, va sottolineato che sia le spese del processo, sia la condanna per lite temeraria ex art. 96, 3° comma cpc, sono state poi poste a carico degli avvocati Rossetti e Santosuosso nella causa per responsabilità professionale, come risulta dalla sentenza n. 140/2021 del tribunale di Padova (vd. doc. 17, pagg. 12s).
23. Col quarto motivo (pagg. 20-23) l'appellante deduce: «errato accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria». Sostiene che il tribunale ha errato nel riconoscere a € 5.909,44 come CP_1
compenso per il procedimento n. 6951/2015, poiché l'avvocatessa è intervenuta solo nella fase decisionale, si è limitata a sostenere le tesi dei legali che l'avevano preceduta, e comunque il compenso richiesto
«appare senz'altro eccessivo e non dovuto».
24. Il motivo non è fondato, poiché l'avvocato ha studiato la CP_1
controversia e predisposto comparsa conclusionale e memoria di replica.
L'importo richiesto rispetta i paramenti previsti dal DM 55/2014, nel senso che si deve assumere come indeterminato il valore della causa, e vanno liquidate sui valori medi le due fasi di studio e decisionale: quindi, scaglione indeterminabile – complessità media, totale fasi studio e decisionale € 5.706,00 oltre accessori.
25. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la soccombenza e
9 liquidate applicando i valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, all'esigua difficoltà e al valore economico dell'affare, all'importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
26. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
1.984,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 1.3.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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