Art. 12.
I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 11, sara' riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi "Albi professionali nazionali".
I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente articolo 11, sara' riconosciuta la qualifica di massofisioterapista, sono iscritti in appositi istituendi "Albi professionali nazionali".