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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Vicolo delle Rose n. 61, rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Modugno (Cod.
Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 8, ha eletto C.F._2
domicilio, Email_1
e
Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a Trieste, in Vicolo delle Rose n. 61, attualmente domiciliato in via Cadorna n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Flaviana Leonardi (Cod. Fisc. ), presso C.F._4
il cui studio in Crotone, via XXV Aprile n. 2, ha eletto domicilio,
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 10 I coniugi, con ricorso congiunto, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale omologando le condizioni qui di seguito integralmente riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Trieste, Vicolo delle Rose n.61, alla sig.ra Parte_1 presso la quale restano collocati i due figli minori.
3. Affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre.
4. I genitori concordano che i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di essi e la loro gestione siano regolamentati secondo una calendarizzazione che prevede tempi paritari con ciascun genitore secondo lo schema settimanale 2+2+3, successivamente nella settimana a seguire si inverte l'alternanza. Lo schema sarà il seguente:
1° settimana: lunedì, martedì con la madre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con il padre (pernotti compresi)
venerdì - sabato - domenica con la madre (pernotti compresi)
2° settimana: lunedì e martedì con il padre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con la madre (pernotti compresi) venerdì - sabato - domenica con il padre (pernotti compresi)
Così come di seguito schematizzato:
Con la terza settimana si ricomincia con l'alternanza prevista per la prima settimana e con la quarta settimana si ricomincia l'alternanza prevista per la seconda settimana e così alternativamente di seguito, salvo qualsiasi diverso accordo liberamente e consensualmente stipulato dai genitori in merito alla gestione quotidiana e settimanale dei figli.
5. Nei periodi in cui i figli restano a casa ammalati o quando la scuola è chiusa (es: vacanze estive, invernali, carnevale, Pasqua, votazioni, scioperi, ponti festivi, ecc…) i figli sono da gestire per l'intera giornata, cioè sin dal mattino, sia che la giornata sia di spettanza materna che di spettanza paterna, e quindi sarà onere e cura di ciascun genitore organizzarsi ed attrezzarsi per tenere i figli a cominciare dal mattino qualora essi non vadano a scuola. pagina 2 di 10 6. Prevista con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal
26/12 al 31/12 con l'un genitore e dal 1/1 al 6/1 con l'altro genitore;
festività di Vigilia (24/12)
e di Natale (25/12) ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro genitore scambiandosi l'alternanza l'anno successivo. Salvo diverso accordo.
7. Nel periodo di vacanze estive, fermo l'ordinario regime di visite come sopra calendarizzato, vengono previste 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno genitore, con obbligo di concordare e comunicarsi reciprocamente entro il 30/4 di ciascun anno il periodo di ferie prescelto, garantendo nel periodo di vacanza con ciascuno contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. Salvo diverso accordo.
Nell'imminenza del periodo di propria spettanza sarà onere del genitore comunicare all'altro il luogo di destinazione di un eventuale viaggio fornendo recapiti telefonici e indirizzi per consentire la reperibilità. Qualora nel periodo di propria spettanza il padre desideri che i figli trascorrano un periodo in visita ai nonni paterni (che abitano a Crotone), il padre dovrà occuparsi dei trasferimenti nei suoi periodi di vacanza, sostenendone la spesa, ed ove possibile accompagnando personalmente in viaggio i figli sino al domicilio dei nonni paterni.
8. Vacanze di Pasqua divise equamente tra i genitori, salvo che gli stessi si accordino diversamente.
9. I genitori concordano nel farsi coadiuvare da persone di rispettiva fiducia nella gestione dei figli e dei loro impegni nei periodi di propria reciproca spettanza, ove impossibilitati per impegni di lavoro o personali a gestire loro stessi direttamente i figli. Qualora si opti per l'assunzione di una baby-sitter, la spesa sarà di esclusivo carico del genitore che ne usufruisce.
10. Sono fatte salve eventuali diverse modalità ed ulteriori tempi di frequentazione con i figli, previo accordo tra i genitori.
11. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per i figli, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente i figli (es: tessera sanitaria, libretto pediatra, documenti di identità e codice fiscale) per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascun genitore.
12. Ciascun genitore, attesa la parità di tempo che i figli trascorreranno con ognuno di essi, si farà carico del mantenimento diretto accollandosi le spese ordinarie necessarie dei figli per il tempo di rispettiva frequentazione, e ciascuno quindi si attrezzerà presso il proprio domicilio con tutto quanto sia necessario per la quotidianità dei minori, sia di vestiario che di prodotti per l'igiene personale e per i medicinali da banco di prima ed ordinaria necessità.
13. I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come espressamente previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di
Trieste il 18.05.15 a cui le parti si richiamano integralmente (che qui si allega sottoscritto dalle parti), oltre al 50% di eventuali capi di vestiario di non comune e quotidiano utilizzo (da pagina 3 di 10 intendersi perciò “acquisti straordinari” come es: tuta e scarponi da sci) che i genitori si scambieranno tra loro per consentirne l'utilizzo ai figli nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione. Le spese straordinarie, così previste, saranno rimborsate al 50% a favore del genitore che le ha anticipate e debitamente documentate all'altro.
14. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese dei figli al 50%, salvo diverso regime fiscale in atto.
15. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, Pt_1 impegnandosi a destinare le somme ad esigenze esclusive dei figli, e percepirà altresì interamente i contributi erogati a titolo di dote famiglia e bonus vari previsti dalla legge finanziaria in corso per le famiglie, impegnandosi ad usare i relativi importi per esigenze dei figli.
16. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica.
17. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita, l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione dei figli, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse dei figli medesimi.
18. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo di almeno 24 ore, eventuali propri impedimenti a tenere con sé i figli nelle giornate di propria spettanza così da mettere al corrente l'altro genitore della gestione relativa ai figli.
19. A regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], cede e trasferisce ai due figli minori C.F._3
(c.f. ) nato a [...] il [...], e Persona_3 C.F._5
(c.f. ) nata a [...] il [...], la propria metà Persona_4 C.F._6 quota di immobile, costituita dalla casa familiare, più pertinente box auto e cantina, tutti siti in
Trieste, Vicolo delle Rose n.61. A ciascun figlio viene trasferita ed intestata una quota uguale, cioè il 25% ciascuno dell'intera proprietà, rimanendo la sig.ra intestataria della Parte_1 residua quota pari al 50%. La sig.ra dichiara di accettare quale genitore co- Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori, in nome e per conto dei figli minori le quote ad essi trasferite dal padre, in quanto autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste
Il tutto come meglio descritto al numero sub 23) [allegato al] ricorso.
20. A definizione e regolamentazione di ogni reciproco rapporto economico tra le parti, a fronte della cessione immobiliare di cui infra la sig.ra rimanendo cointestataria Parte_1 insieme al sig. del contratto di mutuo, pagherà la quota parte pari ai 2/3 Controparte_1 del mutuo, ed il sig. la residua quota pari ad 1/3 del mutuo. Nella stessa Controparte_1 quota percentuale – cioè 1/3 - il sig. dopo l'avvenuta cessione della sua Controparte_1 quota di proprietà ai figli, continuerà a pagare le spese straordinarie relative all'immobile trasferito e la restante quota – cioè 2/3 - rimarrà a carico della sig.ra Ciò a Parte_1
pagina 4 di 10 condizione e fintanto che nell'alloggio familiare di Vicolo delle Rose n.61 restino a vivere solo la madre con i due figli minori. Diversamente, se e allorquando nell'alloggio dovesse risiedervi e/o dimorare altra persona oltre a madre e i due figli, la sig.ra si obbligherà Pt_1
a pagare per l'intero il rateo di mutuo e anche le spese straordinarie dell'alloggio familiare.
21. Ove non fossero già tutti intestati i contratti di utenza della casa sita in Vicolo delle Rose n.61, oggetto qui di trasferimento, alla sig.ra quest'ultima provvederà entro 30 Parte_1 giorni dall'udienza di separazione a volturare a proprio nome i contratti di utenza e si farà carico in via integrale, a far data dalla omologazione del presente accordo, al pagamento di tutte le spese ordinarie relative ad utenze, fornitura di consumi, ed ogni altra spesa di natura ordinaria inerente il detto alloggio costituente la casa familiare, di cui già è e resta cointestataria per metà quota, oltre a farsi carico integrale delle tasse relative al detto immobile.
22. L'immobile, oggetto di trasferimento da parte del sig. in favore dei due Controparte_1 figli minori e , è costituito da alloggio sito in Trieste, al terzo piano Persona_1 Per_2 nonché box e cantina siti al pianoterra della casa in Trieste, civico numero 61 di Vicolo delle
Rose, come di seguito censito:
All'Ufficio Tavolare di Trieste:
In Comune Censuario di Roiano alla Partita Tavolare 3949, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dall'alloggio con due poggioli sito al terzo piano della casa civico numero 61 di Vicolo delle Rose, nonché box auto e cantina di pertinenza siti al pianoterra della medesima casa, marcato “5” in azzurro nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal
Numero 791/1975, con le congiunte 48/1.000 p.i. del c.t.1° della P.T. 3944 di Roiano (p.c.n.
354/6, fondo e parti comuni dell'edificio), nonché pp.cc.nn. 354/5, 343/2);
All'Ufficio del Territorio di Trieste - Catasto Urbano e Catasto Terreni:
L'immobile oggetto di cessione è di seguito censito in Comune di Trieste:
- sezione N, foglio 9, particella 345/6, subalterno 13, Vicolo delle Rose, civico numero 61, piano T-3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale
117 mq., rendita catastale € 1.115,55;
- sezione N, foglio 9, particella 354/6, subalterno6, Vicolo delle Rose, civico numero 61, piano
T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, metri quadri 15, superficie catastale 16 mq, rendita catastale € 97,61.
Le utilità comuni sono censite come segue:
- foglio 9, particella 354/5, orti, classe 4, aree 43.54, reddito dominicale € 35,98, reddito agrario € 29,23;
- sezione N, foglio 9, particella 343/2, Vicolo delle Rose, piano T.
pagina 5 di 10 23. Ai fini del trasferimento immobiliare le parti danno atto:
• che, con riferimento a quanto disposto in materia di edilizia ed urbanistica dall'articolo 40 della Legge 28.02.1985, n.47, l'anno di costruzione dell'edificio in cui si trova l'alloggio oggetto di cessione risale al 1970;
• che l'immobile oggetto del [trasferimento] è stato edificato in forza di licenze di costruzione rilasciate dal Comune di Trieste in data 14 gennaio 1970 sub Prot.gen.n. 35248 Prot.corr.n.
XII/1° - 550/1-69 e in data 12 febbraio 1976 Prot.gen.n. 40311 Prot.corr.n. XIII/1°- 550/40-69;
• che è stata ottenuta l'abitabilità con atto Ufficio Tecnico, prot.corr.n.550/36-1969 di data 25 maggio 1976;
• che per le modifiche interne è stata presentata comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 68 e 80 L.R. del 19 novembre 1991 al Comune di Trieste in data 23 luglio 1996;
• che successivamente sono state eseguite modifiche edili interne all'alloggio in regime di attività edilizia libera e non hanno modificato le condizioni di abitabilità indicate nel certificato dd.25/05/1976;
• che in relazione al detto immobile non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive;
• che la parte cedente garantisce l'immobile deve intendersi provvisto dell'agibilità;
• che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile qui in oggetto;
• che la parte cedente dichiara che l'immobile in oggetto le è pervenuto per atto di compravendita concluso in data 24.05.2017 a firma del notaio rogate dott. , Persona_5 notaio di Trieste iscritto nel Collegio Notarile di Trieste (Repertorio n.116575 –Raccolta
n.21908);
• che sul detto immobile grava iscrizione di ipoteca a favore della
[...] con sede legale in , Piazza Salimbeni n.3, per la complessiva Controparte_2 CP_2 somma di € 310.000,00 di cui € 155.000,00 di capitale mutuato, oltre interessi, ed ogni altro accessorio, ipoteca iscritta all'Ufficio Tavolare di Trieste sub GN.6073/2017;
• che in data 25.03.2022 è stata presentata richiesta di sospensione di pagamento delle rate di mutuo e in data 28.03.2022 è stata formulata la proposta di accordo sospensione mutuo con previsione di sospensione delle rate di mutuo per 12 mensilità a partire da quella scaduta il
28/2/2022 e sino a quella scadente il 31/01/2023, con proroga del finanziamento sino al
30/11/2049.
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie sottoscritte dalle parti, depositate in Catasto ed allegate al pagina 6 di 10 presente atto;
la parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi alla unità immobiliare in oggetto, quali sopra riportati, e la planimetria depositata in
Catasto di cui sopra, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
• Si dà, inoltre, atto che l'unità immobiliare oggetto del presente trasferimento risulta regolarmente intestata presso il Catasto dei Fabbricati di Trieste alla odierna parte cedente per la metà quota qui oggetto di trasferimento in conformità con le risultanze dei Registri
Immobiliari (Ufficio Tavolare), come risulta dall'estratto tavolare e visura catastale qui allegate.
• Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 ter L. 165/1990 la parte cedente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'unità immobiliare in oggetto;
• La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando la parte cessionaria, cioè i figli minori e Persona_3 Per_4
e per essi la madre sig.ra a ciò espressamente autorizzata dal Giudice
[...] Parte_1
Tutelare del Tribunale di Trieste, a conseguire la voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a nome dei due figli minori e Persona_3 Per_4 sulla metà quota di immobile oggetto di trasferimento ad onere e spesa della sig.ra
[...]
Parte_1
• In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 – come modificato dalla L. 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 – la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare oggetto del [trasferimento] redatto dal per.ind. in data 28/2/2017. Parte cessionaria dichiara altresì di essere Persona_6 edotta che il suddetto Attestato ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
– 28/2/2017 - e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La parte cedente dichiara che il detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace e non risulta decaduto per cause sopravvenute.
24. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previste per legge.
pagina 7 di 10 25. Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
26. Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
27. La parte cedente assicura la piena ed esclusiva proprietà di quanto qui trasferito – pari a metà quota p.i. dell'immobile sito in Trieste, Vicolo delle Rose n.61, alloggio al 3° piano nonché box auto e cantina pertinenziali e parti comuni site al pianoterra, che dichiara libero, tranne l'ipoteca e il mutuo di cui al punto infra sub 24), da privilegi fiscali – azioni pregiudizievoli in corso – o comunque temute – nonché da imposte e tasse arretrate, sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data odierna sia in via principale, che complementare e suppletiva.
28. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L.
223/2006, convertito in L. 248/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del ricorso consensuale.
29. La parte cedente dichiara di avere la disponibilità dell'immobile per la quota a sé intestata e qui trasferita, anche ai sensi del vigente diritto di famiglia.
30. Le parti si danno atto che fino alla data di deposito del ricorso ciascuna ha provveduto a pagare la propria quota per IMU (ove prevista), e le quote relative a spese condominiali, ed in genere tutte le imposte previste (TARES, TARI ecc), salvi diversi accordi intervenuti tra le parti. Qualora alla data di sottoscrizione del presente accordo residuino eventuali crediti dell'uno verso l'altro coniuge per pregresse quote di mutuo e per spese condominiali, entro il deposito dell'atto detti debiti dovranno essere sanati e definitivamente saldati. Ove uno solo dei coniugi risultasse in arretrato per la propria quota parte di spese inerenti l'alloggio coniugale, qui oggetto di cessione, soltanto il coniuge che risulti così debitore ne risponderà manlevando l'altro coniuge verso i terzi da ogni responsabilità.
31. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione, la sig.ra cede e trasferisce al sig. Parte_1 Controparte_1 le proprie quote nominali della società “MAKING ART Srl”, pari al 35%, e rimane ad esclusivo onere e carico anche economico del sig. gestire e formalizzare la Controparte_1 detta cessione quote.
32. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione la sig.ra ha restituito alla società “MAKING ART Parte_1
Srl” l'autovettura BMW Serie 1 (targata FW692BV), in quanto intestata alla detta società, che ella aveva in uso per la gestione dei figli.
33. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione il sig. si impegna ed obbliga a liberare Controparte_1 definitivamente entro e non oltre maggio 2024 la sig.ra da ogni e qualsivoglia Parte_1
pagina 8 di 10 garanzia / fideiussione, mutuo, prestito, finanziamento che quest'ultima abbia prestato e sottoscritto per attività imprenditoriali e societarie a nome del marito e/o cointestate ai coniugi, ovvero per attività societarie di cui uno e/o entrambi siano soci. Parimenti e contestualmente la sig.ra cederà al sig. tutte le quote di cui ella sia titolare Pt_1 CP_1
(per comunione dei beni), senza nulla pretendere, nelle società cointestate ai coniugi, ed il marito quindi assumerà su di sé ogni obbligazione verso terzi manlevando la moglie da qualsivoglia obbligazione, fideiussione, garanzia, ed altro vincolo relativo alle società. Tutte le operazioni inerenti ed attinenti alle società e attività imprenditoriali dei coniugi saranno definite in separata sede notarile ovvero tramite atto da formalizzare con il professionista all'uopo incaricato dai coniugi.
34. Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti, ciascuno pagherà le spese di assistenza del proprio legale.
35. La sig.ra quale genitore co-esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori, in quanto autorizzata dal Giudice Tutelare di Trieste a procedere all'annotazione del trasferimento immobiliare pro quota a nome dei due figli minori, curerà a sue spese ed onere i successivi adempimenti presso l'Ufficio Tavolare e Catasto per la voltura a nome dei due minori della quota di immobile qui oggetto di cessione.
36. Con l'adempimento di quanto previsto nel ricorso le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte, e null'altro avranno a pretendere economicamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo oltre all'esecuzione e l'adempimento puntuali degli accordi sottoscritti.
Si dichiara che il trasferimento immobiliare previsto nel ricorso ai punti 23) e ss., è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art.19 Legge 74/1987, trattandosi di separazione legale tra coniugi ed il trasferimento immobiliare de quo si inserisce nella regolamentazione dei reciproci rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati con il rito concordatario a San Floriano del Collio (GO) il 21/06/2014, scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni (atto di matrimonio Numero 3, Parte
2, Serie A, Anno 2014);
b) dall'unione sono nati i figli il 30/09/2015 e il 7/01/2017. Persona_1 Per_2
pagina 9 di 10 2. Sentiti all'udienza del 29/10/2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, compreso il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare dal sig. ai due figli minori e CP_1 Persona_1
e sono stati autorizzati a vivere separatamente. Per_2
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonostante la lontananza dei nonni paterni;
ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, gli accordi rispettano le attuali esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, e sono proporzionati alle rispettive risorse economiche, ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Floriano del Collio di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Floriano al Collio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 29/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Vicolo delle Rose n. 61, rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Modugno (Cod.
Fisc. ), presso il cui studio in Trieste, via Battisti n. 8, ha eletto C.F._2
domicilio, Email_1
e
Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a Trieste, in Vicolo delle Rose n. 61, attualmente domiciliato in via Cadorna n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Flaviana Leonardi (Cod. Fisc. ), presso C.F._4
il cui studio in Crotone, via XXV Aprile n. 2, ha eletto domicilio,
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 10 I coniugi, con ricorso congiunto, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale omologando le condizioni qui di seguito integralmente riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Trieste, Vicolo delle Rose n.61, alla sig.ra Parte_1 presso la quale restano collocati i due figli minori.
3. Affidare i due figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre.
4. I genitori concordano che i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di essi e la loro gestione siano regolamentati secondo una calendarizzazione che prevede tempi paritari con ciascun genitore secondo lo schema settimanale 2+2+3, successivamente nella settimana a seguire si inverte l'alternanza. Lo schema sarà il seguente:
1° settimana: lunedì, martedì con la madre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con il padre (pernotti compresi)
venerdì - sabato - domenica con la madre (pernotti compresi)
2° settimana: lunedì e martedì con il padre (pernotti compresi) mercoledì e giovedì con la madre (pernotti compresi) venerdì - sabato - domenica con il padre (pernotti compresi)
Così come di seguito schematizzato:
Con la terza settimana si ricomincia con l'alternanza prevista per la prima settimana e con la quarta settimana si ricomincia l'alternanza prevista per la seconda settimana e così alternativamente di seguito, salvo qualsiasi diverso accordo liberamente e consensualmente stipulato dai genitori in merito alla gestione quotidiana e settimanale dei figli.
5. Nei periodi in cui i figli restano a casa ammalati o quando la scuola è chiusa (es: vacanze estive, invernali, carnevale, Pasqua, votazioni, scioperi, ponti festivi, ecc…) i figli sono da gestire per l'intera giornata, cioè sin dal mattino, sia che la giornata sia di spettanza materna che di spettanza paterna, e quindi sarà onere e cura di ciascun genitore organizzarsi ed attrezzarsi per tenere i figli a cominciare dal mattino qualora essi non vadano a scuola. pagina 2 di 10 6. Prevista con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal
26/12 al 31/12 con l'un genitore e dal 1/1 al 6/1 con l'altro genitore;
festività di Vigilia (24/12)
e di Natale (25/12) ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro genitore scambiandosi l'alternanza l'anno successivo. Salvo diverso accordo.
7. Nel periodo di vacanze estive, fermo l'ordinario regime di visite come sopra calendarizzato, vengono previste 2 settimane, anche non consecutive, con ciascuno genitore, con obbligo di concordare e comunicarsi reciprocamente entro il 30/4 di ciascun anno il periodo di ferie prescelto, garantendo nel periodo di vacanza con ciascuno contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore. Salvo diverso accordo.
Nell'imminenza del periodo di propria spettanza sarà onere del genitore comunicare all'altro il luogo di destinazione di un eventuale viaggio fornendo recapiti telefonici e indirizzi per consentire la reperibilità. Qualora nel periodo di propria spettanza il padre desideri che i figli trascorrano un periodo in visita ai nonni paterni (che abitano a Crotone), il padre dovrà occuparsi dei trasferimenti nei suoi periodi di vacanza, sostenendone la spesa, ed ove possibile accompagnando personalmente in viaggio i figli sino al domicilio dei nonni paterni.
8. Vacanze di Pasqua divise equamente tra i genitori, salvo che gli stessi si accordino diversamente.
9. I genitori concordano nel farsi coadiuvare da persone di rispettiva fiducia nella gestione dei figli e dei loro impegni nei periodi di propria reciproca spettanza, ove impossibilitati per impegni di lavoro o personali a gestire loro stessi direttamente i figli. Qualora si opti per l'assunzione di una baby-sitter, la spesa sarà di esclusivo carico del genitore che ne usufruisce.
10. Sono fatte salve eventuali diverse modalità ed ulteriori tempi di frequentazione con i figli, previo accordo tra i genitori.
11. I genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri che autonomi per i figli, nonché alla consegna reciproca di ogni documento necessario inerente i figli (es: tessera sanitaria, libretto pediatra, documenti di identità e codice fiscale) per i tempi di rispettiva permanenza dei figli presso ciascun genitore.
12. Ciascun genitore, attesa la parità di tempo che i figli trascorreranno con ognuno di essi, si farà carico del mantenimento diretto accollandosi le spese ordinarie necessarie dei figli per il tempo di rispettiva frequentazione, e ciascuno quindi si attrezzerà presso il proprio domicilio con tutto quanto sia necessario per la quotidianità dei minori, sia di vestiario che di prodotti per l'igiene personale e per i medicinali da banco di prima ed ordinaria necessità.
13. I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come espressamente previste e disciplinate dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di
Trieste il 18.05.15 a cui le parti si richiamano integralmente (che qui si allega sottoscritto dalle parti), oltre al 50% di eventuali capi di vestiario di non comune e quotidiano utilizzo (da pagina 3 di 10 intendersi perciò “acquisti straordinari” come es: tuta e scarponi da sci) che i genitori si scambieranno tra loro per consentirne l'utilizzo ai figli nei rispettivi periodi di permanenza e frequentazione. Le spese straordinarie, così previste, saranno rimborsate al 50% a favore del genitore che le ha anticipate e debitamente documentate all'altro.
14. Ciascun coniuge detrarrà fiscalmente le spese dei figli al 50%, salvo diverso regime fiscale in atto.
15. La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, Pt_1 impegnandosi a destinare le somme ad esigenze esclusive dei figli, e percepirà altresì interamente i contributi erogati a titolo di dote famiglia e bonus vari previsti dalla legge finanziaria in corso per le famiglie, impegnandosi ad usare i relativi importi per esigenze dei figli.
16. Le parti nulla pretendono l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento dandosi atto della reciproca autosufficienza economica.
17. Le parti si impegnano a confrontarsi e a concordare tra loro ogni decisione inerente la crescita, l'educazione, lo sviluppo e l'istruzione dei figli, ed in genere su ogni scelta di particolare importanza da effettuarsi nell'interesse dei figli medesimi.
18. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo di almeno 24 ore, eventuali propri impedimenti a tenere con sé i figli nelle giornate di propria spettanza così da mettere al corrente l'altro genitore della gestione relativa ai figli.
19. A regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio il sig. (c.f. Controparte_1
), nato a [...] il [...], cede e trasferisce ai due figli minori C.F._3
(c.f. ) nato a [...] il [...], e Persona_3 C.F._5
(c.f. ) nata a [...] il [...], la propria metà Persona_4 C.F._6 quota di immobile, costituita dalla casa familiare, più pertinente box auto e cantina, tutti siti in
Trieste, Vicolo delle Rose n.61. A ciascun figlio viene trasferita ed intestata una quota uguale, cioè il 25% ciascuno dell'intera proprietà, rimanendo la sig.ra intestataria della Parte_1 residua quota pari al 50%. La sig.ra dichiara di accettare quale genitore co- Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui minori, in nome e per conto dei figli minori le quote ad essi trasferite dal padre, in quanto autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste
Il tutto come meglio descritto al numero sub 23) [allegato al] ricorso.
20. A definizione e regolamentazione di ogni reciproco rapporto economico tra le parti, a fronte della cessione immobiliare di cui infra la sig.ra rimanendo cointestataria Parte_1 insieme al sig. del contratto di mutuo, pagherà la quota parte pari ai 2/3 Controparte_1 del mutuo, ed il sig. la residua quota pari ad 1/3 del mutuo. Nella stessa Controparte_1 quota percentuale – cioè 1/3 - il sig. dopo l'avvenuta cessione della sua Controparte_1 quota di proprietà ai figli, continuerà a pagare le spese straordinarie relative all'immobile trasferito e la restante quota – cioè 2/3 - rimarrà a carico della sig.ra Ciò a Parte_1
pagina 4 di 10 condizione e fintanto che nell'alloggio familiare di Vicolo delle Rose n.61 restino a vivere solo la madre con i due figli minori. Diversamente, se e allorquando nell'alloggio dovesse risiedervi e/o dimorare altra persona oltre a madre e i due figli, la sig.ra si obbligherà Pt_1
a pagare per l'intero il rateo di mutuo e anche le spese straordinarie dell'alloggio familiare.
21. Ove non fossero già tutti intestati i contratti di utenza della casa sita in Vicolo delle Rose n.61, oggetto qui di trasferimento, alla sig.ra quest'ultima provvederà entro 30 Parte_1 giorni dall'udienza di separazione a volturare a proprio nome i contratti di utenza e si farà carico in via integrale, a far data dalla omologazione del presente accordo, al pagamento di tutte le spese ordinarie relative ad utenze, fornitura di consumi, ed ogni altra spesa di natura ordinaria inerente il detto alloggio costituente la casa familiare, di cui già è e resta cointestataria per metà quota, oltre a farsi carico integrale delle tasse relative al detto immobile.
22. L'immobile, oggetto di trasferimento da parte del sig. in favore dei due Controparte_1 figli minori e , è costituito da alloggio sito in Trieste, al terzo piano Persona_1 Per_2 nonché box e cantina siti al pianoterra della casa in Trieste, civico numero 61 di Vicolo delle
Rose, come di seguito censito:
All'Ufficio Tavolare di Trieste:
In Comune Censuario di Roiano alla Partita Tavolare 3949, corpo tavolare primo, unità condominiale costituita dall'alloggio con due poggioli sito al terzo piano della casa civico numero 61 di Vicolo delle Rose, nonché box auto e cantina di pertinenza siti al pianoterra della medesima casa, marcato “5” in azzurro nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal
Numero 791/1975, con le congiunte 48/1.000 p.i. del c.t.1° della P.T. 3944 di Roiano (p.c.n.
354/6, fondo e parti comuni dell'edificio), nonché pp.cc.nn. 354/5, 343/2);
All'Ufficio del Territorio di Trieste - Catasto Urbano e Catasto Terreni:
L'immobile oggetto di cessione è di seguito censito in Comune di Trieste:
- sezione N, foglio 9, particella 345/6, subalterno 13, Vicolo delle Rose, civico numero 61, piano T-3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 6, superficie catastale
117 mq., rendita catastale € 1.115,55;
- sezione N, foglio 9, particella 354/6, subalterno6, Vicolo delle Rose, civico numero 61, piano
T, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 4, metri quadri 15, superficie catastale 16 mq, rendita catastale € 97,61.
Le utilità comuni sono censite come segue:
- foglio 9, particella 354/5, orti, classe 4, aree 43.54, reddito dominicale € 35,98, reddito agrario € 29,23;
- sezione N, foglio 9, particella 343/2, Vicolo delle Rose, piano T.
pagina 5 di 10 23. Ai fini del trasferimento immobiliare le parti danno atto:
• che, con riferimento a quanto disposto in materia di edilizia ed urbanistica dall'articolo 40 della Legge 28.02.1985, n.47, l'anno di costruzione dell'edificio in cui si trova l'alloggio oggetto di cessione risale al 1970;
• che l'immobile oggetto del [trasferimento] è stato edificato in forza di licenze di costruzione rilasciate dal Comune di Trieste in data 14 gennaio 1970 sub Prot.gen.n. 35248 Prot.corr.n.
XII/1° - 550/1-69 e in data 12 febbraio 1976 Prot.gen.n. 40311 Prot.corr.n. XIII/1°- 550/40-69;
• che è stata ottenuta l'abitabilità con atto Ufficio Tecnico, prot.corr.n.550/36-1969 di data 25 maggio 1976;
• che per le modifiche interne è stata presentata comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 68 e 80 L.R. del 19 novembre 1991 al Comune di Trieste in data 23 luglio 1996;
• che successivamente sono state eseguite modifiche edili interne all'alloggio in regime di attività edilizia libera e non hanno modificato le condizioni di abitabilità indicate nel certificato dd.25/05/1976;
• che in relazione al detto immobile non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive;
• che la parte cedente garantisce l'immobile deve intendersi provvisto dell'agibilità;
• che, in virtù delle vigenti norme urbanistiche, non vi sono impedimenti alla commercializzazione dell'immobile qui in oggetto;
• che la parte cedente dichiara che l'immobile in oggetto le è pervenuto per atto di compravendita concluso in data 24.05.2017 a firma del notaio rogate dott. , Persona_5 notaio di Trieste iscritto nel Collegio Notarile di Trieste (Repertorio n.116575 –Raccolta
n.21908);
• che sul detto immobile grava iscrizione di ipoteca a favore della
[...] con sede legale in , Piazza Salimbeni n.3, per la complessiva Controparte_2 CP_2 somma di € 310.000,00 di cui € 155.000,00 di capitale mutuato, oltre interessi, ed ogni altro accessorio, ipoteca iscritta all'Ufficio Tavolare di Trieste sub GN.6073/2017;
• che in data 25.03.2022 è stata presentata richiesta di sospensione di pagamento delle rate di mutuo e in data 28.03.2022 è stata formulata la proposta di accordo sospensione mutuo con previsione di sospensione delle rate di mutuo per 12 mensilità a partire da quella scaduta il
28/2/2022 e sino a quella scadente il 31/01/2023, con proroga del finanziamento sino al
30/11/2049.
• Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della L. 52/1985, la parte cedente dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nelle planimetrie sottoscritte dalle parti, depositate in Catasto ed allegate al pagina 6 di 10 presente atto;
la parte cedente dichiara e la parte cessionaria prende atto che i dati catastali relativi alla unità immobiliare in oggetto, quali sopra riportati, e la planimetria depositata in
Catasto di cui sopra, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
• Si dà, inoltre, atto che l'unità immobiliare oggetto del presente trasferimento risulta regolarmente intestata presso il Catasto dei Fabbricati di Trieste alla odierna parte cedente per la metà quota qui oggetto di trasferimento in conformità con le risultanze dei Registri
Immobiliari (Ufficio Tavolare), come risulta dall'estratto tavolare e visura catastale qui allegate.
• Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 13 ter L. 165/1990 la parte cedente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'unità immobiliare in oggetto;
• La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando la parte cessionaria, cioè i figli minori e Persona_3 Per_4
e per essi la madre sig.ra a ciò espressamente autorizzata dal Giudice
[...] Parte_1
Tutelare del Tribunale di Trieste, a conseguire la voltura catastale e le rispettive intavolazioni del diritto di proprietà a nome dei due figli minori e Persona_3 Per_4 sulla metà quota di immobile oggetto di trasferimento ad onere e spesa della sig.ra
[...]
Parte_1
• In conformità all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 192/2005 – come modificato dalla L. 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013 – la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'unità immobiliare oggetto del [trasferimento] redatto dal per.ind. in data 28/2/2017. Parte cessionaria dichiara altresì di essere Persona_6 edotta che il suddetto Attestato ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
– 28/2/2017 - e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La parte cedente dichiara che il detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace e non risulta decaduto per cause sopravvenute.
24. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nascenti dal matrimonio e conseguenti all'intervenuta separazione personale dei coniugi e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta. Il detto trasferimento troverà quindi formale titolo nel provvedimento di omologa di separazione consensuale dei coniugi e le parti beneficeranno di tutte le esenzioni e benefici fiscali previste per legge.
pagina 7 di 10 25. Le parti dichiarano che trattasi di casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
Decreto Ministeriale 2 agosto 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 218/1969).
26. Le parti dichiarano di essere entrambe di cittadinanza italiana.
27. La parte cedente assicura la piena ed esclusiva proprietà di quanto qui trasferito – pari a metà quota p.i. dell'immobile sito in Trieste, Vicolo delle Rose n.61, alloggio al 3° piano nonché box auto e cantina pertinenziali e parti comuni site al pianoterra, che dichiara libero, tranne l'ipoteca e il mutuo di cui al punto infra sub 24), da privilegi fiscali – azioni pregiudizievoli in corso – o comunque temute – nonché da imposte e tasse arretrate, sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data odierna sia in via principale, che complementare e suppletiva.
28. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L.
223/2006, convertito in L. 248/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del ricorso consensuale.
29. La parte cedente dichiara di avere la disponibilità dell'immobile per la quota a sé intestata e qui trasferita, anche ai sensi del vigente diritto di famiglia.
30. Le parti si danno atto che fino alla data di deposito del ricorso ciascuna ha provveduto a pagare la propria quota per IMU (ove prevista), e le quote relative a spese condominiali, ed in genere tutte le imposte previste (TARES, TARI ecc), salvi diversi accordi intervenuti tra le parti. Qualora alla data di sottoscrizione del presente accordo residuino eventuali crediti dell'uno verso l'altro coniuge per pregresse quote di mutuo e per spese condominiali, entro il deposito dell'atto detti debiti dovranno essere sanati e definitivamente saldati. Ove uno solo dei coniugi risultasse in arretrato per la propria quota parte di spese inerenti l'alloggio coniugale, qui oggetto di cessione, soltanto il coniuge che risulti così debitore ne risponderà manlevando l'altro coniuge verso i terzi da ogni responsabilità.
31. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione, la sig.ra cede e trasferisce al sig. Parte_1 Controparte_1 le proprie quote nominali della società “MAKING ART Srl”, pari al 35%, e rimane ad esclusivo onere e carico anche economico del sig. gestire e formalizzare la Controparte_1 detta cessione quote.
32. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione la sig.ra ha restituito alla società “MAKING ART Parte_1
Srl” l'autovettura BMW Serie 1 (targata FW692BV), in quanto intestata alla detta società, che ella aveva in uso per la gestione dei figli.
33. A definizione ulteriore dei reciproci rapporti nascenti dal matrimonio e quale conseguenza dell'intervenuta separazione il sig. si impegna ed obbliga a liberare Controparte_1 definitivamente entro e non oltre maggio 2024 la sig.ra da ogni e qualsivoglia Parte_1
pagina 8 di 10 garanzia / fideiussione, mutuo, prestito, finanziamento che quest'ultima abbia prestato e sottoscritto per attività imprenditoriali e societarie a nome del marito e/o cointestate ai coniugi, ovvero per attività societarie di cui uno e/o entrambi siano soci. Parimenti e contestualmente la sig.ra cederà al sig. tutte le quote di cui ella sia titolare Pt_1 CP_1
(per comunione dei beni), senza nulla pretendere, nelle società cointestate ai coniugi, ed il marito quindi assumerà su di sé ogni obbligazione verso terzi manlevando la moglie da qualsivoglia obbligazione, fideiussione, garanzia, ed altro vincolo relativo alle società. Tutte le operazioni inerenti ed attinenti alle società e attività imprenditoriali dei coniugi saranno definite in separata sede notarile ovvero tramite atto da formalizzare con il professionista all'uopo incaricato dai coniugi.
34. Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti, ciascuno pagherà le spese di assistenza del proprio legale.
35. La sig.ra quale genitore co-esercente la responsabilità genitoriale sui figli Parte_1 minori, in quanto autorizzata dal Giudice Tutelare di Trieste a procedere all'annotazione del trasferimento immobiliare pro quota a nome dei due figli minori, curerà a sue spese ed onere i successivi adempimenti presso l'Ufficio Tavolare e Catasto per la voltura a nome dei due minori della quota di immobile qui oggetto di cessione.
36. Con l'adempimento di quanto previsto nel ricorso le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte, e null'altro avranno a pretendere economicamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo oltre all'esecuzione e l'adempimento puntuali degli accordi sottoscritti.
Si dichiara che il trasferimento immobiliare previsto nel ricorso ai punti 23) e ss., è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art.19 Legge 74/1987, trattandosi di separazione legale tra coniugi ed il trasferimento immobiliare de quo si inserisce nella regolamentazione dei reciproci rapporti economico- patrimoniali tra i coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati con il rito concordatario a San Floriano del Collio (GO) il 21/06/2014, scegliendo il regime patrimoniale di comunione dei beni (atto di matrimonio Numero 3, Parte
2, Serie A, Anno 2014);
b) dall'unione sono nati i figli il 30/09/2015 e il 7/01/2017. Persona_1 Per_2
pagina 9 di 10 2. Sentiti all'udienza del 29/10/2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, compreso il trasferimento della quota di proprietà della casa familiare dal sig. ai due figli minori e CP_1 Persona_1
e sono stati autorizzati a vivere separatamente. Per_2
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), il rispetto del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonostante la lontananza dei nonni paterni;
ritenuto altresì che, quanto ai profili economici, gli accordi rispettano le attuali esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, e sono proporzionati alle rispettive risorse economiche, ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Floriano del Collio di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi che si ritengono qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Floriano al Collio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 29/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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