CASS
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2024, n. 23884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23884 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 23884 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui SA AC aveva chiesto rideterminarsi la pena inflittagli con sentenza della medesima Corte di appello, in data 06/02/2018, irr. il 10/09/2019, perché determinata, quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., applicando i limiti edittali più sfavorevoli introdotti dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, a fronte, come affermato dal ricorrente, di una contestazione chiusa, riferita ad arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2012. A ragione osservava il G.E. come, contrariamente a quanto riportato in ricorso, la condotta di partecipazione all'associazione contestata nella citata sentenza era "in permanenza attuale", con conseguente fissazione del momento consumativo alla pronuncia della sentenza di primo grado, del 23/02/2016, come peraltro evidenziato dallo stesso Collegio giudicante che, in sede di cognizione, aveva respinto analoga doglianza difensiva. 2. Ricorre per cassazione SA AC, per mezzo del difensore avv. Giacomo lana, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. 666 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., 5 I. 69 del 2015 nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto decisivo il carattere "aperto" della contestazione del reato associativo, sul rilievo erroneo che esso imponga di ancorare la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, nella specie successiva rispetto all' entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. La Corte avrebbe dovuto, invece, verificare in concreto, esercitando i poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione nel caso di effetti giuridici favorevoli per il condannato, il momento di cessazione della permanenza, accertando in tal modo che la condotta partecipativa alla contestata associazione del AC si era arrestata nel 2012, in epoca antecedente quindi all'entrata in vigore della legge 69 del 2015. 3. Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale in seno alla sua requisitoria, nel caso di specie, la tematica inerente la rideterminazione della pena 2 t inflitta a SA AC con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa il 06/02/2018, irr. il 10/09/2019, è stata trattata dal Giudice della cognizione, che l'aveva respinta;
in particolare la Corte di appello di Reggio Calabria, a pag, 210, affronta lo specifico tema relativo all'applicazione della più grave cornice sanzionatoria dell'art. 416 bis cod. pen., introdotta dalla legge 69 del 2015, osservando come la contestazione c.d. aperta del reato associativo, implicasse l'applicazione della nuova cornice edittale. Non poteva quindi sottoporsi al giudice della cognizione una questione già decisa in sede di cognizione, come affermato da Sez. 1 n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, rv. 274532: la mancanza di prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino all'epoca di entrata in vigore della norma più sfavorevole è tema che nel caso in esame avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, proprio in considerazione del fatto che la Corte territoriale ne aveva specificatamente trattato. Va ricordato come questa Corte abbia più volte affermato il principio, cui va data continuità, per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado). (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 05/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 23884 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui SA AC aveva chiesto rideterminarsi la pena inflittagli con sentenza della medesima Corte di appello, in data 06/02/2018, irr. il 10/09/2019, perché determinata, quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., applicando i limiti edittali più sfavorevoli introdotti dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, a fronte, come affermato dal ricorrente, di una contestazione chiusa, riferita ad arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2012. A ragione osservava il G.E. come, contrariamente a quanto riportato in ricorso, la condotta di partecipazione all'associazione contestata nella citata sentenza era "in permanenza attuale", con conseguente fissazione del momento consumativo alla pronuncia della sentenza di primo grado, del 23/02/2016, come peraltro evidenziato dallo stesso Collegio giudicante che, in sede di cognizione, aveva respinto analoga doglianza difensiva. 2. Ricorre per cassazione SA AC, per mezzo del difensore avv. Giacomo lana, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen. 666 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., 5 I. 69 del 2015 nonché vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto decisivo il carattere "aperto" della contestazione del reato associativo, sul rilievo erroneo che esso imponga di ancorare la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado, nella specie successiva rispetto all' entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. La Corte avrebbe dovuto, invece, verificare in concreto, esercitando i poteri riconosciuti al giudice dell'esecuzione nel caso di effetti giuridici favorevoli per il condannato, il momento di cessazione della permanenza, accertando in tal modo che la condotta partecipativa alla contestata associazione del AC si era arrestata nel 2012, in epoca antecedente quindi all'entrata in vigore della legge 69 del 2015. 3. Il Procuratore generale, Silvia Salvadori, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale in seno alla sua requisitoria, nel caso di specie, la tematica inerente la rideterminazione della pena 2 t inflitta a SA AC con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa il 06/02/2018, irr. il 10/09/2019, è stata trattata dal Giudice della cognizione, che l'aveva respinta;
in particolare la Corte di appello di Reggio Calabria, a pag, 210, affronta lo specifico tema relativo all'applicazione della più grave cornice sanzionatoria dell'art. 416 bis cod. pen., introdotta dalla legge 69 del 2015, osservando come la contestazione c.d. aperta del reato associativo, implicasse l'applicazione della nuova cornice edittale. Non poteva quindi sottoporsi al giudice della cognizione una questione già decisa in sede di cognizione, come affermato da Sez. 1 n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, rv. 274532: la mancanza di prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso fino all'epoca di entrata in vigore della norma più sfavorevole è tema che nel caso in esame avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione, proprio in considerazione del fatto che la Corte territoriale ne aveva specificatamente trattato. Va ricordato come questa Corte abbia più volte affermato il principio, cui va data continuità, per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado). (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 05/03/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente