Art. 8.
Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 , le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresi' dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 83 (lettera e e dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera e ed f e n. 105".
Il primo comma delle note relative al n. 89 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 , le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande alcooliche ed analcooliche, di mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresi' dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 83 (lettera e e dei sottonumeri I, II, III, IV, V e VI) 85, 30, lettera e ed f e n. 105".