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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 29/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 358 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAVIGLIA FRANCESCA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti INCORVAIA GIO LUCAS e Controparte_1
LORENZI ALESSANDRO, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 27.07.2013, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
[...]
Savona, al numero 89, parte II, serie C, anno 2013.
Le parti si sono separate con verbale di separazione omologato dal Tribunale di Savona in data
06.11.2019.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Dal matrimonio contratto dalle parti è nato il figlio (09.12.2013). Per_1
All'udienza del 26.09.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27.07.2013, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Savona, al numero 89, parte II, serie C, anno 2013, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore: “* affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
* frequentazione da parte di entrambi i genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità;
* facoltà per il padre di vedere e tenere presso di sé il figlio minore per tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.30 fino alla domenica sera alle ore 19.30 (di cui preferibilmente due fine settimana a Millesimo ed uno, ove ritenuto, a Lucca;
la sequenza di permanenza seguirà il seguente criterio di rotazione: due fine settimana consecutivi con il padre, uno con la madre, uno con il padre, uno con la madre e nuovamente due con il padre, ripetendosi ciclicamente. Il minore verrò prelevato e portato presso la casa materna, salvo diversi accordi) oltre ad un giorno infrasettimanale (in caso di mancato accordo il martedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 (tale ultima giornata potrà essere trascorsa dal minore con il padre o persona di sua fiducia); nei mesi di giugno, luglio ed agosto il minore sarà collocato presso ciascun genitore per periodi di 15 giorni (entro il 20.03 di ogni anno i genitori si accorderanno per decidere esattamente i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
in caso di mancato accordo il minore trascorrerà dal 15 al 22 giugno con la mamma, dal 23 al 30 giugno con il padre;
dall'1 al 15 luglio con la madre, dal 16 al 31 luglio con il padre, dall'1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre); metà vacanze scolastiche natalizie (in via alternata dal 24.12 ore 10.00 al 30.12 ore 17.00 con un genitore e dal 30.12 ore 17.00 al 06.01 ore 19.00 con l'altro genitore. Per l'anno 2025 il minore starà dal 24 al 30 dicembre con la mamma) e pasquali (con il padre o la madre dal venerdì alle ore 10.00 al lunedì alle ore 19.30 in base al criterio dell'alternanza; gli eventuali ulteriori giorni di vacanza del periodo pasquale saranno suddivisi compatibilmente con le rispettive esigenze di lavoro dei genitori. I genitori dovranno accordarsi con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla Pasqua.); metà ponti e periodi di chiusura della scuola nel corso dell'anno scolastico (entro la fine del mese di settembre di ciascun anno – per l'anno in corso dicembre – o comunque non appena reso disponibile il calendario scolastico, i genitori concorderanno tra loro quali periodi saranno trascorsi con un genitore e quali con l'altro; in caso di disaccordo o mancanza di disponibilità a concordare i periodi verranno indicati ad anni alaterni da ciascun genitore – anni pari madre e anni dispari padre);
* pagamento da parte del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo di euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, si ritiene di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
* percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre;
detrazione delle spese straordinarie a carico del padre al 100%;
* abbandono del giudizio a spese compensate”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)