Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2025, proposto da
NA IA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Merciari, con domicilio eletto presso il suo studio in Sestri Levante, viale Mazzini 148/1;
per l'accertamento
dell’obbligo del Comune di Rapallo di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente anche quale sollecito alla precedente istanza del 9.09.2024, anch’essa rimasta inevasa, finalizzate all’adozione dei provvedimenti e/o delle misure idonee a garantire la messa in sicurezza e la pulizia dell’intero tratto di strada comunale che collega il centro urbano con l’abitazione dell’esponente. e per la condanna a pronunciarsi sull’istanza formulata dalla Signora AL, in data 4.08.2025, anche quale sollecito alla precedente istanza del 9.09.2024, e, in difetto, per la nomina fin d’ora, di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rapallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. UC RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig. ra NA IA AL ha proposto la domanda in epigrafe.
La ricorrente ha evidenziato, nella narrativa in fatto del ricorso, di essere proprietaria dell’unità immobiliare ad uso abitativo sita in Rapallo (GE), via del Senso n. 2, abitazione presso la quale è anche residente e di avere vanamente sollecitato, a partire dall’anno 2013, l’amministrazione comunale a provvedere alla corretta manutenzione della via del Senso a valle della propria abitazione.
In particolare, con nota 9 settembre 2024, la ricorrente segnalava il cedimento della scalinata di via del Senso dovuta alla situazione di degrado per intemperie, evidenziando come si fosse aperta una voragine sotto la stessa scalinata, scoprendo la tubazione della fognatura.
Rimasta senza esito tale segnalazione, con successiva nota 4 agosto 2025, segnalava l’aggravarsi della situazione di degrado dovuta anche al diffondersi di alberature di alto fusto in stato di abbandono idonee a costituire rifugio di roditori e insetti.
Avverso il silenzio serbato su tale nota la ricorrente propone l’odierna impugnazione.
Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo con cui è stata dedotta: violazione e/o falsa applicazione degli art. 28 della Legge n. 2248/1865, All. F e dell’art. 14 D.lgs. n. 285/1992, violazione e/o falsa dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., violazione degli artt. 3 e 41 Cost., eccesso di potere per difetto del presupposto. Ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rapallo intimato chiedendo, in primo luogo, declaratoria di inammissibilità del ricorso, instando, comunque, per il rigetto dello stesso siccome infondato.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come per giurisprudenza costante i proprietari frontisti non vantino alcun interesse qualificato alla manutenzione delle strade confinanti o limitrofe alle loro proprietà, non avendo essi una posizione qualificata.
La previsione degli artt. 28 della Legge n. 2248/1865, All. F e 14, comma 1, del D.lgs. n. 285/1992 infatti non costituiscono un capo ai frontisti una posizione qualificata differente da quella della generalità degli utenti della strada.
Occorre, pertanto, un quid pluris rispetto alla generalità che, sul fondamento di una posizione giuridicamente tutelata, configuri in capo ad essi un interesse qualificato alla manutenzione.
La giurisprudenza ha cosi affermato: “l’interesse di ogni cittadino a che l’amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche, non è tutelabile né in via amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatti salvi gli eventuali casi di azione popolare (che non ricorrono nel casi di specie), fronteggiando esso un mero dovere imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantaggio della collettività nella sua interezza, non soggettivizzata. Detto interesse pertanto non può essere quindi qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell’area di ciò che è giuridicamente irrilevante (C. S., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773)”. È stato, inoltre, precisato che “l’obbligo di provvedere deve trovare fondamento in un’apposita previsione legislativa ovvero nei principi generali ovvero nella peculiarità del caso di specie e ad esso deve comunque corrispondere una posizione qualificata e differenziata del singolo cittadino richiedente, ipotesi tutte che non ricorrono nel caso di specie (ex multis, C. S., sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182; 25 febbraio 2014, n. 884; sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2545).Anche la sentenza invocata dalla ricorrente si conforma, in sostanza, a questi principi laddove afferma espressamente “dal sistema normativo si evinca che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, ma tale situazione soggettiva non enuclea necessariamente la coesistenza di una posizione pretensiva tutelata in capo al soggetto privato proprietario di un immobile insistente sulla strada medesima” (C.S. V, 16 giugno 2023 n. 5970).
La sentenza giunge poi ad individuare nella violazione del principio di buona fede, senza peraltro specificare sotto quali profili, l’elemento qualificante della posizione della ricorrente nella vicenda.
Orbene, nel caso di specie, non è ravvisabile la violazione del principio della buona fede dal momento che, rimanendo sempre inerte sulle richieste della ricorrente, la civica amministrazione non ha mai ingenerato alcun affidamento in ordine alla sussistenza, a suo carico, di un obbligo di manutenzione della strada.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese possono essere compensate alla luce del precedente citato che poteva ingenerare nella ricorrente l’erroneo convincimento dell’ammissibilità della propria domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC RB |
IL SEGRETARIO