Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4364/2016 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4364/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_1
Melfi alla t.sa di Via Lucca, snc, nella persona del Curatore fallimentare dott. , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Potenza del Parte_2
11/06/2015 ed a tanto autorizzata per effetto del decreto del G.D. del Tribunale di Potenza del 23/06/2016, rappresentata e difesa p dall'avv. Marco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi alla via S. Francesco 24, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
e P.I. ) in persona del Presidente l.r.p.t. Dr. , con P.IVA_3 Controparte_2 sede in Melfi alla C.da S.Abruzzese s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano
Araneo, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melfi al Largo G.B. Araneo n. 45;
CONVENUTA
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 1
Conclusioni: all'udienza cartolare del 26.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., la società attrice ha agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 30.553,48, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la prestazione di vigilanza privata eseguita in favore della convenuta.
A tal fine, il curatore fallimentare deduceva:
- di aver riscontrato l'esistenza del credito nelle fatture contabili della società (fatture e registrazioni IVA);
- che la richiesta di pagamento avanzata stragiudizialmente (dal curatore, prima, e dal legale, poi), veniva contestata dalla convenuta, a mezzo del proprio difensore, con riferimento al quantum preteso, giacché superiore a quello pattuito;
- che il contratto, stipulato in data 31.08.2001, aveva durata annuale (con decorrenza dal 1.09.2001 al 31.08.2002) e, per espressa previsione, non era rinnovabile tacitamente;
- che l'attrice eseguiva la prestazione per undici anni, sino al 2012 ed il corrispettivo dovuto non può essere limitato a quello originariamente stabilito in contratto, dovendosi distinguere tra proroga e rinnovo dell'originario contratto, atteso che le parti espressamente pattuivano che “l'eventuale prosieguo del rapporto potrà avvenire unicamente previa definizione di nuovo accordo contrattuale”;
- che alcuna contestazione era stata sollevata in ordine all'effettiva esecuzione della prestazione;
- di aver tentato, invano, una definizione della lite mediante invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, l convenuta ha contestato l'avversa pretesa CP_1
deducendo di aver corrisposto, per la prestazione eseguita dall'attrice, quanto dovuto in ragione del corrispettivo stabilito in contratto, tacitamente prorogato per facta concludentia sino a febbraio 2012.
Ha specificato che l'attrice aveva reso solamente il servizio di vigilanza notturna presso la sede dell e, nei giorni festivi, il servizio di vigilanza diurna, non essendo CP_1
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 2 stati resi, invece, gli ulteriori servizi previsti nel regolamento contrattuale (vigilanza straordinaria, servizio scorta, servizio di telesorveglianza).
Ha eccepito, ulteriormente, la prescrizione del diritto ex art. 2955 cod. civ. ovvero 2956 cod. civ., chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa, mutato il rito, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, dopo numerosi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
§1. Preliminarmente si osserva come non siano in contestazione l'esistenza del rapporto né l'effettiva esecuzione, da parte dell'attrice, dell'attività di guardiania (notturna e, nei giorni festivi, diurna) presso la sede dell convenuta, per un periodo di circa CP_1
undici anni (dal settembre 2001 al febbraio 2012), salvo la contestazione in ordine all'ulteriore pretesa concernente il servizio di radioallarme.
§1.1. La contestazione principale, dunque, riguarda la quantificazione del corrispettivo dovuto per la prestazione principale che parte attrice sostiene essere pari alle somme regolarmente fatturate nella contabilità dell'istituto di vigilanza, mentre la convenuta pretende sia calcolato tenendo conto di quanto pattuito nell'originario contratto del 2001, mai modificato.
L'attrice sostiene che non ci sia stata alcuna proroga, alle medesime condizioni, del contratto originario (proroga tacita espressamente esclusa dallo stesso), ma piuttosto un rinnovo verbale dello stesso, a diverse condizioni, così come risultanti nelle fatture registrate dalla esecutrice della prestazione, mai debitamente contestate dalla convenuta.
L'associazione, di contro, replica che la prosecuzione del rapporto è avvenuta sulla base di una proroga tacita del contratto, alle medesime condizioni già pattuite, come manifestato nella missiva di contestazione inviata alla società attrice in data 29.01.2008; pertanto, alcuna ulteriore somma va riconosciuta, avendo interamente pagato quanto dovuto.
§1.2. La tesi di parte convenuta non può essere condivisa per le ragioni di seguito chiarite.
§1.2.1. In primo luogo, occorre evidenziare come l'istruttoria orale espletata non ha consentito di raggiungere risultati rassicuranti circa gli accordi presi dalle parti in merito alla prosecuzione del rapporto per gli anni successivi a quello coperto dal contratto regolarmente concluso.
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 3 §1.2.2. Analizzando, in limine, il regolamento contrattuale si rileva come la convenuta invochi l'applicabilità del corrispettivo pattuito in contratto sottacendo, tuttavia, che nel medesimo regolamento contrattuale le parti espressamente escludevano la possibilità di una proroga tacita.
L'art. 3, infatti, nel disciplinare la durata, stabiliva “il contratto ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1 settembre 2001 e scadenza il 31 agosto 2002. È espressamente esclusa la proroga tacita, per cui alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcuna comunicazione. L'eventuale prosieguo del rapporto potrà avvenire unicamente previa definizione di nuovo accordo contrattuale”.
Se il contratto, dunque, alla sua scadenza si è definitivamente risolto, la prosecuzione del rapporto non può essere avvenuta in forza di quest'ultimo e, pertanto, lo stesso non può essere invocato quale fonte di determinazione del corrispettivo dovuto dall per la CP_1
prestazione effettuata, in suo favore, dalla società attrice.
§1.2.3. In merito, la curatela della società istante ha invocato la valenza probatoria delle fatture azionate in giudizio, regolarmente annotate nei registri Iva della società, eccependo, altresì, la loro registrazione nella contabilità dell'associazione convenuta che avrebbe, in tal modo, beneficiato di un credito IVA dallo Stato sulla base delle somme indicate nelle fatture, solo in questa sede contestate (cfr. prima memoria ex art. 183 co. 6,
n. 1 cod. proc. civ.).
Sul punto, invero, la convenuta nulla ha replicato, limitandosi ad insistere nell'operatività delle originarie condizioni contrattuali.
§1.2.4. D'altronde, a fronte delle fatture emesse dalla società attrice, la convenuta avrebbe contestato i maggiori importi pretesi con un'unica missiva, recante la data del 29.01.2007, nella quale si legge “si fa seguito alla Vs. nota Prot. MM/08/U 0009, notificataci in data odierna per comunicarVi che l'adeguamento del costo orario riferito al servizio di vigilanza notturna presso la ns. sede di Melfi in C.da S. Abbruzzese deve essere concordato con la scrivente tramite la sottoscrizione di un formale contratto fra le parti.
In mancanza, e nelle more della definizione del nuovo accordo, Vi invitiamo a fatturare il corrispettivo stabilito dal precedente contratto, onde evitarci la restituzione delle fatture e la sospensione dei pagamenti”.
La contestazione in commento sarebbe poi stata recapitata alla società attrice mediante raccomandata spedita un anno dopo, il 30.01.2008 e ricevuta in data 01.02.2008, sebbene
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 4 non ci sia modo di verificare che la raccomandata depositata sia effettivamente riferibile alla missiva sopra riportata.
Peraltro, appare alquanto singolare che la prima contestazione del quantum preteso dall'istituto di vigilanza avvenga dopo quasi sei anni dalla scadenza dell'originario contratto (agosto 2002) e che nessun'altra contestazione sia stata sollevata rispetto alle pretese successivamente avanzate sino alla cessazione del rapporto (febbraio 2012).
In ogni caso, la stessa non appare sufficiente a dimostrare che le parti – avendo espressamente pattuito una clausola di esclusione di proroga tacita del contratto alla sua naturale scadenza – si siano poi determinate – consensualmente – a proseguire il rapporto alle medesime condizioni originarie, come preteso (a suo esclusivo vantaggio) dalla società convenuta.
Dall'esame della documentazione in atti, inoltre, emerge che la pretesa di parte attrice attiene alle prestazioni eseguite dall'agosto del 2011 sino alla cessazione del rapporto, per cui alcun rilievo può essere riconosciuto ad una contestazione risalente a diversi anni prima.
§1.2.5. Circa il valore probatorio della documentazione posta dall'attrice a fondamento della domanda, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la fattura non abbia limitata efficacia probatoria per la sola concessione del provvedimento monitorio, ex art. 634 cod. proc. civ., ma che la stessa possa assurgere a piena prova nell'ordinario giudizio di cognizione, nei confronti di entrambe le parti, dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
§1.2.5.1. L'efficacia probatoria postulata dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., tuttavia, non riguarderebbe le annotazioni delle fatture passive nei registri IVA (scritture, questi ultimi, previste dalle leggi tributarie, a fini fiscali, che l'imprenditore è obbligato a conservare).
Nondimeno, la S.C. afferma, altresì, che le annotazioni delle fatture passive possano costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, poiché costituiscono atto ricognitivo in ordine ad un fatto costitutivo, di un rapporto giuridico sfavorevole per il dichiarante, stante la loro natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. civ., sez. III, 20
Dicembre 2018, n. 32935; Cass. civ. sez. III, 18 Febbraio 2005, n.3383)
Sulla base di Cass. civ., sez. II, 21 Ottobre 2019, n. 26801, con riferimento al caso qui esaminato, potrebbe affermarsi come con l'annotazione delle fatture passive nei propri registri, parte debitrice abbia ammesso l'esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 5 e dunque del proprio debito verso parte attrice, in forza della natura di atto ricognitivo dell'anzidetta annotazione.
Che le fatture in commento siano state recapitate all' associazione convenuta e da questa regolarmente annotate sono circostanze non contestate e, pertanto, da ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., elementi da considerare in uno alla mancata contestazione tanto del rapporto che dell'effettiva esecuzione della prestazione.
L peraltro, ha preferito non rispondere all'invito di esibire i propri registri IVA, CP_1
onde dimostrare la mancata annotazione, per gli importi in questa sede pretesi, delle fatture in commento.
§1.2.6. Alla luce di quanto sin qui osservato, in ragione delle risultanze probatorie e dell'onere probatorio gravante sulle parti ex. art. 2697 cod. civ., va riconosciuta la somma pretesa dall'attrice a titolo di corrispettivo così come quantificata nelle fatture prodotte.
§1.3. Si ritiene, tuttavia, che tale conclusione non possa essere estesa agli importi pretesi per il servizio di radioallarme - non contemplato nell'originario contratto - non avendo l'attrice sufficientemente provato né la sua pattuizione né la sua effettiva esecuzione.
In proposito, il teste di parte attrice si è limitato a riferire che “mi risulta Testimone_1
che c'è un impianto di allarme collegato alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza con il centro di Melfi, ma non so se era funzionante;
a me non è mai capitato di CP_1 vederlo suonare”, mentre il teste comune ad entrambe le parti, ha Testimone_2
dichiarato che “la ha sempre espletato solo il servizio di vigilanza notturna e Parte_1
nei giorni festivi di vigilanza diurna dalle 14:00 fino alle 24:00. Il centro di CP_1
contrada San Abruzzese non ha mai avuto un servizio di teleallarme. Posso precisare che per un periodo fu collegato con gli uffici ubicati in contrada Bicaccia, a 5km dalla sede di San Abruzzese, un impianto di radio allarme, per il quale credo sia stato regolarmente pagato il servizio”.
Peraltro, che la avesse diritto al pagamento del servizio di radioallarme, in Parte_1
aggiunta alla prestazione di vigilanza, è fatto tardivamente dedotto dalla società attrice solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 cod. proc. civ., rilevandosi che nell'atto introduttivo l'attrice riferisce che il rapporto contrattuale “si è sviluppato attraverso una regolare e giornaliera esecuzione di servizio di guardiania notturna e diurna oltre che di
con contestuale fatturazione dei relativi importi di mese in mese. Tale fatturazione Per_1
è bene indicare non ha mai ricevuto alcuna contestazione se non al momento della messa in mora da parte del curatore fallimentare della società debitrice” mentre nella prima
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 6 memoria 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ. deduce che “le parti in causa infatti sono state soggetti di un contratto per prestazione di servizi, trattavasi di prestazioni di vigilanza diurna e notturna oltre che ronda (come la natura del soggetto creditore lascia facilmente intuire, e come riportato nelle fatture poste a riprova del credito)”.
Solo in sede di seconda memoria, l'attrice precisa che “in uno con le fatture per le prestazioni di vigilanza notturna e diurna, vi sono le fatture per il canone del servizio di
“radioallarme” stante il collegamento dell'allarme del centro con la centrale CP_1 dell'istituto di vigilanza, somme dovute per il sol fatto della sussistenza del collegamento”, circostanza mai dedotta prima e, pertanto, da ritenersi inammissibile giacché tardiva (essendo noto che la prima memoria 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ. segna il termine per le preclusioni assertive essendo le memorie successive destinate esclusivamente alle richieste di prova – diretta e contraria – di fatti già debitamente e tempestivamente allegati negli scritti difensivi, a nulla rilevando che nei documenti depositati erano già presenti le fatture relative al servizio di radioallarme).
§1.4. Pertanto, va riconosciuto il credito preteso dall'attrice così come indicato nelle fatture prodotte per il servizio di vigilanza – non avendo parte convenuta provato di aver soddisfatto neppure parzialmente il credito – mentre va negato il riconoscimento dell'importo ulteriore di € 508,20 indicato in quattro distinte fatture e riferibile al servizio di radioallarme.
La domanda, pertanto, va accolta per la limitata somma di € 28.520,68, risultante dalla differenza tra la somma complessivamente pretesa, pari a € 30.553,48, e quella riferibile al servizio di radioallarme, pari a € 2.032,80.
§1.5. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs.
231/2012 trattandosi di transazione commerciale conclusa tra soggetti esercenti un'attività economica, non essendovi stata, peraltro, alcuna contestazione in merito, con decorrenza dalla data di scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo.
§1.6. Si respinge, infine, l'eccezione di prescrizione – ex artt. 2955 e 2956 cod. civ. – sollevata da parte convenuta giacché, trattandosi di prescrizione presuntiva, la stessa è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa esistenza, perché in tale caso si ammette implicitamente che l'obbligazione non è stata estinta, in modo incompatibile con il fondamento dell'istituto, basato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. Cassazione civile , sez. II , 14/12/2024 , n. 32552).
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 7 Peraltro, il credito azionato in questa sede non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore agli articoli indicati, né parte convenuta ha argomentato alcunché in merito (rilevandosi, in particolare, che nella categoria dei professionisti cui si riferisce l'art. 2956, n. 2 sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale nei cui confronti sussiste la prassi del pagamento senza dilazione, essendone agevolmente determinabile il credito ai sensi dell' art. 2233. La prescrizione presuntiva triennale di cui al detto art. 2956, n. 2 non si applica, invece, al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera, cfr. in termini Cass. civ.,
29/06/1985, n. 3886).
§2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in via intermedia tra i parametri minimi e medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata dall'
[...]
e per l'effetto condanna Parte_1
l al pagamento in favore Controparte_1
dell' Parte_1
della complessiva somma di € 28.520,68 oltre
[...]
interessi dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al Controparte_1
pagamento, in favore dell Parte_1
, delle spese del presente giudizio
[...] Parte_1
che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 30/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
4364/2016 r.g.a.c. Pag. 8