Versione
7 marzo 1948
7 marzo 1948
Art. 2.
Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezza di apposito Comitato di gestione.
Il predetto Comitato di gestione e' composto di regola di non piu' di cinque membri ed e' nominato o sostituito dall'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.
Per ogni cassa o fonda e' nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunita' - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.
I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.
Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.
Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezza di apposito Comitato di gestione.
Il predetto Comitato di gestione e' composto di regola di non piu' di cinque membri ed e' nominato o sostituito dall'autorita' che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.
Per ogni cassa o fonda e' nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunita' - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.
I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili con le particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.
Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 23/10/1982 n. 311522 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 23 ottobre 1982 · 137.57623
[…] conguaglio: "Le cosiddette Casse Conguaglio, previste dall\'art. 1 del D.L. 15 settembre 1947, n. 896 e dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 1948, n. 98, sono organi dell\'Amministrazione dello Stato, posti in essere da atti amministrativi dei competenti organi dello Stato".
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Giurisprudenza • 2
- 1. CGCE, n. C-227/07, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia, 13/11/2008Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) — Artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, primo comma — Trasposizione non corretta» Nella causa C-227/07, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 maggio 2007, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. ER e dalla sig.ra K. JZ, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. EC e dal sig. T. OW, successivamente dal sig. M. IC, in qualità di agenti, …Leggi di più...
- principio certezza del diritto·
- trasposizione direttiva 2002/19/CE·
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- art. 5 direttiva accesso·
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