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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/09/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3831 / 2019
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 25.7.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
30.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 30.9.2025 e vertente tra
(P.I. ), in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., (P.I. , in persona del Parte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., , in qualità di titolare Parte_3 dell'impresa SOLUTION PUBBLICITÀ, (P.I. Parte_4
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentate e P.IVA_3 difese, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonello Tornitore e Franca
Femiano
-attori-
e
(C.F. ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_4 legale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Valentina Di Vincenzo
-convenuta-
e
(P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_5 procura in atti, dall'avv. OM RO
-convenuta-
e
2 (C.F. .I. , rappresentata e P_ P.IVA_6 P.IVA_7 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arena Vincenzo
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: domanda di indennizzo/risarcimento
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 30.9.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le società Parte_1
e , quale titolare Parte_4 Parte_2 Parte_3 dell'impresa Solution Pubblicità, convenivano in giudizio la CP_1
e la al fine di ottenerne la condanna, in solido, al pagamento CP_2 dell'indennità di asservimento di cui all'art. 44 d.p.r. n. 327/2001 e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a seguito della realizzazione a Cassino, in via Casilina Nord
n. 1, di una rotatoria e di una barriera spartitraffico che divide le due carreggiate di marcia impedendo ai mezzi provenienti da sud
(dall'autostrada A1 e da Cassino) l'accesso carrabile al compendio immobiliare ivi ubicato, mediante svolta a sinistra, in passato garantito dalla presenza di segnaletica orizzontale tratteggiata.
Sulla base di tali deduzioni, le attrici così concludevano: “Voglia il
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in CP_2 solido con la in qualità di socio unico, ex art. 44 del D.P.R. CP_1
327/2001 (già art. 46 L. 2359/1865), per i danni subiti da ciascuna società attrice a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui in narrativa, da valutarsi alla stregua della perdita di valore di mercato e di locazione degli immobili e alla perdita di avviamento commerciale delle medesime società, sia con riguardo alla perdita di clientela che alla mancata acquisizione di nuova, sia con riguardo ad ogni altro aspetto pregiudizievole che emerga in corso di giudizio, a far data dall'agosto 2013 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via principale, per l'effetto, condannare gli
Enti convenuti, in solido, al pagamento della giusta indennità di asservimento di cui all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 e/o al risarcimento di
3 tutti i danni subiti e subendi dalle istanti di natura sia patrimoniale che non patrimoniale secondo quanto sarà determinato in corso di giudizio alla stregua dei criteri sopra precisati;
3) in via principale, ma gradata, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento in forma specifica, in aggiunta all'istanza indennitaria e/o risarcitoria sopra precisata, consistente nel ripristino a spese e cure dei convenuti, in solido tra loro, dello status quo ante del tratto viario interessato ovvero al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo equivalente alla spesa necessaria alla realizzazione a regola d'arte di tale ultima opera, oltre i danni sopra indicati e oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, competenze
e onorari di causa”.
La si costituiva in giudizio tempestivamente con comparsa CP_1 di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2020, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa quale legittimata passiva P_ rispetto alla domanda principale, in considerazione del trasferimento delle attività relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria sulla rete viaria regionale SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418, eccependo, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, il difetto di legittimazione attiva della e della ditta Parte_4 [...]
, il proprio difetto di legittimazione virtù di Parte_5 contratto di servizio n. 20910 del 19.12.2017. Pertanto, la convenuta così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: a. in via pregiudiziale e di rito: sempreché codesto Il.mo Tribunale non ritenga di poter da subito accogliere le eccezioni preliminari di cui ai successivi punti
b-c-d-e, si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la dell' P_
(C.F. sede legale in Via Monzabano 10 – 00185 RO - pec: P.IVA_8
, in persona del rappresentante legale in base Email_1
a quanto stabilito con D.P.C.M. del 20/2/18 e successivo verbale di consegna dell'11/01/19 in quanto la competenza sulla SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418 è stata trasferita
4 all' e per l'effetto disporsi lo spostamento dell'udienza al fine di P_ permettere la detta chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art
163 cpc;
b. in via preliminare: accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, con ogni conseguente statuizione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; c. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e della Parte_4
; d. sempre in via preliminare: accertare e Parte_5 dichiarare il difetto di legittimazione della;
e. sempre in via CP_1 preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di interesse ad agire di parte attrice;
f. nel merito e in ogni caso: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate anche sotto il profilo della determinazione del pregiudizio subito;
g. sempre nel merito e in ogni caso: tenere indenne la da ogni CP_1 pregiudizio anche in conseguenza della formulata richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo Con condanna alla P_ refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, ivi comprese spese generali, CPA e IVA come per legge. Con riserva di integrare e modificare le domande nei termini di legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 9.1.2020, CP_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa P_ eccependo il difetto di legittimazione attiva della e Parte_4 della ditta nonché la carenza di Parte_5 interesse ad agire della per aver ceduto il terreno e il Parte_1 compendio immobiliare in questione alla Pertanto, Parte_4 la convenuta così concludeva: “In via preliminare : 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , e Parte_4 [...]
con conseguente estromissione dal giudizio e Parte_5 condanna alle spese;
parimenti si chiede l'estromissione della Parte_1 per mancanza di interesse ad agire. 2) autorizzare la chiamata di P_
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in RO,
[...]
Via Monzambano n. 10, in virtù del D.P.C.M 20/02/2018 e verbale dell'
11/01/19, ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., differendo altresì
5 opportunamente l'udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato, ai sensi dell'art. 269 e ss. c.p.c., nel rispetto dei termini di legge;
In via principale e nel merito respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e comunque assolutamente generica e sfornita di prova, sia sull'an che sul quantum debeatur. Con vittoria delle spese di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 4.5.2020 si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità/inammissibilità della P_ chiamata in causa da parte di per decadenza dai termini, la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva della e della ditta Solution Pubblicità Parte_4 [...]
, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_5
Ill.mo respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
in via principale: - Dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità della chiamata in causa di ad opera
P_ di per decadenza dei termini processuali ex art 163 bis e 269 c.p.c. - CP_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in
P_ virtù degli art.
1.1. e 1.2. del verbale di passaggio delle strade regionali nella competenza di - condannare e al
P_ CP_2 CP_1 risarcimento del danno a favore di per temerarietà della lite ex
P_ art. 96 co° 3 c.p.c; - in merito alla domanda ex art 44 del DPR 327/01 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti ex art 163 c.p.c. in particolare modo con riferimento all'interesse ad agire di parte attrice - in merito alla domanda ex art 44 del DPR 327/01 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
. Nel merito: - respingere Parte_6 in quanto infondata in fatto ed in diritto le domande attoree le quali risultano anche non provate sotto il profilo della esatta individuazione del pregiudizio subito. - Tenere in ogni caso indenne da quanto P_ eventualmente sarà statuito da Codesto Tribunale in merito alla domanda proposta dalle odierne attrici attribuendo i relativi onere solo ed esclusivamente in capo ad e ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_1
6 dell'art.
1.1. e 1.2. del verbale di rientro strada siglato tra e P_ CP_2
. in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle CP_1 esposte conclusioni: - Condannare e , al pagamento CP_2 CP_1 delle competenze di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori e oneri riflessi come per legge”.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., così precisava le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in solido con la in qualità CP_2 CP_1 di socio unico, ex art. 44 del D.P.R. 327/2001 (già art. 46 L. 2359/1865)
e/o con l' per i danni subiti da ciascuna i danni subiti da P_ ciascuna società attrice a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui in narrativa, da valutarsi alla stregua della perdita di valore di mercato
e di locazione degli immobili e alla perdita di avviamento commerciale delle medesime società, sia con riguardo alla perdita di clientela che alla mancata acquisizione di nuova, sia con riguardo ad ogni altro aspetto pregiudizievole che emerga in corso di giudizio, a far data dall'agosto 2013
a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via principale, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro ivi compresa la società chiamata in causa ove ritenuta legittimata, al pagamento della giusta indennità di asservimento di cui all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle istanti di natura sia patrimoniale che non patrimoniale secondo quanto sarà determinato in corso di giudizio alla stregua dei criteri sopra precisati;
3) in via principale, ma gradata, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro e, ove ritenuta legittimata, con l' al risarcimento in forma specifica, in aggiunta P_ all'istanza indennitaria e/o risarcitoria sopra precisata, consistente nel ripristino a spese e cure dei convenuti, in solido tra loro e con la società chiamata in causa, dello status quo ante del tratto viario interessato ovvero al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo equivalente alla spesa necessaria alla realizzazione a regola d'arte di tale ultima opera, oltre i danni sopra indicati e oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la precisava le CP_1 conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, con ogni conseguente statuizione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva
[...]
e della;
sempre in via Parte_4 Parte_5 Parte_3 preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della CP_1
; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di
[...] interesse ad agire di parte attrice;
nel merito e in ogni caso: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate anche sotto il profilo della determinazione del pregiudizio subito;
sempre nel merito e in ogni caso: tenere indenne la
da ogni pregiudizio in ordine a quanto autorizzato con la CP_1 chiamata del terzo Con condanna alla refusione delle spese e P_ dei compensi del presente giudizio, ivi comprese spese generali, CPA e IVA come per legge. Con riserva di integrare e modificare le domande nei termini di legge”.
In data 5.7.2022, in ottemperanza al provvedimento del 15.6.2022 di questo giudice, depositava le ricevute di accettazione e CP_2
Contro consegna in formato «. o « » relative alla notificazione telematica CP_5 dell'atto di chiamata in causa di P_
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
8 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
3. La domanda spiegata da parte attrice va rigettata per i seguenti motivi.
La (originaria proprietaria di un appezzamento di terreno di Parte_1 circa 30.000 mq, sul quale è stato edificato il compendio immobiliare ad uso commerciale di circa 6.000 mq, sito in Cassino, Via Casilina Nord n.
1, oggetto di causa), la (attuale proprietaria Parte_4 dell'immobile), la e , in qualità di titolare Parte_2 Parte_3 dell'impresa individuale Solution Pubblicità (conduttori dell'immobile), hanno agito in giudizio per ottenere un indennizzo e/o risarcimento danni a seguito della costruzione di una rotatoria e di una barriera spartitraffico sulla SR 6 Casilina, nel Comune di Cassino. Secondo la prospettazione degli attori, queste opere, dividendo le due carreggiate, impediscono l'accesso carrabile all'immobile oggetto della controversia, accesso che in precedenza era garantito da una svolta a sinistra segnalata da linea orizzontale discontinua
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
l'ingresso stradale all'immobile, dagli inizi del secolo scorso e sino al mese di agosto del 2013, era assicurato da un antico accesso carrabile posto a margine dell'adiacente strada statale n. 6 “Casilina nord” (S.R. n. 6), facilmente percorribile sia da nord, mediante svolta a destra sulla carreggiata del proprio senso di marcia, che da sud, mediante svolta a sinistra consentita dall'ampiezza della carreggiata e dalla segnaletica orizzontale (linea tratteggiata) ivi presente;
nel 2013 ha CP_2 realizzato, nella confluenza tra la S.R. 6 Casilina e la S.R. Ausonia ex S.S.
630, una rotatoria che impedisce l'accesso diretto all'immobile per i veicoli che arrivano da sud;
questa direzione rappresenta la principale via di afflusso, raccogliendo il traffico sia dall'autostrada A1 che da Cassino;
la
9 sopravvenuta impossibilità di un agevole accesso all'immobiliare, precedentemente garantito dalla segnaletica orizzontale tratteggiata, è altresì impedito dal posizionamento di una barriera spartitraffico che divide le due corsie di marcia.
Fondamentalmente, la domanda della parte attrice si basa sulla preesistente possibilità per i veicoli provenienti da sud (dall'autostrada e da Cassino) di accedere direttamente agli immobili in causa. Tale accesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla parte attrice, avveniva con una svolta a sinistra, che era consentita da una linea orizzontale tratteggiata, la quale, a detta della parte attrice, separava le due corsie di marcia.
Le convenute, dal canto loro, hanno contestato l'esistenza di una linea tratteggiata sul tratto della SR 6 Casilina in questione. Hanno invece sostenuto che, prima della realizzazione della rotatoria e dello spartitraffico, la linea di mezzeria era doppia e continua, e non discontinua come affermato dagli attori. Di conseguenza, l'accesso diretto agli immobili da sud tramite svolta a sinistra sarebbe avvenuto in violazione del Codice della Strada, che vieta l'attraversamento della carreggiata in presenza di doppia linea continua (cfr. pag. 9 comparsa
, pag. 10 della comparsa di costituzione e pag. CP_1 CP_2
18 comparsa . P_
A fronte di tale specifica contestazione, la parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, poiché non è stata prodotta alcuna documentazione (fotografie o planimetrie) idonea a comprovare l'esistenza della segnaletica orizzontale asserita fino all'agosto 2013, né tale circostanza è stata confermata durante l'istruttoria.
In particolare, è significativo che la parte attrice non ha neppure richiesto l'ammissione della prova testimoniale in merito alla presenza della linea longitudinale discontinua sul tratto di strada in questione.
Né ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso diretto agli immobili da parte dei mezzi provenienti dall'Autostrada e da Cassino assume rilevanza la circostanza che i testimoni di parte attrice abbiano riferito di un accesso diretto da sud, tramite svolta a sinistra, antecedente la realizzazione della
10 rotatoria e dello spartitraffico. Invero, a prescindere dall'attendibilità dei testimoni, la prassi descritta (accesso all'immobile da sud tramite attraversamento e svolta a sinistra) non può fondare il preteso diritto di accesso. Questo perché manca un titolo autorizzativo o una concessione, fatto contestato dalle convenute, non provato dalle attrici e per di più negato nel “verbale di sopralluogo” del 29.10.19 (allegato n. 3 alla CP_2 comparsa di costituzione e risposta della ). CP_1
Pertanto, dall'istruttoria non è emerso che l'accesso all'immobile, così come descritto dalla parte attrice, fosse avvenuto su strada pubblica sulla base di un titolo autorizzativo o concessione. Ne consegue che tale modalità di accesso non può essere giuridicamente tutelata.
Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che l'attraversamento della corsia per effettuare la manovra di svolta a sinistra, in assenza di prova sulla presenza della linea discontinua, integra una violazione delle norme del Codice della Strada (art. 40, comma 8, c.d.s., a norma del quale le strisce longitudinali continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande della parte attrice vanno rigettate.
4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
terza chiamata in causa, è fondata e va accolta. Tale eccezione P_ trova fondamento nelle disposizioni dei punti 1.1. e 1.2. del verbale di consegna dell'11.1.2019, i quali prevedono che: “per effetto della consegna,
l' subentra a nei relativi diritti ed P_ Parte_7 obblighi, restando tuttavia sollevata ed indenne da ogni forma di responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a circostanze, fatti od atti posti in essere in data antecedente al presente verbale di consegna lungo i tratti di strada oggetto della medesima consegna, ovvero in relazione ai beni trasferiti, come meglio specificato al punto 1.2, a condizione che la predetta responsabilità sia derivante da obblighi normativi, contrattuali o extracontrattuali destinati o riconducibili direttamente a (art. 1.1) e che “a) resta a Parte_7
11 carico di ogni istanza e/o controversia già Parte_7 pervenuta/instaurata/pendente o che dovessero pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti… omissis …c) in relazione a quanto specificato alle precedenti lettere, la si Parte_7 obbligano a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di P_ responsabilità, compresi i danni a cose e persone, sia direttamente che mediante propria garanzia assicurativa eventualmente stipulata per i rischi di cui sopra stabilito ” (punto 1.2).
Si rileva, come contestato da che gli eventi da cui è scaturito il P_ presente giudizio si sono verificati nell'agosto 2013, con la realizzazione della rotatoria. L'origine della presente controversia è altresì collocabile nel novembre 2013, periodo in cui gli attori, a mezzo del proprio procuratore, hanno notificato a e un atto di diffida CP_1 CP_2 stragiudiziale, richiedendo l'adozione delle misure atte a eliminare i pregiudizi arrecati alle società e il risarcimento dei danni subiti (cfr. diffida notificata alla in data 14.11.2013 e ad in data CP_1 CP_2
11.11.2013 - allegato alla citazione).
Essendo incontestato nonché documentato che la competenza sulla strada
SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418, in cui è compreso il tratto di strada per cui è causa, è stata trasferita ad a decorrere dal 21.1.2019, in virtù del d.p.c.m. del 20.2.2018 P_
(all. 4 alla comparsa di costituzione della terza chiamato) e del successivo verbale di consegna del 11.1.2019 (all. 5 alla comparsa della terza chiamata in causa), sussiste il difetto di legittimazione passiva di
[...]
P_
5. Le spese di giudizio sostenute dalla , liquidate in CP_1 dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori in solido, in omaggio al principio di soccombenza.
12 5.1. Le spese di giudizio sostenute da liquidate in dispositivo CP_2 in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori in solido, in omaggio al principio di soccombenza.
5.2. Le spese di giudizio sostenute da liquidate in dispositivo P_ in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico delle convenute in solido.
5.3. Va infine rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla terza chiamata in causa nei confronti delle convenute, in assenza di allegazione e prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell'invocata responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
P_
2) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
4) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di che liquida in P_ complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
13 6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla terza chiamata in causa.
Cassino, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
14
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 25.7.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
30.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 30.9.2025 e vertente tra
(P.I. ), in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., (P.I. , in persona del Parte_2 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., , in qualità di titolare Parte_3 dell'impresa SOLUTION PUBBLICITÀ, (P.I. Parte_4
), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentate e P.IVA_3 difese, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Antonello Tornitore e Franca
Femiano
-attori-
e
(C.F. ), in persona del rappresentante CP_1 P.IVA_4 legale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Valentina Di Vincenzo
-convenuta-
e
(P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di CP_2 P.IVA_5 procura in atti, dall'avv. OM RO
-convenuta-
e
2 (C.F. .I. , rappresentata e P_ P.IVA_6 P.IVA_7 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Arena Vincenzo
-terza chiamata in causa-
OGGETTO: domanda di indennizzo/risarcimento
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 30.9.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le società Parte_1
e , quale titolare Parte_4 Parte_2 Parte_3 dell'impresa Solution Pubblicità, convenivano in giudizio la CP_1
e la al fine di ottenerne la condanna, in solido, al pagamento CP_2 dell'indennità di asservimento di cui all'art. 44 d.p.r. n. 327/2001 e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, a seguito della realizzazione a Cassino, in via Casilina Nord
n. 1, di una rotatoria e di una barriera spartitraffico che divide le due carreggiate di marcia impedendo ai mezzi provenienti da sud
(dall'autostrada A1 e da Cassino) l'accesso carrabile al compendio immobiliare ivi ubicato, mediante svolta a sinistra, in passato garantito dalla presenza di segnaletica orizzontale tratteggiata.
Sulla base di tali deduzioni, le attrici così concludevano: “Voglia il
Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in CP_2 solido con la in qualità di socio unico, ex art. 44 del D.P.R. CP_1
327/2001 (già art. 46 L. 2359/1865), per i danni subiti da ciascuna società attrice a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui in narrativa, da valutarsi alla stregua della perdita di valore di mercato e di locazione degli immobili e alla perdita di avviamento commerciale delle medesime società, sia con riguardo alla perdita di clientela che alla mancata acquisizione di nuova, sia con riguardo ad ogni altro aspetto pregiudizievole che emerga in corso di giudizio, a far data dall'agosto 2013 a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via principale, per l'effetto, condannare gli
Enti convenuti, in solido, al pagamento della giusta indennità di asservimento di cui all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 e/o al risarcimento di
3 tutti i danni subiti e subendi dalle istanti di natura sia patrimoniale che non patrimoniale secondo quanto sarà determinato in corso di giudizio alla stregua dei criteri sopra precisati;
3) in via principale, ma gradata, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento in forma specifica, in aggiunta all'istanza indennitaria e/o risarcitoria sopra precisata, consistente nel ripristino a spese e cure dei convenuti, in solido tra loro, dello status quo ante del tratto viario interessato ovvero al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo equivalente alla spesa necessaria alla realizzazione a regola d'arte di tale ultima opera, oltre i danni sopra indicati e oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, competenze
e onorari di causa”.
La si costituiva in giudizio tempestivamente con comparsa CP_1 di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2020, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa quale legittimata passiva P_ rispetto alla domanda principale, in considerazione del trasferimento delle attività relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria sulla rete viaria regionale SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418, eccependo, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, il difetto di legittimazione attiva della e della ditta Parte_4 [...]
, il proprio difetto di legittimazione virtù di Parte_5 contratto di servizio n. 20910 del 19.12.2017. Pertanto, la convenuta così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa: a. in via pregiudiziale e di rito: sempreché codesto Il.mo Tribunale non ritenga di poter da subito accogliere le eccezioni preliminari di cui ai successivi punti
b-c-d-e, si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa la dell' P_
(C.F. sede legale in Via Monzabano 10 – 00185 RO - pec: P.IVA_8
, in persona del rappresentante legale in base Email_1
a quanto stabilito con D.P.C.M. del 20/2/18 e successivo verbale di consegna dell'11/01/19 in quanto la competenza sulla SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418 è stata trasferita
4 all' e per l'effetto disporsi lo spostamento dell'udienza al fine di P_ permettere la detta chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art
163 cpc;
b. in via preliminare: accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, con ogni conseguente statuizione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; c. sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e della Parte_4
; d. sempre in via preliminare: accertare e Parte_5 dichiarare il difetto di legittimazione della;
e. sempre in via CP_1 preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di interesse ad agire di parte attrice;
f. nel merito e in ogni caso: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate anche sotto il profilo della determinazione del pregiudizio subito;
g. sempre nel merito e in ogni caso: tenere indenne la da ogni CP_1 pregiudizio anche in conseguenza della formulata richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo Con condanna alla P_ refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, ivi comprese spese generali, CPA e IVA come per legge. Con riserva di integrare e modificare le domande nei termini di legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 9.1.2020, CP_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa P_ eccependo il difetto di legittimazione attiva della e Parte_4 della ditta nonché la carenza di Parte_5 interesse ad agire della per aver ceduto il terreno e il Parte_1 compendio immobiliare in questione alla Pertanto, Parte_4 la convenuta così concludeva: “In via preliminare : 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di , e Parte_4 [...]
con conseguente estromissione dal giudizio e Parte_5 condanna alle spese;
parimenti si chiede l'estromissione della Parte_1 per mancanza di interesse ad agire. 2) autorizzare la chiamata di P_
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in RO,
[...]
Via Monzambano n. 10, in virtù del D.P.C.M 20/02/2018 e verbale dell'
11/01/19, ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., differendo altresì
5 opportunamente l'udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato, ai sensi dell'art. 269 e ss. c.p.c., nel rispetto dei termini di legge;
In via principale e nel merito respingere la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto e comunque assolutamente generica e sfornita di prova, sia sull'an che sul quantum debeatur. Con vittoria delle spese di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 4.5.2020 si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità/inammissibilità della P_ chiamata in causa da parte di per decadenza dai termini, la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva, la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti ex art. 163 c.p.c., la carenza di legittimazione attiva della e della ditta Solution Pubblicità Parte_4 [...]
, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_5
Ill.mo respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
in via principale: - Dichiarare
l'improcedibilità/inammissibilità della chiamata in causa di ad opera
P_ di per decadenza dei termini processuali ex art 163 bis e 269 c.p.c. - CP_2 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in
P_ virtù degli art.
1.1. e 1.2. del verbale di passaggio delle strade regionali nella competenza di - condannare e al
P_ CP_2 CP_1 risarcimento del danno a favore di per temerarietà della lite ex
P_ art. 96 co° 3 c.p.c; - in merito alla domanda ex art 44 del DPR 327/01 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti ex art 163 c.p.c. in particolare modo con riferimento all'interesse ad agire di parte attrice - in merito alla domanda ex art 44 del DPR 327/01 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
. Nel merito: - respingere Parte_6 in quanto infondata in fatto ed in diritto le domande attoree le quali risultano anche non provate sotto il profilo della esatta individuazione del pregiudizio subito. - Tenere in ogni caso indenne da quanto P_ eventualmente sarà statuito da Codesto Tribunale in merito alla domanda proposta dalle odierne attrici attribuendo i relativi onere solo ed esclusivamente in capo ad e ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_1
6 dell'art.
1.1. e 1.2. del verbale di rientro strada siglato tra e P_ CP_2
. in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento delle CP_1 esposte conclusioni: - Condannare e , al pagamento CP_2 CP_1 delle competenze di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori e oneri riflessi come per legge”.
Parte attrice, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., così precisava le proprie conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, così provvedere: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la responsabilità della in solido con la in qualità CP_2 CP_1 di socio unico, ex art. 44 del D.P.R. 327/2001 (già art. 46 L. 2359/1865)
e/o con l' per i danni subiti da ciascuna i danni subiti da P_ ciascuna società attrice a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di cui in narrativa, da valutarsi alla stregua della perdita di valore di mercato
e di locazione degli immobili e alla perdita di avviamento commerciale delle medesime società, sia con riguardo alla perdita di clientela che alla mancata acquisizione di nuova, sia con riguardo ad ogni altro aspetto pregiudizievole che emerga in corso di giudizio, a far data dall'agosto 2013
a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione;
2) in via principale, per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro ivi compresa la società chiamata in causa ove ritenuta legittimata, al pagamento della giusta indennità di asservimento di cui all'art. 44 D.P.R. n. 327/2001 e/o al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle istanti di natura sia patrimoniale che non patrimoniale secondo quanto sarà determinato in corso di giudizio alla stregua dei criteri sopra precisati;
3) in via principale, ma gradata, condannare gli Enti convenuti, in solido tra loro e, ove ritenuta legittimata, con l' al risarcimento in forma specifica, in aggiunta P_ all'istanza indennitaria e/o risarcitoria sopra precisata, consistente nel ripristino a spese e cure dei convenuti, in solido tra loro e con la società chiamata in causa, dello status quo ante del tratto viario interessato ovvero al risarcimento dei danni e/o al pagamento di un indennizzo equivalente alla spesa necessaria alla realizzazione a regola d'arte di tale ultima opera, oltre i danni sopra indicati e oltre interessi e rivalutazione;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la precisava le CP_1 conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata determinazione del petitum, con ogni conseguente statuizione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva
[...]
e della;
sempre in via Parte_4 Parte_5 Parte_3 preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della CP_1
; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la mancanza di
[...] interesse ad agire di parte attrice;
nel merito e in ogni caso: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate anche sotto il profilo della determinazione del pregiudizio subito;
sempre nel merito e in ogni caso: tenere indenne la
da ogni pregiudizio in ordine a quanto autorizzato con la CP_1 chiamata del terzo Con condanna alla refusione delle spese e P_ dei compensi del presente giudizio, ivi comprese spese generali, CPA e IVA come per legge. Con riserva di integrare e modificare le domande nei termini di legge”.
In data 5.7.2022, in ottemperanza al provvedimento del 15.6.2022 di questo giudice, depositava le ricevute di accettazione e CP_2
Contro consegna in formato «. o « » relative alla notificazione telematica CP_5 dell'atto di chiamata in causa di P_
La causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30.9.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato riconosciuto dalla Corte di legittimità.
Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se
8 logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
3. La domanda spiegata da parte attrice va rigettata per i seguenti motivi.
La (originaria proprietaria di un appezzamento di terreno di Parte_1 circa 30.000 mq, sul quale è stato edificato il compendio immobiliare ad uso commerciale di circa 6.000 mq, sito in Cassino, Via Casilina Nord n.
1, oggetto di causa), la (attuale proprietaria Parte_4 dell'immobile), la e , in qualità di titolare Parte_2 Parte_3 dell'impresa individuale Solution Pubblicità (conduttori dell'immobile), hanno agito in giudizio per ottenere un indennizzo e/o risarcimento danni a seguito della costruzione di una rotatoria e di una barriera spartitraffico sulla SR 6 Casilina, nel Comune di Cassino. Secondo la prospettazione degli attori, queste opere, dividendo le due carreggiate, impediscono l'accesso carrabile all'immobile oggetto della controversia, accesso che in precedenza era garantito da una svolta a sinistra segnalata da linea orizzontale discontinua
In particolare, a sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
l'ingresso stradale all'immobile, dagli inizi del secolo scorso e sino al mese di agosto del 2013, era assicurato da un antico accesso carrabile posto a margine dell'adiacente strada statale n. 6 “Casilina nord” (S.R. n. 6), facilmente percorribile sia da nord, mediante svolta a destra sulla carreggiata del proprio senso di marcia, che da sud, mediante svolta a sinistra consentita dall'ampiezza della carreggiata e dalla segnaletica orizzontale (linea tratteggiata) ivi presente;
nel 2013 ha CP_2 realizzato, nella confluenza tra la S.R. 6 Casilina e la S.R. Ausonia ex S.S.
630, una rotatoria che impedisce l'accesso diretto all'immobile per i veicoli che arrivano da sud;
questa direzione rappresenta la principale via di afflusso, raccogliendo il traffico sia dall'autostrada A1 che da Cassino;
la
9 sopravvenuta impossibilità di un agevole accesso all'immobiliare, precedentemente garantito dalla segnaletica orizzontale tratteggiata, è altresì impedito dal posizionamento di una barriera spartitraffico che divide le due corsie di marcia.
Fondamentalmente, la domanda della parte attrice si basa sulla preesistente possibilità per i veicoli provenienti da sud (dall'autostrada e da Cassino) di accedere direttamente agli immobili in causa. Tale accesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla parte attrice, avveniva con una svolta a sinistra, che era consentita da una linea orizzontale tratteggiata, la quale, a detta della parte attrice, separava le due corsie di marcia.
Le convenute, dal canto loro, hanno contestato l'esistenza di una linea tratteggiata sul tratto della SR 6 Casilina in questione. Hanno invece sostenuto che, prima della realizzazione della rotatoria e dello spartitraffico, la linea di mezzeria era doppia e continua, e non discontinua come affermato dagli attori. Di conseguenza, l'accesso diretto agli immobili da sud tramite svolta a sinistra sarebbe avvenuto in violazione del Codice della Strada, che vieta l'attraversamento della carreggiata in presenza di doppia linea continua (cfr. pag. 9 comparsa
, pag. 10 della comparsa di costituzione e pag. CP_1 CP_2
18 comparsa . P_
A fronte di tale specifica contestazione, la parte attrice non ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, poiché non è stata prodotta alcuna documentazione (fotografie o planimetrie) idonea a comprovare l'esistenza della segnaletica orizzontale asserita fino all'agosto 2013, né tale circostanza è stata confermata durante l'istruttoria.
In particolare, è significativo che la parte attrice non ha neppure richiesto l'ammissione della prova testimoniale in merito alla presenza della linea longitudinale discontinua sul tratto di strada in questione.
Né ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso diretto agli immobili da parte dei mezzi provenienti dall'Autostrada e da Cassino assume rilevanza la circostanza che i testimoni di parte attrice abbiano riferito di un accesso diretto da sud, tramite svolta a sinistra, antecedente la realizzazione della
10 rotatoria e dello spartitraffico. Invero, a prescindere dall'attendibilità dei testimoni, la prassi descritta (accesso all'immobile da sud tramite attraversamento e svolta a sinistra) non può fondare il preteso diritto di accesso. Questo perché manca un titolo autorizzativo o una concessione, fatto contestato dalle convenute, non provato dalle attrici e per di più negato nel “verbale di sopralluogo” del 29.10.19 (allegato n. 3 alla CP_2 comparsa di costituzione e risposta della ). CP_1
Pertanto, dall'istruttoria non è emerso che l'accesso all'immobile, così come descritto dalla parte attrice, fosse avvenuto su strada pubblica sulla base di un titolo autorizzativo o concessione. Ne consegue che tale modalità di accesso non può essere giuridicamente tutelata.
Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che l'attraversamento della corsia per effettuare la manovra di svolta a sinistra, in assenza di prova sulla presenza della linea discontinua, integra una violazione delle norme del Codice della Strada (art. 40, comma 8, c.d.s., a norma del quale le strisce longitudinali continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande della parte attrice vanno rigettate.
4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
terza chiamata in causa, è fondata e va accolta. Tale eccezione P_ trova fondamento nelle disposizioni dei punti 1.1. e 1.2. del verbale di consegna dell'11.1.2019, i quali prevedono che: “per effetto della consegna,
l' subentra a nei relativi diritti ed P_ Parte_7 obblighi, restando tuttavia sollevata ed indenne da ogni forma di responsabilità civile, penale o amministrativa in relazione a circostanze, fatti od atti posti in essere in data antecedente al presente verbale di consegna lungo i tratti di strada oggetto della medesima consegna, ovvero in relazione ai beni trasferiti, come meglio specificato al punto 1.2, a condizione che la predetta responsabilità sia derivante da obblighi normativi, contrattuali o extracontrattuali destinati o riconducibili direttamente a (art. 1.1) e che “a) resta a Parte_7
11 carico di ogni istanza e/o controversia già Parte_7 pervenuta/instaurata/pendente o che dovessero pervenire/insorgere per circostanze, fatti od atti accaduti in data antecedente al presente verbale di consegna, aventi ad oggetto i beni trasferiti… omissis …c) in relazione a quanto specificato alle precedenti lettere, la si Parte_7 obbligano a tenere indenne e manlevare da qualunque titolo di P_ responsabilità, compresi i danni a cose e persone, sia direttamente che mediante propria garanzia assicurativa eventualmente stipulata per i rischi di cui sopra stabilito ” (punto 1.2).
Si rileva, come contestato da che gli eventi da cui è scaturito il P_ presente giudizio si sono verificati nell'agosto 2013, con la realizzazione della rotatoria. L'origine della presente controversia è altresì collocabile nel novembre 2013, periodo in cui gli attori, a mezzo del proprio procuratore, hanno notificato a e un atto di diffida CP_1 CP_2 stragiudiziale, richiedendo l'adozione delle misure atte a eliminare i pregiudizi arrecati alle società e il risarcimento dei danni subiti (cfr. diffida notificata alla in data 14.11.2013 e ad in data CP_1 CP_2
11.11.2013 - allegato alla citazione).
Essendo incontestato nonché documentato che la competenza sulla strada
SR 6 Casilina, dalla chilometrica 88 +100 fino alla chilometrica 151+418, in cui è compreso il tratto di strada per cui è causa, è stata trasferita ad a decorrere dal 21.1.2019, in virtù del d.p.c.m. del 20.2.2018 P_
(all. 4 alla comparsa di costituzione della terza chiamato) e del successivo verbale di consegna del 11.1.2019 (all. 5 alla comparsa della terza chiamata in causa), sussiste il difetto di legittimazione passiva di
[...]
P_
5. Le spese di giudizio sostenute dalla , liquidate in CP_1 dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori in solido, in omaggio al principio di soccombenza.
12 5.1. Le spese di giudizio sostenute da liquidate in dispositivo CP_2 in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori in solido, in omaggio al principio di soccombenza.
5.2. Le spese di giudizio sostenute da liquidate in dispositivo P_ in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 - 52.000,01 – valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico delle convenute in solido.
5.3. Va infine rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dalla terza chiamata in causa nei confronti delle convenute, in assenza di allegazione e prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell'invocata responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
P_
2) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
3) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della , che liquida in euro 7.616,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
4) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre CP_2 spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
5) condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di che liquida in P_ complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
13 6) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla terza chiamata in causa.
Cassino, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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