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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5801 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'esito dell'udienza del 15/07/2025 , tenutasi con modalità di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28362 / 2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta Parte_1 telematica di invio del ricorso, dall' Avv. Massimo Di Tella, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., CONTUMACE NONCHE'
rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. FATTO E DIRITTO La parte ricorrente in epigrafe indicata, deduce di essere docente precario della scuola pubblica e di aver ottenuto supplenze brevi e saltuarie, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra, come meglio indicato nell' atto introduttivo con particolare riferimento agli anni scolastici dal 2019 al 2022 e di essere stata attualmente destinataria di contratto a tempo determinato per l' anno scolastico 2024/2025 come da documentazione allegata agli atti.
La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver ricevuto nelle fasce stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire 164 € lordi per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e 174.5 € lordi per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Chiede, pertanto, di :
1) Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dettagliati in ricorso, della retribuzione professionale docenti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del presente ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018. L'amministrazione resistente non si è costituita restando contumace. Si è costituito l' che ha instato per la CP_2 condanna del datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari dichiarando, inoltre, inammissibile le ulteriori domande giudiziali proposte nei confronti dell CP_2
Sono state assegnate note di trattazione scritta già in sede di fissazione dell' odierna udienza, depositate da parte ricorrente e dall' Ritenuta la causa matura per la CP_2 decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017). L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e
“supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 del CP_1
d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. La convenuta p.a., va quindi condannata al pagamento ,in favore della parte ricorrente, delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici dal 2019 in poi ( come indicato in ricorso) da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme Controparte_1 dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici dal 2019 al 2022, da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze e cioè della somma pari ad euro 2.586,87, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nonché euro 49,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 15/07/2025 . Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ssa Clara Ruggiero ha pronunciato all'esito dell'udienza del 15/07/2025 , tenutasi con modalità di trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28362 / 2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta Parte_1 telematica di invio del ricorso, dall' Avv. Massimo Di Tella, come in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., CONTUMACE NONCHE'
rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Maria Pia Tedeschi;
CP_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. FATTO E DIRITTO La parte ricorrente in epigrafe indicata, deduce di essere docente precario della scuola pubblica e di aver ottenuto supplenze brevi e saltuarie, avendo firmato reiterati contratti per limitati periodi, in sostituzione del titolare di cattedra, come meglio indicato nell' atto introduttivo con particolare riferimento agli anni scolastici dal 2019 al 2022 e di essere stata attualmente destinataria di contratto a tempo determinato per l' anno scolastico 2024/2025 come da documentazione allegata agli atti.
La ricorrente dichiara, quindi, di aver instaurato con l'amministrazione resistente plurimi rapporti di lavoro a tempo determinato, dolendosi di non aver ricevuto nelle fasce stipendiali relative al predetto periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31.08.1999, vale a dire 164 € lordi per ogni mese di servizio fino al 28.02.2018 e 174.5 € lordi per ogni mese di servizio dal 1.03.2018, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Chiede, pertanto, di :
1) Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dettagliati in ricorso, della retribuzione professionale docenti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per i predetti anni scolastici e relativamente ai periodi oggetto del presente ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018. L'amministrazione resistente non si è costituita restando contumace. Si è costituito l' che ha instato per la CP_2 condanna del datore soccombente al versamento dei contributi accertati come evasi, e non prescritti, oltre alle sanzioni previste per legge con vittoria di spese, competenze ed onorari dichiarando, inoltre, inammissibile le ulteriori domande giudiziali proposte nei confronti dell CP_2
Sono state assegnate note di trattazione scritta già in sede di fissazione dell' odierna udienza, depositate da parte ricorrente e dall' Ritenuta la causa matura per la CP_2 decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n. 20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni. Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulla quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017). L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Proprio in merito alla sussistenza di “ragioni oggettive”, tali da giustificare una disparità di trattamento tra personale di ruolo e
“supplenti”, il resistente afferma che le stesse siano previste dall'art. 395 del CP_1
d.lgs. 297/94, il quale elenca tutta una serie di attività, quali ad esempio le attività collegiali e di programmazione, alle quali il docente con incarico temporaneo non partecipa, per cui non può ritenersi che i docenti di ruolo e quelli non di ruolo svolgano le medesime mansioni. Tale assunto di parte resistente, tuttavia, non può essere condiviso da questo Tribunale, in quanto, salvo specifiche attività attribuite ai decenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n. 27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”. La convenuta p.a., va quindi condannata al pagamento ,in favore della parte ricorrente, delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici dal 2019 in poi ( come indicato in ricorso) da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze. Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento della domanda, sia in fatto che in diritto, comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione soccombente, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme Controparte_1 dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici dal 2019 al 2022, da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze e cioè della somma pari ad euro 2.586,87, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 900,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nonché euro 49,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 15/07/2025 . Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero