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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 14646 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
on socio unico, con sede in GL (TV), Parte_1
Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
Gruppo IVA ), e per essa P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante
pro tempore (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
Gruppo IVA ), quale mandataria con P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentanza, di Controparte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
con unico socio, (gia' ''Securitisation con sede in CP_3 Controparte_4
GL (TV), Via Alfieri n. 1, (numero di codice fiscale e iscrizione al
Registro Imprese di Treviso , R.E.A. n. TV372945), giusta P.IVA_4
procura speciale atti quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura in atti , rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Faggella
Pellegrino Antonio Christian ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzaretto Giuseppe.
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, (cod. fisc. ; PEC: P.IVA_5
, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Email_1
Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ricorso depositato il 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., parte ricorrente ha allegato di essere divenuta titolare (a seguito delle operazioni di cessione indicate in atti) del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario (Rep. 48720 – 12908) stipulato in data 02.08.2007 (poi Controparte_6 Controparte_7
e successivamente incorporata in con i coniugi
[...] CP_8
[nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_9
)] e [nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 04.03.1958 (C.F. )] a garanzia delle cui C.F._2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
obbligazioni era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile sito in
Palermo alla Via Giovanni Gentile n. 45 ed accatastato al foglio 73, part. 697, sub. 11, A4 in proprietà per la quota di ½ ciascuno, iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Palermo (R.G. n. 58754 – R.P. n. 14564) e dopo aver evidenziato di aver interesse a che “il patrimonio ereditario del defunto sia
mantenuto in buono stato, nonché ad avere un contraddittore nell'esercizio delle
azioni giudiziali a tutela delle proprie ragioni di credito” ha chiesto che fosse accertato che l'eredità devoluta dalla mutuataria Parte_2
(deceduta ab intestato il 02.03.2011) era divenuta vacante e dunque acquisita dallo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. in ragione della prescrizione del diritto di accettarla del coniuge superstite , unico Controparte_9
chiamato alla sua successione;
rilevato che con comparsa del 26 febbraio 2025 si è costituita l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
Controparte_5
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 sulle conclusioni precisate per iscritto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dai difensori delle parti;
ritenuto che la domanda non possa essere accolta, perché parte ricorrente non ha dimostrato, a mezzo di apposita certificazione anagrafica
(che era suo onere produrre, a pena di decadenza, a corredo dell'atto introduttivo) che non sussistono chiamati ex lege alla successione di diversi e ulteriori rispetto al coniuge superstite, Parte_2 CP_9
, dovendosi, peraltro, osservare che ai sensi del chiaro disposto
[...]
dell'art. 586 c.c. l'eredità si devolve in favore dello Stato soltanto laddove
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sia raggiunta la giuridica certezza della mancanza di altri successibili da individuarsi, ai sensi degli artt. 566 e ss. c.c., nei discendenti, negli ascendenti, nei fratelli e nelle sorelle oppure nei suoi parenti sino al sesto grado, presupposto questo del quale l'interessata non ha dato prova;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite
– liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto) ed escludendo i compensi per la fase istruttoria (poiché la causa di natura documentale è stata decisa allo stato degli atti) in euro 2.906,00 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano restare a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
RIGETTA la domanda spiegata dalla ricorrente.
CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi euro euro 2.906,00 oltre accessori, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 14646 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
on socio unico, con sede in GL (TV), Parte_1
Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore
(C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
Gruppo IVA ), e per essa P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante
pro tempore (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
Gruppo IVA ), quale mandataria con P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentanza, di Controparte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
con unico socio, (gia' ''Securitisation con sede in CP_3 Controparte_4
GL (TV), Via Alfieri n. 1, (numero di codice fiscale e iscrizione al
Registro Imprese di Treviso , R.E.A. n. TV372945), giusta P.IVA_4
procura speciale atti quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura in atti , rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Faggella
Pellegrino Antonio Christian ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Azzaretto Giuseppe.
RICORRENTE
e
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, (cod. fisc. ; PEC: P.IVA_5
, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Email_1
Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con ricorso depositato il 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., parte ricorrente ha allegato di essere divenuta titolare (a seguito delle operazioni di cessione indicate in atti) del credito derivante dal contratto di mutuo ipotecario (Rep. 48720 – 12908) stipulato in data 02.08.2007 (poi Controparte_6 Controparte_7
e successivamente incorporata in con i coniugi
[...] CP_8
[nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_9
)] e [nata a [...] in C.F._1 Parte_2
data 04.03.1958 (C.F. )] a garanzia delle cui C.F._2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
obbligazioni era stata iscritta ipoteca volontaria sull'immobile sito in
Palermo alla Via Giovanni Gentile n. 45 ed accatastato al foglio 73, part. 697, sub. 11, A4 in proprietà per la quota di ½ ciascuno, iscritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Palermo (R.G. n. 58754 – R.P. n. 14564) e dopo aver evidenziato di aver interesse a che “il patrimonio ereditario del defunto sia
mantenuto in buono stato, nonché ad avere un contraddittore nell'esercizio delle
azioni giudiziali a tutela delle proprie ragioni di credito” ha chiesto che fosse accertato che l'eredità devoluta dalla mutuataria Parte_2
(deceduta ab intestato il 02.03.2011) era divenuta vacante e dunque acquisita dallo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. in ragione della prescrizione del diritto di accettarla del coniuge superstite , unico Controparte_9
chiamato alla sua successione;
rilevato che con comparsa del 26 febbraio 2025 si è costituita l chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato;
Controparte_5
atteso che la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è pervenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 sulle conclusioni precisate per iscritto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dai difensori delle parti;
ritenuto che la domanda non possa essere accolta, perché parte ricorrente non ha dimostrato, a mezzo di apposita certificazione anagrafica
(che era suo onere produrre, a pena di decadenza, a corredo dell'atto introduttivo) che non sussistono chiamati ex lege alla successione di diversi e ulteriori rispetto al coniuge superstite, Parte_2 CP_9
, dovendosi, peraltro, osservare che ai sensi del chiaro disposto
[...]
dell'art. 586 c.c. l'eredità si devolve in favore dello Stato soltanto laddove
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sia raggiunta la giuridica certezza della mancanza di altri successibili da individuarsi, ai sensi degli artt. 566 e ss. c.c., nei discendenti, negli ascendenti, nei fratelli e nelle sorelle oppure nei suoi parenti sino al sesto grado, presupposto questo del quale l'interessata non ha dato prova;
ritenuto che, in considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite
– liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa) e applicando i parametri minimi per tutte le fasi (in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto) ed escludendo i compensi per la fase istruttoria (poiché la causa di natura documentale è stata decisa allo stato degli atti) in euro 2.906,00 per onorari oltre accessori, come per legge - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. debbano restare a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
RIGETTA la domanda spiegata dalla ricorrente.
CONDANNA parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi euro euro 2.906,00 oltre accessori, come per legge.
Si comunichi.
Così deciso a Palermo, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile