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Articolo 4 della Legge 10 agosto 1964, n. 663
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Legge 10 agosto 1964, n. 663
Articolo 4 della Legge 10 agosto 1964, n. 663
Versione
15 agosto 1964
Art. 4.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 agosto 1964
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