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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7234/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/06/2025 da , Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/09/2006 in CODROIPO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di CODROIPO (UD) al numero 21, parte 2, serie A, volume unico, anno 2006; Pe
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 13/02/2008) e (il 23/02/2012), Per_1 entrambe minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 02/09/2006, in CODROIPO (UD),
[...] con atto trascritto presso il comune di CODROIPO (UD) al n. 21, Parte 2, Serie A, volume unico, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno.
2) Dà atto che i coniugi si sono prestati il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per le figlie minorenni.
3) La casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Codroipo (UD) fraz. Iutizzo, Via Ermes di Colloredo n. 96, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e Parte_1 corredi in essa contenuti. Dà atto che il sig. ha già provveduto a lasciare la casa Pt_2 coniugale ed ha trasferito la propria residenza in Codroipo (UD), Viale Zara, n. 36 in ottemperanza a quanto disposto nel ricorso congiunto per la separazione.
4) Dà atto che le parti convengono che le rate del mutuo, acceso in occasione dell'acquisto dell'immobile di cui sopra, siano corrisposte per intero dal sig. che, per l'effetto, Pt_2 se ne farà carico sino alla sua estinzione. Pe
5) Dispone che le figlie minori e rimangano affidate in modo condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Codroipo (UD) fraz. Iutizzo, Via Ermes di Colloredo
n.96.
6) Dà atto che i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione delle figlie, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle stesse, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e
2 all'educazione delle minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le Pe linee guida dell'educazione di e , tenendo conto delle loro capacità, delle loro Per_1 inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alle stesse di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui le minori si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
7) Tenuto conto dell'età delle minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, dispone che le stesse stiano presso l'abitazione del padre secondo gli accordi che verranno di volta in volta assunti e comunque indicativamente nel fine settimana in alternanza con la madre dalle ore 16.00 del sabato fino alle ore 18.00 della domenica, mentre nel periodo estivo dalle ore 09.00 del sabato mattina alle ore 21.00 della domenica sera. Per quanto riguarda Pe le festività natalizie e pasquali, dispone che e , trascorrano i giorni festivi Per_1 secondo gli accordi che di volta in volta prenderanno con ciascun genitore, con l'obiettivo sincero di mantenere vivo il rapporto affettivo con entrambi. Lo stesso dicasi per le vacanze estive e invernali.
8) Dispone che il sig. provveda alla corresponsione, in favore della sig.ra Pt_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie, della somma Parte_1 mensile complessiva di euro 400,00, (euro 200,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine e ciò a far data dal termine previsto per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza. (e ciò a far data dall'udienza di comparizione delle parti innanzi al Tribunale di Udine, celebratasi in modalità cartolare)
9) Le spese straordinarie necessarie per le minori, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia allegato al ricorso, ivi incluse quelle afferenti la mensa scolastica, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
10) Dà atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute per le minori abbiano ad essere suddivise pro quota tra gli stessi al 50% e che la sig.ra abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per i Parte_1 minori.
3 11) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12) Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e, quindi, di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
13) Dà atto che le parti dichiarano inoltre che non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
14) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 21, parte 2, serie A, volume unico, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 23/10/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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