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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2341 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi res.te C.F. 2 del Foro diin Via Lucento 97/A, con gli Avv.ti Maria Pia Richard
IN e UL AT ( C.F. 3 ) del Foro di Taranto,
attrice
Contro
Controparte 1 in persona del Sindaco pro tempore, con l'avvocato Annalisa
Di Giovanni,
convenuto
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c..
All'udienza del 19 giugno 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, dopo questa veniva riservata con la concessione dei termini di cui al 190
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
L'attrice asserisce che il 14.08.2020, alle ore 8.30 circa, nel mentre percorreva, in sella
- CP 1 - giunta all'altezza del alla propria bicicletta, via Borraco nella marina di
civico 297 "a causa del sedime sconnesso, infossato rispetto al manto stradale e della presenza di una caditoia stradale sporgente, perdeva l'equilibrio e cadeva...a terra".
Ascriveva con ciò la responsabilità dell'accaduto al Controparte_1 ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., asserendo che la Sig.ra non poteva accorgersi dell'insidia né percepire la situazione di pericolo. Si costituiva il Controparte_1 che contestava l'assunto attoreo in diritto e in ragione,. La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni, con il deferimento dell'interrogatorio formale, con l'espletamento della ctu.
L'attrice sostiene che in data 14 agosto alle prime ore del mattino, In sella alla propria bicicletta, giunta in Via Borraco all'altezza del numero civico 297, a causa del sedime sconnesso, infossato rispetto al manto stradale e della presenza di una caditoia stradale sporgente, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra.
A seguito della caduta l'esponente perdeva i sensi e al rinvenimento avvertiva dolori lungo tutto il corpo tali da richiedere l'intervento del 118. 5. L'esponente veniva così
trasportata presso il Presidio Ospedaliero "M. Giannuzzi" di CP 1 ove, all'esito degli esami diagnostici, le veniva refertato "altre fatture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero e frattura composta metaepifisi prossimale dell'omero dx", con prognosi di
30 giorni.
Nell'accertamento della responsabilità della P.A. assume rilievo la condotta del danneggiato. Sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. ( obbligo di custodia) che aquiliana ex art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza, “il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità
della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. commal, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato"
(cass. 15383/2006).
Gli utenti della strada sono gravati pertanto, coerentemente al c.d. principio di autoresponsabilità codificato dall'art. 1227, 1 comma, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. “ordinaria diligenza” attraverso la,mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può
incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a secondo della gravità, a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità della P.A..
E' onere della P.A. provare che l'evento dannoso sia stato determinato in tutto o in parte, dal comportamento stesso danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario (cass. N. 7963/2012).
Nel caso di specie, i testimoni escussi dichiarano, che la giornata era bella, che c'era piena visibilità, che l'attrice cadeva in quanto era presente una feritoia sulla strada e un terreno sconnesso. E' evidente da tali dichiarazioni che manca l'elemento dell'imprevedibilità, dell'insidia e/o del trabocchetto..
Quindi anche a voler ritenere l'attendibilità della circostanza riferita dai testimoni (non evincibile però dai fotogrammi prodotti da parte attrice), Sarebbe stato, infatti, onere dell'attrice, secondo l'ordinaria prudenza ed attenzione, quello di percorrere la strada con un manto stradale non uniforme, ed in alcuni punti sconnesso, con una maggiore solerzia.. È stato puntualizzato in giurisprudenza che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode può consistere nella condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cassazione civile, sez.lll, 18/04/2012, n. 6062)". Le prove testimoniali, non forniscono la piena prova dell'accaduto, riferiscono infatti i testimoni di aver visto la signora cadere, ma nulla aggiungono se accompagnavano l'attrice ed erano posti davanti a lei, dietro di lei o affianco tanto da vedere in maniera diretta su cosa realmente avesse procurato l'inciampo di converso determinante l'ora dell'incidente avvenuto in pieno giorno e quindi con la piena visibilità.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'attrice non è riuscita a fornire la piena prova, della propria diligenza nell'attraversare un tratto di strada perfettamente conosciuto, con la normale visibilità. Non può ritenersi, pertanto ravvisabile un contesto oggettivamente pericoloso creato colposamente dalla P.A., in quanto l'attrice con la normale diligenza richiesta avrebbe potuto evitare la prevedibile situazione di pericolo
( cass. N. 999 del 20.01.2014).
Per tali ragioni di fatto e di diritto si ritiene ex art. 1227 c.c. di determinare una responsabilità concorsuale al 50% nell'occorso evento.ll quantum del risarcimento,
determinato dal CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale,: In sintesi quindi l'evento in oggetto ha causato dei danni temporanei alla persona dell'attrice così come di seguito valutati:
"Esiti di frattura metaepifisaria prossimale dell'omero di destra" della durata, per analoga a lesioni simili, di giorni 90 (novanta), dei quali 35 (trentacinque) al 75%, 30 (trenta) al 50% e 25 (venticinque) al 25%.
Si ritiene pertanto ragionevole una valutazione totale del danno permanente, al 8%"
Per l'effetto in applicazione delle tabelle di Milano il danno totale è pari a €.
14.888,33 riducendo il danno considerato dal CTu al 50%, si liquida il danno nella misura di €. 7.444,16 nessuna spesa viene riconosciuta dal CTU.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della compensazione considerato il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, disponendo definitivamente sulla domanda dall'attrice
Parte 1 contro il Controparte 1
- Accoglie parzialmente la domanda e di conseguenza:
-
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.
-
7.444,16 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino a reale soddisfo a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di giudizio;
- pone l'onere della CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Taranto oggi 20 Ottobre 2025,
Il Giudice Unico
Dott.ssa Eliana Tazzoli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2341 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Parte 1 C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi res.te C.F. 2 del Foro diin Via Lucento 97/A, con gli Avv.ti Maria Pia Richard
IN e UL AT ( C.F. 3 ) del Foro di Taranto,
attrice
Contro
Controparte 1 in persona del Sindaco pro tempore, con l'avvocato Annalisa
Di Giovanni,
convenuto
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c..
All'udienza del 19 giugno 2025, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano.
All'esito, dopo questa veniva riservata con la concessione dei termini di cui al 190
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
L'attrice asserisce che il 14.08.2020, alle ore 8.30 circa, nel mentre percorreva, in sella
- CP 1 - giunta all'altezza del alla propria bicicletta, via Borraco nella marina di
civico 297 "a causa del sedime sconnesso, infossato rispetto al manto stradale e della presenza di una caditoia stradale sporgente, perdeva l'equilibrio e cadeva...a terra".
Ascriveva con ciò la responsabilità dell'accaduto al Controparte_1 ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., asserendo che la Sig.ra non poteva accorgersi dell'insidia né percepire la situazione di pericolo. Si costituiva il Controparte_1 che contestava l'assunto attoreo in diritto e in ragione,. La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni, con il deferimento dell'interrogatorio formale, con l'espletamento della ctu.
L'attrice sostiene che in data 14 agosto alle prime ore del mattino, In sella alla propria bicicletta, giunta in Via Borraco all'altezza del numero civico 297, a causa del sedime sconnesso, infossato rispetto al manto stradale e della presenza di una caditoia stradale sporgente, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra.
A seguito della caduta l'esponente perdeva i sensi e al rinvenimento avvertiva dolori lungo tutto il corpo tali da richiedere l'intervento del 118. 5. L'esponente veniva così
trasportata presso il Presidio Ospedaliero "M. Giannuzzi" di CP 1 ove, all'esito degli esami diagnostici, le veniva refertato "altre fatture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero e frattura composta metaepifisi prossimale dell'omero dx", con prognosi di
30 giorni.
Nell'accertamento della responsabilità della P.A. assume rilievo la condotta del danneggiato. Sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. ( obbligo di custodia) che aquiliana ex art. 2043 c.c., secondo la giurisprudenza, “il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale esclude la responsabilità
della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. commal, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato"
(cass. 15383/2006).
Gli utenti della strada sono gravati pertanto, coerentemente al c.d. principio di autoresponsabilità codificato dall'art. 1227, 1 comma, c.c. di un dovere generale di attenzione e diligenza, in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. “ordinaria diligenza” attraverso la,mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può
incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a secondo della gravità, a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità della P.A..
E' onere della P.A. provare che l'evento dannoso sia stato determinato in tutto o in parte, dal comportamento stesso danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contrario (cass. N. 7963/2012).
Nel caso di specie, i testimoni escussi dichiarano, che la giornata era bella, che c'era piena visibilità, che l'attrice cadeva in quanto era presente una feritoia sulla strada e un terreno sconnesso. E' evidente da tali dichiarazioni che manca l'elemento dell'imprevedibilità, dell'insidia e/o del trabocchetto..
Quindi anche a voler ritenere l'attendibilità della circostanza riferita dai testimoni (non evincibile però dai fotogrammi prodotti da parte attrice), Sarebbe stato, infatti, onere dell'attrice, secondo l'ordinaria prudenza ed attenzione, quello di percorrere la strada con un manto stradale non uniforme, ed in alcuni punti sconnesso, con una maggiore solerzia.. È stato puntualizzato in giurisprudenza che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode può consistere nella condotta dello stesso danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cassazione civile, sez.lll, 18/04/2012, n. 6062)". Le prove testimoniali, non forniscono la piena prova dell'accaduto, riferiscono infatti i testimoni di aver visto la signora cadere, ma nulla aggiungono se accompagnavano l'attrice ed erano posti davanti a lei, dietro di lei o affianco tanto da vedere in maniera diretta su cosa realmente avesse procurato l'inciampo di converso determinante l'ora dell'incidente avvenuto in pieno giorno e quindi con la piena visibilità.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'attrice non è riuscita a fornire la piena prova, della propria diligenza nell'attraversare un tratto di strada perfettamente conosciuto, con la normale visibilità. Non può ritenersi, pertanto ravvisabile un contesto oggettivamente pericoloso creato colposamente dalla P.A., in quanto l'attrice con la normale diligenza richiesta avrebbe potuto evitare la prevedibile situazione di pericolo
( cass. N. 999 del 20.01.2014).
Per tali ragioni di fatto e di diritto si ritiene ex art. 1227 c.c. di determinare una responsabilità concorsuale al 50% nell'occorso evento.ll quantum del risarcimento,
determinato dal CTU nelle conclusioni dell'elaborato peritale,: In sintesi quindi l'evento in oggetto ha causato dei danni temporanei alla persona dell'attrice così come di seguito valutati:
"Esiti di frattura metaepifisaria prossimale dell'omero di destra" della durata, per analoga a lesioni simili, di giorni 90 (novanta), dei quali 35 (trentacinque) al 75%, 30 (trenta) al 50% e 25 (venticinque) al 25%.
Si ritiene pertanto ragionevole una valutazione totale del danno permanente, al 8%"
Per l'effetto in applicazione delle tabelle di Milano il danno totale è pari a €.
14.888,33 riducendo il danno considerato dal CTu al 50%, si liquida il danno nella misura di €. 7.444,16 nessuna spesa viene riconosciuta dal CTU.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della compensazione considerato il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, disponendo definitivamente sulla domanda dall'attrice
Parte 1 contro il Controparte 1
- Accoglie parzialmente la domanda e di conseguenza:
-
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.
-
7.444,16 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino a reale soddisfo a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di giudizio;
- pone l'onere della CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Taranto oggi 20 Ottobre 2025,
Il Giudice Unico
Dott.ssa Eliana Tazzoli