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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21 settembre 2024 e vertente
TRA
, Nata a CALTAGIRONE (CT) il 22/05/1970, cittadina Parte_1 italiana, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. AROSIO DI FRANCESCO C.F._1
LAURA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato ad [...] il [...], cittadino egiziano, Controparte_1
Cod. Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 13 MAGGIO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 settembre 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1) con Controparte_1
dalla cui unione nascevano i figli nato il [...] e nata il [...] e da cui si era
[...] Per_1 Per_2 separata con sentenza n.500/20 del Tribunale di Milano del 15 gennaio/ 21 gennaio 2020, chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai Servizi di regolamentazione delle visite, di porre altresì a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 complessivo oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13 maggio 2025 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 febbraio 2025 davanti al
Giudice onorario, così dichiarava: ” confermo che il padre non si è fatto più sentire né vedere né con i figli né con me dal 2020. I figli soprattutto sentono molto l'assenza del papà.. non ha mai versato l'assegno, non Per_2 si è mai interessato non ha mai chiamato. Io non so bene dove lo stesso si trovi, so che lavora in giro ma non so bene dove si trovi. Non ci sentiamo mai al telefono. L'ho dovuto chiamare sabato scorso sul cellulare per via dello stato di salute della bambina che sta facendo da circa 1 mese gesti autolesivi proprio perché soffre per la lontananza dal padre. lei fa la II media. Lei esprime molto le sue emozioni. Io ci parlo molto e la seguo. A scuola ha alti e bassi. Adesso sta recuperando alcune materie, non rischia comunque la bocciatura. Ho chiesto
l'intervento dei Servizi da 1 anno, lei ha avuto qualche problema di inserimento in famiglia. Adesso sta meglio.
Si sta aprendo un po' di più con me. E' stata presa in carico presso l' a cui mi sono rivolta, non hanno Pt_2 però il consenso del padre. Questa causa per avere l'affido supersclusivo l'ho fatta apposta anche su Per_ suggerimento dei servizi per dare avvio alla presa in carico di . Sabato dopo la telefonata lui è venuto in ospedale dove la bambina è stata tenuta tutta la notte in osservazione. Lei ha dichiarato di avere avuto un attacco di panico e si era lesionata il braccio. Poi è stata dimessa. Il papà è venuto in ospedale e io gli ho spiegato che il comportamento della bambina dipende dalla sua assenza. Lui si è impegnato ad essere più presente. Non ha più chiesto nulla della bambina mi ha solo richiamato per una questione di residenza. Lavoro come colf in una famiglia e prendo 50 euro a settimana circa € 200, in nero. Prendo l'AU che è aumentato adesso a € 400. Lui non ha mai versato i 200 euro previsti che non so neanche quanto siano con la rivalutazione. Ho necessità di avere l'affido superslcusivo. Io vado da una psicologa privata che non pago visto Part il mio basso reddito. Abitiamo in una casa della ”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice e la parte attrice chiedevano l'affido supersclusivo, conferire delega ai
Servizi per la regolamentazione delle visite eventualmente in SN con presa in carico di presso l' e Per_2 Pt_2
pagina 2 di 9 l'avvio di tutti gli interventi di supporto, conferma infine del contributo economico a carico del padre oltre al
50% delle spese straordinarie obbligatore e AU interamente percepito dalla signora. Dichiaravano, poi, di rinunciare alle istanze istruttorie e ritenevano non necessario e anzi pregiudizievole sentire i minori
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza, così provvede,
Rilevato che le parti si sono separate con sentenza separazione del Tribunale di Milano n. 500/2020 del 15/21 gennaio 2020 con cui, in contumacia del marito, su richiesta della parte attrice, era stato disposto l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...], ad [...] i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre, assegnazione alla medesima della casa ex coniugale, tempi e modalità di frequentazione del padre con i figli come in sentenza previsto e con l'obbligo a carico dello stesso padre di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice, che il padre, dopo i primi mesi successivamente all'emissione della sentenza, dal 2020 circa, ha cominciato a diradare sempre di più le visite con figli, interrompendo ad un certo punto del tutto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile, non telefonando più, creando un senso di frustrazione e sofferenza per i figli, non collaborando quindi più alla gestione dei figli, disinteressandosi del tutto degli stessi e non partecipando più da tempo alle loro decisioni e scelte di vita, rendendo oltremodo per la madre difficile inizialmente avere il consenso paterno e al momento bloccandole ogni decisioni nell'interesse dei figli stante la sostanziale irreperibilità del padre, che Per_ da tempo non versa peraltro più l'assegno posto a suo carico. Da ultimo la situazione di sta preoccupando la madre che si è già rivolta ai Servizi Sociali, avendo la stessa cominciato ad assumere gesti autolesivi per cui è stata ricoverata lo scorso 10 maggio in ospedale avendo dovuto a quel punto chiamare il padre che è accorso e che nonostante la promessa di esser più presente non ha più chiesto nulla della bambina, la quale soffre per la lontananza del padre
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto nei confronti de figli, di disinteresse totale, di omesso mantenimento e di assenza di frequentazione con una interrotta collaborazione tra i genitori e condivisione delle decisioni, risulta al momento impraticabile l'affido condiviso, con conseguente necessità, anche tenuto conto Per_ dell'urgenza di interventi a tutela di , di modifica del regime attuale, con accoglimento della domanda di parte attrice di affido esclusivo dei figli alla stessa, attesa la piena idoneità genitoriale della medesima che da sempre si è presa cura dei medesimi con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato;
deve essere altresì disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione,
pagina 3 di 9 istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per i figli, in specie adesso per la bimba minore, attesa
l'assenza di comunicazione tra le parti e l'assenza del padre dalla vita dei figli.
Ritenuto, pertanto, come anche chiesto dalla parte attrice atteso che il padre non vede da tempo i figli i quali si
trovano attualmente in uno stato di profondo malessere e disagio verso la figura paterna, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali competenti di prendere in carico l'intero nucleo, anche per supportare e aiutare i Per_ figli minori e in specie , di provvedere, solo ve il padre lo richieda e mostri responsabilità e serietà nel voler riprendere, ad avviare la relazione tra il figlio e il padre, inizialmente se del caso in Spazio Neutro e modalità osservate e protette secondo quanto indicato in dispositivo nonchè di avviare tutti gli interventi utili e necessari per il minore e per i genitori.
Osservato altresì quanto all'aspetto economico che parte attrice ha dichiarato di lavorare come collaboratrice familiare senza contratto percependo circa € 200 al mese in nero;
riceve l'AU attualmente di € 400 al mese;
vive con i figli in una casa MM con canone di € 50,00 al mese;
viene aiutata economicamente dal figlio grande avuto da precedente matrimonio che lavora;
quanto al convenuto anche al tempo della separazione risultava lavorare nel campo edile con una propria ditta individuale;
attualmente non è noto dove viva e cosa faccia.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla attività lavorativa del convenuto che ha comunque piena ed integra capacità lavorativa e ha
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, può essere accolta la richiesta della parte attrice, con la conferma del contributo di mantenimento già previsto in sede di separazione sempre con il 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni collaborazione e partecipazione del padre con l'AU percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che è la figura che provvede maggiormente alla gestione dei figli e alle relative spese.
Osservato che la parte ha rinunciato sia all'ascolto dei minori che ad ulteriori accertamenti ritenendosi di non esercitare il potere d'ufficio del giudice.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione Per_ 1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via San Paolino n. 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 4 di 9 2) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza dei minori) prendano in carico il nucleo familiare e in collaborazione anche con i Servizi Specialistici, provvedano ad avviare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse del medesimi, i rapporti tra il padre e i figli stessi, se del caso inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette e osservate compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza nonché ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e Per_ neuropsichiatrico per i minori (in specie con presa in carico di presso l'Uonpia) ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori;
[... 3) CONFERMA il contributo al mantenimento posto a carico del padre per i figli minori mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat (prima rivalutazione giugno 2020) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017 qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di divorzio in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. pagina 5 di 9 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle articolate istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti i figli.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1).
Dalla loro unione nascevano i figli nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Le parti si sono, in seguito separate con sentenza n.500/20 del Tribunale di Milano del 15 gennaio/ 21 gennaio
2020
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 13 maggio 2025, a parziale modifica di quanto già disposto con la sentenza di separazione, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, d'altronde, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione dei minori e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione pagina 6 di 9 dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni, successivamente alla sentenza di separazione, del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, che si è progressivamente totalmente disinteressato della crescita e dei bisogni affettivi dei figli, avendo in seguito interrotto ogni rapporto con la madre e con i figli stessi che non vede dal 2020, delegando ormai da anni ogni decisione e l'intera gestione alla madre, senza aver mai corrisposto il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione né in alcun modo aver contribuito al loro mantenimento.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato - come già disposto in sede di provvedimenti del Giudice Delegato - l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre, che da sempre si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e continua ad apparire come l'unica figura genitoriale di riferimento per i figli che stanno crescendo in modo del tutto adeguato in un contesto sereno e affettivo, sebbene sofferenti per l'assenza del padre. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, quanto mai necessaria, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e dell'irreperibilità del padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i minori.
Attesa l'assenza da lunga data, l'interruzione dei rapporti da tempo tra il padre ed i figli che soffrono molto per la sua lontananza, con una situazione di difficoltà soprattutto della figlia che nell'ultimo periodo ha manifestato grave disagio e malessere, deve essere conferito l'incarico ai Servizi Sociali competenti per gli eventuali incontri richiesti dal padre con le modalità già previste dal Giudice Delegato e per l'avvio di eventuali interventi a supporto come meglio indicate in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 maggio 2025 in punto economico, a conferma di quanto già statuito in sede di separazione, in quanto idonei a garantire alla prole condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento dei figli, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con
Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura dei figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o rinunciata, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile
[...] del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1).
2) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 Per_2 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via San Paolino n. 26. La madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza dei minori), mantengano in carico il nucleo familiare e in collaborazione anche con i Servizi
Specialistici, provvedano ad avviare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse del medesimi, i rapporti tra il padre e i figli stessi, se del caso inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette e osservate compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza nonché ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e neuropsichiatrico per i minori (in specie con presa in carico di presso l'Uonpia) Per_2 ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori;
4) CONFERMA a carico di quale contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, il pagamento della somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (prima di rivalutazione Parte_1 giugno 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, qui richiamate;
5) DISPONE che l'AU venga percepito come per legge interamente dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi del Comune di Milano.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 21 settembre 2024 e vertente
TRA
, Nata a CALTAGIRONE (CT) il 22/05/1970, cittadina Parte_1 italiana, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. AROSIO DI FRANCESCO C.F._1
LAURA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato ad [...] il [...], cittadino egiziano, Controparte_1
Cod. Fisc. ; C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 13 MAGGIO 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 9 Con ricorso iscritto a ruolo in data 21 settembre 2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1) con Controparte_1
dalla cui unione nascevano i figli nato il [...] e nata il [...] e da cui si era
[...] Per_1 Per_2 separata con sentenza n.500/20 del Tribunale di Milano del 15 gennaio/ 21 gennaio 2020, chiedeva a questo
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento superesclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai Servizi di regolamentazione delle visite, di porre altresì a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 complessivo oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13 maggio 2025 il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.; preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, dopo aver confermato le dichiarazioni rese il 4 febbraio 2025 davanti al
Giudice onorario, così dichiarava: ” confermo che il padre non si è fatto più sentire né vedere né con i figli né con me dal 2020. I figli soprattutto sentono molto l'assenza del papà.. non ha mai versato l'assegno, non Per_2 si è mai interessato non ha mai chiamato. Io non so bene dove lo stesso si trovi, so che lavora in giro ma non so bene dove si trovi. Non ci sentiamo mai al telefono. L'ho dovuto chiamare sabato scorso sul cellulare per via dello stato di salute della bambina che sta facendo da circa 1 mese gesti autolesivi proprio perché soffre per la lontananza dal padre. lei fa la II media. Lei esprime molto le sue emozioni. Io ci parlo molto e la seguo. A scuola ha alti e bassi. Adesso sta recuperando alcune materie, non rischia comunque la bocciatura. Ho chiesto
l'intervento dei Servizi da 1 anno, lei ha avuto qualche problema di inserimento in famiglia. Adesso sta meglio.
Si sta aprendo un po' di più con me. E' stata presa in carico presso l' a cui mi sono rivolta, non hanno Pt_2 però il consenso del padre. Questa causa per avere l'affido supersclusivo l'ho fatta apposta anche su Per_ suggerimento dei servizi per dare avvio alla presa in carico di . Sabato dopo la telefonata lui è venuto in ospedale dove la bambina è stata tenuta tutta la notte in osservazione. Lei ha dichiarato di avere avuto un attacco di panico e si era lesionata il braccio. Poi è stata dimessa. Il papà è venuto in ospedale e io gli ho spiegato che il comportamento della bambina dipende dalla sua assenza. Lui si è impegnato ad essere più presente. Non ha più chiesto nulla della bambina mi ha solo richiamato per una questione di residenza. Lavoro come colf in una famiglia e prendo 50 euro a settimana circa € 200, in nero. Prendo l'AU che è aumentato adesso a € 400. Lui non ha mai versato i 200 euro previsti che non so neanche quanto siano con la rivalutazione. Ho necessità di avere l'affido superslcusivo. Io vado da una psicologa privata che non pago visto Part il mio basso reddito. Abitiamo in una casa della ”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice e la parte attrice chiedevano l'affido supersclusivo, conferire delega ai
Servizi per la regolamentazione delle visite eventualmente in SN con presa in carico di presso l' e Per_2 Pt_2
pagina 2 di 9 l'avvio di tutti gli interventi di supporto, conferma infine del contributo economico a carico del padre oltre al
50% delle spese straordinarie obbligatore e AU interamente percepito dalla signora. Dichiaravano, poi, di rinunciare alle istanze istruttorie e ritenevano non necessario e anzi pregiudizievole sentire i minori
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che il convento è stato dichiarato contumace;
all'esito della discussione in udienza, così provvede,
Rilevato che le parti si sono separate con sentenza separazione del Tribunale di Milano n. 500/2020 del 15/21 gennaio 2020 con cui, in contumacia del marito, su richiesta della parte attrice, era stato disposto l'affido condiviso dei figli minori nato il [...] e nata il [...], ad [...] i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre, assegnazione alla medesima della casa ex coniugale, tempi e modalità di frequentazione del padre con i figli come in sentenza previsto e con l'obbligo a carico dello stesso padre di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese nella presente sede dalla parte attrice, che il padre, dopo i primi mesi successivamente all'emissione della sentenza, dal 2020 circa, ha cominciato a diradare sempre di più le visite con figli, interrompendo ad un certo punto del tutto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile, non telefonando più, creando un senso di frustrazione e sofferenza per i figli, non collaborando quindi più alla gestione dei figli, disinteressandosi del tutto degli stessi e non partecipando più da tempo alle loro decisioni e scelte di vita, rendendo oltremodo per la madre difficile inizialmente avere il consenso paterno e al momento bloccandole ogni decisioni nell'interesse dei figli stante la sostanziale irreperibilità del padre, che Per_ da tempo non versa peraltro più l'assegno posto a suo carico. Da ultimo la situazione di sta preoccupando la madre che si è già rivolta ai Servizi Sociali, avendo la stessa cominciato ad assumere gesti autolesivi per cui è stata ricoverata lo scorso 10 maggio in ospedale avendo dovuto a quel punto chiamare il padre che è accorso e che nonostante la promessa di esser più presente non ha più chiesto nulla della bambina, la quale soffre per la lontananza del padre
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti posti in essere dal convenuto nei confronti de figli, di disinteresse totale, di omesso mantenimento e di assenza di frequentazione con una interrotta collaborazione tra i genitori e condivisione delle decisioni, risulta al momento impraticabile l'affido condiviso, con conseguente necessità, anche tenuto conto Per_ dell'urgenza di interventi a tutela di , di modifica del regime attuale, con accoglimento della domanda di parte attrice di affido esclusivo dei figli alla stessa, attesa la piena idoneità genitoriale della medesima che da sempre si è presa cura dei medesimi con continuità e responsabilità offrendo loro un contesto affettivo e ambientale adeguato;
deve essere altresì disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione,
pagina 3 di 9 istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., essendo impellente la necessità che la stessa possa assumere con tempestività tutte le decisioni rilevanti per i figli, in specie adesso per la bimba minore, attesa
l'assenza di comunicazione tra le parti e l'assenza del padre dalla vita dei figli.
Ritenuto, pertanto, come anche chiesto dalla parte attrice atteso che il padre non vede da tempo i figli i quali si
trovano attualmente in uno stato di profondo malessere e disagio verso la figura paterna, deve essere dato incarico ai Servizi Sociali competenti di prendere in carico l'intero nucleo, anche per supportare e aiutare i Per_ figli minori e in specie , di provvedere, solo ve il padre lo richieda e mostri responsabilità e serietà nel voler riprendere, ad avviare la relazione tra il figlio e il padre, inizialmente se del caso in Spazio Neutro e modalità osservate e protette secondo quanto indicato in dispositivo nonchè di avviare tutti gli interventi utili e necessari per il minore e per i genitori.
Osservato altresì quanto all'aspetto economico che parte attrice ha dichiarato di lavorare come collaboratrice familiare senza contratto percependo circa € 200 al mese in nero;
riceve l'AU attualmente di € 400 al mese;
vive con i figli in una casa MM con canone di € 50,00 al mese;
viene aiutata economicamente dal figlio grande avuto da precedente matrimonio che lavora;
quanto al convenuto anche al tempo della separazione risultava lavorare nel campo edile con una propria ditta individuale;
attualmente non è noto dove viva e cosa faccia.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, pur non disponendo di alcun dato certo e attuale in ordine alla attività lavorativa del convenuto che ha comunque piena ed integra capacità lavorativa e ha
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, può essere accolta la richiesta della parte attrice, con la conferma del contributo di mantenimento già previsto in sede di separazione sempre con il 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di ogni collaborazione e partecipazione del padre con l'AU percepito per intero dalla madre, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che è la figura che provvede maggiormente alla gestione dei figli e alle relative spese.
Osservato che la parte ha rinunciato sia all'ascolto dei minori che ad ulteriori accertamenti ritenendosi di non esercitare il potere d'ufficio del giudice.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione Per_ 1) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via San Paolino n. 26. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
pagina 4 di 9 2) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza dei minori) prendano in carico il nucleo familiare e in collaborazione anche con i Servizi Specialistici, provvedano ad avviare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse del medesimi, i rapporti tra il padre e i figli stessi, se del caso inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette e osservate compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza nonché ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e Per_ neuropsichiatrico per i minori (in specie con presa in carico di presso l'Uonpia) ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori;
[... 3) CONFERMA il contributo al mantenimento posto a carico del padre per i figli minori mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat (prima rivalutazione giugno 2020) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di
Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017 qui richiamate;
4) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) PRENDE ATTO che la parte ha rinunciato alle istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di divorzio in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti (parte convenuta con cittadinanza egiziana), fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale dove ancora risiede la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative ai minori, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale dei minori in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori. pagina 5 di 9 Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, avendo peraltro la parte attrice rinunciato alle articolate istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto del tutto superfluo alla luce di quanto verbalizzato e riferito dalla madre in assenza del convenuto, dimostratosi fattualmente disinteressato alle decisioni riguardanti i figli.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1).
Dalla loro unione nascevano i figli nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Le parti si sono, in seguito separate con sentenza n.500/20 del Tribunale di Milano del 15 gennaio/ 21 gennaio
2020
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 13 maggio 2025, a parziale modifica di quanto già disposto con la sentenza di separazione, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, d'altronde, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione dei minori e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione pagina 6 di 9 dell'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni, successivamente alla sentenza di separazione, del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, che si è progressivamente totalmente disinteressato della crescita e dei bisogni affettivi dei figli, avendo in seguito interrotto ogni rapporto con la madre e con i figli stessi che non vede dal 2020, delegando ormai da anni ogni decisione e l'intera gestione alla madre, senza aver mai corrisposto il contributo al mantenimento previsto in sede di separazione né in alcun modo aver contribuito al loro mantenimento.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere confermato - come già disposto in sede di provvedimenti del Giudice Delegato - l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre, che da sempre si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante e continua ad apparire come l'unica figura genitoriale di riferimento per i figli che stanno crescendo in modo del tutto adeguato in un contesto sereno e affettivo, sebbene sofferenti per l'assenza del padre. Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per i figli, quanto mai necessaria, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e dell'irreperibilità del padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per i minori.
Attesa l'assenza da lunga data, l'interruzione dei rapporti da tempo tra il padre ed i figli che soffrono molto per la sua lontananza, con una situazione di difficoltà soprattutto della figlia che nell'ultimo periodo ha manifestato grave disagio e malessere, deve essere conferito l'incarico ai Servizi Sociali competenti per gli eventuali incontri richiesti dal padre con le modalità già previste dal Giudice Delegato e per l'avvio di eventuali interventi a supporto come meglio indicate in dispositivo.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 13 maggio 2025 in punto economico, a conferma di quanto già statuito in sede di separazione, in quanto idonei a garantire alla prole condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa e deve contribuire al mantenimento dei figli, ciò in conformità anche alla domanda della parte attrice, con
Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura dei figli.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o rinunciata, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 8.04.2009 ad AN d'TO in TO (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile
[...] del Comune di Milano – anno 2009, n. 0146, Parte II, Serie C/1).
2) AFFIDA i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva alla madre che li Per_1 Per_2 terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via San Paolino n. 26. La madre continuerà ad esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (affido supersclusivo), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
3) DISPONE che i Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di Milano (in relazione all'attuale residenza dei minori), mantengano in carico il nucleo familiare e in collaborazione anche con i Servizi
Specialistici, provvedano ad avviare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con i figli e ciò risponda all'interesse del medesimi, i rapporti tra il padre e i figli stessi, se del caso inizialmente in Spazio neutro e con modalità protette e osservate compatibilmente con le loro esigenze e nel rispetto delle loro condizioni psicofisiche, con un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza nonché ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e neuropsichiatrico per i minori (in specie con presa in carico di presso l'Uonpia) Per_2 ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori;
4) CONFERMA a carico di quale contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 minori, il pagamento della somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (prima di rivalutazione Parte_1 giugno 2020), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, qui richiamate;
5) DISPONE che l'AU venga percepito come per legge interamente dalla madre;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
8) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione ai Servizi del Comune di Milano.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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