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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 37679/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Andrea Pappalepore e Giovanna Nocifora, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio, n. 4
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 17.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.10.2024) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che le condizioni sanitarie (stato patologico, infermità e minorazioni fisiche, psichiche e/o mentali) del Sig. sono tali da integrare i Parte_1 presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980 e s.m.i.;
2) per l'effetto riconoscere, in capo al Ricorrente, la sussistenza dei presupposti medico legali, legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (04.10.2023), ovvero dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, oltre spese generali, IVA, C.A., da distrarsi in favore degli Avv.ti Andrea Pappalepore e Giovanna Nocifora, che si dichiarano antistatari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 27.9.2024) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
3. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla medesima.
4. Il c.t.u., dott. , ha concluso la sua relazione come segue: Persona_1
“Sulla base della documentazione sanitaria visionata presente in atti di causa nonché dalle risultanze della vista medico legale effettuata, si può affermare nel pieno rispetto sia della clinica medica che della criteriologia medico legale che sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa in accordo con la valutazione geriatrica del 20/09/2023.”. Il dott. , all'esito di una indagine correttamente espletata, ha depositato una Per_1 esauriente relazione (non contestata all'odierno verbale) ove formula logicamente le sue conclusioni, coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché risulta accertato che sussiste, nella persona di la condizione sanitaria di cui Parte_1 all'art.1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 4.10.2023 (data della domanda amministrativa).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà, liquidate per l'intero complessivamente (sulla base dei minimi tariffari vigenti per a.t.p. e per cause previdenziali) in € 1170,00 per la prima fase ed in € 1864,00 per la presente opposizione (per la quale si esclude il compenso per la fase la fase istruttoria che ha trovato luogo); pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come già liquidate dal Giudice CP_1 della prima fase.
P.Q.M.
dichiara che presenta la condizione di invalidità di cui all'art. 1, l. n. Parte_1
18/1980 a decorrere dal 4.10.2023; condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1 Parte_1
3.034,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti.
Roma, 11 marzo 2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 37679/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Andrea Pappalepore e Giovanna Nocifora, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio, n. 4
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 17.10.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 18.10.2024) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che le condizioni sanitarie (stato patologico, infermità e minorazioni fisiche, psichiche e/o mentali) del Sig. sono tali da integrare i Parte_1 presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980 e s.m.i.;
2) per l'effetto riconoscere, in capo al Ricorrente, la sussistenza dei presupposti medico legali, legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (04.10.2023), ovvero dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia, così come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento, oltre spese generali, IVA, C.A., da distrarsi in favore degli Avv.ti Andrea Pappalepore e Giovanna Nocifora, che si dichiarano antistatari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per CP_1 l'inammissibilità/improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto. Acquisita la documentazione ed il fascicolo dell'a.t.p., conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. la contestazione alla relazione del c.t.u. (in data 27.9.2024) nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
3. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla medesima.
4. Il c.t.u., dott. , ha concluso la sua relazione come segue: Persona_1
“Sulla base della documentazione sanitaria visionata presente in atti di causa nonché dalle risultanze della vista medico legale effettuata, si può affermare nel pieno rispetto sia della clinica medica che della criteriologia medico legale che sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa in accordo con la valutazione geriatrica del 20/09/2023.”. Il dott. , all'esito di una indagine correttamente espletata, ha depositato una Per_1 esauriente relazione (non contestata all'odierno verbale) ove formula logicamente le sue conclusioni, coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge, sicché risulta accertato che sussiste, nella persona di la condizione sanitaria di cui Parte_1 all'art.1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 4.10.2023 (data della domanda amministrativa).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà, liquidate per l'intero complessivamente (sulla base dei minimi tariffari vigenti per a.t.p. e per cause previdenziali) in € 1170,00 per la prima fase ed in € 1864,00 per la presente opposizione (per la quale si esclude il compenso per la fase la fase istruttoria che ha trovato luogo); pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come già liquidate dal Giudice CP_1 della prima fase.
P.Q.M.
dichiara che presenta la condizione di invalidità di cui all'art. 1, l. n. Parte_1
18/1980 a decorrere dal 4.10.2023; condanna l al pagamento delle spese processuali di liquidate in € CP_1 Parte_1
3.034,00 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti.
Roma, 11 marzo 2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia