Articolo 24 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
Art. 24. Incompatibilita' 1. La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale e' incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine regionale. 2. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine nazionale. 3. I componenti del consiglio dell'ordine nazionale che abbiano rinunziato, ai sensi dei commi 1 e 2, a tale carica, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli che hanno rinunziato, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano eletto il componente da sostituire.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994